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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/12/2025, n. 4383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4383 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 10687/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10687/2024, avente ad oggetto:
Altri istituti e leggi speciali, riservata in decisione all'udienza del 12.11.2025 (con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.), promossa da:
, (CF: rapp. e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Genny Chiacchio (CF: ) e Avv. Carla Chiacchio C.F._2
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, C.F._3
presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPONENTE
CONTRO
ORGANISMO LIQUIDAZIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE
DI (CF: ) rapp. e difeso dall'avv.to Giuseppe CP_1 P.IVA_1
pagina 1 di 4 MA (CF: ), elettivamente domiciliato C/O Cancelleria C.F._4
Tribunale Ariano Irpino, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Pt_1
conveniva in giudizio l'organismo Liquidazione del
[...] CP_2 [...]
dinanzi a questo Tribunale in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. CP_3
2468/24 del 10/9/2024, RG. n. 6851/2024, notificato in data 12 novembre 2024,
con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 1.500,00 oltre accessori. Deduceva l'opponente che la pretesa di controparte si fondava sulla pagina 2 di 4 sentenza n. 8167/2022, emessa dal TAR Campania - Napoli, che lo aveva condannato a pagare le spese processuali liquidate in euro 1.500,00. Deduceva, a tal proposito, che il Giudice adito era incompetente per valore a decidere della vicenda in favore del Giudice di pace di Frattamaggiore e che il titolo su cui il d.i.
opposto si basava era già di per sé idoneo per agire in via esecutiva onde conseguire il credito vantato dall'opposto, essendo il d.i. inutile duplicazione.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, concludendo per la conferma del d.i. opposto.
Ciò posto in fatto, l'eccezione di incompetenza per valore è fondata e va accolta, stante la sua corretta formulazione.
Dalla documentazione depositata agli atti, il presente giudizio risulta avere ad oggetto la richiesta di rimborso delle spese processuali basate sulla sentenza n.
8167/2022, emessa dal TAR Campania - Napoli, con condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.500,00, somma rientrante nella competenza del Giudice di pace di Frattamaggiore, fatto che determina la fondatezza della eccezione di incompetenza per valore formulata dall'opponente.
Alla luce di quanto esposto, risultando accolta la questione preliminare, il
Decreto Ingiuntivo n. 2468/24 del 10/9/2024, RG. n. 6851/2024, notificato in data
12 novembre 2024, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro
1.500,00 oltre accessori, va revocato e la causa va rimessa al Giudice di Pace di
Frattamaggiore per la sua trattazione che deciderà anche in relazione alle spese del pagina 3 di 4 presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
nei confronti di , Controparte_4 Controparte_3
così provvede:
- Dichiara la propria incompetenza per valore alla trattazione del presente giudizio, in favore del Giudice di pace di Frattamaggiore competente per valore, che deciderà anche in relazione alle spese del presente giudizio e,
pertanto,
- Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 2468/24 del 10/9/2024, RG. n. 6851/
2024, notificato in data 12 novembre 2024, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 1.500,00 oltre accessori;
- Concede alle parti gg. 90 per la riassunzione del presente giudizio;
Aversa, 11/12/2025
Il Giudice
Dr. Antonio Caradonna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10687/2024, avente ad oggetto:
Altri istituti e leggi speciali, riservata in decisione all'udienza del 12.11.2025 (con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.), promossa da:
, (CF: rapp. e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Genny Chiacchio (CF: ) e Avv. Carla Chiacchio C.F._2
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, C.F._3
presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPONENTE
CONTRO
ORGANISMO LIQUIDAZIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE
DI (CF: ) rapp. e difeso dall'avv.to Giuseppe CP_1 P.IVA_1
pagina 1 di 4 MA (CF: ), elettivamente domiciliato C/O Cancelleria C.F._4
Tribunale Ariano Irpino, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Pt_1
conveniva in giudizio l'organismo Liquidazione del
[...] CP_2 [...]
dinanzi a questo Tribunale in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. CP_3
2468/24 del 10/9/2024, RG. n. 6851/2024, notificato in data 12 novembre 2024,
con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 1.500,00 oltre accessori. Deduceva l'opponente che la pretesa di controparte si fondava sulla pagina 2 di 4 sentenza n. 8167/2022, emessa dal TAR Campania - Napoli, che lo aveva condannato a pagare le spese processuali liquidate in euro 1.500,00. Deduceva, a tal proposito, che il Giudice adito era incompetente per valore a decidere della vicenda in favore del Giudice di pace di Frattamaggiore e che il titolo su cui il d.i.
opposto si basava era già di per sé idoneo per agire in via esecutiva onde conseguire il credito vantato dall'opposto, essendo il d.i. inutile duplicazione.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, concludendo per la conferma del d.i. opposto.
Ciò posto in fatto, l'eccezione di incompetenza per valore è fondata e va accolta, stante la sua corretta formulazione.
Dalla documentazione depositata agli atti, il presente giudizio risulta avere ad oggetto la richiesta di rimborso delle spese processuali basate sulla sentenza n.
8167/2022, emessa dal TAR Campania - Napoli, con condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.500,00, somma rientrante nella competenza del Giudice di pace di Frattamaggiore, fatto che determina la fondatezza della eccezione di incompetenza per valore formulata dall'opponente.
Alla luce di quanto esposto, risultando accolta la questione preliminare, il
Decreto Ingiuntivo n. 2468/24 del 10/9/2024, RG. n. 6851/2024, notificato in data
12 novembre 2024, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro
1.500,00 oltre accessori, va revocato e la causa va rimessa al Giudice di Pace di
Frattamaggiore per la sua trattazione che deciderà anche in relazione alle spese del pagina 3 di 4 presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
nei confronti di , Controparte_4 Controparte_3
così provvede:
- Dichiara la propria incompetenza per valore alla trattazione del presente giudizio, in favore del Giudice di pace di Frattamaggiore competente per valore, che deciderà anche in relazione alle spese del presente giudizio e,
pertanto,
- Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 2468/24 del 10/9/2024, RG. n. 6851/
2024, notificato in data 12 novembre 2024, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 1.500,00 oltre accessori;
- Concede alle parti gg. 90 per la riassunzione del presente giudizio;
Aversa, 11/12/2025
Il Giudice
Dr. Antonio Caradonna
pagina 4 di 4