CA
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 07/10/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
dott. BE CO Presidente
dott. NU De RI Consigliere rel.
dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 157/2022 R.G. promossa da
(c.f.: ), in persona del Direttore Generale e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Moceri (c.f. Controparte_1
), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero fax e /o al C.F._1
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ; Email_1
Appellante
contro
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Controparte_2
(C.F.: , n.q di titolare dell'omonima ditta individuale agricola, C.F.: C.F._2
rappresentato e difeso, dall'Avv. Fiammetta Filippo, (C.F.: C.F._2
) elettivamente domiciliato in Caltanissetta, viale Trieste 294/A, presso lo C.F._3
studio dell'Avv. Francesco Costa, il difensore dichiara di volere ricevere le comunicazioni, gli avvisi
1 e le notifiche di cancelleria e di parte nel domicilio digitale eletto costituito dall'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'Ordine degli Avvocati di Pt_1
ovvero al fax 0935.504426; Email_2
Appellato
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettive note ex art.127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 27 marzo 2025 di seguito trascritte:
Per l'appellante: la difesa si riporta al proprio atto di appello che qui si trascrive integralmente:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta, in via pregiudiziale: ritenere e dichiarare il
difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
-nel merito,
riformare la sentenza di primo grado n. 737/2021 emessa dal Tribunale di Enna nel procedimento
recante n. 923/2018 R.G. e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, revocare e/o
annullare per insussistenza del credito il D.I. n. 171/2018 (R.G. n. 1751/17) emesso dal Tribunale di
Enna, nei confronti dell' . CP_3
Per l'appellato: Insiste in tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito nella comparsa di risposta che qui si riporta integralmente: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta, disattesa ogni
contraria difesa, eccezione e richiesta, così statuire: - in via preliminare, adottare l'Ordinanza di
inammissibilità dell'impugnazione, perché l'atto di appello è privo di ogni ragionevole probabilità
di accoglimento;
- in via preliminare, rigettare l'eccezione del difetto di Giurisdizione del Giudice
Ordinario, in quanto tardiva e infondata;
- nel merito, definitivamente pronunciando, in
accoglimento delle superiori difese, dichiarare la Giurisdizione del Giudice Ordinario nella presente
controversia; rigettare integralmente le argomentazioni e i motivi posti a fondamento dell'atto di
impugnazione e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata n. 737/2021 resa dal Tribunale di
Enna in data 12/11/2021, depositata in cancelleria in data 25/11/2021 e il D.I. n. 171/2018 reso dal
Tribunale di Enna nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 1751/2017”.
2 Oggetto: indennità per abbattimento animali ex L. 615/1964.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l' (di seguito, per Parte_1
Cont brevità, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 171/2018, in data 19 aprile
2018, notificato il 9 maggio 2018, con il quale il Tribunale di Enna le aveva ingiunto il pagamento,
in favore di , della somma di € 5.801,11 oltre accessori di legge e spese di Controparte_2
procedura, a titolo di indennità per abbattimento animali ex L. 615/64 per avere il , CP_2
proprietario di una azienda zootecnica con codice IT003EN018 sita in territorio di Assoro, a seguito di controlli effettuati presso la propria azienda dal veterinario in servizio presso il
Dipartimento Prevenzione Veterinario dell' abbattuto n. 19 capi bovini affetti da CP_3
tubercolosi.
Cont Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la deduceva:
-che era titolare di azienda zootecnica con codice IT003EN018, e svolgeva Controparte_2
l'attività di allevamento di bovini;
- che in occasione dei controlli periodici concernenti il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi/brucellosi bovina e bufalina l'allevamento del era stato trovato infetto dalla CP_2
tubercolosi;
- che, in ottemperanza all'ordinanza Ministeriale del 28/05/2015, che prevedeva in ipotesi di percentuale elevata di capi infetti, l'abbattimento di tutti i capi presenti in allevamento, con nota
11/01/2015,prot.508, erano state attivate le procedure per l'abbattimento totale dei capi presenti in allevamento;
- che detto provvedimento, come riportato dal ricorrente in monitorio, era stato soggetto a sospensioni e riavvii, sino al procedimento definitivo con il quale il aveva provveduto CP_2
all'abbattimento di tutti i capi;
3 - che, nelle more del provvedimento definitivo di abbattimento di tutti i capi, l'allevamento era stato sottoposto ai controlli periodici;
Cont
- che, in occasione di detti controlli (cfr verbale n.75248 del 18 maggio 2016 all. n. 5 fascicolo di parte in prime cure) era stato accertato dai veterinari del Dipartimento di prevenzione veterinaria
Cont della che gli animali erano stati spostati dalla sede aziendale nonostante il avesse CP_2
Cont ricevuto, con nota 03/09/2015,prot.4915 (cfr. all. n. 6 fascicolo in prime cure), la notifica delle istruzioni tecniche previste dall'art.9 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con
D.P.R. 320 del 08/02/1954;
Cont
- che la irregolarità riscontrata dai veterinari della comportava la violazione del suddetto
Regolamento di polizia veterinaria e la contestazione al dell'illecito amministrativo e CP_2
comminazione della conseguente sanzione amministrativa con verbale 22/06/2016 n.2016-0016618
Cont (cfr. all.n.8 fascicolo in prime cure).;
- che l'azione monitoria era stata promossa dal per la corresponsione della indennità ex CP_2
art. 2, comma 4, legge 9 giugno 1964 n.615 e per un numero di 19 capi abbattuti in quanto allevamento infetto da tubercolosi;
- che la normativa in merito alla corresponsione degli indennizzi, come stabilito nella Regione
Siciliana dal Decreto Assessorato della Salute D.A. n.2113/2017 DASOE – Servizio 10, all'art. 9 prevedeva, da un canto, il diritto dell'allevatore ad avere corrisposto l'indennizzo di cui alla superiore legge 615/1964 ma dall'altro specificava che l'indennità non veniva corrisposta nei casi di violazione delle norma di cui allo stesso decreto o per violazione di altre norme di polizia veterinaria, nazionali o comunitarie, in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi o per violazioni in materia di movimentazione animale;
- che lo scopo dell'intera procedura e, in particolare, del conferimento dell'indennizzo era la eradicazione della tubercolosi/brucellosi ai fini della tutela della salute dei consumatori dei prodotti lattiero caseari e pertanto l'indennizzo non doveva essere erogato e, se erogato, doveva essere revocato quando le operazioni di eradicazione non fossero state effettuate.
