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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/12/2025, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3436/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3436/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. IENGO LUCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. CAROSI KATIA ROSA ed elettivamente domiciliata presso la medesima come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio- cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1) disporre che la casa coniugale sita in Lesmo (MB), via Ratti, 72 sia assegnata alla sig.ra CP_1
2) Disporre che il figlio sia affidato a entrambi i genitori che, nello spirito dell'affido condiviso, Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale condividendo le decisioni di maggiore interesse. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza della minore presso di sé.
3) Disporre che il figlio sia collocato, in via prevalente, presso la madre, nell'abitazione di Lesmo, via Ratti, 72
4) Disporre che il padre potrà stare con il figlio:
- fine settimana alternati: il sabato mattina fino a domenica sera pagina 1 di 6 - vacanze natalizie: trascorrerà le vacanze natalizie scolastiche in via alternata con ciascun Per_1 genitore, nei periodi 25-31 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio. Il giorno 24/12, trascorrerà la Per_1 giornata con il genitore con cui non trascorrerà il Natale, dalle ore 15 del 24/12 fino alle ore 11,00 del 25/12.
- vacanze estive: trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il Per_1 31 maggio;
il ragazzo potrà inoltre trascorrere una settimana con ciascun genitore durante l'arco dell'anno.
- altre festività: durante il periodo pasquale il figlio trascorrerà con ciascun genitore, in via alternata, la metà dei giorni in cui è a casa da scuola, così come nei giorni di ponte o altre festività verranno concordati tra i genitori e in ogni caso in via alternata e tenuto conto dell'interesse e del benessere del ragazzo. Tutto questo sempre salvo diversi accordi tra le parti e soprattutto nel rispetto della volontà del minore, tenuto conto della sua età.
5) Disporre che il signor contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo Parte_1 alla signora quale genitore collocatario/convivente, l'importo di €. 225,00 mensili per dodici CP_1 mensilità l'anno. Tale importo, da versarsi, a mezzo bonifico bancario, entro il 15 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat – costo vita.
6) Disporre che le parti suddividano, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative al figlio sulla base del Protocollo del Tribunale di Monza (di cui le parti danno atto di aver letto e condiviso).
Per NC INVERNIZZI IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Lesmo in data 14 Aprile 2008 tra i sig.ri /Ayroldi Ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lesmo CP_1 di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza . Confermare l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente e residenza anagrafica Per_1 presso la madre Confermare l'assegnazione dell'immobile adibito a casa familiare sito in Lesmo via Ratti n.72 Disporre che venga redatto anche con l'aiuto di servizi un calendario per le visite da rispettare pedissequamente ossia:
- fine settimana alternati il sabato dalle ore 10.00 fino alla domenica sera alle ore 21.00
- in settimana : martedi e giovedi dalle 16.30 alle 21.00
- Vacanze natalizie: in alternanza con ciascun genitore nei periodi 24 /30 e dal 31 al 6 Gennaio in considerazione del fatto però che se trascorrerà la giornata della Vigilia con un genitore il Per_1 Natale sarà con l'altro e viceversa così anche per il capodanno iniziando la turnazione per Natale 2024 con mamma.
- Vacanze estive : trascorrerà 15 gg con ciascun genitore anche non consecutivi da comunicarsi Per_1 entro il 31 Marzo
- Altre festività : durante il periodo Pasquale ed ogni altra festività il figlio trascorrerà con ciascun genitore in via alternata la metà dei giorni in cui è a casa da scuola iniziando per il 2025 con mamma. Disporre un assegno di mantenimento pari ad € 480,00 oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Monza Disporre: che venga riconosciuto il 100% dell'assegno unico alla sig.ra CP_1 Disporre: viste le gravi inadempienze anche di natura economica e gli atti come descritti in narrativa che hanno arrecato pregiudizio al minore ed ostacolato il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell'esercizio della capacità genitoriale l'ammonimento del genitore inadempiente (ossia del sig. ) e ai sensi dell'art.614 bis individuare una somma di denaro dovuta dall'obbligato per Pt_1 ogni violazione successiva. pagina 2 di 6 IN VIA ISTRUTTORIA Ci si riporta a quanto articolato nei precedenti scritti difensivi In ogni caso con vittoria di spese di diritti ed onorari di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In questa fase del giudizio non deve essere emessa nessuna pronuncia in punto status, essendo intervenuta in data 10.04.24 sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. II. Dal matrimonio delle parti è nato il figlio il 10.07.10. Per_1 In corso di causa, dopo aver sentito le parti all'udienza del 11.12.24 e, tenuto conto della loro condizione personale, lavorativa e reddituale, venivano concordate in via provvisoria le seguenti condizioni:
- Il minore resta affidato in maniera condivisa a entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
- Rapporti di frequentazione padre/figlio a fine settimana alterni, escludendo al momento il pernottamento, compatibilmente con la volontà e le tempistiche del minore, preso atto che la madre non è contraria al diritto di visita paterno ma vuole che il padre sia una figura costante;
- In punto economico, provvisoriamente, si impegna a versare a Parte_1 un assegno di mantenimento per il figlio dell'importo di Controparte_1
€300,00 mensili entro il 15 di ogni mese, a partire da metà dicembre 2024 (quando percepisce lo stipendio). Fatto salvo tutto il resto già previsto in separazione. Alla successiva udienza del 10.04.25 emergeva che il padre aveva rispettato le condizioni economiche, mentre per il diritto di visita vi erano state alcune difficoltà legate anche alla condizione abitativa del padre che, dopo aver cessato la relazione con la nuova compagna si era trasferito dai propri genitori in un appartamento di dimensioni ridotte che rende complicato prevedere il pernottamento del minore. Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di discussione il ricorrente allegava che il rapporto con il figlio era ottimo e che il minore aveva espresso il desiderio di pernottare presso di lui, nonostante le problematiche di spazio, mentre la madre, pur dando atto di non essere contraria alla frequentazione del padre da parte del figlio lamentava che lo stesso tenesse con sé il figlio soltanto due sabati al mese e non la supportasse adeguatamente nella gestione del minore e delle sue molteplici esigenze. Stante la concorde richiesta, in assenza di elementi di pregiudizio per il minore, va confermato il suo affidamento ad entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente con riferimento alle questioni di maggiore importanza per il minore (salute, istruzione, educazione e residenza) e separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione. Anche il collocamento va confermato presso l'abitazione materna in continuità con la soluzione adottata dalla separazione dei genitori. Madre e figlio continueranno a vivere nell'abitazione concessa in comodato d'uso dai genitori della resistente. Detta abitazione, costituente l'ex casa familiare, viene conseguentemente assegnata alla resistente. Quanto ai rapporti di frequentazione padre-figlio si svolgeranno nei fine settimana alternati con eventuale pernottamento ove possibile logisticamente e uno/due pomeriggi infrasettimanali compatibilmente con le esigenze del minore che ha compiuto quindici anni.
pagina 3 di 6 Quanto ai periodi di vacanza scolastica il padre potrà tenere con sè il figlio come stabilito in dispositivo. III. La controversia verte principalmente sull'aspetto economico. Il ricorrente chiede che l'importo concordato all'udienza del 11.12.24, allorchè era stato assunto a tempo determinato dalla con una retribuzione di circa € 1400,00 CP_2 mensili, venga ridotto a € 225,00 mensili, avendo cessato l'attività lavorativa nel mese di luglio 2025, non avendo ancora reperito altra occupazione e potendo unicamente contare sull'aiuto dei propri anziani genitori. Ha precisato di essere onerato dal rimborso di due finanziamenti (€ 298 mensili nei confronti di ADV Finance e € 250 nei confronti di Blue Factor) e di non avere percepito nulla dalla vendita della casa acquistata con la nuova compagna, essendo stato il corrispettivo integralmente versato alla banca ad estinzione del mutuo acceso per l'acquisto della stessa come risulta dal rogito in atti. La resistente chiede, invece, che l'importo venga elevato a €480,00 mensili, tenuto conto che il padre non provvede direttamente ad alcuna spesa, tenendo con sé pochissimo il figlio ed anzi non avendo corrisposto per alcuni mesi le somme dovute, maturando in tal modo un arretrato di € 1980,00. non ha esposto oneri abitativi vivendo in immobile concessole in Controparte_1 comodato d'uso gratuito e lavora come cassiera presso OY ER con un'entrata mensile di circa € 1000,00. Percepisce l'intero importo dell'assegno unico universale per la prole, pari a circa 200,00 mensili. Tenuto conto dell'attuale situazione lavorativa delle parti, della capacità lavorativa di ciascuno, degli oneri fissi gravanti sul ricorrente e della percezione dell'intero importo dell'assegno unico da parte della madre, l'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre viene determinato in € 250,00 mensili con decorrenza dal mese di luglio 2025. Il ricorrente dovrà, inoltre, corrispondere il 50% delle spese di carattere straordinario come individuate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. IV. Esulano dal presente procedimento le questioni inerenti le somme arretrate. V. Alla luce di quanto emerso in corso di giudizio non si ravvisano i presupposti per l'emissione dei provvedimenti sanzionatori nè ex art. 473-bis.39 c.p.c. né dell'art. 614 bis c.p.c. VI. Le spese del giudizio, avuto riguardo alla natura dello stesso (necessitata per quanto riguarda lo status) e degli interessi coinvolti relativi al minore, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente sulle domande delle parti così provvede:
1. affida il figlio minore ad entrambi genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di maggiore importanza per il minore (salute, istruzione, educazione e residenza) e separato sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2. sarà collocato prevalentemente presso l'abitazione della madre e i rapporti di Per_1 frequentazione con il padre saranno regolati come segue salvi diversi migliori accordi tra i genitori:
- a fine settimana alternati il sabato e la domenica con pernottamento ove le condizioni logistiche lo consentano dalle ore 10.00 del sabato alle 21.00 della domenica;
- due pomeriggi infrasettimanali compatibilmente con i desiderata e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;
-in alternanza con l'altro genitore nei periodi 24/31 dicembre e 31/12-6/1 (fermo restando che la vigilia di Natale sarà trascorsa con un genitore e il giorno di Natale con l'altro)
- durante le vacanze estive quindici giorni con ciascun genitore, anche non consecutivi, da comunicarsi entro il 31 Marzo di ogni anno pagina 4 di 6 - durante le altre festività: metà dei periodi di vacanza scolastica con ciascun genitore e alternativamente i ponti e le altre festività da calendario;
3. assegna la casa familiare sita in Lesmo, via Ratti 72 a Controparte_1
4. pone a carico di con decorrenza dal mese di luglio 2025 l'obbligo di Parte_1 corrispondere a a titolo di concorso al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_1 entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di luglio 2026;
5. concorrerà inoltre nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche, Parte_1 scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica di seguito indicate), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese; in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le pagina 5 di 6 spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
6. Dispone che l'assegno unico universale per la prole venga erogato interamente a favore di
Controparte_1
7. Dichiara inammissibile la domanda relativa al pagamento delle somme arretrate;
8. Rigetta le ulteriori domande di Controparte_1
9. Compensa le spese di lite Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Laura Gaggiotti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3436/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. IENGO LUCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. CAROSI KATIA ROSA ed elettivamente domiciliata presso la medesima come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio- cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1) disporre che la casa coniugale sita in Lesmo (MB), via Ratti, 72 sia assegnata alla sig.ra CP_1
2) Disporre che il figlio sia affidato a entrambi i genitori che, nello spirito dell'affido condiviso, Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale condividendo le decisioni di maggiore interesse. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza della minore presso di sé.
3) Disporre che il figlio sia collocato, in via prevalente, presso la madre, nell'abitazione di Lesmo, via Ratti, 72
4) Disporre che il padre potrà stare con il figlio:
- fine settimana alternati: il sabato mattina fino a domenica sera pagina 1 di 6 - vacanze natalizie: trascorrerà le vacanze natalizie scolastiche in via alternata con ciascun Per_1 genitore, nei periodi 25-31 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio. Il giorno 24/12, trascorrerà la Per_1 giornata con il genitore con cui non trascorrerà il Natale, dalle ore 15 del 24/12 fino alle ore 11,00 del 25/12.
- vacanze estive: trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il Per_1 31 maggio;
il ragazzo potrà inoltre trascorrere una settimana con ciascun genitore durante l'arco dell'anno.
- altre festività: durante il periodo pasquale il figlio trascorrerà con ciascun genitore, in via alternata, la metà dei giorni in cui è a casa da scuola, così come nei giorni di ponte o altre festività verranno concordati tra i genitori e in ogni caso in via alternata e tenuto conto dell'interesse e del benessere del ragazzo. Tutto questo sempre salvo diversi accordi tra le parti e soprattutto nel rispetto della volontà del minore, tenuto conto della sua età.
5) Disporre che il signor contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo Parte_1 alla signora quale genitore collocatario/convivente, l'importo di €. 225,00 mensili per dodici CP_1 mensilità l'anno. Tale importo, da versarsi, a mezzo bonifico bancario, entro il 15 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat – costo vita.
6) Disporre che le parti suddividano, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative al figlio sulla base del Protocollo del Tribunale di Monza (di cui le parti danno atto di aver letto e condiviso).
