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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/09/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 3018/22 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO all'esito della trattazione mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente
T R A
(nato a [...] il [...]), rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. Lorenzo Spangaro in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gloria Adornato giusta procura in atti convenuta
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. è dipendente dell' dal mese di Parte_1 CP_1 giugno 2018 con qualifica di dirigente medico specialista in anestesia e rianimazione.
1 Prima di essere immesso in ruolo, egli ha prestato attività lavorativa per l dall'1.4.2006 al 31.5.2018 con contratti di prestazione d'opera ex CP_1 art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001.
Il ha sostenuto che la prestazione resa per l' , durante il Pt_1 CP_1 periodo formalizzato con contratti di lavoro autonomo, debba essere ricondotta allo schema del lavoro subordinato e ha chiesto la condanna della predetta azienda al pagamento in suo favore delle differenze retributive, come da allegati conteggi, oltre che alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa. Ha chiesto, inoltre, la condanna della medesima azienda al risarcimento del danno per l'illegittimo utilizzo di forme contrattuali di lavoro flessibile, in violazione delle norme imperative in materia di assunzioni alle dipendenze di pubbliche amministrazioni (artt. 7 e 36 d.lgs. n. 165/2001). Ha domandato, infine, il riconoscimento dell'anzianità di servizio quale lavoratore subordinato a decorrere dal giorno di sottoscrizione del primo contratto di collaborazione professionale.
L' nel costituirsi in giudizio, ha eccepito – anzitutto - CP_1
l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati da parte ricorrente;
la decadenza dall'azione per non aver il impugnato i contratti in contestazione entro il Pt_1 termine previsto dall'art. 28 d.lgs. n. 81 del 2015; l'infondatezza della domanda stante la genuinità dei contratti stipulati con l'odierno ricorrente prima dell'immissione in ruolo del medesimo e l'assenza dei caratteri tipici della subordinazione;
l'erroneità e indeterminatezza dei conteggi ex adverso prodotti.
Non sì è costituito invece in giudizio l' nonostante la regolare notifica CP_2 del ricorso nei suoi confronti.
Espletato infruttuosamente il tentativo di conciliazione, istruito il giudizio mediante l'assunzione della prova per testimoni e l'acquisizione di documenti nonché disposto il deposito di nuovi conteggi, la causa viene decisa ex art. 127- ter c.p.c. come da dispositivo in calce.
II. In primo luogo, va disattesa l'eccezione di decadenza ex art. 32 legge n. 183/2020 sollevata dall' convenuta, poiché è consolidato nella CP_1 giurisprudenza di legittimità il principio per il quale il doppio regime
2 decadenziale di cui alla disposizione citata si applica ai soli casi in cui sia presente un atto datoriale di recesso che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare, ma non anche ai casi in cui, come nella specie, il rapporto di collaborazione autonoma venga a cessare per la sua naturale scadenza o per volontà dello stesso collaboratore (per tutte, Cass. 10.12.2019, n. 32254).
Ed infatti l'art. 32 della legge in commento ha esteso la disciplina dei termini decadenziali per l'impugnazione del licenziamento prevista dalla legge
604/1966 al caso di recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa esclusivamente con riferimento alle domande di ricostituzione o di ripristino del rapporto di lavoro.
In sostanza, il termine decadenziale dall'azione riguarda solo le domande di costituzione o di ripristino delle funzionalità del rapporto di lavoro e non si applica alla fattispecie (come quella in esame) in cui il lavoratore instaura un giudizio volto all'accertamento della natura subordinata di una collaborazione che ha assunto le vesti formali di un contratto di co.co.co. al fine di ottenere la condanna dell'altra parte al pagamento di differenze retributive.
Né può trovare applicazione il termine previsto dall'art. 28 d.lgs. n. 81 del
2015, atteso che esso si riferisce all'impugnazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (mentre nella specie viene in rilievo un contratto di prestazione d'opera) e sempre aventi ad oggetto il rispristino del rapporto di lavoro.
III. Precisato ciò, va rilevato che il ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa in favore della odierna convenuta dal 1.4.2006 al 1.6.2018 in forza di molteplici contratti di lavoro autonomo, sostenendo che tale attività è stata svolta di fatto, e per tutto il periodo, secondo lo schema della subordinazione.
I contratti in questione hanno ad oggetto una “prestazione d'opera art. 7 comma 6 D.L.vo 30/3/2011 n. 165” (vedi produzione documentale in atti).
È incontestato che il dott. abbia prestato attività lavorativa in favore Pt_1
dell' per tutto il suddetto periodo, in virtù di una serie di contratti di CP_1
3 tal tipo, svolgendo le mansioni di medico anestesista disimpegnate presso vari presidi ospedalieri della predetta azienda.
