Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 16/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
RG PU 3-1/2024
TRIBUNALE DI NUORO
Ufficio Crisi Impresa e Insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale e così composto:
Tiziana Longu Presidente
Riccardo De Vito Giudice rel.
Salvatore Falzoi Giudice
a scioglimento della riserva all'udienza del 14 gennaio 2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel ricorso per liquidazione giudiziale depositato da
(CF P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Pt 1
Marcello Zenobi
ricorrente contro
Controparte_1 (CF C.F. 1 ), con sede in Via Antonio Gramsci snc - 08020 San Teodoro (SS) resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 marzo 2024, la Pt 1 ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale denominata ristorante CP 1 66
Controparte_1
[...] " (cf C.F. 1
), con sede in via Antonio Gramsci snc, San Teodoro.
A sostegno del ricorso, la società ricorrente ha esposto che: 1) era creditrice della societa resistente dell'importo di € 5.652,12 per forniture di merci;
2) per tale credito la ricorrente aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Brescia il decreto ingiuntivo n° 3429/22, emesso in data 1° settembre 2022, con il quale era stato ingiunto a Controparte_1 titolare dell'impresa individuale Controparte_1
[…] ", il pagamento in favore della Pt 1 della somma di € 5.652,12, oltre interessi
3) il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 23-26 settembre 22; non opposto, era stato dichiarato esecutivo in data 30 novembre 2023; 4) alla resistente, in data 26 febbraio
2024, era stato notificato – per compiuta giacenza alla residenza della debitrice, stante l'irreperilibita alla
-
sede della impersa - l'atto di precetto per l'importo di € 7.535,19.
-Tanto premesso, dopo aver argomentato sull'insolvenza della impresa resistente testimoniata dall'impossibilità di proporre persino un eventuale piano di rientro dal debito o di offrire pagamento anche solo di alcune delle fatture - la ricorrente ha insistito per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Deve osservarsi che la resistente non si è costituita.
All'udienza del 14 gennaio 2025, il giudice si è riservato la decisione.
Il ricorso è stato ritualmente depositato presso la Casa Comunale di San Teodoro in data 18 aprile 2024.
La notifica, ai sensi dell'art. 40, comma 8, CCI, deve ritenersi perfezionata.
-Il Collegio – preso atto della propria competenza in ragione del luogo ove è collocata la sede dell'impersa, ossia il Parte 2 an Teodoro osserva quanto segue.
Come noto, ai sensi dell'art. 121 CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali in stato di insolvenza, che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCI, individuabili sulla scorta della concomitanza delle seguenti condizioni: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità va rimarcato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del
2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame" (Cass. Civ. 625 del 2016). Nel caso di specie, benchè ritualmente intimata, l'impresa convenuta non si è costituita, né ha depositato i bilanci relativi all'ultimo triennio antecedente il ricorso per liquidazione giudiziale (o la documentazione di contabilità semplificata). Non avendo assolto il debitore all'onere della prova, i requisiti dimensionali per l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale devono ritenersi sussistenti.
Con riferimento agli presupposti per l'apertura di liquidazione giudiziale, si deve mettere in precipuo rilievo che il credito vantato dalla ricorrente certo, liquido ed esigibile, come dimostrato dal titolo
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esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n° 3429/22, emesso in data 1° settembre 2022 dal Tribunale
-non supera la soglia di € 30.000. Tuttavia, dall'acquisizione effettuata d'ufficio da questo di Brescia
Tribunaale ai sensi dell'art. 42 CCI, emerge un debito scaduto nei confronti di Agenzia delle Entrate pari a € 250.690,03. Sussiste, dunque, anche il requisito di cui all'art. 49, u.c., CCII, che correla la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore a € 30.000,00.
La composizione del debito nei confronti di Controparte_2 è eterogenea, ma in gran parte è composta da crediti Inps e da crediti – verosimilmente per tributi - del Comune di San Teodoro.
Si tratta, all'evidenza, di dati attestanti lo stato di insolvenza dell'impresa, palesata dall'irreperibilità presso la sede legale e dall'impossibilità di far fronte all'esposizione debitoria nei confronti della ricorrente e, soprattutto, nei confronti di Controparte_2 Deve osservarsi che ai fini della verifica dell'incapacità di soddisfare con regolarità le obbligazioni è una situazione oggettiva dell'imprenditore che prescinde dal numero dei creditori, potendo anche un solo inadempimento essere rivelatore (Cass. Civ.
9297 del 2019). Nel caso di specie, l'impresa resistente non è stata in grado di effettuare pagamenti, neppure parziali, per quanto meno ridurre il credito nei confronti della ricorrente.
Tale incapacità si rivela sintomatica di uno stato di crisi che il debito nei confronti di Agenzia delle
Entratre pare rendere davvero irreversibile. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della impresa66 Controparte_1
Stante la mancata costituzione e contestazione del ricorso, nulla occorre pronunciare in punto di spese.
PQM
Visto l'art. 121 CCII
1) Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della impresa individuale CC
Controparte 1
), con sede in via Antonio Gramsci snc, San Teodoro;
[...] (cf" C.F. 1
2) Nomina Giudice Delegato il dott. Riccardo De Vito;
3) Nomina Curatore la dott.ssa Persona 1
4) Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile a:
- accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ed estrarre copia degli stessi;
- acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010 e succ. modifiche;
- acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediatori finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relativi ai rapporti con l'impresa debitrice;
5) ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis cc., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
6) stabilisce il giorno 17 aprile 2024 ore 12.00 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;
7) assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
8) avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificato al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
9) segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parti dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in possesso della impresa in liquidazione giudiziale;
10) dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore, comunicata al Curatore e al ricorrente e iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Nuoro, 15 gennaio 2025
Il Giudice estensore
Riccardo De Vito
Il Presidente
Tiziana Longu