CA
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/10/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di CA - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 541/2024 R.g.a.c.
TRA
, nato a [...] il [...], cf. , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Armando Verborosso, per procura in atti
-appellante-
E
La , c.f , in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Nicita, per procura in atti
-appellata-
E
La in persona del legale rappresentante, c.f , con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Mogliano Veneto nella via Marocchesa n.14(già ), Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Gaspare Nolasco, per procura in atti
-appellata-
^^^^
All'esito dell'udienza cartolare ex art 127 ter cpc di discussione e decisione del 14.7.2025, la causa sulle note conclusive già depositate in atti è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 4.4.2018, ha citato davanti al Tribunale di Parte_1
CA la , al fine di far accertare la sua responsabilità in Controparte_1 relazione al sinistro che lo aveva visto coinvolto. Esponeva nel modo seguente la dinamica del sinistro “In data 12.3.2012, , intorno alle 22:00, percorreva Parte_1 alla guida della autovettura Mercedes tg. EJO36XA, la SP 4/1 denominata via Cava, nel
1 Comune di Viagrande, direzione Monterosso, di proprieta - della IT ME di
CA-, quando a causa di una imponente pozza d'acqua presente sulla careggiata di marcia e derivante da una tubazione rotta conseguente a lavori di riparazione di una conduttura d'acqua (NON eseguiti a regola d'arte), perdeva il controllo della predetta autovettura, e dopo una serie di carambole fra un palo della pubblica illuminazione ed il portone di una abitazione, arrestava la propria marcia sul muro di recinzione di una villetta”. Aggiungeva che l'incidente stradale si era verificato subito dopo una curva, dove era presente la buca citata, non visibile e non segnalata perché coperta dall'acqua; che tale condizione di pericolosità della strada trovava riscontro, nel rapporto dell'incidente redatto dai Carabinieri di Acireale, intervenuti subito, oltre che dalle fotografie che produceva. Aggiungeva, che la citata inattesa insidia, presente sul piano stradale, era resa ancor più pericolosa dall'assenza di illuminazione e dallo stato dissestato del piano stradale. Deduceva che del sinistro, causato dalle descritte condizioni della strada, tenuto a risponderne era la convenuta, in via principale, ai sensi dell'art 2051 del cc e, in via subordinata, ai sensi dell'art 2043 cc. Riferiva che dopo il sinistro era stato trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale Cannizzaro di dove era stato CP_1 ricoverato con la diagnosi di “Politrauma cranico, trauma toracico-addominale con lacerazione renale di 2° grado e voluminoso ematoma perirenale”. A ristoro delle conseguenze riportate che avevano determinato un'invalidità residuata nella misura del
5%, domandava un risarcimento complessivo di € 9.130.05, comprensivo del danno morale e delle spese per assistenza legale, sostenute nella fase stragiudiziale. Articolava richiesta di nomina di ctu medico- legale;
ed in caso di contestazione sulla responsabilità del sinistro, anche l'espletamento di ctu cinematica per l'esatta ricostruzione della dinamica dello stesso.
Si costituiva la che, oltre a contestare il merito della Controparte_1 domanda, chiedeva di essere autorizzata a citare in giudizio, in manleva, la compagnia
Assicurativa con la quale era assicurata per la responsabilità civile;
in CP_3 subordine, ha chiesto di accertare il concorso di colpa dell'attore ex art.1227 c.c. di ridurre l'ammontare del risarcimento richiesto. Autorizzata la chiamata della Compagnia
Assicurativa, quest'ultima si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea;
in subordine, di accertare il concorso di colpa del danneggiato.
La causa, istruita con l'espletamento di ctu cinematica e medica è stata decisa dal
Tribunale di CA con la sentenza n. 4344/2023 pubblicata il 20.10.2023 che in parziale accoglimento della domanda attrice: ha dichiarato l'attore corresponsabile ex art. 1227 cc, nella misura del 50% del sinistro;
ha condannato la IT ME al pagamento
2 del risarcimento del danno liquidato nella misura complessiva di € 6.107,30, oltre interessi legali dalla sentenza;
ha compensato per un terzo le spese di lite tra l'attore e la
, che è stata condannata al pagamento dei restanti due Controparte_1 terzi oltre delle spese di ctu;
ha accolto la domanda di manleva avanzata dalla
[...]
nei confronti della la terza chiamata, la Controparte_1 Controparte_4
che è stata condannata a tenere indenne la propria assicurata da ogni esborso
[...] discendente dalla decisione ed, infine, ha condannato la Controparte_4 al pagamento delle spese di lite in favore della
[...] Controparte_1 sostenute per la propria difesa.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato il 22.4.2024 affidato ad un unico e complesso motivo, che di seguito si esporrà.
Si è costituita la che ha resistito all'appello chiedendone Controparte_1 il rigetto per infondatezza nel merito, ed in subordine, in caso di accoglimento dell'appello, ha insisto nella propria domanda di manleva nei confronti della
[...]
(oggi ). Controparte_5 Controparte_2
Si è costituita la , che ha insistito per il rigetto dell'appello e per Controparte_2 conferma della sentenza.
All'udienza del 17.9.2024 la causa è stata rinviata per la discussione e decisione al
14.7.2025.A tale ultima udienza, la causa, sulle note conclusive già depositate in atti, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico e articolato motivo di appello la parte censura la decisione del giudice di prime cure, per aver ritenuto integrati gli elementi necessari per riconoscere la propria e pari concorrente responsabilità nella determinazione del sinistro, sul presupposto errato che il danneggiato aveva violato il limite di velocità fissato in 50km/h, dal momento che l'autovettura al tempo dell'impatto procedeva a velocità di 100 km/h, così determinata in quanto quella era la velocità registrata nel tachimetro in dotazione dell'autovettura dopo l' urto, come constatato dagli accertatori sopraggiunti sul luogo del sinistro
La statuizione viene criticata dall'appellante anche sotto altri profili.
In particolare la parte appellante -deduce- che non sarebbe emersa la prova a carico della , custode della strada, che l'incidente si era verificato anche per Controparte_1 la condotta negligente, imprevedibile ed eccezionale del danneggiato;
inoltre, non sarebbe stata raggiunta la prova che l'odierno appellante avesse realmente violato il limite di velocità previsto nel tratto stradale in cui è avvenuto il sinistro in quanto contesta
3 a monte la conclusione cui è pervenuto il ctu secondo la quale il limite di velocità previsto era quello di 50km/h, pur difettando evidenze oggettive deponenti in tale direzione. Osserva al riguardo l'appellante che la suddetta conclusione del ctu sarebbe errata in quanto poiché era pacifico che la via Cava era una strada provinciale (SP 4/I, denominata Via Cava del Comune di Viagrande) la stessa come pure le strade extraurbane sono soggette al limite di velocità previsto dall'art. 142 del C.d.S che è quello di 90 km/h.
