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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 20/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1496/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1496/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio, giusta Parte_1 C.F._1
procura allegata telematicamente dall'avv. PAMELA ACQUISTAPACE del Foro di Sondrio (C.F.:
- n. di fax: 0342.602455 - indirizzo PEC: , C.F._2 Email_1
con studio in Morbegno (SO), Viale Stelvio n. 54, presso il quale è eletto domicilio e
( C.F. ) rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura CP_1 C.F._3
allegata telematicamente, dall'avv. GIOVANNI ARDUINI del Foro di Sondrio (C.F.:
- n. di fax: 0342.1895130 - indirizzo PEC: , con C.F._4 Email_2
studio in Sondrio, Via Trento n. 13/C
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: divorzio congiunto –cessazione effetti civili matrimonio concordatario
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“che l'Ill.mo Tribunale di Sondrio adito pronunci sentenza con la quale dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con la signora in data 24 CP_1 luglio 1999 a Morbegno (SO) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune per l'anno 1999 quale atto n. 24, parte II, serie A, alle seguenti
CONDIZIONI:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) su accordo delle parti, la signora continuerà ad abitare con il figlio nella casa CP_1 Per_1 coniugale, sita a Traona (SO), Via Stretta n. 5, mentre il signor a Morbegno (SO), Via Parte_1 Garibaldi n. 32, presso l'abitazione dei propri genitori;
3) i coniugi convengono espressamente che tutti gli arredi presenti nella casa coniugale restino nella esclusiva proprietà della moglie;
4) il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 CP_1
, la somma di € 250,00 mensili sino al mese di giugno 2024 compreso. Le parti si danno Per_1 reciprocamente atto che detto obbligo, in vigore in questa misura sin dal gennaio 2024, cesserà automaticamente a decorrere dal mese di luglio 2024, godendo di uno stipendio mensile di Per_1 circa € 1.700,00 lordi (cfr. doc. 4);
5) i coniugi convengono che nessuno dei due dovrà corrispondere alcuna somma a titolo di mantenimento in favore dell'altro, in quanto entrambi sono economicamente autosufficienti;
6) le parti dichiarano e danno atto, infine, di aver già diviso fra loro qualsivoglia altro bene comune e definito con i presenti accordi ogni altro diverso rapporto economico tra loro pendente e di non avere reciprocamente a pretendere nulla più l'una dall'altra, escluse le condizioni economiche indicate nel presente atto.
Con ordine di annotazione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente”.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 1/8/2024 e Parte_1 CP_1 proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
24 luglio 1999 in Morbegno, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune per l'anno
1999 quale atto n. 24, parte II, serie A, da cui era nato il figlio in Chiavenna (SO), in data 22 Per_1 aprile 2004, maggiorenne e già titolare di reddito proprio, premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Sondrio nel giudizio di separazione, giudizio concluso in data 25 luglio 2013, con provvedimento depositato in data 30 luglio 2013, n. 1030/2013 R.G. (cfr. doc.
5), con cui il Tribunale di Sondrio omologava la separazione dei coniugi alle condizioni richieste dalle parti, da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
pagina 2 di 4 Con decreto del 2/8/2024 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 27/11/2024.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
- Rilevato che e hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_1 CP_1
24 luglio 1999 in Morbegno, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune per l'anno
1999 quale atto n. 24, parte II, serie A (doc. 3);
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (atteso che l'udienza presidenziale è stata celebrata il 23/7/2013 nella procedura di separazione conclusa con decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Sondrio in data
25/7/2013);
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- Rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero in data 2/8/2024;
- Prende atto delle condizioni concordate che non contegno profili di contrarietà all'ordine pubblico e in assenza di prole da tutelare;
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Sondrio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sul ricorso congiunto, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e in data 24 luglio 1999 in Morbegno, trascritto nel registro degli atti di
[...] CP_1 matrimonio di detto Comune per l'anno 1999 quale atto n. 24, parte II, serie A;
2. prende atto e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
pagina 3 di 4 4. compensa tra le parti le spese di procedura;
5. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente
Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 19/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1496/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio, giusta Parte_1 C.F._1
procura allegata telematicamente dall'avv. PAMELA ACQUISTAPACE del Foro di Sondrio (C.F.:
- n. di fax: 0342.602455 - indirizzo PEC: , C.F._2 Email_1
con studio in Morbegno (SO), Viale Stelvio n. 54, presso il quale è eletto domicilio e
( C.F. ) rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura CP_1 C.F._3
allegata telematicamente, dall'avv. GIOVANNI ARDUINI del Foro di Sondrio (C.F.:
- n. di fax: 0342.1895130 - indirizzo PEC: , con C.F._4 Email_2
studio in Sondrio, Via Trento n. 13/C
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: divorzio congiunto –cessazione effetti civili matrimonio concordatario
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“che l'Ill.mo Tribunale di Sondrio adito pronunci sentenza con la quale dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con la signora in data 24 CP_1 luglio 1999 a Morbegno (SO) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune per l'anno 1999 quale atto n. 24, parte II, serie A, alle seguenti
CONDIZIONI:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) su accordo delle parti, la signora continuerà ad abitare con il figlio nella casa CP_1 Per_1 coniugale, sita a Traona (SO), Via Stretta n. 5, mentre il signor a Morbegno (SO), Via Parte_1 Garibaldi n. 32, presso l'abitazione dei propri genitori;
3) i coniugi convengono espressamente che tutti gli arredi presenti nella casa coniugale restino nella esclusiva proprietà della moglie;
4) il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 CP_1
, la somma di € 250,00 mensili sino al mese di giugno 2024 compreso. Le parti si danno Per_1 reciprocamente atto che detto obbligo, in vigore in questa misura sin dal gennaio 2024, cesserà automaticamente a decorrere dal mese di luglio 2024, godendo di uno stipendio mensile di Per_1 circa € 1.700,00 lordi (cfr. doc. 4);
5) i coniugi convengono che nessuno dei due dovrà corrispondere alcuna somma a titolo di mantenimento in favore dell'altro, in quanto entrambi sono economicamente autosufficienti;
6) le parti dichiarano e danno atto, infine, di aver già diviso fra loro qualsivoglia altro bene comune e definito con i presenti accordi ogni altro diverso rapporto economico tra loro pendente e di non avere reciprocamente a pretendere nulla più l'una dall'altra, escluse le condizioni economiche indicate nel presente atto.
Con ordine di annotazione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente”.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 1/8/2024 e Parte_1 CP_1 proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
24 luglio 1999 in Morbegno, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune per l'anno
1999 quale atto n. 24, parte II, serie A, da cui era nato il figlio in Chiavenna (SO), in data 22 Per_1 aprile 2004, maggiorenne e già titolare di reddito proprio, premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Sondrio nel giudizio di separazione, giudizio concluso in data 25 luglio 2013, con provvedimento depositato in data 30 luglio 2013, n. 1030/2013 R.G. (cfr. doc.
5), con cui il Tribunale di Sondrio omologava la separazione dei coniugi alle condizioni richieste dalle parti, da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
pagina 2 di 4 Con decreto del 2/8/2024 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 27/11/2024.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
- Rilevato che e hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_1 CP_1
24 luglio 1999 in Morbegno, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune per l'anno
1999 quale atto n. 24, parte II, serie A (doc. 3);
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (atteso che l'udienza presidenziale è stata celebrata il 23/7/2013 nella procedura di separazione conclusa con decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Sondrio in data
25/7/2013);
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- Rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero in data 2/8/2024;
- Prende atto delle condizioni concordate che non contegno profili di contrarietà all'ordine pubblico e in assenza di prole da tutelare;
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Sondrio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sul ricorso congiunto, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e in data 24 luglio 1999 in Morbegno, trascritto nel registro degli atti di
[...] CP_1 matrimonio di detto Comune per l'anno 1999 quale atto n. 24, parte II, serie A;
2. prende atto e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
pagina 3 di 4 4. compensa tra le parti le spese di procedura;
5. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente
Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 19/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
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