Sentenza 12 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all'art 223, comma secondo n. 2, l. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2013, n. 17408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17408 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2013 |
Testo completo
174 08 / 14 Ле REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/12/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.3250 GENNARO MARASCA Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere -N. 11462/2013 Dott. ALFREDO GUARDIANO Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UR UD N. IL 29/04/1942 ESPOSITO UMBERTO N. IL 12/02/1940 STIGEMAR LARS BERTIL N. IL 25/08/1941 IANNONE LUISA N. IL 04/12/1947 avverso la sentenza n. 462/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del 28/10/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso, la memore defselt well indevere del karte dell 's soute e le note udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2013 la relazione fatta dal dui difest weinen. Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO Julk kunone Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gave Angel che ha concluso per l'anmillainendo delle suive infignet, convinis l'ente mente al fialte me wo Semionetas e ' изель не чебо; voiti gl. Aw. Agostino De CA e NI Psen, for st unfetti Kunted IT, LAW Ampele si Rome par l'impart tenvoor, 11 Aw. Manis Bellecors per l'-nfulti Stigenion, I' Aw. Agostino De CA, quel content procesn ell'A Angels Di Perne, pur l'impuls lennone, i quer Auth hens clients "2ccflimento di ricon ри Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28/10/2011 la Corte d'appello di Salerno ha confermato l'affermazione di responsabilità di RU KU, MB IT, AR IL ST e IS AN, in relazione al reato di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, I. fall., in tal modo riqualificati, già dal giudice di primo grado, i fatti contestati agli imputati e che verranno esaminati, per ragioni di comodità espositiva nel prosieguo della trattazione.
2. Sono stati proposti ricorsi per cassazione nell'interesse: a) di RU KU, a firma LLAvv. De CA e LLAvv. Pisani;
b) di MB IT, a firma LLAvv. De CA;
c) di MB IT, a firma LLAvv. Pisani;
d) di AR IL ST;
e) di IS AN.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di RU KU e il ricorso proposto nell'interesse di MB IT, a firma LLAvv. De CA, si affidano ai seguenti motivi, che vengono rappresentati unitariamente per la loro sovrapponibilità.
3.1. Con i primi due motivi si lamenta, sotto il profilo della violazione degli artt. 143 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (motivo n. 1) e sotto il profilo dei vizi motivazionali (motivo n. 2), la mancata traduzione in lingua tedesca del decreto che dispone il giudizio e degli atti presupposti (avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e richiesta di rinvio a giudizio).
3.2. Con i successivi tre motivi, si lamenta, sotto il profilo della violazione degli artt. 242, comma 1, 143, comma 2 e 603 cod. proc. pen. (motivo n. 3) e sotto il profilo dei vizi motivazionali (motivi n. 4 e 5), la mancata rinnovazione LListruttoria dibattimentale relativamente alla traduzione in lingua italiana di tutti i documenti in lingua straniera allegati alla consulenza tecnica del P.M. ed acquisiti al fascicolo del dibattimento.
3.3. Con i successivi due motivi, si lamenta, sotto il profilo della violazione ed erronea applicazione LLart. 603 cod. proc. pen. (motivo n. 6) e sotto il profilo dei vizi motivazionali (motivo n. 7), la mancata rinnovazione LListruttoria dibattimentale in relazione alla mancata escussione dei testi ER, AN e OI.
3.4. Con i successivi due motivi, si lamenta, sotto il profilo della violazione degli artt. 507 e 603 cod. proc. pen. (motivo n. 8) e sotto il profilo dei vizi motivazionali (motivo n. 9), il mancato espletamento di perizia contabile, in ragione della diversità di conclusioni raggiunte dalle consulenze tecniche di parte in ordine alla ricostruzione e alla natura delle operazioni economiche analizzate.
3.5. Con i due successivi motivi, si lamenta, sotto il profilo della violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. (motivo n. 10) e sotto il profilo dei vizi motivazionali (motivo n. 11), la mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza.
3.6. Con i due successivi motivi, si lamenta, sotto il profilo della violazione ed erronea applicazione LLart. 223, comma secondo, n. 2, I. fall. (motivo n. 12) e sotto il profilo dei vizi motivazionali (motivo n. 13), la mancata precisa individuazione, tra le due ipotesi delittuose di cui al citato art. 223, comma secondo cit., della fattispecie ritenuta applicabile alle condotte in relazione alle quali i ricorrenti sono stati condannati.
3.7. Con i tre successivi motivi, si lamenta, sotto il profilo della violazione LLart. 597 cod. proc. pen. (motivo n. 14 e n. 15) e sotto il profilo dei vizi motivazionali (motivo n. 16) l'omessa considerazione del divieto di reformatio in peius della decisione di primo grado, in assenza di impugnazione del P.M., per avere la Corte territoriale, per un verso, escluso, in riforma della sentenza di primo grado, la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, I. fall., e, per altro verso, in sede di quantificazione della pena, individuato una pena base maggiore rispetto a quella stabilita dal giudice di prime cure.
3.8. Con i due successivi motivi, si lamenta, sotto il profilo della violazione LLart. 223, comma secondo, n. 2, I. fall. (motivo n. 17) e sotto il profilo dei vizi motivazionali (motivo n. 18), la ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie delittuosa.
3.9. Con il motivo n. 19 si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla efficacia causale delle condotte contestate in relazione allo stato di dissesto della EC.
3.10. Con il motivo n. 20 si lamentano vizi motivazionali, in ordine alla prova LLelemento soggettivo richiesto dall'art. 223, comma secondo, n 2, I. fall.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di MB IT, a firma LLAvv. Pisani, si affida ai seguenti motivi.
4.1. Con i primi due motivi, si lamentano inosservanza LLart. 223, comma secondo, n. 2, I. fall. e 40 cod. pen. (motivo n. 1) e vizi motivazionali (motivo n. 2), in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa, con particolare riguardo al nesso di causalità.
4.2. Con i due successivi motivi, si lamentano inosservanza LLart. 223, comma secondo, n. 2, 1. fall. e 40 cod. pen. (motivo n. 3) e vizi motivazionali (motivo n. 4), in relazione alla ritenuta sussistenza degli elemento soggettivo della fattispecie delittuosa.
5. Il ricorso proposto nell'interesse di AR IL ST si affida ai seguenti motivi.
5.1. Con il primo motivo, si lamentano inosservanza degli artt. 143, 178, comma 1, lett. c) e 185 cod. proc. pen. nonché vizi motivazionali, relazione all'omessa traduzione LLavviso di conclusione delle indagini, della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio.
5.2. Con il secondo motivo si lamentano inosservanza degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e vizi motivazionali, in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza.
5.3. Con il terzo motivo, si lamentano inosservanza o erronea applicazione LLart. 223, comma secondo, n. 2, I. fall., nonché vizi motivazionali, in relazione all'elemento oggettivo della fattispecie ritenuta sussistente.
5.4. Con il quarto motivo, si lamentano inosservanza o erronea applicazione LLart. 223, comma secondo, n. 2, I. fall., nonché vizi motivazionali, in relazione all'elemento soggettivo della fattispecie ritenuta sussistente.
6. Il ricorso proposto nell'interesse di IS AN si affida ai seguenti motivi.
6.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in relazione alla mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, per difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza.
6.2. Con il secondo motivo, si lamenta il mancato accoglimento delle richieste istruttorie rese necessarie dalla mutata qualificazione giuridica del fatto.
6.3. Con il terzo motivo, si lamenta la mancata considerazione della prospettazione difensiva secondo la quale la condotta ascritta all'imputata era sorretta dall'elemento soggettivo della colpa con previsione.
6.4. Con il quarto motivo, si lamentano vizi motivazionali in ordine all'invocata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 232, comma terzo, n. 2, I. fall. ovvero nell'ipotesi di cui all'art. 216, comma terzo, I. fall, che avrebbe comportato la conseguente declaratoria di estinzione per prescrizione.
6.5. Con il quinto motivo, si lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, muovendo dal presupposto che, per effetto LLintervenuta riqualificazione dei fatti all'interno della fattispecie di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, I. fall., occorre individuare il momento consumativo del reato con riguardo al compimento delle singole operazioni dolose e non alla data della dichiarazione di fallimento.
6.6. Con il sesto motivo, si lamentano vizi motivazionali in ordine alla determinazione della pena. 7. È stata depositata una memoria nell'interesse di KU RU e MB IT, contenente motivi nuovi, nella quale si sviluppano i motivi di cui al punto 3.7 che precede e le censure relative alla violazione di legge e ai vizi motivazionali, con riguardo alla ritenuta sussistenza del profilo oggettivo del nesso di causalità e LLelemento soggettivo della fattispecie di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, I. fall.
8. Sono state depositate note difensive nell'interesse di IS AN nelle quali si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Considerato in diritto 1. Le censure rubricate sub 1 e 2 dei ricorsi proposti nell'interesse del KU e LLIT dall'avv. De CA e dall'avv. Pisani sono inammissibili, dal momento che: a) per quanto concerne l'IT, difetta evidentemente l'interesse a dedurre la questione, trattandosi di cittadino italiano;
b) per quanto concerne il KU, esse appaiono prive di specificità, in quanto, pur muovendo da un'esatta ricostruzione del quadro giuridico di riferimento, si sottraggono al confronto con i profili fattuali valorizzati dalla Corte territoriale per giungere alla conclusione che l'imputato avesse conoscenza della lingua italiana (l'esistenza dei verbali dei consigli di amministrazione della EC, ai quali erano presenti sia il KU che lo ST, redatti in lingua italiana e in epoca risalente rispetto al processo, dai quali non risulta la presenza di interpreti alle riunioni;
la partecipazione degli imputati alle riunioni e all'assunzione di decisioni di rilevante importanza;
le dichiarazioni del curatore fallimentare che ha confermato l'uso della lingua italiana da parte del KU nelle comunicazioni verbali). 3 Per ragioni di ordine logico, va in questa sede esaminato, altresì, il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dello ST, che sviluppa censure aventi il medesimo fondamento. E, tuttavia, anche in questo caso, deve rilevarsi che percorso argomentativo della Corte territoriale appena riassunto non risulta scalfito dalla prospettazione del ricorrente, che, infatti, appare di evidente genericità nel fare riferimento a un dato conoscitivo di comune esperienza, secondo il quale il fatto che non sia stato annotato nel verbale il nome di un interprete "di per sé non esclude la presenza di quest'ultimo o comunque l'intervento di altra persona (come un collega di consiglio o lo stesso segretario verbalizzante) che abbia comunque tradotto in tedesco (o almeno in inglese) ciò che si discuteva durante la riunione". Tenuto conto della durata della vicenda, tali critiche - formulate in termini congetturali e non sorrette dal riferimento ad alcun elemento probatorio dal quale risulti la presenza di interpreti non risultano pertanto idonee a scardinare l'accertamento operato dai giudici di - merito sulla base delle sopraindicate obiettive e concrete circostanze rivelatrici della conoscenza della lingua italiana da parte LLimputato. A fronte del carattere stringente dei rilievi della Corte territoriale, ad identiche conclusioni deve giungersi con riferimento alle critiche sollevate in relazione alla valutazione di non credibilità del teste IN, la quale non è basata soltanto sull'assenza di atti dai quali evincere la compresenza o la compartecipazione dello TI e del IN alla redazione di atti, ma soprattutto sul profilo - completamente trascurato dal ricorso della scoperta falsità di documenti provenienti da quest'ultimo, che ne denunciano l'assoluta inattendibilità. In tale contesto, la lettera proveniente dal KU, con la quale quest'ultimo dichiara, anche a nome dello ST, di non essere stato in grado di comprendere le imputazioni ascrittegli, oltre ad essere chiaramente smentita, per quanto riguarda il KU, dagli elementi sopra valorizzati, nulla aggiunge, sul piano probatorio, a tali elementi, nel senso di eliderne la puntuale efficacia dimostrativa. In definitiva, i motivi esaminati sono inammissibili.
2. Inammissibili sono del pari i motivi rubricati sub 3, 4 e 5 dei ricorsi proposti nell'interesse del KU e LLIT dall'avv. De CA e dall'avv. Pisani. Al riguardo, va ribadito che l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento e non ai documenti, già formati, che vengano acquisiti, a meno che la loro utilizzazione possa pregiudicare i diritti LLimputato e sempre che quest'ultimo abbia eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata traduzione (Sez. 6, n. 44418 del 29/10/2008, Tolio, Rv. 241657). Nella specie, la Corte territoriale, in forza di tale condiviso principio di diritto (di recente riaffermato da Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama, Rv. 256571), ha richiamato le considerazioni valorizzate dal Tribunale nell'ordinanza resa nel corso del giudizio di primo grado, laddove si era rilevato che, in relazione ai documenti acquisiti, le parti avevano svolto numerose attività difensive. Tale profilo, non contrastato dai motivi di ricorso, rende assolutamente aspecifiche le critiche sollevate.
3. Inammissibili sono i motivi rubricati sub 6 e 7 dei ricorsi proposti nell'interesse del KU e LLIT dall'avv. De CA e dall'avv. Pisani. Anche in questo caso, le richieste istruttorie non sono state immotivamente disattese, secondo la doglianza espressa in ricorso, dal momento che la Corte territoriale ha ragionevolmente argomentato in ordine all'irrilevanza dei testi KU ER, NO AN e RA OI, rispettivamente rilevando: a) che le circostanze sul quale si intendeva ascoltare il primo, ossia quelle relative al trasferimento delle azioni DY & Gir di Zug alla EIEC CW, erano state compiutamente acquisite anche all'esito della ricostruzione operata dai consulenti della difesa oltre che del P.M.; b) che ad identiche conclusioni doveva giungersi quanto alle circostanze sulle quali si intendeva ascoltare il secondo, ossia i prezzi delle forniture della EC alla EC Sales and Development di Zug, elementi peraltro assolutamente pacifici;
c) che gli utili conseguiti da quest'ultima società, sulle quali si chiedeva di ascoltare il terzo, erano assolutamente neutri rispetto all'analisi delle operazioni che avevano interessato la fallita EC, sul cui patrimonio tali vicende avevano inciso. Tali considerazioni non sono state in alcun modo considerate nell'atto di impugnazione, che si limita a ribadire del tutto genericamente che i "predetti testimoni avevano contezza LLintera vicenda in ragione dello specifico ruolo rivestito ed il loro esame doveva vertere su specifiche circostanze non esplorate né tramite la prova orale, né per mezzo di quella documentale".
4. Inammissibili sono i motivi rubricati sub 8 e 9 dei ricorsi proposti nell'interesse del KU e LLIT dall'avv. De CA e dall'avv. Pisani. Ed, infatti, la sentenza con cui il giudice respinge la richiesta di una perizia, ritenuta decisiva dalle parti, non è censurabile ai sensi LLart. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152). Ora, nella specie, la Corte territoriale, ha puntualmente sottolineato che, secondo la prospettazione difensiva, la perizia non mirava all'accertamento di inesplorate condizioni di fatto, ma all'espressione di una valutazione degli elementi raccolti, al fine di inferirne la natura distrattiva delle operazioni, ossia alla formulazione di un giudizio che è essenzialmente demandato al giudice, attraverso la valutazione critica degli argomenti difensivi, anche di natura tecnica.