e non di 50 km/h come affermato dal giudice di prime cure, assecondando il parere del ctu. Inoltre, aggiunge, all'epoca del sinistro nel tratto stradale d'interesse non vi era alcun cartello che segnalava un limite di velocità diverso di quello codicistico previsto per le strade provinciali;
nessun valore probatorio potevano assumere le fotografie, allegare alla CTU, che ritraevano la via Cava e la segnaletica riguardante la velocità, al momento delle operazioni peritali, poichè eseguite a distanza di anni dal sinistro ( sette anni); che comunque non era stato provato in giudizio che il limite di velocità previsto all'epoca del sinistro corrispondeva a quello indicato dal ctu ( 50km/h) Deduce, altresì,
l'appellante che in ogni caso nessun valore dimostrativo per stabilire l'effettiva velocità dell'autovettura al momento del sinistro, poteva avere la velocità registrata e rimasta impressa nel contachilometri dell'autovettura poiché come aveva già dedotto davanti al
Tribunale dopo l'impatto il contachilometri “era impazzito” effettuando delle oscillazioni anomale prima di bloccarsi sui 100 km/h.” Aggiunge, che in ogni caso la velocità non aveva avuto alcuna incidenza nella determinazione del sinistro in quanto come aveva relazionato il CTU “ l'incidente si sarebbe comunque verificato anche se avesse tenuto una velocità conforme (50km/h) a causa dell'allagamento della carreggiata anche dissestata si era innescato l'effetto di “acquaplaning” che aveva fatto perdere il controllo dell'autovettura”. Aggiunge che anche ad ammettere-in tesi- che la velocità registrata dal contachilometri fosse corrispondente a quella reale tenuta al momento dell'impatto contro il palo, il portone e il muretto, essa era l'effetto del fenomeno
“dell'acquaplaning” che aveva aumentato se non raddoppiato la velocità dell'autovettura ormai fuori controllo e pertanto sarebbe stato necessario, come aveva richiesto, accertare qual' era la velocità dell'autovettura prima di affrontare la curva che precedeva il piano stradale allegato. Osserva l'appellante che il medesimo ctu aveva relazionato che un veicolo quando “impatta” con il fenomeno dell'aquaplaning (oltre a causare la totale perdita di aderenza degli pneumatici sull'asfalto) incrementa - per un ovvio principio fisico - la propria velocità, e spesso addirittura “la raddoppia”. Per tale considerazione il proprio ctp, nelle osservazioni critiche, aveva evidenziato che in ogni caso l'ausiliario non aveva acquisito evidenze che consentivano di stabilire con certezza la velocità tenuta
4 dal veicolo del nelle fasi immediatamente precedenti “all'impatto” con Parte_1
l'eccessivo strato d'acqua sulla carreggiata tra l'altro deformata.
Per quanto esposto conclude per la riforma della sentenza che ha ritenuto integrata la prova della violazione del limite di velocità e dell'elevata velocità dell'autovettura e di conseguenza domanda di condannare la IT ME di CA all'integrale risarcimento, ammontante ad €12.214,60, comprensivo degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria;
in subordine, domanda di disporre CTU tecnica per accertare e quantificare la velocità tenuta dal veicolo Mercedes prima della curva e quindi prima che quest'ultima subisse l'accelerazione prodotta dal citato fenomeno dell'acquaplaning; in ulteriore subordine, domanda di ridurre la percentuale di corresponsabilità attribuita dal Tribunale nella misura del 50% , e di riformare anche la statuizione che ha compensato per 1/3 le spese processuali che invece andrebbero liquidate per intero in favore dell'appellante disponendone la distrazione in favore del proprio difensore, già dichiaratosi anticipatario.
&&&
L'appello è infondato per i motivi che seguono.
Innanzitutto, vanno ricordati i principi ai quali, questo Collegio reputa, si è attenuto il
Tribunale, che disciplinano l'applicazione delle regole sulla responsabilità da cose in custodia, nella fattispecie - strada pubblica- quando le condizioni della stessa vengono dedotte come causa del sinistro.
Difatti è opportuno precisare che 'la P.A. rimane liberata dalla responsabilità ex art. 2051
c.c. in relazione ai beni demaniali ove fornisca la prova liberatoria che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. n. 6651/2020; Cass. n. 16295/2019; Cass., n. 6703/2018), e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (Cass. n. 11096/2020. Cass. n. 8466/2020; Cass. n. 6826/2021).
La Corte di Cassazione nel configurare la responsabilità oggettiva del custode, secondo l'art. 2051 c.c. prevede, in deroga alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 cod. civ., l'inversione dell'onere della prova, con la possibilità per il
5 custode di liberarsi dalla responsabilità, solamente, dando la prova del fortuito(Cass.n.11096/2020; Cass.n.881/2020; Cass.n.8466/2020), dimostrando che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (Cass n. 11096/2020; Cass. n. 881/2020). La suindicata inversione dell'onere probatorio, incide sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante che quale custode, può se del caso, dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, 1° co., c.c, anche se la circostanza che alla causazione dell'evento dannoso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, a meno che la stessa non sia abnorme ( Cass. n. 26527/2020) , come in ipotesi di condotta dolosa.
E ciò in applicazione del principio che governa l'imputazione della responsabilità da cosa in custodia fondata sulla causalità materiale e la giurisprudenza in proposito ha chiarito che “il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posta dall'art. 40 c.p, in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell'art. 41 c.p, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevante le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto” (così Cass. n.17152/2002)
I suddetti principi sono stati sintetizzati ed in parte elaborati dalla Corte di Cass a SU nella sentenza n. 20943/l2022, ove ha affermato che la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. “ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode" . In detta sentenza a SU sono stati enunciati i seguenti principi : "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";b)"la deduzione di omissioni, violazioni di
6 obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Applicando i predetti principi al caso in esame accertato il nesso causale tra il sinistro e le condizioni già insicure della strada ( dissestata e non illuminata), resa pericolosa dal suo allagamento, correttamente il Tribunale non ha ravvisato la prova liberatoria della responsabilità dell'Ente, ( inizialmente invocata) giustificata nei termini sopra specificati: poiché la IT ME di CA non aveva allegato che la fuoriuscita dell'acqua era stato improvvisa e/o comunque prossima al tempo dell'incidente, rimasta, invece, incontestata la circostanza che la perdita d'acqua era l'effetto di una precedente rottura delle tubazioni idriche e che detta perdita non era riuscita nella riparazione. Pertanto per l' anomalia creatasi (desumibile con chiarezza dalle foto in atti), l'Ente proprietario e gestore della strada avrebbe dovuto farsi carico, quantomeno di segnalatane il pericolo, posto che la strada era rimasta in via incontestata aperta al traffico. Al tempo stesso il
7 Tribunale sulla scorta della CTU cinematica ha valutato corresponsabile il danneggiato per l'alta velocità di guida e, per l'effetto, ha ridotto nella misura del 50% il chiesto risarcimento in applicazione dell'art. 1227 cc, per motivazioni che questo Collegio reputa corretti e non scalfiti dall'appello.
L'appello, che si preannuncia infondato, si incentra sul limite di velocità vigente nella strada teatro del sinistro;
sulla velocità dell'autovettura al momento dello stesso;
sull'effetto che il fenomeno dell'acquaplaning avrebbe prodotto sulla velocità conforme tenuta dall'autovettura prima di venire a contatto con l'acqua.