Per NC INVERNIZZI IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Lesmo in data 14 Aprile 2008 tra i sig.ri /Ayroldi Ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lesmo CP_1 di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza . Confermare l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente e residenza anagrafica Per_1 presso la madre Confermare l'assegnazione dell'immobile adibito a casa familiare sito in Lesmo via Ratti n.72 Disporre che venga redatto anche con l'aiuto di servizi un calendario per le visite da rispettare pedissequamente ossia:
- fine settimana alternati il sabato dalle ore 10.00 fino alla domenica sera alle ore 21.00
- in settimana : martedi e giovedi dalle 16.30 alle 21.00
- Vacanze natalizie: in alternanza con ciascun genitore nei periodi 24 /30 e dal 31 al 6 Gennaio in considerazione del fatto però che se trascorrerà la giornata della Vigilia con un genitore il Per_1 Natale sarà con l'altro e viceversa così anche per il capodanno iniziando la turnazione per Natale 2024 con mamma.
- Vacanze estive : trascorrerà 15 gg con ciascun genitore anche non consecutivi da comunicarsi Per_1 entro il 31 Marzo
- Altre festività : durante il periodo Pasquale ed ogni altra festività il figlio trascorrerà con ciascun genitore in via alternata la metà dei giorni in cui è a casa da scuola iniziando per il 2025 con mamma. Disporre un assegno di mantenimento pari ad € 480,00 oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Monza Disporre: che venga riconosciuto il 100% dell'assegno unico alla sig.ra CP_1 Disporre: viste le gravi inadempienze anche di natura economica e gli atti come descritti in narrativa che hanno arrecato pregiudizio al minore ed ostacolato il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell'esercizio della capacità genitoriale l'ammonimento del genitore inadempiente (ossia del sig. ) e ai sensi dell'art.614 bis individuare una somma di denaro dovuta dall'obbligato per Pt_1 ogni violazione successiva. pagina 2 di 6 IN VIA ISTRUTTORIA Ci si riporta a quanto articolato nei precedenti scritti difensivi In ogni caso con vittoria di spese di diritti ed onorari di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In questa fase del giudizio non deve essere emessa nessuna pronuncia in punto status, essendo intervenuta in data 10.04.24 sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. II. Dal matrimonio delle parti è nato il figlio il 10.07.10. Per_1 In corso di causa, dopo aver sentito le parti all'udienza del 11.12.24 e, tenuto conto della loro condizione personale, lavorativa e reddituale, venivano concordate in via provvisoria le seguenti condizioni:
- Il minore resta affidato in maniera condivisa a entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
- Rapporti di frequentazione padre/figlio a fine settimana alterni, escludendo al momento il pernottamento, compatibilmente con la volontà e le tempistiche del minore, preso atto che la madre non è contraria al diritto di visita paterno ma vuole che il padre sia una figura costante;
- In punto economico, provvisoriamente, si impegna a versare a Parte_1 un assegno di mantenimento per il figlio dell'importo di Controparte_1
€300,00 mensili entro il 15 di ogni mese, a partire da metà dicembre 2024 (quando percepisce lo stipendio). Fatto salvo tutto il resto già previsto in separazione. Alla successiva udienza del 10.04.25 emergeva che il padre aveva rispettato le condizioni economiche, mentre per il diritto di visita vi erano state alcune difficoltà legate anche alla condizione abitativa del padre che, dopo aver cessato la relazione con la nuova compagna si era trasferito dai propri genitori in un appartamento di dimensioni ridotte che rende complicato prevedere il pernottamento del minore. Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di discussione il ricorrente allegava che il rapporto con il figlio era ottimo e che il minore aveva espresso il desiderio di pernottare presso di lui, nonostante le problematiche di spazio, mentre la madre, pur dando atto di non essere contraria alla frequentazione del padre da parte del figlio lamentava che lo stesso tenesse con sé il figlio soltanto due sabati al mese e non la supportasse adeguatamente nella gestione del minore e delle sue molteplici esigenze. Stante la concorde richiesta, in assenza di elementi di pregiudizio per il minore, va confermato il suo affidamento ad entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente con riferimento alle questioni di maggiore importanza per il minore (salute, istruzione, educazione e residenza) e separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione. Anche il collocamento va confermato presso l'abitazione materna in continuità con la soluzione adottata dalla separazione dei genitori. Madre e figlio continueranno a vivere nell'abitazione concessa in comodato d'uso dai genitori della resistente. Detta abitazione, costituente l'ex casa familiare, viene conseguentemente assegnata alla resistente. Quanto ai rapporti di frequentazione padre-figlio si svolgeranno nei fine settimana alternati con eventuale pernottamento ove possibile logisticamente e uno/due pomeriggi infrasettimanali compatibilmente con le esigenze del minore che ha compiuto quindici anni.
