TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/11/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 302/2022 Verbale di Udienza a trattazione scritta del giorno 5 novembre 2025 Il Giudice Letto l'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal D. Lgs n. 149/2022; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione ai difensori costituiti del decreto di fissazione dell'udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte a cura di tutte le parti costituite;
lette le note di trattazione che tengono luogo della discussione orale della causa;
viste le conclusioni di parte opponente con le quali si chiede l'accoglimento della opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite con attribuzione;
viste le conclusioni di parte opposta con le quali si chiede l' accoglimento della propria domanda, con vittoria di spese e competenze di causa;
P.Q.M.
la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario Dott.ssa AI Casale REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AI Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 05 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 302 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
RO (AV) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Raffaella Vietri
(C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_2
RO (AV) alla via P. Ascolese n. 264;
OPPONENTE
E
AVV. (C.F. ), nato a Controparte_1 CodiceFiscale_3
Mercogliano (AV) il 17.04.1950, rappresentato e difeso da sé stesso, presso il proprio studio elettivamente domiciliato in Avellino alla via Trinità n.3;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1499/2021 emesso dal Tribunale di
Avellino il 13.12.2021
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza all'odierna udienza.
All'odierna udienza il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 1499/2021 emesso in data 13.12.2021, con cui il Tribunale di
Avellino lo ha condannato al pagamento di € 20.222,48, oltre spese interessi e spese, a favore dell'Avv. per la mancata corresponsione di un compenso Controparte_1
professionale dovuto da un mandato conferitogli a seguito di un sinistro stradale.
L'opponente ha premesso in fatto che in data 14.12.2019 ha riportato lesioni personali a seguito di un sinistro stradale e, pertanto, ha conferito mandato all'odierno opposto per rappresentarlo e assisterlo nella fase stragiudiziale e, eventualmente, in quella giudiziale nei confronti della Reale Mutua Assicurazioni S.p.A., compagnia assicurativa del responsabile civile.
In data 27.02.2020 l'Avv. ha inviato alla predetta compagnia assicurativa CP_1
formale richiesta di risarcimento danni, ai fini della procedibilità di un eventuale giudizio risarcitorio. Con successiva comunicazione del 09.03.2020 la Reale Mutua ha richiesto una integrazione della documentazione sanitaria e la produzione del certificato di pronta guarigione, reiterando tale richiesta con raccomandata del
16.04.2020.
Successivamente, la medesima compagnia ha designato il prof. quale Persona_1
medico fiduciario, e l'odierno opponente, per parte propria, ha nominato due consulenti di fiducia, il prof. e il dott. , corrispondendo ai Persona_2 Persona_3
medesimi, rispettivamente, € 660,00 ed € 2.000,00 a titolo di compenso professionale. A seguito dell'esito infruttuoso della fase conciliativa, l'Avv. , per conto di CP_1
, ha adito il Tribunale di Avellino mediante ricorso ex art. 702-bis c.p.c., il cui Pt_1
giudizio è stato definito con atto di transazione e liquidazione del 07.09.2021, con il quale la Reale Mutua ha riconosciuto in favore dell'assistito la somma di € 550.000,00
a titolo di integrale risarcimento dei danni subiti.
Nel medesimo contesto transattivo, è stato altresì previsto un corrispettivo di €
50.000,00 oltre IVA e CPA per l'attività professionale svolta dall'Avv. , CP_1
somma che la compagnia assicuratrice si impegnava a versare direttamente, previa emissione di regolare fattura intestata al cliente. L'Avv. , infatti, nella stessa CP_1
data del 07.09.2021, ha emesso la relativa fattura per l'importo complessivo di €
63.206,14, comprensivo delle imposte di legge.
Nonostante il pagamento fosse stato eseguito dalla compagnia assicuratrice, con separato accredito delle spese legali, in data 11.10.2021 l'Avv. ha notificato CP_1
al proprio assistito atto di diffida e messa in mora, con il quale ha richiesto la restituzione della somma di € 31.562,00 composta da € 11.500,00 a titolo di anticipazioni effettuate per esigenze alimentari e consulenze mediche ed € 20.062,00 quale ulteriore compenso professionale per l'attività stragiudiziale connessa al sinistro del 14.12.2019.