Riguardo al limite di velocità previsto nel tratto stradale in cui è avvenuto l'incidente, il ctu ha così relazionato nella propria bozza di consulenza, depositata il 9.9.2019 che “Il tratto di strada in oggetto è largo 7,00 m a doppio senso di circolazione e senza marciapiede. La strada è pressoché rettilinea e senza incroci segnalati delle strade che la intersecano e con un limite di velocità di 50 km/h essendo una strada provinciale, ma con abitazioni ai lati della strada, perciò, con la possibilità che vi possa attraversare un pedone”. Il ctu rispondendo, con le proprie note depositate nel fascicolo telematico del
19.5.2020, alle osservazioni del ctp della compagnia assicurativa, sul limite di velocità esistente nella via Cava, ha risposto che”l'unico cartello da me fotografato nel sopralluogo fatto con voi è quello della foto sottostante che riporta il limite di velocità a
30 km/h e non fa riferimento alla terra vulcanica”. Sul punto, l'originario attore ha contestato, di fronte al Tribunale, che quel cartello fosse presente all'epoca dell'incidente ed ha dedotto che non vi erano cartelli indicanti limiti di velocità. Tuttavia, seppur dagli atti di causa non emerge con certezza quando il cartello rinvenuto dal ctu, che limitava la velocità a 30 Km/h, è stato posizionato, reputa questo Collegio che il limite di velocità operante nell'area all'epoca del sinistro sicuramente non poteva superare quello di
50Km/h per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, nel descrivere la denominazione della strada teatro del sinistro è stato il medesimo attore a dedurre, nel proprio atto introduttivo, che era avvenuto lungo la SP 4/I nel tratto stradale denominato “Via Cava del Comune di Viagrande”, e quindi il tratto viario ove si era verificato l'incidente- secondo l'allegazione dell'attore- rientrava nell'ambito del territorio del Comune di Viagrande. In base all'art. 3, comma 8 del codice della strada, per centro abitato si intende;
L insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”. L'art 5 comma 3 del Regolamento di esecuzione del
8 Codice della Strada (DPR n. 495/1992) recita “. La delimitazione del centro abitato, come definito all'articolo 3, comma 1, punto 8, del codice, è finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, e' necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme di comportamento. La delimitazione del centro abitato individua pertanto i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal codice e dal presente regolamento all'interno ed all'esterno del centro abitato. La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che: a) per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono "i tratti interni"; b) per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono "strade comunali", ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade”.
I giudici amministrativi hanno chiarito che “Ai sensi dell'art. 2 comma 7, del Codice della strada, approvato con d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, sono comunali le strade urbane di scorrimento, di quartiere e locali che ricadono all'interno del centro abitato delimitato con popolazione superiore ai diecimila abitanti, mentre sono tratti interni di strade statali, regionali e provinciali quelle che sono delimitate all'interno di un centro abitato con popolazione inferiore ai diecimila abitanti” (multis, Consiglio di Stato sez. V, 27/01/2014,
n.403)
Posti i suddetti principi, se si esaminano le fotografie allegate alla ctu, la via Cava rientra nella nozione di centro abitato, in quanto ai lati della stessa sorgono numerose abitazioni, risalenti per epoca di costruzione e certamente esistenti alla data del sinistro. Segue, che, la via Cava ove è avvenuto l'incidente rappresenta il tratto interno della SP4/I che ricade nel centro abitato del Comune di Viagrande e, come tale, soggetto ai sensi dell'art 142
CDS, al limite di velocità di 50 km/h. Ciò, come detto prima, si afferma, in difetto di prova della vigenza all'epoca sinistro di un diverso limite di velocità, dando altresì atto ché nessun riferimento relativo alla velocità consentita è contenuto nel rapporto d'incidente redatto dai Carabinieri di Acireale intervenuti subito dopo il sinistro.
Riguardo all'altra censura, l'appellante interpreta in maniera non corretta le conclusioni cui è pervenuto il ctu che nella propria bozza di consulenza, datata 26.8.2019, ha spiegato come “ senza andare a prendere studi sull'acquaplaning, già nel vocabolario viene specificata a quale velocità si possa innescare, riportiamo la definizione del vocabolario:
“L'acquaplaning è quel effetto che si verifica quando, su strada bagnata i pneumatici perdono aderenza con l'asfalto e il veicolo inizia a sbandare diventando ingovernabile.
9 L'effetto citato si può verificare già a 50 km/h e lo spazio necessario alla frenata sul bagnato può raddoppiare”. La scheda tecnica del veicolo riporta che per arrestare un autoveicolo che va ad una velocità di 100 km/h in condizioni normali ci vogliono 38,20
m; perciò, se l'autovettura si trovava in acquaplaning per arrestare il veicolo ci sarebbero voluti circa 80 m, se invece avesse rispettato il limite di velocità di 50 km/h in condizioni normali ci volevano per arrestare il veicolo 19,10 m, in acquaplaning 38,20 m. (vedi allegato B: scheda tecnica del veicolo). Andando perciò alla velocità consentita invece di sbattere contro il palo e quei fabbricati limitrofi, ne avrebbe preso altri più vicini, ma avrebbe fatto lo stesso l'incidente con meno ammaccature nell'autovettura e con meno lesioni personali, ma non sarebbe cambiato un granché. Concludeva: L'unico modo per evitare l'incidente era riuscire a rallentare il mezzo portandolo sotto la velocità di 50 km/h (velocità in cui non si verifica l'acquaplaning), perciò il conducente andando ad una velocità di 100 km/h per portare il veicolo sotto i 50 km/h avrebbe dovuto iniziare a frenare 10 metri prima della buca, ma data la scarsa visibilità era impossibile rendersi conto del pericolo, una volta resosi conto e toccando i freni sull'acqua il mezzo schizzava come un proiettile esaurendo la sua energia dopo aver creato parecchi danni”.
Il medesimo ausiliario, con le note depositate il 31.3.2020, rispondendo all'osservazione critiche del ctp di parte attrice che contestava “ che la velocità della Mercedes prima dell'imbarco del veicolo con il fenomeno dell'acquaplaning non era di 100 km/h., e che la velocità del veicolo del andava determinata dalla S.V. in uscita di curva, cioè Parte_1 prima dell'imbarco del veicolo con il fenomeno dell'acquaplaning, e non nella di posizione di quiete, per i motivi prima descritti”, ha risposto “ questo modello di macchine, come mi ha spiegato un tecnico del Mercedes e le schede tecniche a corredo della relazione, quando subiscono un urto il conta-chilometri si ferma alla velocità in cui avviene l'impatto; cioè alla velocità con cui il veicolo è andato a battere contro il palo e
i fabbricati vicini. Però come dice il C.T.P. aveva già innescato il fenomeno di acquaplaning, perciò, la sua velocità poteva già essere anche raddoppiata, ma come dico dopo nella relazione non sarebbe cambiato niente se andava a una velocità inferiore perché il fenomeno di acquaplaning si verifica anche con una velocità di 50 km/h.
(velocità consentita in quella strada)”.
