TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/06/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5151/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IO FE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5151/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LA MALFA MARIA Parte_1 P.IVA_1
STELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LA MALFA MARIA STELLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA MALFA MARIA Parte_2 P.IVA_2 STELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LA MALFA MARIA STELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA MALFA MARIA Parte_3 P.IVA_3 STELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LA MALFA MARIA STELLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia codesto Ill.mo
Tribunale accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di:
, nata a [...], (SP), Brasile, il 02.03.1985, (C.P.F. 314.507.638-80), e San Parte_1 pagina 1 di 4 Paolo, (SP), Brasile;
, nata a [...], (SP), Brasile, il 27.10.1962, (C.P.F. Parte_2
), e residente in [...], 146, Apto 72, Zona Morumbi, San Paolo, (SP), C.F._1
Brasile; , nata a [...], (SP), Brasile, il 20.02.1989, (C.P.F. Parte_3 C.F._2
[...
), e residente in [...], 146, Apto 72, Zona Morumbi, San Paolo, (SP), Brasile;
per
l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti e procedere all'iscrizione della sentenza e degli atti di stato civile e dei documenti relativi ai ricorrenti allegati al presente ricorso così come depositati nel fascicolo telematico. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto di aver inoltrato al Consolato Italiano in Brasile, domanda per il riconoscimento del loro status civitatis
Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”;
i ricorrenti hanno dedotto e documentato quanto segue: di essere discendenti diretti del sig.
[...]
ovvero ovvero ovvero , nato a Persona_1 Persona_2 Persona_3 Parte_4
Careggine, (LU), il 13.03.1895, , figlio di e Per_4 Persona_5
Il sig. , come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Persona_1
Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza,
Dipartimento Migrazioni, (doc.4), mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto manteneva la cittadinanza italiana . ovvero ovvero ovvero Persona_1 Persona_2 Persona_3 Parte_4
, in data 02.07.1927, contraeva matrimonio con (doc. 5), dalla cui unione
[...] Persona_6
nasceva, in data 28.02.1934, titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da padre Persona_1
italiano, (doc. 6) che, in data 06.07.1957, contraeva matrimonio con (doc. 7), dalla cui Per_7
unione nasceva, in data 27.10.1962, odierna ricorrente. Dall' unione tra Parte_2 Parte_2
e nascevano: - in data 02.03.1975, , odierna ricorrente e
[...] CP_2 Parte_1
cittadina italiana in quanto nata da madre italiana, (doc. 9);
- in data 20.02.1989, , odierna ricorrente e cittadina italiana in quanto nata da Parte_3
madre italiana, (doc. 11). , in data 27.10.2021, contraeva matrimonio con Parte_1
, (doc. 10). in data 06.05.2013, dava alla luce, Parte_5 Parte_3 Persona_8
titolare della cittadinanza italiana in quanto nata da madre italiana, (doc. 12).
[...]
pagina 2 di 4 l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano ovvero ovvero Persona_1 Persona_2
ovvero , nato a [...], (LU), il 13.03.1895 e he questi non Persona_3 Parte_4
ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica
pagina 3 di 4 un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da ovvero ovvero ovvero Persona_1 Persona_2 Persona_3 Parte_4
, nato a [...], (LU), il 13.03.1895
[...]
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che i Signori , nata a [...], (SP), Brasile, il 02.03.1985, (C.P.F. Parte_1
), e residente in [...], 146, Apto 72, Zona Morumbi, San Paolo, (SP), C.F._3
Brasile; , nata a [...], (SP), Brasile, il 27.10.1962, (C.P.F. ), e Parte_2 C.F._1
residente in [...], 146, Apto 72, Zona Morumbi, San Paolo, (SP), Brasile;
Parte_3
nata a [...], (SP), Brasile, il 20.02.1989, (C.P.F. ), e residente in [...]
[...] C.F._4
David Gebara, 146, Apto 72, Zona Morumbi, San Paolo, (SP), Brasile, sono cittadini italiani
- compensa le spese di lite.