Tale pretesa è stata integralmente contestata dall'odierno opponente mediante comunicazione PEC del 13.10.2021 e, ciononostante, in data 26.10.2021, l'Avv.
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino, CP_1 Parte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 11.500,00, deducendo che detta somma fosse stata erogata a titolo di anticipazione per spese personali e consulenze mediche.
In prosieguo, con ricorso per decreto ingiuntivo n. 1499/2021 – R.G. 4200/2021, emesso dal Tribunale di Avellino in data 13.12.2021 e notificato il 16 dicembre successivo, l'Avv. ha ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti di CP_1
per la somma di € 20.222,48, oltre spese, sostenendo di aver diritto a un Pt_1
autonomo compenso per l'attività stragiudiziale svolta, ritenuta non complementare né connessa a quella giudiziale.
Avverso tale decreto ha, pertanto, proposto formale opposizione, Parte_1
deducendo l'infondatezza della pretesa creditoria, sostenendo che l'intero compenso professionale è stato integralmente saldato dalla compagnia assicuratrice e che nessuna ulteriore somma è dovuta all'opposto, né a titolo di rimborso né quale compenso autonomo per attività stragiudiziale.
L'opponente ha, dunque, concluso chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti così decidere: 1) In rito: fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Reale Mutua
Assicurazioni, con sede in via Corte d'Appello 11 20122 Torino a norma dell'art. 269
c.p.c. 2) In via preliminare, accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione della pretesa creditoria e la conseguente carenza di legittimazione dell'opponente 3) Nel merito accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuto per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. 4) Nella diniegata ipotesi, dichiarare che il chiamato in causa sia tenuto a manlevare l'odierno opponente da ogni pretesa avversa condannando lo stesso a rifondere al pagamento di quanto sarà eventualmente tenuto a pagare l'opponente”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.05.2022, l'Avv. , che ha Controparte_1
contestato i motivi di opposizione proposti da , sostenendo in Parte_1
particolare la piena autonomia dell'attività stragiudiziale espletata rispetto a quella giudiziale.
In tesi di parte opposta, la fase stragiudiziale ha comportato una pluralità di prestazioni professionali di elevata complessità e rilevanza, tra cui l'assistenza medico-legale prestata in favore dell'opponente, la consulenza tecnica in ordine alle indagini mediche, l'attività di verifica e sopralluogo sui luoghi del sinistro, nonché la proposizione di esposti all'IVASS a tutela dell'assistito. Tali attività non avrebbero trovato corrispondenza nelle voci della tariffa forense relativa alle prestazioni giudiziali e, pertanto, non potevano ritenersi né funzionali né complementari al giudizio introdotto con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
Quanto alla determinazione del quantum debeatur, l'opposto ha rilevato che l'opponente ha arbitrariamente ricalcolato i compensi spettanti sulla base dei parametri del D.M. 55/2014, giungendo a stimare in € 30.669,25 l'importo complessivo dovuto per entrambe le fasi, assumendo altresì che, in assenza di un patto tra le parti, non possano essere superati i massimi tariffari. Tale impostazione è stata ritenuta giuridicamente e logicamente erronea, poiché l'accordo intercorso tra l'Avv. CP_1
e la Reale Mutua rappresentava una pattuizione autonoma tra terzi, liberamente intervenuta e pienamente satisfattiva del credito giudiziale, senza tuttavia incidere sul distinto diritto al compenso stragiudiziale maturato nei confronti dell'odierno opponente.
L'opposto ha evidenziato, inoltre, che, in materia di sinistri stradali, le spese legali stragiudiziali costituiscono ordinaria ipotesi di danno emergente ex art. 1223 c.c., distinto e autonomamente risarcibile rispetto a quelle giudiziali e di conseguenza l'attività stragiudiziale non poteva essere confusa o compensata con quella giudiziale, come invece sostenuto dall'opponente.