Premesso, che questo Collegio, sollecitato dall'appellante alla funzione di peritus peritorum, esclude che il fenomeno dell'acquaplaning possa da solo produrre un effetto moltiplicativo sulla velocità dei veicoli in marcia, in ogni caso, l'ausiliario non ha concluso come riferisce l'appellante, che per effetto del fenomeno dell'acquaplaning la velocità dell'autovettura era aumenta fino al doppio e che quindi nella fattispecie la
10 velocità di 100km/registrata nel contachilometri dell'autovettura Mercedes era l'effetto di detto aumento e, che, quindi prima del contatto con l'acqua la velocità dell'autovettura era dimezzata e conforme a quella massima consentita di 50km/h, avendo il ctu spiegato diversamente nella parte tecnica della sua relazione, che il fenomeno dell'acquaplaning incide sui tempi di arresto del veicolo, proprio per la perdita della funzionalità dei freni sicchè più alta è la velocità più aumentano e raddoppiano gli spazi di frenata. Di conseguenza, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, per le conseguenze riportate dall'odierno appellante dall' incidente e che costituiscono l'oggetto del presente giudizio, la velocità dell'autovettura aveva avuto un ruolo concausale determinate per la loro formazione e come suggerito dal ctu le conseguenze, in termini di danno biologico, sarebbero state senz'altro meno gravi di quelle riportate dal se quest'ultimo si Parte_1 fosse conformato alla velocità prevista.
Ed infatti, dall'esame del rapporto redatto dai Carabinieri risulta che la via Cava al momento dell'incidente si presentava, nel tratto di direzione del verso Parte_1
Monterosso, con manto stradale dissestato (buche o avvallamenti), l'andamento della strada era rettilineo e la stessa buia, con intersezione stradale, con asfalto bagnato per la fuoriuscita d'acqua da tubazioni rotte. Nel riscostruire la dinamica e l'evoluzione dell'incidente i Carabinieri hanno attribuito all'alta velocità la causa dell'incidente, basandosi: sulla velocità registrata dal contachilometri che segnava 100km/h; sui gravi danni riportati all'autovettura, completamente distrutta nella parte anteriore, con il motore che era fuoriuscito dal cofano, con parziale distruzione anche della parte posteriore. Nel rapporto dell'incidente si legge che l'autovettura dopo essersi abbattuta contro un palo dell'illuminazione pubblica “carabolando ,dapprima sbattendo contro il portone
d'ingresso del civico n. 44 di va Cava del Sig,,,,-e dopo contro il muro di recinzione del
Sig…abbattendolo completamente per una lunghezza di m. 9,30, finendo la corsa all'interno del giardino attinente alla villa. Nella circostanza il motore sbalzava fuori dal cofano rinvenendolo al centro della carreggiata”. Questo Collegio, rileva, considerati i danni prodotti alle cose e la dinamica appena descritta del sinistro, che le conseguenze sul piano dell'integrità fisica, nel complesso contenute, riportate dal danneggiato, consistiti nella “Lacerazione parenchimale del rene sinistro” che ha determinato un grado d'invalidità apprezzata nella misura del 5% (percentuale condivisa dall'odierno appellante che fin dall'atto introduttivo l'aveva così quantificata), oltre, un'inabilità temporanea assoluta di 30 giorni e l' inabilità temporanea parziale al 50% per 40 giorni
( CTU medica), sono in senso positivo da imputare alle buone caratteristiche di resistenza dell'autovettura condotta dall'odierno appellante, una Mercedes di grossa cilindrata
11 classe C 220 CDI. particolarmente robusta e dal peso di 1575kg ( ctu) che è riuscita a proteggere il suo conducente dal rischio di un peggior esito, nonostante la distruzione di ostacoli pesanti (muro, portone, palo elettrico) e ciò, inevitabilmente, rimanda al ruolo determinante che l'alta velocità ha assunto nella verificazione del sinistro all'origine dei postumi invalidanti, atteso che se l'odierno appellante avesse rispettato, quantomeno, il limite di velocità prescritto di 50km/h tenuto conto dell'acclarata capacità di resistenza della sua autovettura, avrebbe, sicuramente, riportato conseguenze più lievi.
Si aggiunga, sotto altro profilo, che il motivo di appello, tutto incentrato sul mantenimento della velocità entro i limiti consentiti di 90 o 50 km/h, non è comunque utile per riformare la sentenza, poiché, questo Collegio rileva, che per le caratteristiche della strada che il medesimo poteva percepire pericolose, in quanto priva di illuminazione e Parte_1 dissestata, quest'ultimo comunque non sarebbe andato esente da responsabilità anche laddove si fosse attenuto al limite di velocità massima consentita di 50 km/h, per aver in ogni caso violato le disposizioni contenute nei primi tre commi dell'art 141 del CDS.
Ed infatti i primi tre commi dell'articolo sa ultimo citato recitano: “É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.”.
Nel caso in esame, l'appellante non si è uniformato ai predetti principi prudenziali che gli imponevano, specie attraversando al buio un centro abitato, con intersezioni stradali, di adeguare la propria velocità in base alle condizioni obiettivamente pericolose della strada (non illuminata e piena di buche) e di porsi nelle condizioni di poter fronteggiare e neutralizzare le possibili evenienze che potevano capitare mettendo in atto manovre di arresto in condizioni di sicurezza.Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante,
12 assecondato anche dal ctu, l'appellante non era oggettivamente impossibilitato dal percepire in anticipo la presenza dell'acqua sul piano stradale, che deduceva fuoriuscita dalla buca posta in prossimità della curva, in quanto, come dimostrano le fotografie dallo stesso prodotte e depositate nel fascicolo telematico del grado e, come anche evidenziato nel grado precedente dal ctp della compagnia assicurativa in sede di osservazioni critiche, quella che l'attore ha definito “curva “in realtà non è altro che l'andamento leggermente destrorso della via Cava, che consentiva al che sopraggiungeva di Parte_1 avvistare l'acqua presente più avanti sul piano stradale rettilineo. Inoltre, la buca, contro la quale quest'ultimo si è imbattuto, che non era obiettivamente visibile perché coperta dall'acqua che fuoriusciva dai tubi rotti, come si evince dalle medesime fotografie, non si trovava, come dedotto in causa subito dopo “la curva”, bensì, molti metri più avanti rispetto all'andamento destrorso citato e risultava posizionata in prossimità- a cavallo della linea longitudinale che separa la carreggiata in due corsie con direzione di marcia opposte. Le superiori ragioni che si aggiungono a quelle indicate nella sentenza appellata e che traggono fondamento nelle obiettive prove documentali in atti e sulle quali è inutile indugiare, rappresentano ulteriori motivi per confermare (se non motivi di aggravamento della corresponsabilità) il ruolo concausale che l'imprudente condotta di guida del ha avuto nella determinazione del sinistro, che il primo giudice ha valutato di Parte_1 grado paritario, percentuale che resta confermata, per il divieto della “reformatio in pieus” della decisione, in difetto di proposizione di appello incidentale ad opera delle parti interessate, con il conseguente rigetto della domanda subordinata volta a ridurre la quota di corresponsabilità disposta in primo grado.
Per quanto esposto l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del
DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00) in applicazione dei valori medi tariffari.
L'impugnazione principale è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1
13 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al n. 541/2024 R.g.a,c, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di CA n, 4344/2023 pubblicata il 20.10.2023, così provvede rigetta l'appello proposto da avverso, la sentenza del Tribunale di CA Parte_1
n, 4344/2023 pubblicata il 20.10.2023, che conferma condanna al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in Parte_1 favore di ciascuna della parte costituita in complessivi € 5.809,00 (€1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 1911,00 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 22 settembre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di CA - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 541/2024 R.g.a.c.