5. Passando ad esaminare i motivi rubricati sub 10 e 11 dei ricorsi proposti nell'interesse del KU e LLIT dall'avv. De CA e dall'avv. Pisani, il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse dello ST e il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse della AN, rileva la Corte che essi sono infondati. Infatti, in tema di correlazione tra imputazione contestata e quella ritenuta in sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorre, secondo consolidato orientamento di questa Corte, una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto LLimputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne discende che la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto LLimputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Alla stregua di tali premesse, è pertanto evidente che non assume rilievo l'evidente differenza esistente tra le fattispecie incriminatrici (nella specie, la bancarotta per distrazione contestata e quella impropria di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, I. fall.), ma l'identità o la diversità dei concreti fatti storici. E, nonostante la prospettazione difensiva della AN, che ha invocato la violazione LLart. 516 cod. proc. pen., sostenendo la diversità del fatto (ma, in realtà, concentrando la sua attenzione sugli elementi costitutivi delle fattispecie normative), gli accadimenti posti a carico degli imputati sono rimasti inalterati rispetto alla configurazione che emerge dai capi di imputazione. Né la riqualificazione operata dal Tribunale ha inciso sulle garanzie LLimputato, considerata l'ampia possibilità consentita in appello di svolgere adeguate difese. Al riguardo, va ribadito che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, il rispetto della regola del contraddittorio - che deve essere assicurato all'imputato, anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, conformemente all'art. 111, comma secondo, Cost., integrato dall'art. 6 Convenzione europea, come interpretato dalla Corte EDU impone - esclusivamente che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga 'a sorpresa', ossia nei confronti LLimputato che, per la prima volta e, quindi, senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato. Ne consegue che non sussiste la violazione LLart. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto LLimputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio LLimpugnazione (Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012 dep. 19/02/2013, Jovanovic, Rv. 254649, concernente appunto il caso, sovrapponibile a quello oggetto del presente procedimento in cui era stata la sentenza di primo grado ad accogliere una diversa qualificazione giuridica del fatto). Per quanto concerne le specifiche doglianze proposte dalla ricorrente AN, in punto di rigetto delle richieste istruttorie formulate, si rinvia infra all'esame del secondo motivo di ricorso LLimputata. 6 6. Inammissibili per manifesta infondatezza sono i motivi rubricati sub 12 e 13 dei ricorsi proposti nell'interesse del KU e LLIT dall'avv. De CA e dall'avv. Pisani. La Corte territoriale ha, infatti, puntualmente sussunto le condotte contestate all'interno della fattispecie di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, I. fall. (pag. 100), talché anche le soggettive finalità, che, nell'ultima fase delle vicende, possono avere sorretto, secondo il Tribunale, le azioni poste in essere dagli imputati svolgono un ruolo descrittivo, ma non incidono sulla valutazione normativa operata dalla sentenza impugnata. E ciò senza dire che oggetto di gravame è la sentenza di secondo grado.
7. A questo punto, per ragioni di ordine logico, vanno esaminati i quattro motivi del ricorso presentato nell'interesse LLIT dall'avv. Pisani, cui sono dedicati motivi 4 e 5 della memoria depositata in data 19/11/2013, nonché i motivi n. 17, 18, 19 e 20 del ricorso presentato nell'interesse del KU e del medesimo IT, a firma LLavv. De CA e LLavv. Pisani, e, infine, il terzo e il quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse dello ST, tutti esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione. Tali censure investono la ritenuta sussistenza sia del nesso eziologico tra le operazioni contestate e il dissesto o l'aggravamento del dissesto sia LLelemento soggettivo. Al riguardo, occorre premettere che l'art. 223, comma secondo, n. 2. 1. fall. accoglie i comportamenti intrinsecamente estranei all'interesse sociale, in cui l'organismo societario risulti strumentalmente finalizzato (anche per la limitazione della responsabilità civile) per scopi non ammessi dall'ordinamento. Per questa ragione non vi è dubbio che l'abuso dei poteri di gestione concreta una operazione "dolosa" che, se casualmente collegata al fallimento della società, integra l'elemento oggettivo della fattispecie (Sez. 5, n. 11019 del 22/02/2007, Pollice, Rv. 236936). La giurisprudenza di questa Corte ha ribadito più volte che la "dolosità" delle operazioni si traduce nella commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo o anche soltanto in atti intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della società e che le "operazioni dolose", in quanto collocate nell'area della bancarotta fraudolenta patrimoniale, suppongono sempre una indebita diminuzione LLasse attivo, ossia un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa. In definitiva, la fattispecie postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente, non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale, quale è dato riscontrare in qualsiasi iniziativa societaria che implichi un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti s.p.a., Rv. 247316). Sempre, in via generale, va ribadito, conformemente alla decisione appena citata, che, in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare né la preesistenza alla condotta di una causa 7 in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né l'aggravamento di un dissesto già in atto. Sul piano LLelemento soggettivo, costante è poi la giurisprudenza di questa Corte nel senso che, mentre nel caso di fallimento cagionato con dolo, l'elemento psicologico è collegato direttamente con l'evento, nell'ipotesi in cui il fallimento sia l'effetto di operazioni dolose, esso rimane una possibilità prevedibile (Sez. 5, n. 19101 del 14/01/2004, Iride, Rv. 227745), nel senso che esso è il frutto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo LLoperazione ha accettato il rischio della stessa. Ciò posto, iniziando ad esaminare partitamente le censure prospettate dai ricorrenti, osserva la Corte. Con riferimento all'operazione di cui A) sub a, ossia la fornitura della quasi totalità (95%) della produzione industriale della società fallita EC in favore della EC Sales and Development AG di Zug (e del rimanente 5% in favore della DY e GY s.p.a.), aventi lo stesso management, a prezzi non remunerativi, laddove la società svizzera provvedeva alla rivendita con un ricarico di circa il 30%, la Corte territoriale ha rilevato che l'analisi dei dati contabili e documentali aveva evidenziato che il prezzo di vendita era inferiore al costo industriale di produzione, come era dato evincere dalla differenza tra il valore della produzione (comprendente anche altre voci oltre quelle correlate alla vendita) e la voce relativa al costo della produzione e dal fatto che, a partire quantomeno dal 1996, si era registrato un divario crescente con continue perdite. La sentenza impugnata ha aggiunto che, sebbene il prezzo della rivendita operata dalla società svizzera fosse in linea con i prezzi delle aziende di distribuzione del settore, il divario rispetto al prezzo di vendita praticato dalla società fallita non era giustificato dallo svolgimento, da parte della società svizzera, di attività di rilievo a favore della collegata società italiana, in vista LLincremento del mercato e LLacquisizione di nuovi clienti, in quanto la prima si limitava alla gestione del parco clienti ereditato dalla società DY e GY. Inoltre, l'EC italiana provvedeva a coprire tutti i costi di produzione (brevetti, marchi, certificazioni e persino il trasporto della merce a destinazione). In tale contesto, le critiche formulate nei ricorsi presentati nell'interesse del KU e LLIT appaiono assolutamente aspecifiche, dal momento che: a) la corrispondenza del prezzo praticato dalla società fallita con quello risultante dal listino depositato presso la Camera di Commercio di Salerno non assume alcun rilievo, a fronte LLassenza di autonomia nelle scelte imprenditoriali della società fallita;
b) il valore positivo della differenza tra totale dei ricavi e costi, quantomeno sino al 1997, pur trovando riscontro numerico nei dati riportati dalla sentenza impugnata alle pag. 24 e 25, non si confronta né con la precisazione, operata dalla Corte territoriale, secondo cui il valore della produzione comprende anche i ricavi derivanti dalle prestazioni, per cui esso non è coincidente con il valore delle vendite, né con il dato delle progressive perdite di esercizio;
c) l'esistenza di altri 8 fattori che hanno inciso sulla sorte LLimpresa, quali la crisi del settore e gli aumenti del costo del personale, non escludono, per il sopra valorizzato principio LLequivalenza causale, l'idoneità della condotta ad aggravare il dissesto. Con riferimento alle operazioni di cui al capo A) sub b, ossia la mancata riscossione di crediti vantati nei confronti della società svizzera per lire 6.348.000.000, con erogazione da parte di quest'ultima di prestiti addizionali nei confronti della società fallita, in sostituzione dei pagamenti dovuti, la sentenza impugnata, ha rilevato che dai dati contabili esaminati non risulta che la società svizzera avesse nel corso del 1996 fatto ricorso al pagamento di forniture, mentre, su disposizione LLIT, aveva proceduto appunto all'erogazione di un prestito. Le censure svolte rispetto a tali argomentazioni appaiono inidonee a palesarne l'illogicità, in quanto: a) la "rinuncia" che la società svizzera avrebbe operato in relazione al proprio credito, al fine di far fronte, quale unico socio della compagine italiana, alla riduzione e successivamente all'aumento del capitale sociale, oltre a dimostrare l'esistenza della costante sottrazione di effettive risorse da investire nel ciclo produttivo, sostituendole con crediti meramente documentali, non rappresenta affatto una rinuncia, ma appunto una modalità di utilizzazione del credito;
b) il fatto che l'importo complessivo sopra indicato sia il risultato di operazioni effettuate esclusivamente tra il 1999 e il 2000 è affermazione priva di specificità, in quanto non si confronta con le risultanze contabili esaminate dalla Corte territoriale e che fondano una tecnica di gestione dei rapporti tra le due società risalente al 1996; c) il maturare di interessi attivi della società italiana rispetto a quelli passivi, scaturenti dall'erogazione del prestito, oltre a rappresentare affermazione non assistita da alcuna specificazione in ordine all'ammontare degli accessori, non elide la considerazione che tali raffronti contabili non incidono sulla programmata operazione che sottraeva concrete risorse alla società italiana, aggravandone solo la situazione di incapacità di operare autonomamente sul mercato. Con riferimento all'operazione di cui al capo A) sub c, relativa al versamento di lire 5.110.240.758, in favore della Emesco AG, controllata dai ricorrenti, a titolo di pagamento di inesistenti attività di consulenza in favore della società fallita, la Corte territoriale ha rilevato che, nei settori nei quali siffatta attività avrebbe dovuto svolgersi (sviluppo, analisi di mercato, direzione strategica), non risultano essere state poste in essere azioni concrete, anche perché si trattava di aree irrilevanti per la società fallita, dal momento che la sua produzione era assorbita dalla società svizzera che curava la commercializzazione del prodotto. Rispetto a tali considerazioni, le argomentazioni difensive, in ordine alla prassi del mercato internazionale di addebitare alle società controllate e collegate le spese per l'attività di regia svolta dalle case madri, sono assolutamente generiche, in quanto non si confrontano con le argomentazioni della Corte, secondo cui le specifiche prestazioni previsti dagli accordi di