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15 settembre 2000
15 settembre 2000
Art. 30. 1. All' articolo 148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione ai sensi dell'articolo 55, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi dell' articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , particolari operazioni e specifici interventi, ancorche' attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo piu' efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.".
Note all' art. 30:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , vedi note alle premesse.
- L'art. 148 del citato decreto, come modificato dal presente decreto cosi' recita:
"1. I procedimenti autorizzativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 , che siano in corso al momento dell'applicazione del presente decreto, continuano, con esclusione di quelli inerenti alla disattivazione degli impianti nucleari, ad essere disciplinati dal predetto decreto; ai relativi provvedimenti di autorizzazione conclusivi si applicano le disposizioni dell'art. 146, a decorrere dalla data di emanazione di tali provvedimenti.
"1-bis. Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione ai sensi dell'art. 55, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi dell' art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , particolari operazioni e specifici interventi, ancorche' attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo piu' efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.".
- Per la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , vedi note all'art. 27.
- L'art. 6 della citata legge, cosi' recita:
"Art. 6. L'esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali nonche' gli impianti per il trattamento e la utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, con esclusione degli impianti comunque destinati alla produzione di energia elettrica, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.
Il richiedente deve dimostrare di possedere capacita' tecnica ed economica adeguata. Deve presentare il progetto dell'impianto, indicando particolarmente la localita' prescelta, le modalita' per la dispersione ed eliminazione dei residui radioattivi, la spesa ed il tempo necessario di realizzazione, le modalita' per la prestazione della garanzia finanziaria prevista dall'art. 19.
Il decreto di autorizzazione deve indicare le modalita' della garanzia finanziaria per la responsabilita'.
"1-bis. Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione ai sensi dell'articolo 55, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi dell' articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , particolari operazioni e specifici interventi, ancorche' attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo piu' efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.".
Note all' art. 30:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , vedi note alle premesse.
- L'art. 148 del citato decreto, come modificato dal presente decreto cosi' recita:
"1. I procedimenti autorizzativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 , che siano in corso al momento dell'applicazione del presente decreto, continuano, con esclusione di quelli inerenti alla disattivazione degli impianti nucleari, ad essere disciplinati dal predetto decreto; ai relativi provvedimenti di autorizzazione conclusivi si applicano le disposizioni dell'art. 146, a decorrere dalla data di emanazione di tali provvedimenti.
"1-bis. Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione ai sensi dell'art. 55, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi dell' art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , particolari operazioni e specifici interventi, ancorche' attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo piu' efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.".
- Per la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , vedi note all'art. 27.
- L'art. 6 della citata legge, cosi' recita:
"Art. 6. L'esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali nonche' gli impianti per il trattamento e la utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, con esclusione degli impianti comunque destinati alla produzione di energia elettrica, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.
Il richiedente deve dimostrare di possedere capacita' tecnica ed economica adeguata. Deve presentare il progetto dell'impianto, indicando particolarmente la localita' prescelta, le modalita' per la dispersione ed eliminazione dei residui radioattivi, la spesa ed il tempo necessario di realizzazione, le modalita' per la prestazione della garanzia finanziaria prevista dall'art. 19.
Il decreto di autorizzazione deve indicare le modalita' della garanzia finanziaria per la responsabilita'.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2005, n. 9506Provvedimento: […] Col decreto legislativo n. 230/1995 era stato introdotto il regime autorizzativo, in luogo del rilascio del nulla osta, e la possibilità di imporre prescrizioni nelle autorizzazioni. La nuova fattispecie criminosa, introdotta dal combinato disposto degli art. 30, comma 3, e 137, comma 3, d.lgs. 230/1995, era, però, configurabile soltanto dal 1^ gennaio 2001, come stabilito dal comma 2 del citato articolo 30, introdotto dal decreto legislativo n. 241/2000 (art. 42). L'art. 30 del decreto del 1995 disponeva, infatti, che dovevano essere stabilite le autorità competenti al rilascio, nonché le modalità per il rilascio medesimo.Leggi di più...
- rifiuti radioattivi·
- configurabilità·
- mancato rispetto dei tempi di dimezzamento fisico dei materiali·
- reato di cui all'art. 137 del d.lgs. n. 230 del 1995·
- sanità pubblica