TRA
, nato a [...] il [...], cf. , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Armando Verborosso, per procura in atti
-appellante-
E
La , c.f , in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Nicita, per procura in atti
-appellata-
E
La in persona del legale rappresentante, c.f , con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Mogliano Veneto nella via Marocchesa n.14(già ), Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Gaspare Nolasco, per procura in atti
-appellata-
^^^^
All'esito dell'udienza cartolare ex art 127 ter cpc di discussione e decisione del 14.7.2025, la causa sulle note conclusive già depositate in atti è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 4.4.2018, ha citato davanti al Tribunale di Parte_1
CA la , al fine di far accertare la sua responsabilità in Controparte_1 relazione al sinistro che lo aveva visto coinvolto. Esponeva nel modo seguente la dinamica del sinistro “In data 12.3.2012, , intorno alle 22:00, percorreva Parte_1 alla guida della autovettura Mercedes tg. EJO36XA, la SP 4/1 denominata via Cava, nel
1 Comune di Viagrande, direzione Monterosso, di proprieta - della IT ME di
CA-, quando a causa di una imponente pozza d'acqua presente sulla careggiata di marcia e derivante da una tubazione rotta conseguente a lavori di riparazione di una conduttura d'acqua (NON eseguiti a regola d'arte), perdeva il controllo della predetta autovettura, e dopo una serie di carambole fra un palo della pubblica illuminazione ed il portone di una abitazione, arrestava la propria marcia sul muro di recinzione di una villetta”. Aggiungeva che l'incidente stradale si era verificato subito dopo una curva, dove era presente la buca citata, non visibile e non segnalata perché coperta dall'acqua; che tale condizione di pericolosità della strada trovava riscontro, nel rapporto dell'incidente redatto dai Carabinieri di Acireale, intervenuti subito, oltre che dalle fotografie che produceva. Aggiungeva, che la citata inattesa insidia, presente sul piano stradale, era resa ancor più pericolosa dall'assenza di illuminazione e dallo stato dissestato del piano stradale. Deduceva che del sinistro, causato dalle descritte condizioni della strada, tenuto a risponderne era la convenuta, in via principale, ai sensi dell'art 2051 del cc e, in via subordinata, ai sensi dell'art 2043 cc. Riferiva che dopo il sinistro era stato trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale Cannizzaro di dove era stato CP_1 ricoverato con la diagnosi di “Politrauma cranico, trauma toracico-addominale con lacerazione renale di 2° grado e voluminoso ematoma perirenale”. A ristoro delle conseguenze riportate che avevano determinato un'invalidità residuata nella misura del
5%, domandava un risarcimento complessivo di € 9.130.05, comprensivo del danno morale e delle spese per assistenza legale, sostenute nella fase stragiudiziale. Articolava richiesta di nomina di ctu medico- legale;
ed in caso di contestazione sulla responsabilità del sinistro, anche l'espletamento di ctu cinematica per l'esatta ricostruzione della dinamica dello stesso.
Si costituiva la che, oltre a contestare il merito della Controparte_1 domanda, chiedeva di essere autorizzata a citare in giudizio, in manleva, la compagnia
Assicurativa con la quale era assicurata per la responsabilità civile;
in CP_3 subordine, ha chiesto di accertare il concorso di colpa dell'attore ex art.1227 c.c. di ridurre l'ammontare del risarcimento richiesto. Autorizzata la chiamata della Compagnia
Assicurativa, quest'ultima si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea;
in subordine, di accertare il concorso di colpa del danneggiato.
La causa, istruita con l'espletamento di ctu cinematica e medica è stata decisa dal
Tribunale di CA con la sentenza n. 4344/2023 pubblicata il 20.10.2023 che in parziale accoglimento della domanda attrice: ha dichiarato l'attore corresponsabile ex art. 1227 cc, nella misura del 50% del sinistro;
ha condannato la IT ME al pagamento
2 del risarcimento del danno liquidato nella misura complessiva di € 6.107,30, oltre interessi legali dalla sentenza;
ha compensato per un terzo le spese di lite tra l'attore e la
, che è stata condannata al pagamento dei restanti due Controparte_1 terzi oltre delle spese di ctu;
ha accolto la domanda di manleva avanzata dalla
[...]
nei confronti della la terza chiamata, la Controparte_1 Controparte_4
che è stata condannata a tenere indenne la propria assicurata da ogni esborso
[...] discendente dalla decisione ed, infine, ha condannato la Controparte_4 al pagamento delle spese di lite in favore della
[...] Controparte_1 sostenute per la propria difesa.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato il 22.4.2024 affidato ad un unico e complesso motivo, che di seguito si esporrà.
Si è costituita la che ha resistito all'appello chiedendone Controparte_1 il rigetto per infondatezza nel merito, ed in subordine, in caso di accoglimento dell'appello, ha insisto nella propria domanda di manleva nei confronti della
[...]
(oggi ). Controparte_5 Controparte_2
Si è costituita la , che ha insistito per il rigetto dell'appello e per Controparte_2 conferma della sentenza.
All'udienza del 17.9.2024 la causa è stata rinviata per la discussione e decisione al
14.7.2025.A tale ultima udienza, la causa, sulle note conclusive già depositate in atti, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico e articolato motivo di appello la parte censura la decisione del giudice di prime cure, per aver ritenuto integrati gli elementi necessari per riconoscere la propria e pari concorrente responsabilità nella determinazione del sinistro, sul presupposto errato che il danneggiato aveva violato il limite di velocità fissato in 50km/h, dal momento che l'autovettura al tempo dell'impatto procedeva a velocità di 100 km/h, così determinata in quanto quella era la velocità registrata nel tachimetro in dotazione dell'autovettura dopo l' urto, come constatato dagli accertatori sopraggiunti sul luogo del sinistro
La statuizione viene criticata dall'appellante anche sotto altri profili.
In particolare la parte appellante -deduce- che non sarebbe emersa la prova a carico della , custode della strada, che l'incidente si era verificato anche per Controparte_1 la condotta negligente, imprevedibile ed eccezionale del danneggiato;
inoltre, non sarebbe stata raggiunta la prova che l'odierno appellante avesse realmente violato il limite di velocità previsto nel tratto stradale in cui è avvenuto il sinistro in quanto contesta
3 a monte la conclusione cui è pervenuto il ctu secondo la quale il limite di velocità previsto era quello di 50km/h, pur difettando evidenze oggettive deponenti in tale direzione. Osserva al riguardo l'appellante che la suddetta conclusione del ctu sarebbe errata in quanto poiché era pacifico che la via Cava era una strada provinciale (SP 4/I, denominata Via Cava del Comune di Viagrande) la stessa come pure le strade extraurbane sono soggette al limite di velocità previsto dall'art. 142 del C.d.S che è quello di 90 km/h.