4 Cont Continuava l' che, in ogni caso, il quantum della indennità richiesta era stato calcolato erroneamente, essendo stata conteggiata per ben due volte l'indennità di € 309,27 e che non erano dovuti gli interessi legali per difetto di liquidità del credito né l'IVA sui compensi.
Cont Si costituiva , il quale, nel contestare le violazioni addotte dalla Controparte_2
affermava che, come emergeva dalla nota prot. n. 75248 del 18/6/2016, i medici veterinari
Cont della si erano recati presso la sede dell'azienda del nell'intento di eseguire i CP_2
controlli sul bestiame e davano atto che in un fondo di proprietà del , destinato CP_2
all'espletamento dell'attività dell'azienda e presente nel foglio aziendale, si rinvenivano i 19
capi di bestiame sottoposti a regolare identificazione e poi oggetto di opportuni controlli;
che,
Cont diversamente da quanto affermato dalla i capi di bestiame poi abbattuti e per i quali era stata chiesta in sede monitoria l'indennità prevista dalla legge 9 giugno 1964 n.615, non poteva essere addebitata alcuna violazione, né irrogata alcuna sanzione amministrativa idonea a negare il riconoscimento della chiesta indennità.
Quanto alla misura dell'indennità richiesta per l'abbattimento dei 19 capi di bovini deduceva
Cont che le argomentazioni della erano generiche e che corretta risultava la quantificazione dell'indennità nella misura richiesta in sede monitoria, pari a € 5.491,84 oltre gli interessi dovuti ai sensi dell'art. 1282 c.c.
Il Tribunale di Enna, con sentenza n.737/2021, pubblicata in data 25/11/2021, rigettava
Cont l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 171/2018 e condannava l'opponente al rimborso, in favore del , delle spese del giudizio, liquidate in CP_2
complessivi euro 2.800, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Tribunale di Enna, anzitutto, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in
Cont comparsa conclusionale dalla difesa dell' poiché, a suo avviso, nella fattispecie si verteva in ipotesi di indennità prevista direttamente da una disposizione di legge che ha attribuito alla P.A.
soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione, già valutati in sede di
5 liquidazione del contributo statale per l'abbattimento degli animali infetti, con conseguente insussistenza delle condizioni per attribuire la controversia alla cognizione del Giudice
Amministrativo.
Nel merito affermava quanto segue:
<<nel merito, incontestato, oltre che documentalmente provato (cfr docc. nn. 4 e 5 allegati al < i>
fascicolo di parte opposta) il fatto storico dell'avvenuto abbattimento dei n. 19 capi bovini affetti da
brucellosi e tubercolosi, la controversia ha ad oggetto le somme che spetterebbero all'opposto in
ragione della previsione legislativa dell'indennità integrativa da riconoscere ai proprietari dei capi
di allevamento abbattuti per tubercolosi e brucellosi, per come stabilito dalla legge n. 615/1964, che
prevede la corresponsione, ai proprietari degli animali risultati infetti, di un'indennità rapportata al
numero di capi abbattuti, nella misura e secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del
Ministro per la sanità (cfr gli artt. 1 e 2 della L. n. 615/1964 e la successiva legge n. 296/1981 con
cui è stato stabilito che, annualmente, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro
ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno, con decreto, l'indennità per
l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi).
Premesso che nella fattispecie in esame non viene in rilievo l'indennità integrativa regionale di cui
Cont alla L.R. n.12 del 5 giugno 1989, i motivi di opposizione con cui con l' contesta la sussistenza
dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'indennità oltre che la quantificazione del credito
sono destituiti di fondamento.
Ed invero, quanto all'eccepita mancanza delle condizioni per potere accedere all'indennità, va
rilevato che tutti i capi infetti sono stati abbattuti entro il termine fissato dalla normativa e che
risultano soddisfatte tutte le condizioni prescritte dalle fonti normative, senza che possano assumere
alcuna rilevanza, in contrario, le generiche contestazioni circa violazioni di norme di polizia
veterinaria che nulla hanno a che vedere con le operazioni di eradicazione della
tubercolosi/brucellosi.
6 Anche in relazione all'ammontare complessivo dell'indennità le contestazioni sollevata
dall'opponente appaiono generiche e smentite per tabulas (cfr la tabella allegata al D.M. del
Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 19.09.2016), non avendo la difesa dell'opponente
mosso alcuna specifica contestazione in ordine alle indicazioni sulle caratteristiche di ogni singolo
animale abbattuto fornite dall'opposto (sulla base degli allegati registri di stalla e delle attestazioni
in atti, cfr la produzione allegata al relativo fascicolo di parte) ai fini della classificazione per
“categoria” di ogni capo di bovino e della conseguente determinazione dell'indennità all'uopo
prevista.
Infine, poiché la misura dell'indennità risulta determinata, ab origine, nel suo esatto ammontare, si
verte in ipotesi di debito di valuta, sicché sull'importo dovuto spettano al creditore unicamente gli
interessi di mora (al tasso legale) con decorrenza dalla domanda sino al soddisfo, per come
espressamente richiesto e disposto in sede monitoria (con esclusione della rivalutazione monetaria,
pure chiesta dall'odierno opposto, ma correttamente non riconosciuta come dovuta dal giudice del
ricorso monitorio)>>.
Cont Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la affidato a tre motivi di appello.
Cont Con il primo motivo la lamentava l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure aveva rigettato l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Cont Con il secondo motivo la censurava la sentenza nella parte in cui era stata ritenuta non sussistente alcuna violazione del regolamento di polizia veterinaria, in tema di mancato rispetto delle norme relative alla profilassi della tubercolosi.
A tale riguardo deduceva che in occasione del controllo sanitario effettuato da personale medico veterinario del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'Asp di , in data 18/05/2016, era Pt_1
stato riscontrato che il , nonostante il divieto assoluto di qualsiasi movimentazione dei CP_2
bovini da e per l'allevamento, aveva spostato gli animali dalla sede aziendale ed inoltre 14 bovine
7 erano risultate gravide, contravvenendosi quindi al divieto di monta contestati rispettivamente con i verbali di illecito amministrativo del 22/06/2016 e del 01/07/2016.
Queste violazioni delle norme in tema di movimentazione del bestiame e monta integravano una violazione del D.A. n.2113/2017 DASOE – Servizio 10, Regione Siciliana che all'art. 9
prevedeva, da un canto, il diritto dell'allevatore ad avere corrisposto l'indennizzo di cui alla superiore legge 615/1964 ma dall'altro specificava che l'indennità non veniva corrisposta nei casi di violazione delle norma di cui allo stesso decreto o per violazione di altre norme di polizia veterinaria, nazionali o comunitarie, in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi o per violazioni in materia di movimentazione animale.
Con il terzo motivo di appello, la censurava la sentenza nella parte concernente la disciplina delle spese, chiedendo che le spese venissero poste a carico dell'appellato.
Si costituiva in giudizio , affermando che il giudice di prime cure aveva Controparte_2
correttamente dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, contestava la fondatezza dell'impugnazione e ne invocava il rigetto.
Nel corso del giudizio di appello non si è svolta attività istruttoria.
All'udienza del 27 marzo 2025, sostituita dal deposito delle note ex art.127 ter c.p.c, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche.
*********
Con il primo motivo di gravame, l'appellante sostiene l'erroneità del rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il primo motivo è infondato.
Il ha dedotto in via monitoria che era proprietario di animali infetti, macellati coattivamente CP_2
e ha chiesto il beneficio previsto dalla legge statale (legge 9 giugno 1964 n. 615).
8 Non si può configurare, a fronte di una domanda giudiziale di tal segno, la giurisdizione del giudice amministrativo, ma va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la domanda proposta dall'allevatore nei confronti dell'Azienda
sanitaria locale per ottenere l'indennità di macellazione forzata dei bovini infetti rientra nella giurisdizione ordinaria e non in quella amministrativa, poiché la P.A., eseguito positivamente il controllo tecnico, non ha un potere valutativo che le consenta di rifiutare l'erogazione; ai fini dell'indennità, spetta al giudice ordinario decidere sull'idoneità dell'accertamento veterinario compiuto, non essendo ostativa l'inosservanza delle forme stabilite dai regolamenti ministeriali (Cass.
civ., Sez. U, Sentenza n. 6449 del 04/04/2016 Rv. 639111 - 01).
Quindi è l'autorità giudiziaria ordinaria, adita per far valere il diritto all'indennizzo spettante agli allevatori per l'abbattimento di bovini affetti da brucellosi, riconosciuto dalla normativa vigente, che può e deve stabilire quale sia l'accertamento tecnico occorrente a provare il presupposto del diritto stesso.
Con il secondo motivo di gravame deduce l'appellante che la violazione delle norme di polizia veterinaria determinerebbe la perdita dell'indennizzo per l'abbattimento dei capi riscontrati infetti.
Cont Il Tribunale di Enna ha ritenuto non fondata l'eccezione proposta dalla circa la mancanza delle condizioni per potere permettere al di accedere all'indennità di CP_2
abbattimento, ai sensi della legge 615/1964, atteso che, ad avviso dello stesso Tribunale, tutti i capi infetti erano stati abbattuti entro il termine fissato dalla normativa e che sarebbero state soddisfatte tutte le condizioni obiettive prescritte dalle norme per il diritto all'indennità,
“senza che possano assumere alcuna rilevanza, in contrario, le generiche contestazioni circa
violazioni di norme di polizia veterinaria che nulla hanno a che vedere con le operazioni di
eradicazione della tubercolosi/brucellosi” (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado).
La Corte ritiene che una tale motivazione non possa essere condivisa.
9 L'azione monitoria è stata promossa dal nel corso per la corresponsione della indennità CP_2
prevista dall'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni, per un numero di 19 capi bovini risultati affetti da tubercolosi e conseguentemente abbattuti.
L'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, con Decreto Assessoriale n. 2113/2017
DASOE-SERVIZIO 10, emesso in data 26 ottobre 2017, ha dettato "Misure straordinarie di
polizia veterinaria per la eradicazione della brucellosi bovina, bufalina е ovicaprina, della
tubercolosi bovina e bufalina e della leucosi enzootica bovina in Sicilia".
L'art. 9 del D.A. n. 2113/2017 cit., rubricato “Indennità”, dispone che “Ai proprietari o detentori
degli animali abbattuti è corrisposta una indennità ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 giugno 1964,
n. 615 e successive modificazioni. E' esclusa ogni altra forma di indennizzo regionale o locale diversa
da quella sopra indicata” (primo comma) e che “L'indennità di cui al comma 1 non viene
corrisposta nei casi di violazione delle norme di cui al presente Decreto o per violazione di altre
norme di polizia veterinaria, nazionali o comunitarie, in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi
o per violazioni in materia di movimentazione animale” (secondo comma).
Il , avendo dedotto in via monitoria che era proprietario di animali infetti, macellati CP_2
coattivamente ed avendo chiesto il beneficio previsto dalla legge statale (art. 2 L. 615/1964),
aveva l'onere, in quanto convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tenuto conto delle contestazioni sollevate dalla
Cont
di fornire una duplice prova: 1) di essere proprietario di animali infetti macellati
Cont coattivamente su disposizione della perché affetti da brucellosi;
2) di non avere violato le norme del D.A. Sicilia n. 2113/2017 e quindi, per quanto qui interessa, non avere violato norme di polizia veterinaria, nazionali o comunitarie, in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi o per violazioni in materia di movimentazione animale richiamate nello stesso D.A. Sicilia n.
2113/2017.
Trattandosi di norme dettate dall'Assessorato della Salute della Regione Siciliana con provvedimento amministrativo vincolante per le ASP Siciliane esse sono applicabili alle
10 domande di indennizzo non ancora definite al momento della pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
In caso di contestazione, come nel caso di specie, spetta al giudice ordinario l'accertamento dell'esistenza dei presupposti per l'erogazione dell'indennità prevista dalla legge 9 giugno 1964,
n. 615 e successive modificazioni;
eseguito positivamente il controllo tecnico, non sussiste un potere valutativo dell'amministrazione che le consenta il rifiuto dell'erogazione.
Osserva la Corte che il D.M. del 14/06/1968 disciplina, insieme alla L. n. 33/1968, la corresponsione dell'indennità prevista in caso di abbattimento dei bovini infetti di tubercolosi e brucellosi.
Il quadro normativo comprende altresì il D.M. n.651/1994 che disciplina il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini.
Infine il D.M. 15/12/1995 n.592, all'art. 9, stabilisce: “negli allevamenti dichiarati infetti ai sensi del
presente regolamento si adottano le seguenti disposizioni: … g) divieto di monta;
i) divieto di
qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di animali
destinati all'immediata macellazione, da rilasciarsi ai sensi del D.P.R.
8.02.1954 n.320, e successive
modificazioni”.
Nel caso di specie con provvedimento prot. n. 4915 notificato in data 03.09.2015 (cfr. allegato
Cont Cont fascicolo primo grado l' informava il che in seguito ad accertamenti Controparte_2
di prova allergica alla tubercolina eseguita in data 31.08.2015, venivano riscontrati infetti da tubercolosi bovina e bufalina n. 12 bovini/bufalini; e, pertanto, in applicazione all'art.9 del D.P.R.
Cont 320/1954, l' prescriveva il divieto di qualsiasi movimento di bovini da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione, da rilasciare a cura del Servizio Veterinario.
Cont Con successiva nota dell'11/01/2016 prot.n. 0000508 (cfr. allegato fascicolo primo grado , con
Cont la quale l' comunicava di voler richiedere parere previsto dall'O.M. propedeutico all'attivazione delle procedure per l'abbattimento dei capi presenti nell'allevamento, veniva espressamente precisato che nel caso in cui fossero state registrate violazioni alle vigenti normative in materia di profilassi ed
11 eradicazione della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi enzootica non sarebbe stata corrisposta alcuna indennità di abbattimento.
In data 18 maggio 2016 veniva effettuato un controllo da parte del Dipartimento di Prevenzione
Cont Veterinaria della presso l'allevamento del e veniva rilevato che i capi bovini CP_2
precedentemente qualificati come affetti da tubercolosi erano stati spostati dal titolare dell'azienda in altra sede, violando in tal modo le istruzioni tecniche impartite previste dall'art. 9 del Regolamento
di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954.
Veniva, altresì, constatato in sede ispettiva, che 14 bovine risultavano gravide, risultando così che era stato chiaramente violato il divieto di monta previsto dall'art.106 dello stesso D.P.R. n. 320
del 1954.
Atteso che l'inosservanza del D.P.R. n. 320 del 1954 costituisce violazione amministrativa, il
Cont Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della contestava in data 22/06/2016, atto prot.n.
2016-0016618, l'illecito amministrativo con una sanzione amministrativa di € 430,38 (cfr. fascicolo
Cont di parte in prime cure).
Con successivo verbale del 01/07/2016 prot.n. 2016-0017670 veniva irrogata la sanzione
Cont amministrativa di euro 430,38 per aver violato il divieto di monta (cfr. fascicolo di parte in prime cure).
A conferma di quanto detto, in seguito ad un accertamento in sede ispettiva disposto dal Dipartimento
di Prevenzione Veterinaria presso il frigo macello della veniva accertato Parte_2
che un bovino di proprietà di , abbattuto in data 30.06.2016, risultava in stato di Controparte_2
Cont gravidanza (cfr. fascicolo in prime cure).
I verbali redatti dai medici veterinari e dirigenti del Dipartimento di Prevenzione Veterinario
Cont della in occasione delle loro ispezioni presso l'azienda del e presso il frigo CP_2
macello della fanno fede, fino a querela di falso, per quanto riguarda la Parte_2
provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti
12 in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria. Prova contraria che il non ha fornito. CP_2
E' così provato che il , in quanto responsabile della custodia degli animali infetti, si sia CP_2
reso responsabile della violazione delle indicate norme nazionali di polizia veterinaria, nazionali in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi ed in materia di movimentazione animale.
Infatti ha spostato gli animali infetti dalla sede aziendale e non ha rispettando il divieto di monta e quindi ha violato le norme in materia di profilassi della tubercolosi bovina, ciò che preclude, per espressa previsione del D.A. Sicilia n. 2113/2017, applicabile ad una richiesta di indennità
non ancora definita al momento della sua pubblicazione, la corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 2 L. 615/1964 per l'abbattimento di bovini infetti da tubercolosi.
L'accoglimento del secondo motivo comporta che la sentenza di primo grado debba essere interamente riformata, con revoca del decreto ingiuntivo n. 171/2018 del Tribunale di Enna e rigetto della domanda di indennità proposta dal . CP_2
Il terzo motivo di appello, riguardante la disciplina delle spese di giudizio, rimane assorbito in quanto la riforma della sentenza di primo grado, conseguente all'accoglimento del secondo motivo di appello, comporta la necessità di disciplinare le spese del doppio grado di giudizio avendo riguardo all'esito finale e complessivo della controversia.
Tenuto conto che il suindicato decreto assessoriale n. 2113/2017 DASOE-SERVIZIO 10, emesso in data 26 ottobre 2017, era entrato in vigore poco tempo prima della proposizione della domanda giudiziale e, quindi, poteva prestarsi a margini di incertezza applicativa, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti metà delle spese del doppio grado di giudizio.
La residua metà delle spese segue ex art. 91 c.p.c. la soccombenza del all'esito CP_2
Cont finale della controversia e per l'intero sono liquidate, in base agli atti, in favore della applicando i parametri indicati dal D.M. 55/2014, quanto al giudizio di primo grado, in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.700,00 per compensi (fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
quanto
13 al giudizio di secondo grado, sempre per l'intero, in euro 382,50 per esborsi e euro 2.800
per compensi (fase studio, fase introduttiva fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, in riforma della sentenza del Tribunale di
Enna n. 737/2021, pubblicata in data 25/11/2021, appellata dalla Parte_1
, così provvede:
[...]
1) accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 171/2018, depositato il 19.4.2018, emesso dal Tribunale di Enna,
e rigetta la domanda di pagamento dell'indennità per abbattimento animali ex L. 9 giugno
1964, n. 615, proposta da;
Controparte_2
2) compensa tra le parti metà delle spese del doppio grado di giudizio;
3) condanna al pagamento della metà delle spese del doppio grado di Controparte_2
giudizio in favore della , liquidate, per l'intero, quanto al Parte_1
giudizio di primo grado, in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.700,00 per compensi, oltre 15%
per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
quanto al giudizio di secondo grado,
sempre per l'intero, in euro 382,50 per esborsi ed euro 2.800 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Caltanissetta, 1 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NU De RI BE CO
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
dott. BE CO Presidente
dott. NU De RI Consigliere rel.
dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 157/2022 R.G. promossa da
(c.f.: ), in persona del Direttore Generale e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Moceri (c.f. Controparte_1
), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero fax e /o al C.F._1
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ; Email_1
Appellante
contro
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Controparte_2
(C.F.: , n.q di titolare dell'omonima ditta individuale agricola, C.F.: C.F._2
rappresentato e difeso, dall'Avv. Fiammetta Filippo, (C.F.: C.F._2
) elettivamente domiciliato in Caltanissetta, viale Trieste 294/A, presso lo C.F._3
studio dell'Avv. Francesco Costa, il difensore dichiara di volere ricevere le comunicazioni, gli avvisi
1 e le notifiche di cancelleria e di parte nel domicilio digitale eletto costituito dall'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'Ordine degli Avvocati di Pt_1
ovvero al fax 0935.504426; Email_2
Appellato
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettive note ex art.127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 27 marzo 2025 di seguito trascritte:
Per l'appellante: la difesa si riporta al proprio atto di appello che qui si trascrive integralmente:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta, in via pregiudiziale: ritenere e dichiarare il
difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
-nel merito,
riformare la sentenza di primo grado n. 737/2021 emessa dal Tribunale di Enna nel procedimento
recante n. 923/2018 R.G. e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, revocare e/o
annullare per insussistenza del credito il D.I. n. 171/2018 (R.G. n. 1751/17) emesso dal Tribunale di
Enna, nei confronti dell' . CP_3
Per l'appellato: Insiste in tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito nella comparsa di risposta che qui si riporta integralmente: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta, disattesa ogni
contraria difesa, eccezione e richiesta, così statuire: - in via preliminare, adottare l'Ordinanza di
inammissibilità dell'impugnazione, perché l'atto di appello è privo di ogni ragionevole probabilità
di accoglimento;
- in via preliminare, rigettare l'eccezione del difetto di Giurisdizione del Giudice
Ordinario, in quanto tardiva e infondata;
- nel merito, definitivamente pronunciando, in
accoglimento delle superiori difese, dichiarare la Giurisdizione del Giudice Ordinario nella presente
controversia; rigettare integralmente le argomentazioni e i motivi posti a fondamento dell'atto di
impugnazione e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata n. 737/2021 resa dal Tribunale di
Enna in data 12/11/2021, depositata in cancelleria in data 25/11/2021 e il D.I. n. 171/2018 reso dal
Tribunale di Enna nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 1751/2017”.
2 Oggetto: indennità per abbattimento animali ex L. 615/1964.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l' (di seguito, per Parte_1
Cont brevità, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 171/2018, in data 19 aprile
2018, notificato il 9 maggio 2018, con il quale il Tribunale di Enna le aveva ingiunto il pagamento,
in favore di , della somma di € 5.801,11 oltre accessori di legge e spese di Controparte_2
procedura, a titolo di indennità per abbattimento animali ex L. 615/64 per avere il , CP_2
proprietario di una azienda zootecnica con codice IT003EN018 sita in territorio di Assoro, a seguito di controlli effettuati presso la propria azienda dal veterinario in servizio presso il
Dipartimento Prevenzione Veterinario dell' abbattuto n. 19 capi bovini affetti da CP_3
tubercolosi.
Cont Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la deduceva:
-che era titolare di azienda zootecnica con codice IT003EN018, e svolgeva Controparte_2
l'attività di allevamento di bovini;
- che in occasione dei controlli periodici concernenti il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi/brucellosi bovina e bufalina l'allevamento del era stato trovato infetto dalla CP_2
tubercolosi;
- che, in ottemperanza all'ordinanza Ministeriale del 28/05/2015, che prevedeva in ipotesi di percentuale elevata di capi infetti, l'abbattimento di tutti i capi presenti in allevamento, con nota
11/01/2015,prot.508, erano state attivate le procedure per l'abbattimento totale dei capi presenti in allevamento;
- che detto provvedimento, come riportato dal ricorrente in monitorio, era stato soggetto a sospensioni e riavvii, sino al procedimento definitivo con il quale il aveva provveduto CP_2
all'abbattimento di tutti i capi;
3 - che, nelle more del provvedimento definitivo di abbattimento di tutti i capi, l'allevamento era stato sottoposto ai controlli periodici;
Cont
- che, in occasione di detti controlli (cfr verbale n.75248 del 18 maggio 2016 all. n. 5 fascicolo di parte in prime cure) era stato accertato dai veterinari del Dipartimento di prevenzione veterinaria
Cont della che gli animali erano stati spostati dalla sede aziendale nonostante il avesse CP_2
Cont ricevuto, con nota 03/09/2015,prot.4915 (cfr. all. n. 6 fascicolo in prime cure), la notifica delle istruzioni tecniche previste dall'art.9 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con
D.P.R. 320 del 08/02/1954;
Cont
- che la irregolarità riscontrata dai veterinari della comportava la violazione del suddetto
Regolamento di polizia veterinaria e la contestazione al dell'illecito amministrativo e CP_2
comminazione della conseguente sanzione amministrativa con verbale 22/06/2016 n.2016-0016618
Cont (cfr. all.n.8 fascicolo in prime cure).;
- che l'azione monitoria era stata promossa dal per la corresponsione della indennità ex CP_2
art. 2, comma 4, legge 9 giugno 1964 n.615 e per un numero di 19 capi abbattuti in quanto allevamento infetto da tubercolosi;
- che la normativa in merito alla corresponsione degli indennizzi, come stabilito nella Regione
Siciliana dal Decreto Assessorato della Salute D.A. n.2113/2017 DASOE – Servizio 10, all'art. 9 prevedeva, da un canto, il diritto dell'allevatore ad avere corrisposto l'indennizzo di cui alla superiore legge 615/1964 ma dall'altro specificava che l'indennità non veniva corrisposta nei casi di violazione delle norma di cui allo stesso decreto o per violazione di altre norme di polizia veterinaria, nazionali o comunitarie, in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi o per violazioni in materia di movimentazione animale;
- che lo scopo dell'intera procedura e, in particolare, del conferimento dell'indennizzo era la eradicazione della tubercolosi/brucellosi ai fini della tutela della salute dei consumatori dei prodotti lattiero caseari e pertanto l'indennizzo non doveva essere erogato e, se erogato, doveva essere revocato quando le operazioni di eradicazione non fossero state effettuate.
4 Cont Continuava l' che, in ogni caso, il quantum della indennità richiesta era stato calcolato erroneamente, essendo stata conteggiata per ben due volte l'indennità di € 309,27 e che non erano dovuti gli interessi legali per difetto di liquidità del credito né l'IVA sui compensi.
Cont Si costituiva , il quale, nel contestare le violazioni addotte dalla Controparte_2
affermava che, come emergeva dalla nota prot. n. 75248 del 18/6/2016, i medici veterinari
Cont della si erano recati presso la sede dell'azienda del nell'intento di eseguire i CP_2
controlli sul bestiame e davano atto che in un fondo di proprietà del , destinato CP_2
all'espletamento dell'attività dell'azienda e presente nel foglio aziendale, si rinvenivano i 19
capi di bestiame sottoposti a regolare identificazione e poi oggetto di opportuni controlli;
che,
Cont diversamente da quanto affermato dalla i capi di bestiame poi abbattuti e per i quali era stata chiesta in sede monitoria l'indennità prevista dalla legge 9 giugno 1964 n.615, non poteva essere addebitata alcuna violazione, né irrogata alcuna sanzione amministrativa idonea a negare il riconoscimento della chiesta indennità.
Quanto alla misura dell'indennità richiesta per l'abbattimento dei 19 capi di bovini deduceva
Cont che le argomentazioni della erano generiche e che corretta risultava la quantificazione dell'indennità nella misura richiesta in sede monitoria, pari a € 5.491,84 oltre gli interessi dovuti ai sensi dell'art. 1282 c.c.
Il Tribunale di Enna, con sentenza n.737/2021, pubblicata in data 25/11/2021, rigettava
Cont l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 171/2018 e condannava l'opponente al rimborso, in favore del , delle spese del giudizio, liquidate in CP_2
complessivi euro 2.800, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Tribunale di Enna, anzitutto, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in
Cont comparsa conclusionale dalla difesa dell' poiché, a suo avviso, nella fattispecie si verteva in ipotesi di indennità prevista direttamente da una disposizione di legge che ha attribuito alla P.A.
soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione, già valutati in sede di
5 liquidazione del contributo statale per l'abbattimento degli animali infetti, con conseguente insussistenza delle condizioni per attribuire la controversia alla cognizione del Giudice
Amministrativo.
Nel merito affermava quanto segue:
<<nel merito, incontestato, oltre che documentalmente provato (cfr docc. nn. 4 e 5 allegati al < i>
fascicolo di parte opposta) il fatto storico dell'avvenuto abbattimento dei n. 19 capi bovini affetti da
brucellosi e tubercolosi, la controversia ha ad oggetto le somme che spetterebbero all'opposto in
ragione della previsione legislativa dell'indennità integrativa da riconoscere ai proprietari dei capi
di allevamento abbattuti per tubercolosi e brucellosi, per come stabilito dalla legge n. 615/1964, che
prevede la corresponsione, ai proprietari degli animali risultati infetti, di un'indennità rapportata al
numero di capi abbattuti, nella misura e secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del
Ministro per la sanità (cfr gli artt. 1 e 2 della L. n. 615/1964 e la successiva legge n. 296/1981 con
cui è stato stabilito che, annualmente, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro
ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno, con decreto, l'indennità per
l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi).
Premesso che nella fattispecie in esame non viene in rilievo l'indennità integrativa regionale di cui
Cont alla L.R. n.12 del 5 giugno 1989, i motivi di opposizione con cui con l' contesta la sussistenza
dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'indennità oltre che la quantificazione del credito
sono destituiti di fondamento.
Ed invero, quanto all'eccepita mancanza delle condizioni per potere accedere all'indennità, va
rilevato che tutti i capi infetti sono stati abbattuti entro il termine fissato dalla normativa e che
risultano soddisfatte tutte le condizioni prescritte dalle fonti normative, senza che possano assumere
alcuna rilevanza, in contrario, le generiche contestazioni circa violazioni di norme di polizia
veterinaria che nulla hanno a che vedere con le operazioni di eradicazione della
tubercolosi/brucellosi.
6 Anche in relazione all'ammontare complessivo dell'indennità le contestazioni sollevata
dall'opponente appaiono generiche e smentite per tabulas (cfr la tabella allegata al D.M. del
Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 19.09.2016), non avendo la difesa dell'opponente
mosso alcuna specifica contestazione in ordine alle indicazioni sulle caratteristiche di ogni singolo
animale abbattuto fornite dall'opposto (sulla base degli allegati registri di stalla e delle attestazioni
in atti, cfr la produzione allegata al relativo fascicolo di parte) ai fini della classificazione per
“categoria” di ogni capo di bovino e della conseguente determinazione dell'indennità all'uopo
prevista.
Infine, poiché la misura dell'indennità risulta determinata, ab origine, nel suo esatto ammontare, si
verte in ipotesi di debito di valuta, sicché sull'importo dovuto spettano al creditore unicamente gli
interessi di mora (al tasso legale) con decorrenza dalla domanda sino al soddisfo, per come
espressamente richiesto e disposto in sede monitoria (con esclusione della rivalutazione monetaria,
pure chiesta dall'odierno opposto, ma correttamente non riconosciuta come dovuta dal giudice del
ricorso monitorio)>>.
Cont Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la affidato a tre motivi di appello.
Cont Con il primo motivo la lamentava l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure aveva rigettato l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Cont Con il secondo motivo la censurava la sentenza nella parte in cui era stata ritenuta non sussistente alcuna violazione del regolamento di polizia veterinaria, in tema di mancato rispetto delle norme relative alla profilassi della tubercolosi.
A tale riguardo deduceva che in occasione del controllo sanitario effettuato da personale medico veterinario del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'Asp di , in data 18/05/2016, era Pt_1
stato riscontrato che il , nonostante il divieto assoluto di qualsiasi movimentazione dei CP_2
bovini da e per l'allevamento, aveva spostato gli animali dalla sede aziendale ed inoltre 14 bovine
7 erano risultate gravide, contravvenendosi quindi al divieto di monta contestati rispettivamente con i verbali di illecito amministrativo del 22/06/2016 e del 01/07/2016.
Queste violazioni delle norme in tema di movimentazione del bestiame e monta integravano una violazione del D.A. n.2113/2017 DASOE – Servizio 10, Regione Siciliana che all'art. 9
prevedeva, da un canto, il diritto dell'allevatore ad avere corrisposto l'indennizzo di cui alla superiore legge 615/1964 ma dall'altro specificava che l'indennità non veniva corrisposta nei casi di violazione delle norma di cui allo stesso decreto o per violazione di altre norme di polizia veterinaria, nazionali o comunitarie, in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi o per violazioni in materia di movimentazione animale.
Con il terzo motivo di appello, la censurava la sentenza nella parte concernente la disciplina delle spese, chiedendo che le spese venissero poste a carico dell'appellato.
Si costituiva in giudizio , affermando che il giudice di prime cure aveva Controparte_2
correttamente dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, contestava la fondatezza dell'impugnazione e ne invocava il rigetto.
Nel corso del giudizio di appello non si è svolta attività istruttoria.
All'udienza del 27 marzo 2025, sostituita dal deposito delle note ex art.127 ter c.p.c, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche.
*********
Con il primo motivo di gravame, l'appellante sostiene l'erroneità del rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il primo motivo è infondato.
Il ha dedotto in via monitoria che era proprietario di animali infetti, macellati coattivamente CP_2
e ha chiesto il beneficio previsto dalla legge statale (legge 9 giugno 1964 n. 615).
8 Non si può configurare, a fronte di una domanda giudiziale di tal segno, la giurisdizione del giudice amministrativo, ma va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la domanda proposta dall'allevatore nei confronti dell'Azienda
sanitaria locale per ottenere l'indennità di macellazione forzata dei bovini infetti rientra nella giurisdizione ordinaria e non in quella amministrativa, poiché la P.A., eseguito positivamente il controllo tecnico, non ha un potere valutativo che le consenta di rifiutare l'erogazione; ai fini dell'indennità, spetta al giudice ordinario decidere sull'idoneità dell'accertamento veterinario compiuto, non essendo ostativa l'inosservanza delle forme stabilite dai regolamenti ministeriali (Cass.
civ., Sez. U, Sentenza n. 6449 del 04/04/2016 Rv. 639111 - 01).
Quindi è l'autorità giudiziaria ordinaria, adita per far valere il diritto all'indennizzo spettante agli allevatori per l'abbattimento di bovini affetti da brucellosi, riconosciuto dalla normativa vigente, che può e deve stabilire quale sia l'accertamento tecnico occorrente a provare il presupposto del diritto stesso.
Con il secondo motivo di gravame deduce l'appellante che la violazione delle norme di polizia veterinaria determinerebbe la perdita dell'indennizzo per l'abbattimento dei capi riscontrati infetti.
Cont Il Tribunale di Enna ha ritenuto non fondata l'eccezione proposta dalla circa la mancanza delle condizioni per potere permettere al di accedere all'indennità di CP_2
abbattimento, ai sensi della legge 615/1964, atteso che, ad avviso dello stesso Tribunale, tutti i capi infetti erano stati abbattuti entro il termine fissato dalla normativa e che sarebbero state soddisfatte tutte le condizioni obiettive prescritte dalle norme per il diritto all'indennità,
“senza che possano assumere alcuna rilevanza, in contrario, le generiche contestazioni circa
violazioni di norme di polizia veterinaria che nulla hanno a che vedere con le operazioni di
eradicazione della tubercolosi/brucellosi” (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado).
La Corte ritiene che una tale motivazione non possa essere condivisa.
9 L'azione monitoria è stata promossa dal nel corso per la corresponsione della indennità CP_2
prevista dall'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni, per un numero di 19 capi bovini risultati affetti da tubercolosi e conseguentemente abbattuti.
L'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, con Decreto Assessoriale n. 2113/2017
DASOE-SERVIZIO 10, emesso in data 26 ottobre 2017, ha dettato "Misure straordinarie di
polizia veterinaria per la eradicazione della brucellosi bovina, bufalina е ovicaprina, della
tubercolosi bovina e bufalina e della leucosi enzootica bovina in Sicilia".
L'art. 9 del D.A. n. 2113/2017 cit., rubricato “Indennità”, dispone che “Ai proprietari o detentori
degli animali abbattuti è corrisposta una indennità ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 giugno 1964,
n. 615 e successive modificazioni. E' esclusa ogni altra forma di indennizzo regionale o locale diversa
da quella sopra indicata” (primo comma) e che “L'indennità di cui al comma 1 non viene
corrisposta nei casi di violazione delle norme di cui al presente Decreto o per violazione di altre
norme di polizia veterinaria, nazionali o comunitarie, in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi
o per violazioni in materia di movimentazione animale” (secondo comma).
Il , avendo dedotto in via monitoria che era proprietario di animali infetti, macellati CP_2
coattivamente ed avendo chiesto il beneficio previsto dalla legge statale (art. 2 L. 615/1964),
aveva l'onere, in quanto convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tenuto conto delle contestazioni sollevate dalla
Cont
di fornire una duplice prova: 1) di essere proprietario di animali infetti macellati
Cont coattivamente su disposizione della perché affetti da brucellosi;
2) di non avere violato le norme del D.A. Sicilia n. 2113/2017 e quindi, per quanto qui interessa, non avere violato norme di polizia veterinaria, nazionali o comunitarie, in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi o per violazioni in materia di movimentazione animale richiamate nello stesso D.A. Sicilia n.
2113/2017.
Trattandosi di norme dettate dall'Assessorato della Salute della Regione Siciliana con provvedimento amministrativo vincolante per le ASP Siciliane esse sono applicabili alle
10 domande di indennizzo non ancora definite al momento della pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
In caso di contestazione, come nel caso di specie, spetta al giudice ordinario l'accertamento dell'esistenza dei presupposti per l'erogazione dell'indennità prevista dalla legge 9 giugno 1964,
n. 615 e successive modificazioni;
eseguito positivamente il controllo tecnico, non sussiste un potere valutativo dell'amministrazione che le consenta il rifiuto dell'erogazione.
Osserva la Corte che il D.M. del 14/06/1968 disciplina, insieme alla L. n. 33/1968, la corresponsione dell'indennità prevista in caso di abbattimento dei bovini infetti di tubercolosi e brucellosi.
Il quadro normativo comprende altresì il D.M. n.651/1994 che disciplina il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini.
Infine il D.M. 15/12/1995 n.592, all'art. 9, stabilisce: “negli allevamenti dichiarati infetti ai sensi del
presente regolamento si adottano le seguenti disposizioni: … g) divieto di monta;
i) divieto di
qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di animali
destinati all'immediata macellazione, da rilasciarsi ai sensi del D.P.R.
8.02.1954 n.320, e successive
modificazioni”.
Nel caso di specie con provvedimento prot. n. 4915 notificato in data 03.09.2015 (cfr. allegato
Cont Cont fascicolo primo grado l' informava il che in seguito ad accertamenti Controparte_2
di prova allergica alla tubercolina eseguita in data 31.08.2015, venivano riscontrati infetti da tubercolosi bovina e bufalina n. 12 bovini/bufalini; e, pertanto, in applicazione all'art.9 del D.P.R.
Cont 320/1954, l' prescriveva il divieto di qualsiasi movimento di bovini da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione, da rilasciare a cura del Servizio Veterinario.
Cont Con successiva nota dell'11/01/2016 prot.n. 0000508 (cfr. allegato fascicolo primo grado , con
Cont la quale l' comunicava di voler richiedere parere previsto dall'O.M. propedeutico all'attivazione delle procedure per l'abbattimento dei capi presenti nell'allevamento, veniva espressamente precisato che nel caso in cui fossero state registrate violazioni alle vigenti normative in materia di profilassi ed
11 eradicazione della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi enzootica non sarebbe stata corrisposta alcuna indennità di abbattimento.
In data 18 maggio 2016 veniva effettuato un controllo da parte del Dipartimento di Prevenzione
Cont Veterinaria della presso l'allevamento del e veniva rilevato che i capi bovini CP_2
precedentemente qualificati come affetti da tubercolosi erano stati spostati dal titolare dell'azienda in altra sede, violando in tal modo le istruzioni tecniche impartite previste dall'art. 9 del Regolamento
di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954.
Veniva, altresì, constatato in sede ispettiva, che 14 bovine risultavano gravide, risultando così che era stato chiaramente violato il divieto di monta previsto dall'art.106 dello stesso D.P.R. n. 320
del 1954.
Atteso che l'inosservanza del D.P.R. n. 320 del 1954 costituisce violazione amministrativa, il
Cont Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della contestava in data 22/06/2016, atto prot.n.
2016-0016618, l'illecito amministrativo con una sanzione amministrativa di € 430,38 (cfr. fascicolo
Cont di parte in prime cure).
Con successivo verbale del 01/07/2016 prot.n. 2016-0017670 veniva irrogata la sanzione
Cont amministrativa di euro 430,38 per aver violato il divieto di monta (cfr. fascicolo di parte in prime cure).
A conferma di quanto detto, in seguito ad un accertamento in sede ispettiva disposto dal Dipartimento
di Prevenzione Veterinaria presso il frigo macello della veniva accertato Parte_2
che un bovino di proprietà di , abbattuto in data 30.06.2016, risultava in stato di Controparte_2
Cont gravidanza (cfr. fascicolo in prime cure).
I verbali redatti dai medici veterinari e dirigenti del Dipartimento di Prevenzione Veterinario
Cont della in occasione delle loro ispezioni presso l'azienda del e presso il frigo CP_2
macello della fanno fede, fino a querela di falso, per quanto riguarda la Parte_2
provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti
12 in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria. Prova contraria che il non ha fornito. CP_2
E' così provato che il , in quanto responsabile della custodia degli animali infetti, si sia CP_2
reso responsabile della violazione delle indicate norme nazionali di polizia veterinaria, nazionali in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi ed in materia di movimentazione animale.
Infatti ha spostato gli animali infetti dalla sede aziendale e non ha rispettando il divieto di monta e quindi ha violato le norme in materia di profilassi della tubercolosi bovina, ciò che preclude, per espressa previsione del D.A. Sicilia n. 2113/2017, applicabile ad una richiesta di indennità
non ancora definita al momento della sua pubblicazione, la corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 2 L. 615/1964 per l'abbattimento di bovini infetti da tubercolosi.
L'accoglimento del secondo motivo comporta che la sentenza di primo grado debba essere interamente riformata, con revoca del decreto ingiuntivo n. 171/2018 del Tribunale di Enna e rigetto della domanda di indennità proposta dal . CP_2
Il terzo motivo di appello, riguardante la disciplina delle spese di giudizio, rimane assorbito in quanto la riforma della sentenza di primo grado, conseguente all'accoglimento del secondo motivo di appello, comporta la necessità di disciplinare le spese del doppio grado di giudizio avendo riguardo all'esito finale e complessivo della controversia.
Tenuto conto che il suindicato decreto assessoriale n. 2113/2017 DASOE-SERVIZIO 10, emesso in data 26 ottobre 2017, era entrato in vigore poco tempo prima della proposizione della domanda giudiziale e, quindi, poteva prestarsi a margini di incertezza applicativa, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti metà delle spese del doppio grado di giudizio.
La residua metà delle spese segue ex art. 91 c.p.c. la soccombenza del all'esito CP_2
Cont finale della controversia e per l'intero sono liquidate, in base agli atti, in favore della applicando i parametri indicati dal D.M. 55/2014, quanto al giudizio di primo grado, in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.700,00 per compensi (fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
quanto
13 al giudizio di secondo grado, sempre per l'intero, in euro 382,50 per esborsi e euro 2.800
per compensi (fase studio, fase introduttiva fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, in riforma della sentenza del Tribunale di
Enna n. 737/2021, pubblicata in data 25/11/2021, appellata dalla Parte_1
, così provvede:
[...]
1) accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 171/2018, depositato il 19.4.2018, emesso dal Tribunale di Enna,
e rigetta la domanda di pagamento dell'indennità per abbattimento animali ex L. 9 giugno
1964, n. 615, proposta da;
Controparte_2
2) compensa tra le parti metà delle spese del doppio grado di giudizio;
3) condanna al pagamento della metà delle spese del doppio grado di Controparte_2
giudizio in favore della , liquidate, per l'intero, quanto al Parte_1
giudizio di primo grado, in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.700,00 per compensi, oltre 15%
per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
quanto al giudizio di secondo grado,
sempre per l'intero, in euro 382,50 per esborsi ed euro 2.800 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Caltanissetta, 1 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NU De RI BE CO
14