L'oggetto del contendere riguarda l'apprezzamento della natura del concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa in questione, ricondotta dal ricorrente nell'alveo della subordinazione, mentre inquadrata dall'azienda convenuta come lavoro autonomo coerentemente alla formale qualificazione del rapporto.
In proposito, va ricordato che la qualificazione del rapporto di lavoro, operata dalle parti, come contratto di prestazione d'opera (il cd. nomen iuris), pur essendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, non assume tuttavia rilievo dirimente in presenza di elementi fattuali che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto stesso, venendosi così a configurare, l'iniziale autoqualificazione, in contrasto con le successive e concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (per tutte, da ultimo, Cass. 14.6.2021 n. 16720 e Cass. 16.1.2023, n. 1095).
Dunque, sebbene l'ordinamento consenta l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di forme flessibili di lavoro per reclutare il personale (peraltro, entro stringenti limiti oggettivi, cfr. art. 7 d.lgs. n. 165 del 2001), non può negarsi che un lavoratore, ancorché abbia stipulato un contratto di collaborazione autonoma, possa dimostrare sul piano concreto di aver svolto un'attività lavorativa subordinata.
Il fatto che il Legislatore legittimi le pubblica amministrazioni a conferire incarichi di lavoro autonomo in deroga al principio generale secondo cui il reclutamento nella p.a. avviene con contratti di lavoro subordinato a indeterminato non esclude, di per sé, che sul piano concreto tali strumenti concreti abbiano di fatto celato rapporti di diversa natura e che, quindi, il prestatore di lavoro possa chiedere (ed eventualmente ottenere) l'accertamento in giudizio della concreta esecuzione del rapporto secondo tali forme diverse.
A questo punto, deve ricordarsi che il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, pur ravvisando l'elemento essenziale della
4 subordinazione nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, ha precisato che:
a) detta requisito concreta essenzialmente la nozione giuridica di subordinazione, a fronte della quale sono configurabili elementi sintomatici di tale situazione, quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato,
l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico, sicché il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo ha carattere sintetico, nel senso che, rilevati alcuni indici significativi, essi devono essere valutati nel loro assieme, in relazione alle peculiarità del caso concreto (vedi, tra le altre, Cass.,
3.7.2011, n.9019; Cass., 2.9.2000 n. 11502; Cass.,14.12.1996 n.11178);
b) gli elementi sintomatici, in precedenza indicati, anche se individualmente considerati sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati, globalmente considerati, come indizi concordanti, gravi e precisi, rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato, assumendo il giudizio relativo alla qualificazione del rapporto carattere sintetico in relazione all'insieme degli indici significativi e alle specificità del caso concreto (vedi, tra le tante, Cass.,
5.5.2005 n. 8569; Cass., 24.2.2006 n. 4171; Cass., 19.4.2010, n. 9252;
Cass.,29.10.2020, n.23928);
c) mentre l'esercizio del potere disciplinare è sicuro indice di subordinazione, la mancata manifestazione del potere disciplinare può costituire indice sintomatico del difetto di tale requisito solo se significativa di una esclusione del potere anzidetto in linea di principio, ma non quando esso non sia stato semplicemente esercitato in concreto per l'assenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare (vedi Cass., 2.6.1999, n. 5411; Cass.,18.12.1996, n. 11329);
Con specifico riguardo alla prestazione di lavoro rese da medici, si è osservato che “in relazione alla inquadrabilità come autonome o subordinate
5 delle prestazioni rese da un esercente la professione medica cui ove le prestazioni necessarie per il perseguimento dei fini aziendali siano organizzate in maniera tale da non richiedere l'esercizio da parte del datore di lavoro di un potere gerarchico concretizzantesi in ordini e direttive e nell'esercizio del potere disciplinare, non può farsi ricorso ai criteri distintivi costituiti dall'esercizio dei poteri direttivo e disciplinare, ne' possono considerarsi indicativi della natura subordinata dal rapporto elementi come la fissazione di un orario per le visite, o eventuali controlli nell'adempimento della prestazione, se non si traducono nell'espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione proprio del datore di lavoro, dovendo, in tali ipotesi, la sussistenza
o meno della subordinazione essere verificata in relazione alla intensità della etero - organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico con quella dell' impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall' interesse dell' impresa, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui” (Cass. n. 3471 del 2003; in senso conforme, Cass. n. 12241 del 2004).
Sicché, allorquando vengono in rilievo prestazioni mediche, di pressoché esclusivo profilo intellettuale, la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione (intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro) deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari, quali l'autonoma gestione del lavoro da parte del lavoratore, l'assoggettamento o meno a direttive programmatiche, la predisposizione di turni lavorativi, la reperibilità, la modalità del compenso ragguagliato alle ore e non al risultato, l'identità delle modalità di espletamento di mansioni rispetto a lavoratori qualificati come subordinati, l'accettazione del rischio derivante dal mancato espletamento dell'attività lavorativa al fine di fruire di periodi di riposo.
Applicando gli illustrati principio di diritto alla fattispecie in esame, deve rilevarsi come l'insieme delle risultanze probatorie, documentali e testimoniali,
6 consenta di ritenere, senza dubbio alcuno, che dall'aprile 2006 al giugno 2018, tra le parti il rapporto di lavoro si sia atteggiato secondo lo schema del lavoro subordinato.
Ebbene, già la lettura dei contratti di prestazione d'opera evidenzia alcuni indici “sospetti”: il era tenuto, infatti, a prestare la sua attività di medico Pt_1
anestesista per 36 ore settimanale;
inoltre, contestualmente alla dichiarata assenza di subordinazione (“il presente contratto non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato”); il contratto ha previsto una specifica clausola che imponeva un obbligo di presenza, l'impossibilità di avvalersi di sostituti e la parametrazione del compenso al numero di ore lavorate, caratteri che mal si conciliano con un rapporto di lavoro non subordinato.
Inoltre, tali contratti di lavoro autonomo si sono reiterati per numero di anni davvero cospicuo (circa dodici), in violazione della previsione legislativa secondo cui il ricorso a forme di lavoro flessibile debba avvenire “per esigenze temporanee ed eccezionali” (art. 7 d.lgs. 165 del 2001)..
Ma ciò che maggiormente rileva è quanto concordemente riferito dai testimoni ascoltati sull'attività di lavoro prestata dal a favore dell' Pt_1 [...]
In particolare, dall'istruttoria orale è emerso quanto segue: il ha CP_1 Pt_1 lavorato presso l'UOC Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Tivoli ove operavano indifferentemente colleghi strutturati e colleghi collaboratori, non strutturati;
ha osservato turni di 36 ore settimanali, anche notturni e festivi, sulla base delle disposizioni date a tutti i medici dal responsabile di turno;
era tenuto a giustificare la sua assenza dal lavoro e, per eventuali cambi turno, doveva chiedere l'autorizzazione al responsabile dell'unità; era inserito nelle disponibilità in caso di richieste di cambio turno effettuate da altri medici dell'unità; ha utilizzato strumenti per registrare le sue presenze;
l'attività da egli svolta presso la predetta unità era la medesima di quella svolta dai colleghi strutturati;
ha espletato tutte le tipologie di turni e servizi presenti presso l'unità ed è stato destinato presso presidi ospedalieri differenti da quello di assegnazione per estemporanee esigenze aziendali;
era tenuto a prolungare la prestazione di lavoro oltre il normale orario in caso di interventi complessi o
7 urgenti;
la sua attività era supervisionata dal responsabile dell'unità; ha coordinato e impartito direttive al personale infermieristico;
l'attività professionale del non è mutata nella sostanza, allorquando lo stesso è Pt_1
stato stabilizzato;
nel piano ferie il era preso in considerazione insieme Pt_1
a tutti i colleghi dell'unità, tant'è che il piano ferie veniva programmato acquisendo la disponibilità di tutti in medici dell'unità (compreso il per Pt_1 assicurare la continuità della prestazione assistenziale.
Inoltre, i testimoni ascoltati hanno affermato che il reclutamento del Pt_1
è stato essenziale per garantire l'effettività del servizio e che senza il suo apporto non avrebbe potuto essere assicurata la continuità dell'attività assistenziale, stante la cronica carenza degli organici.
Sul punto, si riportano i passaggi essenziali delle dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio:
- “il ricorrente è medico anestesista. Ricordo che egli fu assunto come co.co.co. perché c'era carenza di medici ma poi di fatto sono stati introdotti nei turni come gli altri medici e hanno espletato servizi di sala operatoria e piano piano di sala rianimazione. Il ricorrente era inserito nella turnazione dei medici del reparto, come tutti i medici con contratto di lavoro subordinato […] Il ricorrente partecipava a questa turnazione con un monte ore mensile di 160 ore circa. I turni erano predisposti dalla dott.ssa (dal 2002 sino al Persona_1
2007/2008) e poi dal dott. , sempre su delega del primario Persona_2
[…] Il ricorrente si è sempre comportato come noi medici con contratto subordinato e quindi non poteva rifiutare liberamente di effettuare il turno assegnato. In caso di necessità chiedeva l'autorizzazione al cambio turno. Non poteva assolutamente abbondonare la postazione di lavoro durante il turno. Il ricorrente partecipava al piano ferie come tutti noi che venivano concordate dal gruppo e approvate dal primario. Il ricorrente era a disposizione in caso di richiesta cambio turno. Il ricorrente lavorava durante i giorni festivi per garantire la copertura del servizio. […]L'attività del era Pt_1
supervisionata dal direttore dell'UOC, come per qualunque altro medico, il
8 primario avoca a sé i casi clinici più complessi oppure interviene in caso di condizioni di difficoltà imprevista” (teste ; Testimone_1
- “Il ricorrente era tenuto ad osservare un orario di lavoro che coincideva con la turnazione che era approvata dal primario il quale delegava uno dei medici alla predisposizione dei turni. Inizialmente è stata delegata la Per_1
poi il dott. . Noi dobbiamo coprire diverse tipologie di servizio per Per_2 cui esistono più turni che sono quelli della sala operatoria e rianimazione, urgenze pronto soccorso, sedazione endoscopia, centro mobile trasporto. Il delegato dal primario organizzava i turni in modo da coprire tutti i servizi afferente alla nostra unità Il ricorrente partecipava ai turni come gli altri medici assunti con contratto subordinato e faceva la stessa turnazione e copriva lo stesso monte ore. Non poteva rifiutarsi di svolgere il turno e, come qualunque di noi, in caso di necessità, doveva chiedere il cambio turno. Il ricorrente era disponibile in caso di richiesta di cambio turno di altri medici.
In caso di necessità il ricorrente veniva inviato a svolgere servizio presso altri Con presidi dell' sicuramente a Subiaco e Palestrina […] Il ricorrente partecipava con tutti noi al piano ferie in modo da garantire il servizio. Il piano ferie era approvato dal primario. Il ricorrente, in quanto assunto come co.co.co., doveva recuperare le ore in cui era assente nel periodo in cui non lavorava. […] Il ricorrente impartiva direttive e dava indicazioni lavorative al personale infermieristico durante il turno. Il ricorrente non poteva assentarsi durante lo svolgimento del turno a lui assegnato. Non visitava pazienti privati presso le strutture aziendali, non l'ho mai visto fare. Il ricorrente, come tutti noi, lavorava nei giorni festivi, ovviamente a turnazione. Come tutti noi veniva supervisionato in base alle competenze dal responsabile anziano oppure dal primario” (teste ); Testimone_2
- “Il ricorrente era anestesista rianimatore e partecipava ai turni come tutti gli altri medici che lavorano in quel reparto turni erano stabiliti con cadenza mensile e in base alle disponibilità dei medici veniva organizzati. Il ricorrente lavorava anche nei giorni festivi. Il ricorrente, come tutti gli altri medici, era inserito nei turni. Il ricorrente come tutti gli altri medici se aveva una
9 indisponibilità documentata poteva assentarsi o trovare un sostituto per il cambio turno. In caso di malattia e ferie il ricorrente doveva documentare
l'assenza, invece in caso di cambio turno si procedeva direttamente con
l'inserimento in turno del nuovo collega. Mi pare che facesse copertura turni anche presso altri presidi come gli altri medici, del resto anche a me è capitato di coprire turni (per esempio reperibilità) presso l'ospedale di Subiaco. Il piano ferie veniva concordato qualche mese prima del periodo estivo mettendo insieme tutte le richieste dei medici del reparto, compreso anche il ricorrente
[…] Il ricorrente, nello svolgimento della sua attività, aveva la possibilità di avvalersi dell'ausilio del personale paramedico e dava indicazioni a tale personale su come compiere l'attività. Tutti gli anestesisti, compreso il ricorrente, erano soggetti al controllo del primario o dei suoi aiuti (ossia il medico con più esperienza). Nel senso che c'era una supervisione dell'attività lavorativa, così – per esempio -capitava che io entrassi nella sala operatoria e verificassi l'attività. Credo che anche il ricorrente sia stato soggetto ad un monte ore settimanale, ma questo non ricordo bene. Che io sappia il ricorrente era dotato di un badge personale e prima ancora di un cartellino che timbrava
[…] Poteva capitare, ed era una cosa abbastanza frequente, che venisse richiesto al ricorrente, come a tutti i medici, di prolungare l'orario di lavoro, anche perché la nostra attività non è prevedibile e possono presentarsi degli inconvenienti che prolungano l'orario (come in caso di interventi)” (teste
. Testimone_3
Quanto riferito dai testimoni trova riscontro nella produzione documentale in atti, vedi in particolare la “relazione attività lavorativa Dr del Per_3
3.5.2023 redata dal dott. (direttore del dipartimento Emergenza Tes_4 dell' ), nella quale si dà atto che: il ha espletato la sua attività CP_1 Pt_1
di lavoro prima di essere assunto a tempo indeterminato con le medesime modalità degli altri medici addetti all'unità in questione;
ha svolto i compiti assegnati dal responsabile della struttura;
è stato sottoposto al controllo di quest'ultimo; è stato inserito nella programmazione dei turni di lavoro.
10 La valutazione complessiva di tutti siffatti elementi consente di ritenere che il pur essendo stato un medico formalmente legato all'Azienda da un Pt_1 rapporto di collaborazione autonoma, abbia di fatto svolto, nel periodo in esame, la sua attività medica secondo lo schema del lavoro subordinato.
A tal fine, sono significativi e decisivi elementi quali l'assoggettamento dell'odierno ricorrente alle disposizioni del responsabile dell'UOC Anestesia e
Rianimazione, analogamente ai suoi colleghi strutturati;
l'organizzazione del suo lavoro strutturata secondo turni predeterminati e vincolanti;
lo stabile, continuativo e duraturo inserimento delle prestazioni del Pt_1 nell'organizzazione del lavoro della predetta unità; il compenso erogato in misura fissa e con cadenza mensile, e quindi in base al tempo lavorato, e non in vista di un risultato finale.
Va infine sottolineata la non indifferente circostanza che non è affatto risultato che le concrete e sostanziali modalità della prestazione lavorativa resa dal ricorrente siano mutate quando quest'ultimo, dopo numerosi anni di lavoro precario, è stata stabilizzato a tempo indeterminato, segno evidente, questo che, tra il primo e il dopo l'assunzione a tempo indeterminato, rilevanti e decisive modifiche nel modo di rendere la prestazione da parte del ricorrente non vi siano state.
E' inoltre significativo che tutti i testimoni ascoltati, che sono medici che hanno lavorato nell'unità nel periodo in considerazione, hanno sottolineato che la prestazione di lavoro del è stata necessaria per garantire la continuità Pt_1
assistenziale e che egli, per un tutto il cospicuo periodo d'impiego formalmente come collaboratore, ha giustificato le sue assenze ed è stato destinato preso presidi diversi da quelli di provenienza per esigenze aziendali.
Accertato pertanto che in detto periodo il ha effettuato prestazioni di Pt_1
natura subordinata, egli ha diritto di ottenere dall'Azienda le conseguenti differenze retributive.
Per l'esatta quantificazione di quanto dovuto alla ricorrente, occorre fare riferimento al trattamento previsto dal Ccnl Dirigenza medica/veterinaria 8
11 giugno 2000 e s.m.i. per i dirigenti medici del SSN con rapporto di lavoro a tempo pieno e non esclusivo.
A tale ultimo riguardo, deve notarsi che la voce “indennità di esclusività”
(inserita negli originari conteggi del ricorrente), non può essere riconosciuta al medico in ragione della mancata pattuizione tra le parti dell'obbligo di svolgere l'attività in via esclusiva per l Invero, ciò che conta, per escludere CP_1
l'indennità di esclusività, è che il avrebbe potuto contestualmente Pt_1 lavorare altrove senza violare alcun obbligo, anche tenuto conto del fatto che lo svolgimento di una ordinaria attività ospedaliera a tempo pieno, con orario di
36 ore settimanali, non avrebbe impedito all'odierno ricorrente, in termini orari, di esercitare altresì la libera professione.
Del resto, parte ricorrente si è limitata ad inserire tale voce nei conteggi senza allegare – però – le ragioni di diritto per le quali la stessa sarebbe dovuta.
Analogo discorso vale per la voce “retribuzione di posizione parte variabile”: anche in questo caso il ricorrente non ha spiegato i motivi per i quali spetterebbe l'emolumento in parola.
Ad ogni modo, tale voce è correlata all'attribuzione di incarichi di funzione e di professionalità e, nel caso in esame, non risulta che al siano stati Pt_1 conferiti nel corso degli anni incarichi simili.
Né il diritto al conferimento degli incarichi medesimi spetta automaticamente in virtù dell'anzianità di servizio.
Infatti, alla stregua della disciplina ratione temporis applicabile, il conferimento di incarichi di direzione e di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività (art. 27 lett. c Ccnl di riferimento) è subordinato ad una valutazione positiva da parte del collegio tecnico e condizionato all'esistenza di posti disponibili (secondo l'assetto organizzativo dell'ente fissato dall'atto aziendale), alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva (cfr. Cass. Sez. L - Ordinanza n. 11574 del 03/05/2023).
12 La Corte di legittimità ha escluso, quindi, che il dato testuale delle norme di legge (art. 15, comma 4 e art. 15 ter, commi 1 e 4 d.lgs. n. 502 del 1992) induca ad un'interpretazione tale per cui al compimento del quinquennio il dirigente medico abbia diritto, comunque, ad un incarico o di direzione di struttura semplice o di alta professionalità ed assimilati, di cui all'art. 27 CCNL 28.6.2000-quadriennio 1998-2001 lettere b) e c).
Si è ulteriormente osservato che la contrattazione collettiva nel regolare ex art. 15, comma 1, seconda parte, d.lgs. n. 502 del 1992 le modalità di conferimento degli incarichi, stabilisce (art. 28 cit. CCNL 2000) che si proceda alla scelta con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e previa fissazione aziendale di criteri e di procedure per l'affidamento, meccanismo evidentemente incompatibile con il conferimento automatico di un incarico a tutti coloro che abbiano superato il quinquennio con valutazione positiva.
Al limite, il ricorrente avrebbe potuto formulare una richiesta risarcitoria volta ad ottenere il ristoro della perdita della chance di conseguire la retribuzione correlata all'incarico non conferitogli durante il periodo in considerazione: tuttavia, il ricorso è carente di ogni elemento utile per apprezzare in che termini il avrebbe avuto possibilità di vedersi attribuiti Pt_1 tali incarichi.
Deve essere esclusa anche la voce “posizione minima unificata”, dal momento che anche detta voce spetta solo ai dirigenti medici in regime di esclusività.
Dunque, ai fini del trattamento spettante al occorre considerare Pt_1 esclusivamente le voci: retribuzione tabellare, indennità di specificità medica, tredicesima mensilità e Tfr.
Tuttavia, l'azienda convenuta ha eccepito e documentato (vedi cedolini paga prodotti sub. doc. 2 fascicolo convenuta) che all'odierno ricorrente, nel periodo formalmente regolarizzato con contratti di lavoro autonomo, è stato elargito un compenso superiore a quello spettante ad un dirigente medico assunto con contratto di lavoro subordinato sulla base delle previsioni collettive applicabili al rapporto.
13 Tale allegazione non è stata specificatamente contestata dalla parte ricorrente.
A questo punto, va rammentato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in questi casi trova applicazione il principio dell'assorbimento della tredicesima, quattordicesima, r.o.l., ferie e permessi non goduti, segnatamente si è chiarito che nell'ipotesi di prestazione di attività lavorativa nell'ambito di un rapporto qualificato dalle parti come autonomo, che risulti poi in realtà di natura subordinata, opera il suddetto principio, per il quale il corrispettivo pattuito deve ritenersi di regola destinato nella intenzione delle parti a compensare interamente l'opera prestata, di modo che, ai fini della verifica del rispetto nel caso concreto dei minimi retributivi dovuti in dipendenza dell'accertata natura subordinata del rapporto, deve aversi riguardo all'importo complessivo che risulti corrisposto al lavoratore;
il diritto del lavoratore alla retribuzione trae origine esclusivamente dalla previsione del contratto collettivo di categoria in relazione al livello riconosciuto, e non più dal contratto individuale formalmente intercorso tra le parti.
La Corte di legittimità ha spiegato che tale criterio è imperniato sul trattamento globale più favorevole tra quello di fatto goduto e quello spettante sulla base dei minimi contrattuali, con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti e pone la necessità di operare un raffronto, per la differente qualificazione delle voci di compenso, fra il percepito e il dovuto (cfr. Cass.
3.1.2017 n. 46, nonché, precedentemente, tra le tante, Cass.
3.9.2014 n. 18561, Cass. 31.5.2011 n. 12051, Cass.
7.4.10 n. 8255,
Cass. 23.1.06 n. 1261, Cass. 16.4.92 n. 4651 e 26.6.91 n. 7172), con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti i primi.
Dunque, in ipotesi di assorbimento, il trattamento corrisposto di fatto, se più favorevole, si sostituisce in toto a quello contrattuale (fatto salvo – come si dirà
a breve - il trattamento di fine rapporto che, prima e dopo l'entrata in vigore della legge. n. 297 del 1982, matura al momento della cessazione del rapporto), sicché va escluso il diritto ad una applicazione cumulativa dei benefici
14 rispettivamente previsti dal contratto individuale e dalla disciplina contrattuale collettiva.
La Corte di legittimità (cfr. Cass. 17/01/2023 n. 1325) ha ulteriormente chiarito che, ai fini della determinazione dell'importo dovuto a titolo di TFR, non potrà operare l'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposte durante il rapporto di lavoro;
esso dovrà essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva (cfr. Cass. n.
6681 del 2019, che richiama Cass. n. 16489 del 2014 e Cass. n. 46 del 2017). Il principio dell'assorbimento per le indennità di fine rapporto non opera neanche nell'ipotesi in cui venga accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con la qualificazione operatane dalle parti in termini di autonomia (v. Cass. n. 18586 del 2016, che richiama Cass. n. 19923 del 2014 e
Cass. n. 5552 del 2011).
Sempre quanto al Tfr, va inoltre ricordato che in tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore - che non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A. - ha tuttavia diritto, tra l'altro, alla corresponsione del
Tfr per il periodo pregresso (così, la recente Cass. 13.2.2023, n. 4360).
Fatte queste premesse, deve rilevarsi che, come detto, la remunerazione erogata al nel periodo di lavoro autonomo è nettamente superiore a quella Pt_1 che avrebbe percepito come dirigente medico con rapporto di lavoro subordinato (vedi cedolini paga in atti). Tale maggior remunerazione della prestazione di lavoro è in grado di assorbire tutte le differenze retributive pretese dal ricorrente, fatta eccezione – per le ragioni anzidette – del tfr.
A tale ultimo riguardo, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall' poiché il diritto al Tfr matura solo alla fine del rapporto e gli CP_1
accantonamenti annuali non sono soggetti a prescrizione (per tutte, Cass.
23.5.2014, n. 11579).
15 Sicché, tenuto conto che il rapporto di formale qualificazione autonoma è cessato in data 31.5.2018 e che le prime diffide interruttive risalgono al 2021
(vedi fascicolo parte ricorrente) comunque seguite dalla notifica del presente ricorso (28.6.2022), alcuna prescrizione è maturata.
Ebbene, il tfr complessivamente dovuto al considerando le voci Pt_1
retribuzione tabellare, indennità di specificità medica e tredicesima mensilità, ammonta a complessivi € 50.532,93.
In proposito, deve evidenziarsi che l'art. 2120, comma 2, c.c. disciplina il
T.f.r. secondo il principio di omnicomprensività della retribuzione, nel senso della computabilità in esso di ogni compenso di natura retributiva della prestazione di lavoro, salvo che avvenga a titolo occasionale o di rimborso spese. La previsione è derogabile, secondo l'incipit della disposizione: “Salvo diversa previsione dei contratti collettiva”.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'intendere la possibilità di deroga in modo chiaro ed univoco e non indiretto;
tale requisito si esplicita nella doverosa formulazione della norma collettiva in termini chiari ed univoci,
Ora, una tale deroga non deve necessariamente esprimersi in una specifica esclusione di alcuni emolumenti dal calcolo del T.f.r., ben potendo la contrattazione collettiva dettare in via più generale un'autonoma e diversa nozione di retribuzione ai detti fini (cfr. Cass. n, 17248 del 2015).
Ne consegue che l'indennità sostitutiva per mancata fruizione di ferie non può essere inclusa nella base di calcolo del tfr.
Invero, i contratti collettivi applicati al rapporto succedutosi nel tempo non includono la suddetta indennità nella struttura della retribuzione e, pertanto, essa va esclusa dalla base di computo (né comunque detta circostanza è stata allegata).
Occorre prendere dunque in considerazione a tale fine esclusivamente le voci retribuzione tabellare, indennità di specificità medica e tredicesima mensilità i cui valori sono stati correttamente individuati dalle parti in causa nei rispettivi conteggi che recano importi sostanzialmente coincidenti tra loro e conformi alla contrattazione collettiva per la determinazione di tali voci.
16 Tuttavia, deve evidenziarsi che nel conteggio da ultimo depositato da parte ricorrente (vedi nota di deposito del 4.7.2025) è stata inspiegabilmente inserita, nel computo della retribuzione annua, la voce “retr. Pos. Fissa” in riferimento a talune annualità: tuttavia, tale voce è correlata al conferimento di un incarico e, pertanto, per le ragioni in precedenza illustrate, non può certo essere considerata ai fini della determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr.
Inoltre, si deve precisare che anche il conteggio presentato da parte convenuta (vedi nota di deposito del 25.7.2025) reca talune aporie, segnatamente: la determinazione della retribuzione annua riporta per taluni annualità dati parziali poiché, da una parte, per gli anni 2006 e 2017, si indica una retribuzione annua rispettivamente di euro 4.635,32 e di euro 39.604,21 laddove il ha lavorato per 8 mesi nel 2006 e per 12 mesi nel 2017; Pt_1
dall'altra parte, è stato completamente omesso di prendere in considerazione la retribuzione per l'anno 2018.
In realtà, la retribuzione annua utile ai fini del tfr includendo nella base di calcolo le voci retribuzione tabellare, indennità di specificità medica e tredicesima mensilità ed indennità di vacanza contrattuale ammonta ad euro
32.006,00 nell'anno 2006, ad euro 51.790,12 nell'anno 2017 e ad euro
27.418,30 nell'anno 2018.
Orbene, utilizzando la retribuzione annua utile ai fini del tfr così come individuata ex art. 2120 c.c. (le cui voci che la compendiano sono state sostanzialmente determinate in modo analogo dalle parti in causa) e applicando i coefficienti di rivalutazione concordemente individuati dalle parti, spetta al la suddetta somma di euro a titolo di tfr. Pt_1
L' convenuta deve pertanto essere condannata a corrispondere al CP_1 ricorrente detta complessiva somma, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa
- nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali - rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, in virtù dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91, richiamato dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94) dalle singole scadenze al saldo.
17 IV. Quale conseguenza della illegittimità del contratto di prestazione d'opera e delle sue proroghe, con una ulteriore domanda il ricorrente ha richiesto la condanna dell' convenuta al risarcimento dei danni ex art. CP_1
36 del d.lgs. n. 165/2001, allegando il carattere abusivo di tali contratti.
Anche detta domanda è fondata.
Va infatti ricordato che in tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la
P.A. faccia ricorso a contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità (anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine), il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea (per tutte, Cass. 8.5.2018, n. 10951).
Orbene, l'accertato illegittimo impiego del mediante forme Pt_1 contrattuali di lavoro flessibile in violazione delle norme imperative in materia di assunzioni alle dipendenze di pubbliche amministrazioni (artt. 7 e 36 d.lgs.
n. 165/2001) determina il diritto di quest'ultimo ad ottenere il risarcimento del danno, ex art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001.
Al riguardo, per la quantificazione di danno va fatto riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2020, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, e senza particolari oneri probatori in capo al lavoratore (per tutte, Cass. sez. un. 15.3.2016, n.
5072).
Tenuto conto sia del cospicuo numero di anni di lavoro precario prestato dal presso l'Azienda convenuta (come detto, circa dodici anni), sia, di Pt_1
converso, dell'indubbia esperienza acquisita dallo stesso sicuramente utile ai fini della sua successiva assunzione, si reputa equo quantificare il danno comunitario subìto dal ricorrente nella misura di dieci mensilità di retribuzione globale di fatto.
18 Tenuto conto che la misura della retribuzione mensile del era pari, Pt_1
nel 2018, a € 4.252,18 (retribuzione tabellare + indennità di specificità medica: cfr. i conteggi del Ctu) e che quindi la retribuzione globale di fatto era pari a €
4.606,53 (€ 4.252,18 per tredici mensilità diviso dodici), il danno da risarcire alla ricorrente è pari a € 46.065,20.
L' convenuta va pertanto condannata a risarcire al ricorrente anche CP_1 detto danno, nella misura sopra indicata, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa - nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali - rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, in virtù dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91, richiamato dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94) dalle singole scadenze al saldo.
V. Infine, l'affermata natura subordinata del rapporto di lavoro nel periodo dal ese di aprile 2006 al mese di giugno 2018 comporta la condanna della parte datoriale alla regolarizzazione della posizione assicurativa- previdenziale del ricorrente.
VI. E' infine infondata la domanda con il quale il ha chiesto che Pt_1 gli venga riconosciuta come utile l'intera anzianità di lavoro prestato durante il rapporto di collaborazione autonoma, ai fini dell'ottenimento della progressione di carriera (in particolare, onde ottenere un più favorevole trattamento economico ai sensi dell'art. 92 CCNL applicato al rapporto).
Quanto preteso è in contrasto con il principio secondo il quale “nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126
c.c., applicabile anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio “quod nullum est nullum producit effectum”” (così, per tutte, Cass. 5.11.2021, n. 32263).
VII. Visto l'esito del giudizio (rispetto al quantum richiesto a titolo di differenze retributive, quello riconosciuto è notevolmente inferiore e parte delle domande sono state rigettate), le spese di esse vanno compensate per la metà.
19 La restante metà, liquidata come in dispositivo e distratta ex art. 93 c.p.c., va posta a carico dell' convenuta. CP_1
P.Q.M.
dichiara che , nel periodo dall'1.4.2006 al Parte_1
31.5.2018, ha prestato attività lavorativa secondo lo schema del lavoro subordinato;
condanna l' 5 al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 complessiva somma di € 50.532,93, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa
- nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali - rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat) dalle singole scadenze al saldo;
condanna l' convenuta al risarcimento del danno in favore della CP_1
ricorrente (ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001) nella misura di € 46.065,20, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa - nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali - rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat) dalle singole scadenze al saldo;
condanna la parte convenuta alla regolarizzazione della posizione assicurativa-previdenziale del ricorrente in ragione dell'affermata natura subordinata del rapporto di lavoro;
rigetta, per il resto, la domanda;
compensa per la metà le spese del giudizio e condanna l' CP_1 convenuta a rimborsare in favore del ricorrente la restante metà che si liquida in
€ 6.697,50, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, nonché a rimborsare la metà delle spese sostenute (contributo unificato); manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori delle parti.
Così deciso in data 12.9.2025.
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