e non di 50 km/h come affermato dal giudice di prime cure, assecondando il parere del ctu. Inoltre, aggiunge, all'epoca del sinistro nel tratto stradale d'interesse non vi era alcun cartello che segnalava un limite di velocità diverso di quello codicistico previsto per le strade provinciali;
nessun valore probatorio potevano assumere le fotografie, allegare alla CTU, che ritraevano la via Cava e la segnaletica riguardante la velocità, al momento delle operazioni peritali, poichè eseguite a distanza di anni dal sinistro ( sette anni); che comunque non era stato provato in giudizio che il limite di velocità previsto all'epoca del sinistro corrispondeva a quello indicato dal ctu ( 50km/h) Deduce, altresì,
l'appellante che in ogni caso nessun valore dimostrativo per stabilire l'effettiva velocità dell'autovettura al momento del sinistro, poteva avere la velocità registrata e rimasta impressa nel contachilometri dell'autovettura poiché come aveva già dedotto davanti al
Tribunale dopo l'impatto il contachilometri “era impazzito” effettuando delle oscillazioni anomale prima di bloccarsi sui 100 km/h.” Aggiunge, che in ogni caso la velocità non aveva avuto alcuna incidenza nella determinazione del sinistro in quanto come aveva relazionato il CTU “ l'incidente si sarebbe comunque verificato anche se avesse tenuto una velocità conforme (50km/h) a causa dell'allagamento della carreggiata anche dissestata si era innescato l'effetto di “acquaplaning” che aveva fatto perdere il controllo dell'autovettura”. Aggiunge che anche ad ammettere-in tesi- che la velocità registrata dal contachilometri fosse corrispondente a quella reale tenuta al momento dell'impatto contro il palo, il portone e il muretto, essa era l'effetto del fenomeno
“dell'acquaplaning” che aveva aumentato se non raddoppiato la velocità dell'autovettura ormai fuori controllo e pertanto sarebbe stato necessario, come aveva richiesto, accertare qual' era la velocità dell'autovettura prima di affrontare la curva che precedeva il piano stradale allegato. Osserva l'appellante che il medesimo ctu aveva relazionato che un veicolo quando “impatta” con il fenomeno dell'aquaplaning (oltre a causare la totale perdita di aderenza degli pneumatici sull'asfalto) incrementa - per un ovvio principio fisico - la propria velocità, e spesso addirittura “la raddoppia”. Per tale considerazione il proprio ctp, nelle osservazioni critiche, aveva evidenziato che in ogni caso l'ausiliario non aveva acquisito evidenze che consentivano di stabilire con certezza la velocità tenuta
4 dal veicolo del nelle fasi immediatamente precedenti “all'impatto” con Parte_1
l'eccessivo strato d'acqua sulla carreggiata tra l'altro deformata.
Per quanto esposto conclude per la riforma della sentenza che ha ritenuto integrata la prova della violazione del limite di velocità e dell'elevata velocità dell'autovettura e di conseguenza domanda di condannare la IT ME di CA all'integrale risarcimento, ammontante ad €12.214,60, comprensivo degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria;
in subordine, domanda di disporre CTU tecnica per accertare e quantificare la velocità tenuta dal veicolo Mercedes prima della curva e quindi prima che quest'ultima subisse l'accelerazione prodotta dal citato fenomeno dell'acquaplaning; in ulteriore subordine, domanda di ridurre la percentuale di corresponsabilità attribuita dal Tribunale nella misura del 50% , e di riformare anche la statuizione che ha compensato per 1/3 le spese processuali che invece andrebbero liquidate per intero in favore dell'appellante disponendone la distrazione in favore del proprio difensore, già dichiaratosi anticipatario.
&&&
L'appello è infondato per i motivi che seguono.
Innanzitutto, vanno ricordati i principi ai quali, questo Collegio reputa, si è attenuto il
Tribunale, che disciplinano l'applicazione delle regole sulla responsabilità da cose in custodia, nella fattispecie - strada pubblica- quando le condizioni della stessa vengono dedotte come causa del sinistro.
Difatti è opportuno precisare che 'la P.A. rimane liberata dalla responsabilità ex art. 2051
c.c. in relazione ai beni demaniali ove fornisca la prova liberatoria che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. n. 6651/2020; Cass. n. 16295/2019; Cass., n. 6703/2018), e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (Cass. n. 11096/2020. Cass. n. 8466/2020; Cass. n. 6826/2021).
La Corte di Cassazione nel configurare la responsabilità oggettiva del custode, secondo l'art. 2051 c.c. prevede, in deroga alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 cod. civ., l'inversione dell'onere della prova, con la possibilità per il
5 custode di liberarsi dalla responsabilità, solamente, dando la prova del fortuito(Cass.n.11096/2020; Cass.n.881/2020; Cass.n.8466/2020), dimostrando che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (Cass n. 11096/2020; Cass. n. 881/2020). La suindicata inversione dell'onere probatorio, incide sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante che quale custode, può se del caso, dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, 1° co., c.c, anche se la circostanza che alla causazione dell'evento dannoso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, a meno che la stessa non sia abnorme ( Cass. n. 26527/2020) , come in ipotesi di condotta dolosa.
E ciò in applicazione del principio che governa l'imputazione della responsabilità da cosa in custodia fondata sulla causalità materiale e la giurisprudenza in proposito ha chiarito che “il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posta dall'art. 40 c.p, in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell'art. 41 c.p, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevante le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto” (così Cass. n.17152/2002)
I suddetti principi sono stati sintetizzati ed in parte elaborati dalla Corte di Cass a SU nella sentenza n. 20943/l2022, ove ha affermato che la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. “ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode" . In detta sentenza a SU sono stati enunciati i seguenti principi : "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";b)"la deduzione di omissioni, violazioni di
6 obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Applicando i predetti principi al caso in esame accertato il nesso causale tra il sinistro e le condizioni già insicure della strada ( dissestata e non illuminata), resa pericolosa dal suo allagamento, correttamente il Tribunale non ha ravvisato la prova liberatoria della responsabilità dell'Ente, ( inizialmente invocata) giustificata nei termini sopra specificati: poiché la IT ME di CA non aveva allegato che la fuoriuscita dell'acqua era stato improvvisa e/o comunque prossima al tempo dell'incidente, rimasta, invece, incontestata la circostanza che la perdita d'acqua era l'effetto di una precedente rottura delle tubazioni idriche e che detta perdita non era riuscita nella riparazione. Pertanto per l' anomalia creatasi (desumibile con chiarezza dalle foto in atti), l'Ente proprietario e gestore della strada avrebbe dovuto farsi carico, quantomeno di segnalatane il pericolo, posto che la strada era rimasta in via incontestata aperta al traffico. Al tempo stesso il
7 Tribunale sulla scorta della CTU cinematica ha valutato corresponsabile il danneggiato per l'alta velocità di guida e, per l'effetto, ha ridotto nella misura del 50% il chiesto risarcimento in applicazione dell'art. 1227 cc, per motivazioni che questo Collegio reputa corretti e non scalfiti dall'appello.
L'appello, che si preannuncia infondato, si incentra sul limite di velocità vigente nella strada teatro del sinistro;
sulla velocità dell'autovettura al momento dello stesso;
sull'effetto che il fenomeno dell'acquaplaning avrebbe prodotto sulla velocità conforme tenuta dall'autovettura prima di venire a contatto con l'acqua.
Riguardo al limite di velocità previsto nel tratto stradale in cui è avvenuto l'incidente, il ctu ha così relazionato nella propria bozza di consulenza, depositata il 9.9.2019 che “Il tratto di strada in oggetto è largo 7,00 m a doppio senso di circolazione e senza marciapiede. La strada è pressoché rettilinea e senza incroci segnalati delle strade che la intersecano e con un limite di velocità di 50 km/h essendo una strada provinciale, ma con abitazioni ai lati della strada, perciò, con la possibilità che vi possa attraversare un pedone”. Il ctu rispondendo, con le proprie note depositate nel fascicolo telematico del
19.5.2020, alle osservazioni del ctp della compagnia assicurativa, sul limite di velocità esistente nella via Cava, ha risposto che”l'unico cartello da me fotografato nel sopralluogo fatto con voi è quello della foto sottostante che riporta il limite di velocità a
30 km/h e non fa riferimento alla terra vulcanica”. Sul punto, l'originario attore ha contestato, di fronte al Tribunale, che quel cartello fosse presente all'epoca dell'incidente ed ha dedotto che non vi erano cartelli indicanti limiti di velocità. Tuttavia, seppur dagli atti di causa non emerge con certezza quando il cartello rinvenuto dal ctu, che limitava la velocità a 30 Km/h, è stato posizionato, reputa questo Collegio che il limite di velocità operante nell'area all'epoca del sinistro sicuramente non poteva superare quello di
50Km/h per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, nel descrivere la denominazione della strada teatro del sinistro è stato il medesimo attore a dedurre, nel proprio atto introduttivo, che era avvenuto lungo la SP 4/I nel tratto stradale denominato “Via Cava del Comune di Viagrande”, e quindi il tratto viario ove si era verificato l'incidente- secondo l'allegazione dell'attore- rientrava nell'ambito del territorio del Comune di Viagrande. In base all'art. 3, comma 8 del codice della strada, per centro abitato si intende;
L insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”. L'art 5 comma 3 del Regolamento di esecuzione del
8 Codice della Strada (DPR n. 495/1992) recita “. La delimitazione del centro abitato, come definito all'articolo 3, comma 1, punto 8, del codice, è finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, e' necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme di comportamento. La delimitazione del centro abitato individua pertanto i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal codice e dal presente regolamento all'interno ed all'esterno del centro abitato. La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che: a) per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono "i tratti interni"; b) per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono "strade comunali", ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade”.
I giudici amministrativi hanno chiarito che “Ai sensi dell'art. 2 comma 7, del Codice della strada, approvato con d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, sono comunali le strade urbane di scorrimento, di quartiere e locali che ricadono all'interno del centro abitato delimitato con popolazione superiore ai diecimila abitanti, mentre sono tratti interni di strade statali, regionali e provinciali quelle che sono delimitate all'interno di un centro abitato con popolazione inferiore ai diecimila abitanti” (multis, Consiglio di Stato sez. V, 27/01/2014,
n.403)
Posti i suddetti principi, se si esaminano le fotografie allegate alla ctu, la via Cava rientra nella nozione di centro abitato, in quanto ai lati della stessa sorgono numerose abitazioni, risalenti per epoca di costruzione e certamente esistenti alla data del sinistro. Segue, che, la via Cava ove è avvenuto l'incidente rappresenta il tratto interno della SP4/I che ricade nel centro abitato del Comune di Viagrande e, come tale, soggetto ai sensi dell'art 142
CDS, al limite di velocità di 50 km/h. Ciò, come detto prima, si afferma, in difetto di prova della vigenza all'epoca sinistro di un diverso limite di velocità, dando altresì atto ché nessun riferimento relativo alla velocità consentita è contenuto nel rapporto d'incidente redatto dai Carabinieri di Acireale intervenuti subito dopo il sinistro.
Riguardo all'altra censura, l'appellante interpreta in maniera non corretta le conclusioni cui è pervenuto il ctu che nella propria bozza di consulenza, datata 26.8.2019, ha spiegato come “ senza andare a prendere studi sull'acquaplaning, già nel vocabolario viene specificata a quale velocità si possa innescare, riportiamo la definizione del vocabolario:
“L'acquaplaning è quel effetto che si verifica quando, su strada bagnata i pneumatici perdono aderenza con l'asfalto e il veicolo inizia a sbandare diventando ingovernabile.
9 L'effetto citato si può verificare già a 50 km/h e lo spazio necessario alla frenata sul bagnato può raddoppiare”. La scheda tecnica del veicolo riporta che per arrestare un autoveicolo che va ad una velocità di 100 km/h in condizioni normali ci vogliono 38,20
m; perciò, se l'autovettura si trovava in acquaplaning per arrestare il veicolo ci sarebbero voluti circa 80 m, se invece avesse rispettato il limite di velocità di 50 km/h in condizioni normali ci volevano per arrestare il veicolo 19,10 m, in acquaplaning 38,20 m. (vedi allegato B: scheda tecnica del veicolo). Andando perciò alla velocità consentita invece di sbattere contro il palo e quei fabbricati limitrofi, ne avrebbe preso altri più vicini, ma avrebbe fatto lo stesso l'incidente con meno ammaccature nell'autovettura e con meno lesioni personali, ma non sarebbe cambiato un granché. Concludeva: L'unico modo per evitare l'incidente era riuscire a rallentare il mezzo portandolo sotto la velocità di 50 km/h (velocità in cui non si verifica l'acquaplaning), perciò il conducente andando ad una velocità di 100 km/h per portare il veicolo sotto i 50 km/h avrebbe dovuto iniziare a frenare 10 metri prima della buca, ma data la scarsa visibilità era impossibile rendersi conto del pericolo, una volta resosi conto e toccando i freni sull'acqua il mezzo schizzava come un proiettile esaurendo la sua energia dopo aver creato parecchi danni”.
Il medesimo ausiliario, con le note depositate il 31.3.2020, rispondendo all'osservazione critiche del ctp di parte attrice che contestava “ che la velocità della Mercedes prima dell'imbarco del veicolo con il fenomeno dell'acquaplaning non era di 100 km/h., e che la velocità del veicolo del andava determinata dalla S.V. in uscita di curva, cioè Parte_1 prima dell'imbarco del veicolo con il fenomeno dell'acquaplaning, e non nella di posizione di quiete, per i motivi prima descritti”, ha risposto “ questo modello di macchine, come mi ha spiegato un tecnico del Mercedes e le schede tecniche a corredo della relazione, quando subiscono un urto il conta-chilometri si ferma alla velocità in cui avviene l'impatto; cioè alla velocità con cui il veicolo è andato a battere contro il palo e
i fabbricati vicini. Però come dice il C.T.P. aveva già innescato il fenomeno di acquaplaning, perciò, la sua velocità poteva già essere anche raddoppiata, ma come dico dopo nella relazione non sarebbe cambiato niente se andava a una velocità inferiore perché il fenomeno di acquaplaning si verifica anche con una velocità di 50 km/h.
(velocità consentita in quella strada)”.
