Art. 7.
Il primo ed il secondo somma dell' art. 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , sono sostituiti dai seguenti:
"Il personale, compreso quello sanitario, assunto dal soppresso Ministero dell'Africa italiana a contratto tipo, a norma del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 , e successive modificazioni, puo' optare per la conservazione di tale rapporto di impiego, a condizione che ne faccia domanda entro il 31 agosto 1954, rinunciando espressamente ad ogni altra sistemazione per esso prevista dalle disposizioni in vigore e dalla presente legge.
"L'Ufficio di cui al precedente art. 6 o le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, fra cui lo stesso personale sara' stato ripartito, rinnoveranno i contratti, su domanda degli interessati, ad ogni successiva scadenza fino al raggiungimento delle condizioni di eta' e di servizio previste dalle norme vigenti per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato".
Il primo ed il secondo somma dell' art. 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , sono sostituiti dai seguenti:
"Il personale, compreso quello sanitario, assunto dal soppresso Ministero dell'Africa italiana a contratto tipo, a norma del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 , e successive modificazioni, puo' optare per la conservazione di tale rapporto di impiego, a condizione che ne faccia domanda entro il 31 agosto 1954, rinunciando espressamente ad ogni altra sistemazione per esso prevista dalle disposizioni in vigore e dalla presente legge.
"L'Ufficio di cui al precedente art. 6 o le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, fra cui lo stesso personale sara' stato ripartito, rinnoveranno i contratti, su domanda degli interessati, ad ogni successiva scadenza fino al raggiungimento delle condizioni di eta' e di servizio previste dalle norme vigenti per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato".