Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi e di apprezzamento dei vini conclusa a Parigi il 13 ottobre 1954.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi e di apprezzamento dei vini conclusa a Parigi il 13 ottobre 1954.