Premesso, che questo Collegio, sollecitato dall'appellante alla funzione di peritus peritorum, esclude che il fenomeno dell'acquaplaning possa da solo produrre un effetto moltiplicativo sulla velocità dei veicoli in marcia, in ogni caso, l'ausiliario non ha concluso come riferisce l'appellante, che per effetto del fenomeno dell'acquaplaning la velocità dell'autovettura era aumenta fino al doppio e che quindi nella fattispecie la
10 velocità di 100km/registrata nel contachilometri dell'autovettura Mercedes era l'effetto di detto aumento e, che, quindi prima del contatto con l'acqua la velocità dell'autovettura era dimezzata e conforme a quella massima consentita di 50km/h, avendo il ctu spiegato diversamente nella parte tecnica della sua relazione, che il fenomeno dell'acquaplaning incide sui tempi di arresto del veicolo, proprio per la perdita della funzionalità dei freni sicchè più alta è la velocità più aumentano e raddoppiano gli spazi di frenata. Di conseguenza, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, per le conseguenze riportate dall'odierno appellante dall' incidente e che costituiscono l'oggetto del presente giudizio, la velocità dell'autovettura aveva avuto un ruolo concausale determinate per la loro formazione e come suggerito dal ctu le conseguenze, in termini di danno biologico, sarebbero state senz'altro meno gravi di quelle riportate dal se quest'ultimo si Parte_1 fosse conformato alla velocità prevista.
Ed infatti, dall'esame del rapporto redatto dai Carabinieri risulta che la via Cava al momento dell'incidente si presentava, nel tratto di direzione del verso Parte_1
Monterosso, con manto stradale dissestato (buche o avvallamenti), l'andamento della strada era rettilineo e la stessa buia, con intersezione stradale, con asfalto bagnato per la fuoriuscita d'acqua da tubazioni rotte. Nel riscostruire la dinamica e l'evoluzione dell'incidente i Carabinieri hanno attribuito all'alta velocità la causa dell'incidente, basandosi: sulla velocità registrata dal contachilometri che segnava 100km/h; sui gravi danni riportati all'autovettura, completamente distrutta nella parte anteriore, con il motore che era fuoriuscito dal cofano, con parziale distruzione anche della parte posteriore. Nel rapporto dell'incidente si legge che l'autovettura dopo essersi abbattuta contro un palo dell'illuminazione pubblica “carabolando ,dapprima sbattendo contro il portone
d'ingresso del civico n. 44 di va Cava del Sig,,,,-e dopo contro il muro di recinzione del
Sig…abbattendolo completamente per una lunghezza di m. 9,30, finendo la corsa all'interno del giardino attinente alla villa. Nella circostanza il motore sbalzava fuori dal cofano rinvenendolo al centro della carreggiata”. Questo Collegio, rileva, considerati i danni prodotti alle cose e la dinamica appena descritta del sinistro, che le conseguenze sul piano dell'integrità fisica, nel complesso contenute, riportate dal danneggiato, consistiti nella “Lacerazione parenchimale del rene sinistro” che ha determinato un grado d'invalidità apprezzata nella misura del 5% (percentuale condivisa dall'odierno appellante che fin dall'atto introduttivo l'aveva così quantificata), oltre, un'inabilità temporanea assoluta di 30 giorni e l' inabilità temporanea parziale al 50% per 40 giorni
( CTU medica), sono in senso positivo da imputare alle buone caratteristiche di resistenza dell'autovettura condotta dall'odierno appellante, una Mercedes di grossa cilindrata
11 classe C 220 CDI. particolarmente robusta e dal peso di 1575kg ( ctu) che è riuscita a proteggere il suo conducente dal rischio di un peggior esito, nonostante la distruzione di ostacoli pesanti (muro, portone, palo elettrico) e ciò, inevitabilmente, rimanda al ruolo determinante che l'alta velocità ha assunto nella verificazione del sinistro all'origine dei postumi invalidanti, atteso che se l'odierno appellante avesse rispettato, quantomeno, il limite di velocità prescritto di 50km/h tenuto conto dell'acclarata capacità di resistenza della sua autovettura, avrebbe, sicuramente, riportato conseguenze più lievi.
Si aggiunga, sotto altro profilo, che il motivo di appello, tutto incentrato sul mantenimento della velocità entro i limiti consentiti di 90 o 50 km/h, non è comunque utile per riformare la sentenza, poiché, questo Collegio rileva, che per le caratteristiche della strada che il medesimo poteva percepire pericolose, in quanto priva di illuminazione e Parte_1 dissestata, quest'ultimo comunque non sarebbe andato esente da responsabilità anche laddove si fosse attenuto al limite di velocità massima consentita di 50 km/h, per aver in ogni caso violato le disposizioni contenute nei primi tre commi dell'art 141 del CDS.
Ed infatti i primi tre commi dell'articolo sa ultimo citato recitano: “É obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.”.
Nel caso in esame, l'appellante non si è uniformato ai predetti principi prudenziali che gli imponevano, specie attraversando al buio un centro abitato, con intersezioni stradali, di adeguare la propria velocità in base alle condizioni obiettivamente pericolose della strada (non illuminata e piena di buche) e di porsi nelle condizioni di poter fronteggiare e neutralizzare le possibili evenienze che potevano capitare mettendo in atto manovre di arresto in condizioni di sicurezza.Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante,
12 assecondato anche dal ctu, l'appellante non era oggettivamente impossibilitato dal percepire in anticipo la presenza dell'acqua sul piano stradale, che deduceva fuoriuscita dalla buca posta in prossimità della curva, in quanto, come dimostrano le fotografie dallo stesso prodotte e depositate nel fascicolo telematico del grado e, come anche evidenziato nel grado precedente dal ctp della compagnia assicurativa in sede di osservazioni critiche, quella che l'attore ha definito “curva “in realtà non è altro che l'andamento leggermente destrorso della via Cava, che consentiva al che sopraggiungeva di Parte_1 avvistare l'acqua presente più avanti sul piano stradale rettilineo. Inoltre, la buca, contro la quale quest'ultimo si è imbattuto, che non era obiettivamente visibile perché coperta dall'acqua che fuoriusciva dai tubi rotti, come si evince dalle medesime fotografie, non si trovava, come dedotto in causa subito dopo “la curva”, bensì, molti metri più avanti rispetto all'andamento destrorso citato e risultava posizionata in prossimità- a cavallo della linea longitudinale che separa la carreggiata in due corsie con direzione di marcia opposte. Le superiori ragioni che si aggiungono a quelle indicate nella sentenza appellata e che traggono fondamento nelle obiettive prove documentali in atti e sulle quali è inutile indugiare, rappresentano ulteriori motivi per confermare (se non motivi di aggravamento della corresponsabilità) il ruolo concausale che l'imprudente condotta di guida del ha avuto nella determinazione del sinistro, che il primo giudice ha valutato di Parte_1 grado paritario, percentuale che resta confermata, per il divieto della “reformatio in pieus” della decisione, in difetto di proposizione di appello incidentale ad opera delle parti interessate, con il conseguente rigetto della domanda subordinata volta a ridurre la quota di corresponsabilità disposta in primo grado.
Per quanto esposto l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del
DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00) in applicazione dei valori medi tariffari.
L'impugnazione principale è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1
13 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al n. 541/2024 R.g.a,c, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di CA n, 4344/2023 pubblicata il 20.10.2023, così provvede rigetta l'appello proposto da avverso, la sentenza del Tribunale di CA Parte_1
n, 4344/2023 pubblicata il 20.10.2023, che conferma condanna al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in Parte_1 favore di ciascuna della parte costituita in complessivi € 5.809,00 (€1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 1911,00 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 22 settembre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
14