Infine, con riferimento alla domanda di manleva formulata dall'opponente nei confronti della Reale Mutua Assicurazioni, l'opposto ne ha eccepito l'inammissibilità per difetto di titolo, osservando che alcun contratto o vincolo negoziale di garanzia risulta intercorso tra le parti tale da legittimare la richiesta.
L'opposto ha, dunque, concluso chiedendo “rigettare l'opposizione perché inammissibile, improponibile ed improcedibile nonché infondata in fatto e diritto.
Confermare il decreto ingiuntivo opposto e munirlo della provvisoria esecutività all'udienza di prima comparizione. In subordine rideterminare il quantum dovuto all'opposto secondo i parametri tariffari previsti per le attività stragiudiziali espletate, ovvero secondo giustizia ed equità del Giudice adito. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
DIRITTO
In via preliminare, si rileva che la domanda di manleva proposta nei confronti della
Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. è inammissibile, non essendo stato dedotto né provato alcun titolo di garanzia contrattuale o legale idoneo a fondarla.
Passando ad esaminare il merito della res controversa, l'opposizione è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Va premesso che il rapporto professionale intercorso tra le parti trae origine dal mandato conferito dall'odierno opponente all'Avv. in relazione al sinistro CP_1
stradale verificatosi in data 14.12.2019, con incarico di assistenza nella fase stragiudiziale e, se del caso, in quella giudiziale nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile.
Dalla documentazione in atti risulta che la controversia risarcitoria è stata definita con accordo transattivo e pagamento effettuato in data 07.09.2021, nel quale la Reale
Mutua Assicurazioni ha corrisposto a la somma di € 550.000,00 a Parte_1
titolo di integrale ristoro dei danni subiti, prevedendo altresì il versamento, a titolo di spese legali, di euro 50.000,00 oltre accessori, importo per il quale l'Avv. ha CP_1
emesso regolare fattura intestata al proprio assistito.
Orbene, tale pagamento, effettuato dal terzo (compagnia assicuratrice) con espresso riferimento all'attività professionale svolta, deve ritenersi liberatorio anche nei confronti dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1180 c.c., non essendo stata allegata né provata l'esistenza di un distinto accordo tra difensore e cliente per la corresponsione di ulteriori compensi.
Quanto all'asserita autonomia dell'attività stragiudiziale, è opportuno osservare che le prestazioni indicate dall'opposto – consistenti in richieste risarcitorie, interlocuzioni con la compagnia, acquisizione di documentazione sanitaria e consulenze medico- legali – si pongono in rapporto di stretta funzionalità e complementarità rispetto al successivo giudizio ex art. 702-bis c.p.c., costituendone la necessaria premessa ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni. In conformità all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (Sez. VI, 9.4.2021,
n. 9492), deve ritenersi che l'attività stragiudiziale, quando rappresenti il naturale sviluppo e la fase preparatoria di quella contenziosa, non dia luogo ad autonoma voce di compenso, dovendosi reputare assorbita nella liquidazione complessiva riferita all'intera assistenza prestata. Inoltre parte opposta non ha addotto alcun documento da cui desumersi l'imputazione al cliente dei compensi professionali per la fase stragiudiziale propedeutica al successivo giudizio.
Né può condividersi l'assunto secondo cui la somma versata dalla compagnia assicurativa costituirebbe accordo autonomo fra terzi: l'importo era, infatti, espressamente destinato a remunerare l'opera professionale resa in favore dell'assistito ed è stato imputato a saldo del relativo credito.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che nessun ulteriore credito residui in capo all'opposto per l'attività professionale svolta, con conseguente infondatezza della pretesa azionata in via monitoria e accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
[...]
