Sentenza 24 novembre 2005
Massime • 1
In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, l'ordine di allontanamento, con il quale il Questore intima allo straniero raggiunto da decreto prefettizio di espulsione di lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato, non é soggetto a convalida nel contraddittorio fra le parti, non trattandosi di atto di coartazione della libertà personale dell'individuo. (In motivazione la Corte ha sottolineato l'inconferenza del richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2004, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 13, comma quinto bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevedeva che il giudizio di convalida del provvedimento di espulsione debba svolgersi in contraddittorio prima dell'accompagnamento della frontiera, attesa la diversità delle situazioni considerate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2005, n. 44897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44897 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 24/11/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1212
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 027270/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di ASTI;
nei confronti di:
1) RA LA IN BE DE N. IL 05/07/1975;
avverso SENTENZA del 08/04/2005 TRIBUNALE di ASTI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per l'annullamento con rinvio. OSSERVA
Colla sentenza di cui in epigrafe, il tribunale monocratico di Asti assolveva il cittadino extracomunitario SL RA dalla imputazione prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, perché il fatto non sussiste, osservando che il provvedimento di espulsione adottato a suo carico non era stato preceduto dalla convalida dell'autorità giudiziaria, come indispensabile dopo la sentenza n. 222/2004 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'allora D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 5 bis, nella parte in cui non prevedeva tale convalida, nel contraddittorio fra le parti, prima dell'accompagnamento alla frontiera dell'espulso.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il P.M., che denunciava violazione di legge. La sentenza della Consulta, richiamata nella sentenza impugnata, non afferiva alla fattispecie, nella quale non v'era stato accompagnamento coatto alla frontiera, ma, per carenza di posti in un centro di accoglienza provvisoria, intimazione all'espulso, di allontanarsi con mezzi propri dal territorio dello Stato. Non v'era dunque stata alcuna lesione dei diritti della difesa.
Il ricorso è fondato.
L'unica ragione addotta dal giudice a quo per ritenere illegittimo l'ordine di espulsione e quindi, disapplicandolo, per affermare l'insussistenza del fatto penalmente sanzionato, è l'inconferente richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale 15/07/2004, n. 222, la quale ebbe a dichiarare l'illegittimità D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3 bis - allora vigente, prima della modifica introdotta colla L. 12 novembre 2004, n. 271 - nella parte in cui non prevedeva che il giudizio di convalida del provvedimento di espulsione debba svolgersi in contraddittorio prima dell'accompagnamento alla frontiera.
La decisione citata individuava quindi solo una delle ipotesi attuative dell'espulsione, ovvero quella dell'accompagnamento coatto, ma nulla diceva sull'altra, ovvero l'intimazione allo straniero espulso di allontanarsi dal territorio italiano con mezzi propri, per impossibilità di ricorrere all'altro procedimento. E la ratio della distinzione è evidente, in quanto solo nel primo caso vi è coartazione della libertà dell'individuo e quindi necessità del controllo, in contraddittorio fra le parti, da parte del giudice ordinario sull'atto amministrativo. Mentre nel secondo, vi è uno spazio di libertà idoneo a consentire l'esperimento dei mezzi difensivi previsti dall'ordinamento.
La sentenza in esame va dunque annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Torino, che procederà al giudizio, osservando l'enunciato principio di diritto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2005