pagina 3 di 6 Quanto ai periodi di vacanza scolastica il padre potrà tenere con sè il figlio come stabilito in dispositivo. III. La controversia verte principalmente sull'aspetto economico. Il ricorrente chiede che l'importo concordato all'udienza del 11.12.24, allorchè era stato assunto a tempo determinato dalla con una retribuzione di circa € 1400,00 CP_2 mensili, venga ridotto a € 225,00 mensili, avendo cessato l'attività lavorativa nel mese di luglio 2025, non avendo ancora reperito altra occupazione e potendo unicamente contare sull'aiuto dei propri anziani genitori. Ha precisato di essere onerato dal rimborso di due finanziamenti (€ 298 mensili nei confronti di ADV Finance e € 250 nei confronti di Blue Factor) e di non avere percepito nulla dalla vendita della casa acquistata con la nuova compagna, essendo stato il corrispettivo integralmente versato alla banca ad estinzione del mutuo acceso per l'acquisto della stessa come risulta dal rogito in atti. La resistente chiede, invece, che l'importo venga elevato a €480,00 mensili, tenuto conto che il padre non provvede direttamente ad alcuna spesa, tenendo con sé pochissimo il figlio ed anzi non avendo corrisposto per alcuni mesi le somme dovute, maturando in tal modo un arretrato di € 1980,00. non ha esposto oneri abitativi vivendo in immobile concessole in Controparte_1 comodato d'uso gratuito e lavora come cassiera presso OY ER con un'entrata mensile di circa € 1000,00. Percepisce l'intero importo dell'assegno unico universale per la prole, pari a circa 200,00 mensili. Tenuto conto dell'attuale situazione lavorativa delle parti, della capacità lavorativa di ciascuno, degli oneri fissi gravanti sul ricorrente e della percezione dell'intero importo dell'assegno unico da parte della madre, l'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre viene determinato in € 250,00 mensili con decorrenza dal mese di luglio 2025. Il ricorrente dovrà, inoltre, corrispondere il 50% delle spese di carattere straordinario come individuate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. IV. Esulano dal presente procedimento le questioni inerenti le somme arretrate. V. Alla luce di quanto emerso in corso di giudizio non si ravvisano i presupposti per l'emissione dei provvedimenti sanzionatori nè ex art. 473-bis.39 c.p.c. né dell'art. 614 bis c.p.c. VI. Le spese del giudizio, avuto riguardo alla natura dello stesso (necessitata per quanto riguarda lo status) e degli interessi coinvolti relativi al minore, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente sulle domande delle parti così provvede:
1. affida il figlio minore ad entrambi genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di maggiore importanza per il minore (salute, istruzione, educazione e residenza) e separato sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2. sarà collocato prevalentemente presso l'abitazione della madre e i rapporti di Per_1 frequentazione con il padre saranno regolati come segue salvi diversi migliori accordi tra i genitori:
- a fine settimana alternati il sabato e la domenica con pernottamento ove le condizioni logistiche lo consentano dalle ore 10.00 del sabato alle 21.00 della domenica;
- due pomeriggi infrasettimanali compatibilmente con i desiderata e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;
-in alternanza con l'altro genitore nei periodi 24/31 dicembre e 31/12-6/1 (fermo restando che la vigilia di Natale sarà trascorsa con un genitore e il giorno di Natale con l'altro)
- durante le vacanze estive quindici giorni con ciascun genitore, anche non consecutivi, da comunicarsi entro il 31 Marzo di ogni anno pagina 4 di 6 - durante le altre festività: metà dei periodi di vacanza scolastica con ciascun genitore e alternativamente i ponti e le altre festività da calendario;
3. assegna la casa familiare sita in Lesmo, via Ratti 72 a Controparte_1
4. pone a carico di con decorrenza dal mese di luglio 2025 l'obbligo di Parte_1 corrispondere a a titolo di concorso al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_1 entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di luglio 2026;
5. concorrerà inoltre nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche, Parte_1 scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica di seguito indicate), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese; in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le pagina 5 di 6 spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
6. Dispone che l'assegno unico universale per la prole venga erogato interamente a favore di
Controparte_1
7. Dichiara inammissibile la domanda relativa al pagamento delle somme arretrate;
8. Rigetta le ulteriori domande di Controparte_1
9. Compensa le spese di lite Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Laura Gaggiotti
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