Articolo 3 della Legge 20 gennaio 1997, n. 17
Articolo 2Articolo 4
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13 febbraio 1997
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.150 milioni per l'anno 1996 ed a lire 150 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1997
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