Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/06/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1646/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PANCARI MANUELA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PAONESSA ELISABETTA CP_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla revisione ex artt.83 e
137, d.p.r.1124/1965 dell'indennizzo del danno biologico (da inabilità permanente) già liquidatole dall' in misura pari al 65 %, chiedendo l'accertamento della CP_1 sussistenza di una maggiore percentuale (95 %) di danno biologico e la condanna dell' al pagamento della prestazione ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 dovuta a CP_1 titolo di indennizzo del suddetto danno. L' ha contestato gli avversi assunti ed ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni seguenti. Gli artt.83 e 137, d.p.r.1124/1965 e l'art.13, d.lgs.38/2000 prevedono la possibilità di revisione o soppressione (su istanza di parte o d'ufficio) dell'indennizzo del danno biologico (da inabilità permanente) ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 già liquidato, nell'ipotesi di miglioramento o peggioramento (in quest'ultimo caso, purché derivi dall'infortunio sul lavoro/dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione dell'indennizzo) delle condizioni fisiche del suo titolare. Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita;
ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente. Trascorso
1
Il presente giudizio verte sulla quantificazione del danno biologico ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 conseguente all'infortunio sul lavoro/alla malattia professionale denunciati dalla parte ricorrente, liquidato dall' in misura pari al 65 % (anche in CP_1 sede di revisione). Ritenendo insufficiente tale quantificazione del danno, la parte ricorrente ha adito questo Giudice, chiedendo l'accertamento della sussistenza di una maggiore percentuale (95 %) di danno biologico e la condanna dell' al CP_1
2 pagamento della prestazione ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 dovuta a titolo di indennizzo del suddetto danno.
Su tali basi è stata disposta CTU che ha quantificato il danno biologico nel 65 %: non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici ed accurati accertamenti, non avendo le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica (le cui argomentazioni sono integralmente condivise da questo Giudice).
Non può infine essere acquisito al fascicolo telematico -in quanto irrilevante ai fini del decidere- il certificato medico depositato dalla parte ricorrente in data 13/6/2025
(datato 7/2/2025), il quale attesterebbe l'esistenza di una “grave metallosi”, perché la parte ricorrente non ha dedotto che tale patologia deriverebbe dall'infortunio sul lavoro/dalla malattia professionale già indennizzati dall' (fatto costitutivo del CP_1 diritto alla revisione della rendita azionato nel presente giudizio), non avendo dunque la parte ricorrente assolto all'onere assertivo sulla stessa incombente.
Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sopportate dall' , CP_1 liquidate in euro 1.000 per compensi professionali.
Pone le spese della CTU, nei rapporti interni tra le parti, a carico della parte ricorrente.
Crotone, 13/06/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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