Firenze, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. IO FE
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IO FE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5151/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LA MALFA MARIA Parte_1 P.IVA_1
STELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LA MALFA MARIA STELLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA MALFA MARIA Parte_2 P.IVA_2 STELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LA MALFA MARIA STELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA MALFA MARIA Parte_3 P.IVA_3 STELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LA MALFA MARIA STELLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia codesto Ill.mo
Tribunale accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di:
, nata a [...], (SP), Brasile, il 02.03.1985, (C.P.F. 314.507.638-80), e San Parte_1 pagina 1 di 4 Paolo, (SP), Brasile;
, nata a [...], (SP), Brasile, il 27.10.1962, (C.P.F. Parte_2
), e residente in [...], 146, Apto 72, Zona Morumbi, San Paolo, (SP), C.F._1
Brasile; , nata a [...], (SP), Brasile, il 20.02.1989, (C.P.F. Parte_3 C.F._2
[...
), e residente in [...], 146, Apto 72, Zona Morumbi, San Paolo, (SP), Brasile;
per
l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti e procedere all'iscrizione della sentenza e degli atti di stato civile e dei documenti relativi ai ricorrenti allegati al presente ricorso così come depositati nel fascicolo telematico. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto di aver inoltrato al Consolato Italiano in Brasile, domanda per il riconoscimento del loro status civitatis
Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”;
i ricorrenti hanno dedotto e documentato quanto segue: di essere discendenti diretti del sig.
[...]
ovvero ovvero ovvero , nato a Persona_1 Persona_2 Persona_3 Parte_4
Careggine, (LU), il 13.03.1895, , figlio di e Per_4 Persona_5
Il sig. , come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Persona_1
Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza,
Dipartimento Migrazioni, (doc.4), mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto manteneva la cittadinanza italiana . ovvero ovvero ovvero Persona_1 Persona_2 Persona_3 Parte_4
, in data 02.07.1927, contraeva matrimonio con (doc. 5), dalla cui unione
[...] Persona_6
nasceva, in data 28.02.1934, titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da padre Persona_1
italiano, (doc. 6) che, in data 06.07.1957, contraeva matrimonio con (doc. 7), dalla cui Per_7
unione nasceva, in data 27.10.1962, odierna ricorrente. Dall' unione tra Parte_2 Parte_2
e nascevano: - in data 02.03.1975, , odierna ricorrente e
[...] CP_2 Parte_1
cittadina italiana in quanto nata da madre italiana, (doc. 9);
- in data 20.02.1989, , odierna ricorrente e cittadina italiana in quanto nata da Parte_3
madre italiana, (doc. 11). , in data 27.10.2021, contraeva matrimonio con Parte_1
, (doc. 10). in data 06.05.2013, dava alla luce, Parte_5 Parte_3 Persona_8
titolare della cittadinanza italiana in quanto nata da madre italiana, (doc. 12).
[...]
pagina 2 di 4 l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano ovvero ovvero Persona_1 Persona_2
ovvero , nato a [...], (LU), il 13.03.1895 e he questi non Persona_3 Parte_4
ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica
pagina 3 di 4 un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da ovvero ovvero ovvero Persona_1 Persona_2 Persona_3 Parte_4
, nato a [...], (LU), il 13.03.1895
[...]
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che i Signori , nata a [...], (SP), Brasile, il 02.03.1985, (C.P.F. Parte_1
), e residente in [...], 146, Apto 72, Zona Morumbi, San Paolo, (SP), C.F._3
Brasile; , nata a [...], (SP), Brasile, il 27.10.1962, (C.P.F. ), e Parte_2 C.F._1
residente in [...], 146, Apto 72, Zona Morumbi, San Paolo, (SP), Brasile;
Parte_3
nata a [...], (SP), Brasile, il 20.02.1989, (C.P.F. ), e residente in [...]
[...] C.F._4
David Gebara, 146, Apto 72, Zona Morumbi, San Paolo, (SP), Brasile, sono cittadini italiani
- compensa le spese di lite.
Firenze, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. IO FE
pagina 4 di 4