management non sono state svolte, anche per la loro sostanziale inutilità nel previsto quadro 9 di gestione dei rapporti di produzione e commercializzazione tra la società svizzera e quella italiana. Con riferimento alle operazioni di cui al capo A) sub d, relativo alla sottrazione alla società fallita dei cespiti immobiliari rimasti nella disponibilità della società denominata Iniziativa Acquasanta, la Corte territoriale ha rilevato che essa aveva sostanzialmente svuotato il patrimonio della prima. Le considerazioni difensive, in ordine al fatto che si tratterebbe di operazioni attuate quotidianamente nei contesti societari per dividere le attività, che comunque rimangono all'interno del gruppo, trascurano il dato che la presenza di un gruppo societario non legittima per ciò solo qualsiasi condotta di asservimento LLinteresse delle società partecipanti al gruppo stesso. Anche dopo la riforma del diritto societario- soprattutto nel contesto concorsuale l'autonomia soggettiva e patrimoniale che contraddistingue ogni - singola società impone all'amministratore di perseguire prioritariamente l'interesse della specifica società a cui egli preposto, non essendogli consentito di sacrificarne l'interesse in nome di un diverso interesse anche se riconducibile a quello di chi è collocato al vertice del gruppo e che non procurerebbe riflesso alcuno a favore dei terzi creditori LLorganismo impoverito (in motivazione, v. Sez. 5, n. 11019 del 22/02/2007, Pollice, Rv. 236936). Anche il profilo legato all'impegno della società Iniziativa Acquasanta a fronteggiare le obbligazioni della società poi fallita, attraverso la prestazione di fideiussioni e garanzie, non elide la considerazione svolta dalla Corte territoriale, secondo cui, secondo quanto emerge dalla documentazione acquisita, tali garanzie non sarebbero state rinnovate nel caso di perdita del controllo della società EC da parte della società Iniziativa Acquasanta. E tale circostanza avrebbe assunto rilievo decisivo nelle convulse fasi finali delle trattative finalizzate a realizzare la cessione della EC a terzi acquirenti. Con riferimento alla vicenda dei canoni di affitto versati dalla società EC alla società Iniziativa Acquasanta, per effetto LLattribuzione a quest'ultima LLimmobile utilizzato per l'attività produttiva (capo A sub e), le censure che investono la mancata considerazione LLiva sono assolutamente irrilevanti, in quanto, quale che sia l'incidenza del carico tributario sull'esborso effettivo (ma certo non tale, per elementari ragioni di predeterminazione legislativa LLaliquota, da rendere l'entità dei canoni di gran lunga inferiore a quanto ritenuto dalla Corte territoriale), resta il dato del carattere ingiustificato - nella logica economica LLimpresa - del versamento. D'altra parte, i ricorsi presentati nell'interesse del KU e LLIT neanche si confrontano con l'ulteriore argomentazione rappresentata dal fatto che il contratto aveva riguardato locali e spazi superiori alle esigenze della EC e si limita a sostenere, ma senza operare alcun aggancio agli atti processuali sui quali tale considerazione riposerebbe, che il costo per quest'ultima società si sarebbe rivelato sostanzialmente equivalente alle spese di manutenzione sostenute in precedenza. 10 Con riferimento alle operazioni di cui al capo A) sub f, ossia la distribuzione di utili prodotti dalla società fallita in favore di UR NG BV, pur in presenza di perdite crescenti negli anni 1993, 1994, 1995, le considerazioni difensive si concentrano sul fatto che, in definitiva, si sarebbe realizzato, con l'utilizzazione della riserva ex lege n. 218 del 1981 e dei contributi di cui alla 1. n. 64 del 1986, un mero spostamento di valori dal capitale ai debiti, anche in questo caso trascurando di considerare che la motivazione della Corte territoriale, nel richiamare le argomentazioni dei giudici di primo grado, aveva sottolineato la sottrazione di risorse in un momento di assenza di liquidità (al punto che la società svizzera aveva erogato un prestito per oltre due miliardi di lire), accompagnato dalle crescenti perdite registrate. Quanto alle operazioni di cui al capo A) sub g, ossia al contratto di appalto con quale la società EPP, dopo essersi obbligata alla lavorazione e alla consegna in favore della società fallita di prodotti finiti, al fine di consentirne la vendita, aveva poi venduto direttamente tali prodotti alla società svizzera, le argomentazioni difensive ripropongono il tema dei costi sostenuti dalla società EPP, trascurando di considerare che, ai fini del depauperamento della società EC, non rileva quale sia stato l'effettivo arricchimento della controparte. La difesa riguardante poi il fatto che l'IT aveva cessato di ricoprire qualsiasi carica nell'EC all'epoca dei fatti non coglie nel segno, giacché la responsabilità del primo risiede, come rilevato dalla Corte territoriale anche con riguardo agli altri imputati, nella posizione manageriale ricoperta e, in definitiva, nel concreto ruolo decisionale assunto in tutte le vicende di cui al presente procedimento. Assolutamente generica (oltre che slegata da un puntuale riferimento agli atti processuali dai quali si desumerebbe il suo fondamento), è, infine, la deduzione di un credito che la EPP vantava nei confronti della società EC, a fronte del rilievo contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui la perenne situazione debitoria di quest'ultima nei confronti delle altre società collegata era proprio espressiva della strategia complessiva che convogliava le risorse verso altre realtà imprenditoriali. Quanto all'operazione di cui al capo A) sub h), concretatasi nel pagamento della somma di lire 434.373.000 per incremento del fondo di indennità di anzianità in favore della AN, si rileva dai ricorrenti che essa era destinata a ridurre i costi per il personale, come accade ordinariamente in tutti i casi di crisi aziendale. Tale prospettazione, però, omette di confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, che ha valorizzato il contesto nel quale si è realizzato l'episodio - ossia, in altre parole, il ruolo specifico assunto dalla AN, nelle complessive vicende esaminate (pag. 61 ss. e 115 della sentenza impugnata) - e l'assenza di analoghe modalità di riduzione dei costi di altri dirigenti o dipendenti. Ne discende che l'esame delle ragioni formalmente giustificative LLaccordo non è stato trascurato, ma è stato ragionevolmente ritenuto irrilevante rispetto alla complessiva portata LLoperazione. 11 Quanto alle vicende descritte nel capo B), che ruotano attorno alle due delibere del 06/09/1999 e del 17/12/1999, i ricorsi presentati nell'interesse del KU e LLIT insistono nel sottolineare la legittimità delle operazioni, a norma degli artt. 2447 e 2448 cod. civ., omettendo di rammentare che le sottoscrizioni dei finali aumenti di capitale da parte della società svizzera, in entrambe le occasioni, si era accompagnata al conferimento di crediti non oggetto di stima, ai sensi LLart. 2343 cod. civ., finendo per perpetuare la situazione di permanente illiquidità della EC. Quanto, infine, alla vicenda di cui al capo C), la liceità della stessa è argomentata genericamente, dal momento l'ennesima operazione di riduzione e aumento del capitale sociale era stata realizzata attraverso un dichiarato versamento LLazionista unico per lire 5.941.000.000, che era risultato assolutamente non rispondente al vero. Tutte le ulteriori censure svolte nei ricorsi presentati nell'interesse del KU, LLIT e dello ST, in relazione al travisamento delle prove fornite dalla difesa in ordine alle partecipazioni societarie degli imputati non considerano che la Corte territoriale, ben più che i dati formali di titolarità di tali partecipazioni, ha attribuito rilievo al concreto potere esercitato in ragione della posizione manageriale ricoperta. In definitiva, la Corte territoriale ha effettuato una disamina puntuale delle operazioni contestate, ciascuna sorretta da una sua logica specifica (ciò che vale ad escludere la perplessità argomentativa lamentata nel ricorso proposto nell'interesse dello ST, in ragione di tale aspetto) e tuttavia accomunata alle altre dalla evidente incidenza depauperativa sul patrimonio della società EC e sorretta dalla medesima consapevolezza ed accettazione del rischio LLinsolvenza della società. Alla stregua di tali considerazioni, non possono trovare accoglimento i motivi proposti.
8. Superati i profili legati all'affermazione di responsabilità, occorre esaminare i motivi n. 14 e 15 del ricorso presentato nell'interesse del KU e LLIT dall'avv. De CA e dall'Avv. Pisani, ribaditi con i primi tre motivi aggiunti contenuti nella memoria depositata in data 19/11/2013. Al riguardo, va rilevato che il divieto della reformatio in peius in appello riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena, sicché, in caso di accoglimento LLappello LLimputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, discende non solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche l'impossibilità di elevare la pena comminata per singoli elementi (Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, Strisciuglio, Rv. 252326) Ora, nel caso di specie, il Tribunale aveva applicato agli imputati KU, IT e ST la оши pena complessiva di anni sei e mesi sei di reclusione e alla AN la pena di est quattro di reclusione. La Corte territoriale ha escluso la ritenuta aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, I. fall. e ha accolto la richiesta difensiva di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata è partita da una pena base, per i primi tre imputati 12 sopra ricordati, di sette anni e mesi sei di reclusione e, per la AN, di anni quattro e mesi sei di reclusione, in tal modo, certamente aggravando, pur in assenza di appello del P.M., la pena posta dal giudice di primo grado a fondamento del calcolo. Ne discende che le censure in esame sono fondate e che l'effetto di tale pronuncia giova anche, in quanto non basata su motivi esclusivamente personali, anche agli imputati ST e AN, ai sensi LLart. 587 cod. proc. pen.
9. Con riferimento alla posizione della AN, occorre preliminarmente esaminare la questione, dedotta con le note difensive, concernente l'intervenuta prescrizione del reato. Trattasi di questione manifestamente infondata. La ricorrente, pur muovendo dall'esatta premessa che, nel caso di specie, a fronte della sentenza dichiarativa di fallimento intervenuta in data 16/01/2001 e della sentenza di primo grado intervenuta in data 21/08/2008, si applica la più favorevole disciplina che contempla un termine prescrizionale di anni dodici e mesi sei, ritiene che, ai fini del calcolo dei periodi di sospensione, registrati in primo grado, dal 18/09/2006 al 05/12/2006 e dal 17/07/2007 all'11/10/2007, non bisognerebbe tener conto del periodo di sospensione feriale. La tesi, tuttavia, contrasta con il chiaro dettato LLart. 1 della I. n. 742 del 1969 che concerne i termini processuali, laddove la disciplina della prescrizione e della cause di sospensione incide sul perfezionarsi della causa estintiva del reato. Né è dato cogliere alcuna lesione del diritto di astensione da parte dei difensori, giacché l'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., per i casi di rinvio su richiesta del difensore non contempla, a differenza del caso del rinvio per impedimento delle parti o dei difensori, alcun limite massimo. In definitiva, il termine di prescrizione era destinato a spirare, già alla stregua degli elementi fattuali sopra ricordati, il 27/12/2013, senza che assuma alcun rilievo la questione dei rinvii disposti in secondo grado. 