Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/03/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2146/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Failla Parte_1 C.F._1
Mulone, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Cugliandro, giusta procura in atti,
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 3.07.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249008457683000 e gli avvisi di addebito n. 59120112000351232000, n.
59120120000026747000, n. 59120120000153008000, n. 59120120000990311000, n.
59120150001649946000, n. 59120160000934839000, n. 59120160001117001000, n.
59120160002421728000, n. 59120170000090845000 e n. 59120170000252985000 ad essa sottesi, chiedendo dichiararsene la nullità e/o disporsi il loro annullamento per intervenuta prescrizione quinquennale. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio , eccependo preliminarmente il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva, chiedendo disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
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Si dà atto che la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. SS.UU. 8 marzo 2022, n. 7514) - alla quale si ritiene di dover dare continuità – ha affermato “in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito: Cass. 19 giugno 2019, n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del solo soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004, n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, comma 1, c.c. (cfr. Cass. 26 settembre
2006, n. 21222; 15 luglio 2007, n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali riscontrate in materia, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo