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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/06/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1074/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1074/2023 R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Piazza Armerina alla via Salemi n. 1 presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Spinello (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 8 , nato a [...] il [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Piazza Armerina alla via Prospero Intorcetta n. 37 presso lo studio dell'Avv. Sabrina Calcagno (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura C.F._4
in atti
-RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 18.04.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 ottobre 2023, la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale dal sig. , con il quale aveva contratto CP_1
matrimonio civile a Piazza Armerina in data 13.10.2017, in regime di separazione dei beni;
atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al numero 29, parte I, Ufficio 1, Anno 2017.
Premesso che dall'unione è nato il figlio (nato a [...] il [...]), la ricorrente ha Persona_1 dedotto che i coniugi andavano d'accordo sino “alla fine dell'anno 2022”.
La ricorrente ha riferito che da gennaio 2023 il coniuge, informatore medico-scientifico, ha ottenuto una promozione lavorativa che ha determinato pernottamenti fuori casa durante la settimana, con rientro solo nel weekend;
che il coniuge le avrebbe detto di non amarla più e che, nonostante i tentativi della ricorrente di conservare il rapporto matrimoniale, a luglio 2023, il resistente si sarebbe allontanato dal domicilio coniugale per tornare a vivere dai propri genitori;
di essere venuta a conoscenza, dopo pochi giorni, di una relazione extraconiugale intrapresa dal coniuge, allegando fotografie del settembre
2023; che da allora il coniuge non si è più interessato della moglie e del figlio.
In relazione alle condizioni economiche dei coniugi, la ricorrente ha documentato di essere receptionist presso un hotel di Piazza Armerina con rapporto di lavoro a tempo determinato e part-time dal quale ricava un reddito netto mensile di circa € 500,00, rilevando che, di contro, il coniuge ha recentemente ottenuto una promozione lavorativa e percepisce un compenso di circa € 3.000,00 mensili.
La ricorrente ha quindi chiesto di pronunciare la separazione con addebito al marito;
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i coniugi con collocazione prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre;
inoltre, ha chiesto disporsi a carico del resistente un contributo pagina 2 di 8 al mantenimento proprio e del figlio, indistintamente, in misura pari ad “almeno € 1.000 mensili”; nonché di porre a carico del resistente l'obbligo “di trasferire a sue esclusive spese l'autovettura” in uso allo stesso, avendo rappresentato che i costi per l'acquisto dell'auto, seppure intestata al marito, sono stati sostenuti dalla di lei madre.
In data 18 dicembre 2023, si è costituito in giudizio il sig. contestando la corrispondenza a verità CP_1
dei motivi indicati in ricorso come causa della rottura del matrimonio, riferendo che già a gennaio 2022 il rapporto tra i coniugi iniziava ad incrinarsi “a causa della minima se non inesistente collaborazione
[della ricorrente] ai doveri familiari, determinata sia dal carattere che dagli impegni lavorativi che non le hanno consentito di accudire doverosamente il figlio né di rivolgere le giuste attenzioni al marito”; il resistente ha riferito che nel 2022 la ricorrente lavorava “tutti i giorni per circa 8/10 ore compresi tutti i week end” e che il figlio veniva “accudito alternativamente dai genitori dei coniugi”, fino a che i reciproci sentimenti si sarebbero indeboliti, attribuendo al fatto che la moglie lavorasse in hotel, oltre l'orario concordato e anche nei festivi, il senso di trascuratezza percepito in relazione alla famiglia, al rapporto matrimoniale e alla cura della casa.
Il resistente non si è quindi opposto alla domanda di separazione ma ha negato la rilevata infedeltà, contestando la domanda di addebito della separazione, evidenziando come “la crisi matrimoniale fosse in atto già in epoca risalente alla separazione di fatto dei coniugi”.
In relazione alle domande di natura economica, il resistente si è reso disponibile a versare la somma di
€ 300,00 mensili in favore del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha, invece, contestato la sussistenza dei presupposti per la corresponsione dell'assegno di mantenimento alla moglie, rilevando che negli ultimi tre anni di matrimonio, il reddito della moglie è risultato superiore a quello del marito, che ella è proprietaria dell'immobile ove si è trasferita insieme al figlio a seguito della separazione di fatto (sito in Piazza Armerina al piazzale Antonio Gramsci n. 3), mentre il resistente non possiede immobili.
In relazione alla richiesta di restituzione del veicolo, il resistente ha evidenziato che, al fine di sostenere la giovane coppia, il veicolo è stato regalato ai coniugi dalla madre della ricorrente, così come i genitori del resistente hanno consentito ai coniugi di abitare l'immobile di loro proprietà, rinunciando a concederlo in locazione.
Il resistente, aderendo alla domanda di affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, ha chiesto, di disciplinare il proprio diritto di visita in maniera elastica e compatibile con i propri orari lavorativi, evidenziando la necessità di garantire che i nonni paterni, pur in assenza pagina 3 di 8 del padre, possano incontrare il nipote tre volte a settimana, rilevando come i nonni paterni abbiano finora rivestito un ruolo fondamentale nella crescita del minore, con una presenza pressoché quotidiana.
All'udienza del 17.01.2024, le parti sono personalmente comparse e il G.I. ha accertato l'impossibilità di riconciliazione.
Con ordinanza del 20.01.2024, resa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., il G.I. ha disposto l'affidamento condiviso del figlio a Persona_1
entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio della madre. Sul diritto di visita del padre, ha disposto che “il figlio possa incontrare il padre almeno tre giorni alla settimana che, in mancanza di diverso accordo delle parti, si individuano nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16,00 alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del sabato alle ore 22,00 della domenica;
continuativamente per quindici giorni nel periodo estivo;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale”
In relazione alle richieste di natura economica, la medesima Ordinanza ha evidenziato che non risulta contestato che la ricorrente abbia un proprio impiego che, sebbene part-time, le consente di provvedere alle proprie necessità e, non potendo valutarsi un'eventuale sperequazione tra i redditi delle parti, stante la mancata tempestiva produzione in giudizio da parte della ricorrente medesima della propria documentazione reddituale, non ha disposto il chiesto mantenimento a carico del coniuge.
La medesima Ordinanza ha posto a carico del l'importo di € 300,00 mensili dallo stesso CP_1
spontaneamente offerto per il mantenimento del figlio, ritenuto adeguato e proporzionato alle attuali esigenze del piccolo , oltre al 50% delle spese straordinarie. Persona_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.06.2024, poi rinviata al 18.02.2025.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come in atti.
Con ordinanza del 18.04.2025 la causa è stata assunta in decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
pagina 4 di 8 Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione svolta dalla ricorrente, deve premettersi, in linea teorica, che in base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia sull'addebito della separazione non è sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass.
5283/2005).
La parte che promuove una tale domanda è onerata della prova tanto della condotta violativa dei doveri coniugali quanto del nesso eziologico.
Ebbene, la ricorrente non ha fornito prova di una condotta contraria ai doveri coniugali del che CP_1
abbia determinato la crisi del rapporto di coniugio.
Invero, le fotografie allegate dalla ricorrente risalgono ad un periodo (settembre 2023) successivo alla separazione di fatto (luglio 2023); il resistente, dal canto suo, ha documentato una crisi coniugale antecedente allegando conversazioni tra i coniugi risalenti ad agosto 2022.
Le allegazioni delle parti consentono di affermare con ragionevolezza che nel caso de quo la crisi coniugale sia sorta ben prima degli avvenimenti dedotti a fondamento della domanda di addebito;
avvenimenti che hanno confermato e non determinato la crisi coniugale dedotta nel presente procedimento, sicché la domanda di addebito va rigettata in quanto infondata.
In relazione alle richieste di natura economica, con riferimento alla domanda formulata dalla ricorrente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la
pagina 5 di 8 separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono non soltanto nella non addebitabilità della separazione ma anche nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 5251 del 01.03.2017).
La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. 16405/2018; Cass. Ord. 26084/2019) ha precisato che la funzione dell'assegno di mantenimento non consiste nel realizzare, anche dopo la separazione, il ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del rapporto, ma nell'assicurare un contributo che consenta al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Occorre, quindi, porre a raffronto le posizioni economiche dei coniugi, prendendo in considerazione ulteriori elementi, quali la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali, l'età.
Ebbene, ponendo a confronto le ultime dichiarazioni dei redditi allegate dai coniugi, si evidenzia un reddito imponibile della ricorrente di € 7.726,00 per l'anno 2021 e di € 2.980,00 per l'anno 2022, non essendo stata occupata per l'intero anno, come dalla stessa riferito;
mentre, un reddito imponibile del resistente di € 9.118,00 per l'anno 2021 e un reddito di € 10.734,00 per l'anno 2022.
Di tal ché, non sussiste un consistente divario tra i redditi delle parti, entrambe trentacinquenni e con esperienze lavorative;
inoltre, tenuto conto della breve durata del matrimonio (sei anni), non sussistono,
i presupposti per porre a carico del resistente l'obbligo di versare a favore della ricorrente un assegno mensile di mantenimento.
In ordine ai provvedimenti relativi alla prole, considerato che sul punto non è mai sorto contrasto tra le parti, si dispone l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre.
In relazione al diritto di visita del padre, è opportuno confermare quanto già statuito in seno ai provvedimenti provvisori e urgenti, ossia che il figlio possa incontrare il padre almeno tre giorni alla settimana che, in mancanza di diverso accordo delle parti, si individuano nei giorni di martedì, giovedì
e venerdì dalle ore 16,00 alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del sabato alle ore
22,00 della domenica;
continuativamente per quindici giorni nel periodo estivo;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno nel periodo natalizio;
pagina 6 di 8 per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Sulla determinazione del quantum dell'assegno in favore della prole, va ricordato che, in linea di principio, “in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363); è noto, poi, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione
- fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (così Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass.
15065/2000).
Di tal ché, alla luce delle condizioni economiche delle parti, come sopra riportate, della disponibilità dichiarata dallo stesso resistente e della ritenuta congruità dell'importo da parte della ricorrente, per come espressamente affermato dalla stessa con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
18.02.2025, il Collegio ritiene equo porre a carico del sig. , a titolo di contributo al mantenimento CP_1
del figlio , la somma di 300,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e Persona_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In relazione alla richiesta della ricorrente di “Far carico al di trasferire a sue esclusive spese CP_1
l'autovettura in narrativa del presente citata, alla ricorrente”, la domanda non può essere esaminata nella presente sede, a causa della specialità del rito.
Com'è noto, infatti, le uniche domande ammissibili nei giudizi di separazione e di divorzio sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole, con conseguente inammissibilità delle domande che esulano dall'oggetto tipico dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole in conseguenza della separazione o del divorzio.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34 e
36 c.p.c.”, sicché “le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di divorzio
pagina 7 di 8 (o di separazione), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole” (Cass. civ., sez. I, 21.5.2009, n. 11828; Cass. civ., 15.5.2001, n. 6660; Cass. civ., 12.1.2000, n.
266).
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(EN) il 22.11.1989 (C.F.: ), e , nato a [...] C.F._1 CP_1
(EN) il 16.09.1989 (C.F.: ); C.F._3
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Piazza Armerina al numero 29, parte I, Ufficio 1, Anno 2017;
- RIGETTA la domanda di addebito della separazione svolta dalla ricorrente;
- RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento svolta dalla ricorrente;
- DISPONE l'affidamento condiviso del minore , con collocazione prevalente presso Persona_1
la madre e diritto di visita del padre come disposto in parte motiva;
- PONE a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente , CP_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , la complessiva somma di € Persona_1
300,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- DICHIARA inammissibile la domanda di trasferimento dell'autovettura svolta dalla ricorrente;
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1074/2023 R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Piazza Armerina alla via Salemi n. 1 presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Spinello (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 8 , nato a [...] il [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Piazza Armerina alla via Prospero Intorcetta n. 37 presso lo studio dell'Avv. Sabrina Calcagno (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura C.F._4
in atti
-RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 18.04.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 ottobre 2023, la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale dal sig. , con il quale aveva contratto CP_1
matrimonio civile a Piazza Armerina in data 13.10.2017, in regime di separazione dei beni;
atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al numero 29, parte I, Ufficio 1, Anno 2017.
Premesso che dall'unione è nato il figlio (nato a [...] il [...]), la ricorrente ha Persona_1 dedotto che i coniugi andavano d'accordo sino “alla fine dell'anno 2022”.
La ricorrente ha riferito che da gennaio 2023 il coniuge, informatore medico-scientifico, ha ottenuto una promozione lavorativa che ha determinato pernottamenti fuori casa durante la settimana, con rientro solo nel weekend;
che il coniuge le avrebbe detto di non amarla più e che, nonostante i tentativi della ricorrente di conservare il rapporto matrimoniale, a luglio 2023, il resistente si sarebbe allontanato dal domicilio coniugale per tornare a vivere dai propri genitori;
di essere venuta a conoscenza, dopo pochi giorni, di una relazione extraconiugale intrapresa dal coniuge, allegando fotografie del settembre
2023; che da allora il coniuge non si è più interessato della moglie e del figlio.
In relazione alle condizioni economiche dei coniugi, la ricorrente ha documentato di essere receptionist presso un hotel di Piazza Armerina con rapporto di lavoro a tempo determinato e part-time dal quale ricava un reddito netto mensile di circa € 500,00, rilevando che, di contro, il coniuge ha recentemente ottenuto una promozione lavorativa e percepisce un compenso di circa € 3.000,00 mensili.
La ricorrente ha quindi chiesto di pronunciare la separazione con addebito al marito;
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i coniugi con collocazione prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre;
inoltre, ha chiesto disporsi a carico del resistente un contributo pagina 2 di 8 al mantenimento proprio e del figlio, indistintamente, in misura pari ad “almeno € 1.000 mensili”; nonché di porre a carico del resistente l'obbligo “di trasferire a sue esclusive spese l'autovettura” in uso allo stesso, avendo rappresentato che i costi per l'acquisto dell'auto, seppure intestata al marito, sono stati sostenuti dalla di lei madre.
In data 18 dicembre 2023, si è costituito in giudizio il sig. contestando la corrispondenza a verità CP_1
dei motivi indicati in ricorso come causa della rottura del matrimonio, riferendo che già a gennaio 2022 il rapporto tra i coniugi iniziava ad incrinarsi “a causa della minima se non inesistente collaborazione
[della ricorrente] ai doveri familiari, determinata sia dal carattere che dagli impegni lavorativi che non le hanno consentito di accudire doverosamente il figlio né di rivolgere le giuste attenzioni al marito”; il resistente ha riferito che nel 2022 la ricorrente lavorava “tutti i giorni per circa 8/10 ore compresi tutti i week end” e che il figlio veniva “accudito alternativamente dai genitori dei coniugi”, fino a che i reciproci sentimenti si sarebbero indeboliti, attribuendo al fatto che la moglie lavorasse in hotel, oltre l'orario concordato e anche nei festivi, il senso di trascuratezza percepito in relazione alla famiglia, al rapporto matrimoniale e alla cura della casa.
Il resistente non si è quindi opposto alla domanda di separazione ma ha negato la rilevata infedeltà, contestando la domanda di addebito della separazione, evidenziando come “la crisi matrimoniale fosse in atto già in epoca risalente alla separazione di fatto dei coniugi”.
In relazione alle domande di natura economica, il resistente si è reso disponibile a versare la somma di
€ 300,00 mensili in favore del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha, invece, contestato la sussistenza dei presupposti per la corresponsione dell'assegno di mantenimento alla moglie, rilevando che negli ultimi tre anni di matrimonio, il reddito della moglie è risultato superiore a quello del marito, che ella è proprietaria dell'immobile ove si è trasferita insieme al figlio a seguito della separazione di fatto (sito in Piazza Armerina al piazzale Antonio Gramsci n. 3), mentre il resistente non possiede immobili.
In relazione alla richiesta di restituzione del veicolo, il resistente ha evidenziato che, al fine di sostenere la giovane coppia, il veicolo è stato regalato ai coniugi dalla madre della ricorrente, così come i genitori del resistente hanno consentito ai coniugi di abitare l'immobile di loro proprietà, rinunciando a concederlo in locazione.
Il resistente, aderendo alla domanda di affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, ha chiesto, di disciplinare il proprio diritto di visita in maniera elastica e compatibile con i propri orari lavorativi, evidenziando la necessità di garantire che i nonni paterni, pur in assenza pagina 3 di 8 del padre, possano incontrare il nipote tre volte a settimana, rilevando come i nonni paterni abbiano finora rivestito un ruolo fondamentale nella crescita del minore, con una presenza pressoché quotidiana.
All'udienza del 17.01.2024, le parti sono personalmente comparse e il G.I. ha accertato l'impossibilità di riconciliazione.
Con ordinanza del 20.01.2024, resa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., il G.I. ha disposto l'affidamento condiviso del figlio a Persona_1
entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio della madre. Sul diritto di visita del padre, ha disposto che “il figlio possa incontrare il padre almeno tre giorni alla settimana che, in mancanza di diverso accordo delle parti, si individuano nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16,00 alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del sabato alle ore 22,00 della domenica;
continuativamente per quindici giorni nel periodo estivo;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale”
In relazione alle richieste di natura economica, la medesima Ordinanza ha evidenziato che non risulta contestato che la ricorrente abbia un proprio impiego che, sebbene part-time, le consente di provvedere alle proprie necessità e, non potendo valutarsi un'eventuale sperequazione tra i redditi delle parti, stante la mancata tempestiva produzione in giudizio da parte della ricorrente medesima della propria documentazione reddituale, non ha disposto il chiesto mantenimento a carico del coniuge.
La medesima Ordinanza ha posto a carico del l'importo di € 300,00 mensili dallo stesso CP_1
spontaneamente offerto per il mantenimento del figlio, ritenuto adeguato e proporzionato alle attuali esigenze del piccolo , oltre al 50% delle spese straordinarie. Persona_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.06.2024, poi rinviata al 18.02.2025.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come in atti.
Con ordinanza del 18.04.2025 la causa è stata assunta in decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
pagina 4 di 8 Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione svolta dalla ricorrente, deve premettersi, in linea teorica, che in base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia sull'addebito della separazione non è sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass.
5283/2005).
La parte che promuove una tale domanda è onerata della prova tanto della condotta violativa dei doveri coniugali quanto del nesso eziologico.
Ebbene, la ricorrente non ha fornito prova di una condotta contraria ai doveri coniugali del che CP_1
abbia determinato la crisi del rapporto di coniugio.
Invero, le fotografie allegate dalla ricorrente risalgono ad un periodo (settembre 2023) successivo alla separazione di fatto (luglio 2023); il resistente, dal canto suo, ha documentato una crisi coniugale antecedente allegando conversazioni tra i coniugi risalenti ad agosto 2022.
Le allegazioni delle parti consentono di affermare con ragionevolezza che nel caso de quo la crisi coniugale sia sorta ben prima degli avvenimenti dedotti a fondamento della domanda di addebito;
avvenimenti che hanno confermato e non determinato la crisi coniugale dedotta nel presente procedimento, sicché la domanda di addebito va rigettata in quanto infondata.
In relazione alle richieste di natura economica, con riferimento alla domanda formulata dalla ricorrente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la
pagina 5 di 8 separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono non soltanto nella non addebitabilità della separazione ma anche nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 5251 del 01.03.2017).
La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. 16405/2018; Cass. Ord. 26084/2019) ha precisato che la funzione dell'assegno di mantenimento non consiste nel realizzare, anche dopo la separazione, il ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del rapporto, ma nell'assicurare un contributo che consenta al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Occorre, quindi, porre a raffronto le posizioni economiche dei coniugi, prendendo in considerazione ulteriori elementi, quali la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali, l'età.
Ebbene, ponendo a confronto le ultime dichiarazioni dei redditi allegate dai coniugi, si evidenzia un reddito imponibile della ricorrente di € 7.726,00 per l'anno 2021 e di € 2.980,00 per l'anno 2022, non essendo stata occupata per l'intero anno, come dalla stessa riferito;
mentre, un reddito imponibile del resistente di € 9.118,00 per l'anno 2021 e un reddito di € 10.734,00 per l'anno 2022.
Di tal ché, non sussiste un consistente divario tra i redditi delle parti, entrambe trentacinquenni e con esperienze lavorative;
inoltre, tenuto conto della breve durata del matrimonio (sei anni), non sussistono,
i presupposti per porre a carico del resistente l'obbligo di versare a favore della ricorrente un assegno mensile di mantenimento.
In ordine ai provvedimenti relativi alla prole, considerato che sul punto non è mai sorto contrasto tra le parti, si dispone l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre.
In relazione al diritto di visita del padre, è opportuno confermare quanto già statuito in seno ai provvedimenti provvisori e urgenti, ossia che il figlio possa incontrare il padre almeno tre giorni alla settimana che, in mancanza di diverso accordo delle parti, si individuano nei giorni di martedì, giovedì
e venerdì dalle ore 16,00 alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del sabato alle ore
22,00 della domenica;
continuativamente per quindici giorni nel periodo estivo;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno nel periodo natalizio;
pagina 6 di 8 per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Sulla determinazione del quantum dell'assegno in favore della prole, va ricordato che, in linea di principio, “in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363); è noto, poi, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione
- fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (così Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass.
15065/2000).
Di tal ché, alla luce delle condizioni economiche delle parti, come sopra riportate, della disponibilità dichiarata dallo stesso resistente e della ritenuta congruità dell'importo da parte della ricorrente, per come espressamente affermato dalla stessa con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
18.02.2025, il Collegio ritiene equo porre a carico del sig. , a titolo di contributo al mantenimento CP_1
del figlio , la somma di 300,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e Persona_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In relazione alla richiesta della ricorrente di “Far carico al di trasferire a sue esclusive spese CP_1
l'autovettura in narrativa del presente citata, alla ricorrente”, la domanda non può essere esaminata nella presente sede, a causa della specialità del rito.
Com'è noto, infatti, le uniche domande ammissibili nei giudizi di separazione e di divorzio sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole, con conseguente inammissibilità delle domande che esulano dall'oggetto tipico dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole in conseguenza della separazione o del divorzio.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34 e
36 c.p.c.”, sicché “le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di divorzio
pagina 7 di 8 (o di separazione), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole” (Cass. civ., sez. I, 21.5.2009, n. 11828; Cass. civ., 15.5.2001, n. 6660; Cass. civ., 12.1.2000, n.
266).
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(EN) il 22.11.1989 (C.F.: ), e , nato a [...] C.F._1 CP_1
(EN) il 16.09.1989 (C.F.: ); C.F._3
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Piazza Armerina al numero 29, parte I, Ufficio 1, Anno 2017;
- RIGETTA la domanda di addebito della separazione svolta dalla ricorrente;
- RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento svolta dalla ricorrente;
- DISPONE l'affidamento condiviso del minore , con collocazione prevalente presso Persona_1
la madre e diritto di visita del padre come disposto in parte motiva;
- PONE a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente , CP_1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , la complessiva somma di € Persona_1
300,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- DICHIARA inammissibile la domanda di trasferimento dell'autovettura svolta dalla ricorrente;
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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