SUL REGIME DELLE SPESE
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022
e dello scaglione di riferimento (ricompreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00), con applicazione del valore al minimo alla luce dell'attività complessivamente svolta in questa sede per la fase istruttoria, limitata al solo deposito delle memorie, e della fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. per la sua estrema snellezza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. n. 1499/2021 emesso dal Tribunale di Avellino in data 13.12.2021;
- condanna l'opposto Avv. al pagamento, in favore dell'opponente Controparte_1 , delle spese di lite, che liquida in € 3.387,00 per compenso, oltre Parte_1
rimborso spese generali del 15%, CAP ed IVA se dovuta, con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in data 05 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa AI Casale
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte a cura di tutte le parti costituite;
lette le note di trattazione che tengono luogo della discussione orale della causa;
viste le conclusioni di parte opponente con le quali si chiede l'accoglimento della opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite con attribuzione;
viste le conclusioni di parte opposta con le quali si chiede l' accoglimento della propria domanda, con vittoria di spese e competenze di causa;
P.Q.M.
la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario Dott.ssa AI Casale REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AI Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 05 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 302 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
RO (AV) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Raffaella Vietri
(C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_2
RO (AV) alla via P. Ascolese n. 264;
OPPONENTE
E
AVV. (C.F. ), nato a Controparte_1 CodiceFiscale_3
Mercogliano (AV) il 17.04.1950, rappresentato e difeso da sé stesso, presso il proprio studio elettivamente domiciliato in Avellino alla via Trinità n.3;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1499/2021 emesso dal Tribunale di
Avellino il 13.12.2021
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza all'odierna udienza.
All'odierna udienza il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 1499/2021 emesso in data 13.12.2021, con cui il Tribunale di
Avellino lo ha condannato al pagamento di € 20.222,48, oltre spese interessi e spese, a favore dell'Avv. per la mancata corresponsione di un compenso Controparte_1
professionale dovuto da un mandato conferitogli a seguito di un sinistro stradale.
L'opponente ha premesso in fatto che in data 14.12.2019 ha riportato lesioni personali a seguito di un sinistro stradale e, pertanto, ha conferito mandato all'odierno opposto per rappresentarlo e assisterlo nella fase stragiudiziale e, eventualmente, in quella giudiziale nei confronti della Reale Mutua Assicurazioni S.p.A., compagnia assicurativa del responsabile civile.
In data 27.02.2020 l'Avv. ha inviato alla predetta compagnia assicurativa CP_1
formale richiesta di risarcimento danni, ai fini della procedibilità di un eventuale giudizio risarcitorio. Con successiva comunicazione del 09.03.2020 la Reale Mutua ha richiesto una integrazione della documentazione sanitaria e la produzione del certificato di pronta guarigione, reiterando tale richiesta con raccomandata del
16.04.2020.
Successivamente, la medesima compagnia ha designato il prof. quale Persona_1
medico fiduciario, e l'odierno opponente, per parte propria, ha nominato due consulenti di fiducia, il prof. e il dott. , corrispondendo ai Persona_2 Persona_3
medesimi, rispettivamente, € 660,00 ed € 2.000,00 a titolo di compenso professionale. A seguito dell'esito infruttuoso della fase conciliativa, l'Avv. , per conto di CP_1
, ha adito il Tribunale di Avellino mediante ricorso ex art. 702-bis c.p.c., il cui Pt_1
giudizio è stato definito con atto di transazione e liquidazione del 07.09.2021, con il quale la Reale Mutua ha riconosciuto in favore dell'assistito la somma di € 550.000,00
a titolo di integrale risarcimento dei danni subiti.
Nel medesimo contesto transattivo, è stato altresì previsto un corrispettivo di €
50.000,00 oltre IVA e CPA per l'attività professionale svolta dall'Avv. , CP_1
somma che la compagnia assicuratrice si impegnava a versare direttamente, previa emissione di regolare fattura intestata al cliente. L'Avv. , infatti, nella stessa CP_1
data del 07.09.2021, ha emesso la relativa fattura per l'importo complessivo di €
63.206,14, comprensivo delle imposte di legge.
Nonostante il pagamento fosse stato eseguito dalla compagnia assicuratrice, con separato accredito delle spese legali, in data 11.10.2021 l'Avv. ha notificato CP_1
al proprio assistito atto di diffida e messa in mora, con il quale ha richiesto la restituzione della somma di € 31.562,00 composta da € 11.500,00 a titolo di anticipazioni effettuate per esigenze alimentari e consulenze mediche ed € 20.062,00 quale ulteriore compenso professionale per l'attività stragiudiziale connessa al sinistro del 14.12.2019.