10. Il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse della AN è inammissibile. Nella prospettiva motivazionale seguita dalla Corte territoriale - tradottasi sul piano formale nell'individuazione di un unico reato, realizzatosi attraverso le varie operazioni dolose sopra descritte -, il pagamento dei canoni di locazione da parte della società fallita, in favore della società Iniziativa Acquasanta, resa titolare LLimmobile, rappresenta un fatto in sé sorretto dall'obiettivo di svuotare il patrimonio della EC, per concentrare le risorse in diverse iniziative. Sul punto, la AN lamenta che, al fine di accertare la sussistenza del dolo individualizzante, sarebbe stato necessario sentire il Direttore della produzione LLepoca, il quale avrebbe potuto riferire in ordine al criteri che vennero seguiti per individuare gli spazi necessari per la produzione da parte della EC. E, tuttavia, è appena il caso di rilevare, che la censura non dimostra la decisività della prova, a fronte, per un verso, della sicura rilevanza, ai fini della configurazione del reato, già del solo fatto che l'operazione di scissione del patrimonio finiva per porre a carico della società poi fallita il costo del canone e, per altro 13 verso, del dato - di immediata percepibilità da parte di chi da tempo era impegnato in tale attività 7 valorizzato dalla sentenza di primo grado e richiamato dalla Corte territoriale, per cui la metà della superficie locata sarebbe stata sufficiente a fini produttivi, secondo quanto rilevato da una potenziale acquirente della EC. La ricorrente si duole, altresì, sempre nella prospettiva della verifica della sussistenza LLelemento soggettivo, della mancata audizione del medesimo Direttore della produzione, con riferimento alla vicenda del contratto concluso tra la società EPP e la EC, al fine di accertare che il valore del prodotto apparteneva già per il 90% alla prima, con la conseguenza che non si erano registrati depauperamenti di sorta. Anche in questo caso, a fronte del rilievo della Corte territoriale, secondo la quale i dati necessari alla valutazione dei termini economici LLoperazione erano stati acquisiti documentalmente, non si registra alcuna specifica censura. Né è dato cogliere in che termini un diverso apporto dichiarativo, quanto al valore del prodotto, rispetto alle non criticate emergenze documentali, potrebbe incidere sul profilo soggettivo della ricorrente. Resta da considerare l'ultima doglianza, che attiene al pagamento della somma di euro 434.373.000, a titolo di incremento del fondo di anzianità in favore della AN. Secondo quest'ultima, dall'audizione LLavv. Ioele, legale della società, sarebbe emerso che la prima sarebbe stata piuttosto oggetto che non soggetto LLoperazione, finalizzata, nel quadro di un accordo transattivo, a conservare una preziosa risorsa aziendale, riducendo, ad un tempo, il costo da essa rappresentato, attraverso una trasformazione del rapporto del rapporto da a tempo pieno a rapporto tempo parziale. E, tuttavia, la motivazione della Corte si è concentrata sul contesto nel quale si è realizzato l'episodio - ossia, in altre parole, sul ruolo specifico assunto dalla AN, nelle complessive vicende esaminate (pag. 61 ss. e 115 della sentenza impugnata) - e sull'assenza di analoghe modalità di riduzione dei costi di altri dirigenti o dipendenti. Ne discende che l'esame delle ragioni formalmente giustificative LLaccordo non è stato trascurato, ma è stato ragionevolmente ritenuto irrilevante rispetto alla complessiva portata LLoperazione. 11. Il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse della AN è inammissibile per aspecificità, in quanto prospetta la mancata considerazione della sussistenza, al più, LLelemento soggettivo della colpa con previsione, senza indicare alcuna circostanza fattuale idonea a superare le considerazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine alla piena compartecipazione della ricorrente alle strategie del gruppo dirigente di EC, anche in virtù del ruolo ricoperto dalla stessa nelle compagini societarie coinvolte nelle vicende. 12. Il quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse della AN è infondato. Per quanto concerne l'invocata riqualificazione dei fatti all'interno della fattispecie di cui all'art. 232, comma terzo, n. 2, I. fall., osserva la Corte che correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che quest'ultima ipotesi sussiste solo in mancanza di un accordo con l'imprenditore dichiarato fallito (Sez. 5, n. 16062 del 22/02/2012, Buondestino, Rv. 252485), accordo ritenuto, nella specie, sussistente non in ragione di una generica consapevolezza 14 della ricorrente, ma della sua piena compartecipazione (per la quale, si vedano le considerazioni svolte supra al numero precede) alle strategie dei reali titolari delle attività. Per quanto attiene all'alternativa qualificazione della vicenda relativa alla percezione della somma di euro 434.373.000 nella fattispecie di cui all'art 216, comma terzo, 1. fall., la ricorrente omette di considerare che l'esistenza e l'entità del credito rappresentano l'effetto di un accordo realizzato in vista del conseguimento di tale risultato, nel quale si concentra, secondo la ragionevole prospettazione della Corte territoriale, il disvalore delle operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, I. fall. e rispetto al quale l'adempimento successivo rappresenta un momento della progressione criminosa. 13. Il quinto motivo del ricorso presentato nell'interesse della AN è manifestamente infondato, giacché nel reato di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2. 1. fall., il dissesto della società rappresenta il momento che segna la consumazione del reato. 14. Il sesto motivo del ricorso presentato nell'interesse della AN resta assorbito dall'annullamento della sentenza, per le ragioni indicate supra al n. 8. 15. In conclusione, la sentenza impugnata, per le ragioni indicate nel punto 8 che precede, va annullata con rinvio, per nuovo esame, in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, alla Corte d'appello di Napoli. Da ultimo, occorre ribadire che, attenendo l'accoglimento del ricorso ad alcuni profili relativi alla dosimetria della pena, il rinvio disposto rende comunque irretrattabile l'accertamento della responsabilità, per il principio di formazione progressiva del giudicato, che comporta l'inoperatività LListituto della prescrizione (al riguardo, v. Sez. 3, n. 15472 del 20/02/2004, Ragusa, Rv. 228499).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma il 12/12/2013 Il Componente estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Gennaro Marasca Guiseph Dehungs DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 18 APR 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Languise он ши