Tale pretesa è stata integralmente contestata dall'odierno opponente mediante comunicazione PEC del 13.10.2021 e, ciononostante, in data 26.10.2021, l'Avv.
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino, CP_1 Parte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 11.500,00, deducendo che detta somma fosse stata erogata a titolo di anticipazione per spese personali e consulenze mediche.
In prosieguo, con ricorso per decreto ingiuntivo n. 1499/2021 – R.G. 4200/2021, emesso dal Tribunale di Avellino in data 13.12.2021 e notificato il 16 dicembre successivo, l'Avv. ha ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti di CP_1
per la somma di € 20.222,48, oltre spese, sostenendo di aver diritto a un Pt_1
autonomo compenso per l'attività stragiudiziale svolta, ritenuta non complementare né connessa a quella giudiziale.
Avverso tale decreto ha, pertanto, proposto formale opposizione, Parte_1
deducendo l'infondatezza della pretesa creditoria, sostenendo che l'intero compenso professionale è stato integralmente saldato dalla compagnia assicuratrice e che nessuna ulteriore somma è dovuta all'opposto, né a titolo di rimborso né quale compenso autonomo per attività stragiudiziale.
L'opponente ha, dunque, concluso chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti così decidere: 1) In rito: fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Reale Mutua
Assicurazioni, con sede in via Corte d'Appello 11 20122 Torino a norma dell'art. 269
c.p.c. 2) In via preliminare, accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione della pretesa creditoria e la conseguente carenza di legittimazione dell'opponente 3) Nel merito accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuto per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. 4) Nella diniegata ipotesi, dichiarare che il chiamato in causa sia tenuto a manlevare l'odierno opponente da ogni pretesa avversa condannando lo stesso a rifondere al pagamento di quanto sarà eventualmente tenuto a pagare l'opponente”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.05.2022, l'Avv. , che ha Controparte_1
contestato i motivi di opposizione proposti da , sostenendo in Parte_1
particolare la piena autonomia dell'attività stragiudiziale espletata rispetto a quella giudiziale.
In tesi di parte opposta, la fase stragiudiziale ha comportato una pluralità di prestazioni professionali di elevata complessità e rilevanza, tra cui l'assistenza medico-legale prestata in favore dell'opponente, la consulenza tecnica in ordine alle indagini mediche, l'attività di verifica e sopralluogo sui luoghi del sinistro, nonché la proposizione di esposti all'IVASS a tutela dell'assistito. Tali attività non avrebbero trovato corrispondenza nelle voci della tariffa forense relativa alle prestazioni giudiziali e, pertanto, non potevano ritenersi né funzionali né complementari al giudizio introdotto con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
Quanto alla determinazione del quantum debeatur, l'opposto ha rilevato che l'opponente ha arbitrariamente ricalcolato i compensi spettanti sulla base dei parametri del D.M. 55/2014, giungendo a stimare in € 30.669,25 l'importo complessivo dovuto per entrambe le fasi, assumendo altresì che, in assenza di un patto tra le parti, non possano essere superati i massimi tariffari. Tale impostazione è stata ritenuta giuridicamente e logicamente erronea, poiché l'accordo intercorso tra l'Avv. CP_1
e la Reale Mutua rappresentava una pattuizione autonoma tra terzi, liberamente intervenuta e pienamente satisfattiva del credito giudiziale, senza tuttavia incidere sul distinto diritto al compenso stragiudiziale maturato nei confronti dell'odierno opponente.
L'opposto ha evidenziato, inoltre, che, in materia di sinistri stradali, le spese legali stragiudiziali costituiscono ordinaria ipotesi di danno emergente ex art. 1223 c.c., distinto e autonomamente risarcibile rispetto a quelle giudiziali e di conseguenza l'attività stragiudiziale non poteva essere confusa o compensata con quella giudiziale, come invece sostenuto dall'opponente.
Infine, con riferimento alla domanda di manleva formulata dall'opponente nei confronti della Reale Mutua Assicurazioni, l'opposto ne ha eccepito l'inammissibilità per difetto di titolo, osservando che alcun contratto o vincolo negoziale di garanzia risulta intercorso tra le parti tale da legittimare la richiesta.
L'opposto ha, dunque, concluso chiedendo “rigettare l'opposizione perché inammissibile, improponibile ed improcedibile nonché infondata in fatto e diritto.
Confermare il decreto ingiuntivo opposto e munirlo della provvisoria esecutività all'udienza di prima comparizione. In subordine rideterminare il quantum dovuto all'opposto secondo i parametri tariffari previsti per le attività stragiudiziali espletate, ovvero secondo giustizia ed equità del Giudice adito. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
DIRITTO
In via preliminare, si rileva che la domanda di manleva proposta nei confronti della
Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. è inammissibile, non essendo stato dedotto né provato alcun titolo di garanzia contrattuale o legale idoneo a fondarla.
Passando ad esaminare il merito della res controversa, l'opposizione è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Va premesso che il rapporto professionale intercorso tra le parti trae origine dal mandato conferito dall'odierno opponente all'Avv. in relazione al sinistro CP_1
stradale verificatosi in data 14.12.2019, con incarico di assistenza nella fase stragiudiziale e, se del caso, in quella giudiziale nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile.
Dalla documentazione in atti risulta che la controversia risarcitoria è stata definita con accordo transattivo e pagamento effettuato in data 07.09.2021, nel quale la Reale
Mutua Assicurazioni ha corrisposto a la somma di € 550.000,00 a Parte_1
titolo di integrale ristoro dei danni subiti, prevedendo altresì il versamento, a titolo di spese legali, di euro 50.000,00 oltre accessori, importo per il quale l'Avv. ha CP_1
emesso regolare fattura intestata al proprio assistito.
Orbene, tale pagamento, effettuato dal terzo (compagnia assicuratrice) con espresso riferimento all'attività professionale svolta, deve ritenersi liberatorio anche nei confronti dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1180 c.c., non essendo stata allegata né provata l'esistenza di un distinto accordo tra difensore e cliente per la corresponsione di ulteriori compensi.
Quanto all'asserita autonomia dell'attività stragiudiziale, è opportuno osservare che le prestazioni indicate dall'opposto – consistenti in richieste risarcitorie, interlocuzioni con la compagnia, acquisizione di documentazione sanitaria e consulenze medico- legali – si pongono in rapporto di stretta funzionalità e complementarità rispetto al successivo giudizio ex art. 702-bis c.p.c., costituendone la necessaria premessa ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni. In conformità all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (Sez. VI, 9.4.2021,
n. 9492), deve ritenersi che l'attività stragiudiziale, quando rappresenti il naturale sviluppo e la fase preparatoria di quella contenziosa, non dia luogo ad autonoma voce di compenso, dovendosi reputare assorbita nella liquidazione complessiva riferita all'intera assistenza prestata. Inoltre parte opposta non ha addotto alcun documento da cui desumersi l'imputazione al cliente dei compensi professionali per la fase stragiudiziale propedeutica al successivo giudizio.
Né può condividersi l'assunto secondo cui la somma versata dalla compagnia assicurativa costituirebbe accordo autonomo fra terzi: l'importo era, infatti, espressamente destinato a remunerare l'opera professionale resa in favore dell'assistito ed è stato imputato a saldo del relativo credito.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che nessun ulteriore credito residui in capo all'opposto per l'attività professionale svolta, con conseguente infondatezza della pretesa azionata in via monitoria e accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
[...]
SUL REGIME DELLE SPESE
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022
e dello scaglione di riferimento (ricompreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00), con applicazione del valore al minimo alla luce dell'attività complessivamente svolta in questa sede per la fase istruttoria, limitata al solo deposito delle memorie, e della fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. per la sua estrema snellezza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. n. 1499/2021 emesso dal Tribunale di Avellino in data 13.12.2021;
- condanna l'opposto Avv. al pagamento, in favore dell'opponente Controparte_1 , delle spese di lite, che liquida in € 3.387,00 per compenso, oltre Parte_1
rimborso spese generali del 15%, CAP ed IVA se dovuta, con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in data 05 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa AI Casale