Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/06/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 835/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE rel. dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 835/2025 promossa da: (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]
Novara, Via Ferraris n. 11, rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Cavallo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, presso il cui studio in Viale Dante n. 43E, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente in [...]
Novara, Via Ferraris n. 11, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Cavallo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, presso il cui studio in Viale Dante n. 43E, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
• ordinare al Comune di Serra San UI (A a a margine dell'atto di matrimonio;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) i coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto;
2) la FI maggiore rimarrà collocata prevalentemente presso la madre e la casa famigliare in Novara, Via Persona_1 Ferraris n. 11;
3) la casa familiare, sita in Novara, Via Ferraris 11, e di proprietà dei coniugi al 50%, è rimasta nella disponibilità esclusiva della sig. ra e della FI, con tutto quanto l'arreda e correda, e ciò fino al verificarsi della pattuizione di Pt_1 cui al punto 7). Il sig. ha già lasciato la casa coniugale, trasferendosi altrove e provvederà a liberare l'abitazione e le CP_1 sue pertinenze dai pro ti personali entro e non oltre 30 giorni dalla firma del presente atto;
4) il sig. contribuirà direttamente ed integralmente al mantenimento della FI , sino al raggiungimento della CP_1 Per_1 sua indi za economica, versando direttamente alla medesima quanto necessario se di natura ordinaria;
5) il sig. si impegna a sostenere in esclusiva il pagamento della quota annuale relativa al Consorzio Mutue, a favore CP_1 della sig. e della FI;
Pt_1 Per_1
1
7) la FI avrà facoltà di frequentare liberamente i genitori, compatibilmente con i suoi impegni, scolastici e non;
Per_1
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
8) la sig. ra si impegna al mantenimento ed alla cura, in via esclusiva, del cane di famiglia, la cui proprietà verrà a Pt_1 lei trasferita, con iscrizione della modifica di intestazione all'anagrafe canina;
9) il sig. si impegna a cedere a titolo gratuito alla sig. ra la quota parte del 50% di proprietà dell'immobile CP_1 Pt_1 coniugale, contraddistinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Novara Foglio 99, Mappale 525/70, Via Galileo Ferraris n. 11 – Piani primo e sotterraneo primo – categoria A/2 – classe 2. Le spese notarili saranno a carico del sig.
CP_1 a sig. ra i impegna a sua volta a conferire, ad una o più agenzie immobiliari a sua scelta, mandato a vendere Pt_1
l'immobile di sua proprietà sito in Cerrina (AL), Località Cascine Sant'Evasio, composto da fabbricato urbano e terreno annesso, riportato al Catasto del Comune di Cerrina Monferrato, Foglio 4, Mappali 155 e 156 (graffati). Suddetto mandato avrà la durata di un anno a partire dalla data dell'udienza presidenziale di separazione. Il ricavato della vendita, detratto l'importo di €. 5.000,00 (che andrà a titolo di rimborso al sig. , andrà ripartito nella misura seguente: 50% al sig. e 50% CP_1 CP_1 alla sig. ra Decorso il termine di anni un onferimento Pt_1 dell'incarico all'agenzia, in caso di mancata reperimento di acquirente all'importo concordato (o superiore) la proprietà dell'immobile di Cerrina verrà trasmessa al sig. senza il pagamento da parte di quest'ultimo di alcun corrispettivo, CP_1 salvo l'accollo integrale delle spese di trasferimento. Sino a quel momento, il sig. si accollerà ogni spesa relativa al suddetto immobile, ivi incluse tasse ed oneri ed ogni CP_1 spesa di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che divenisse nel contempo necessaria;
11) I trasferimenti immobiliari derivanti dall'accordo sub artt. 9) e 10) costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. I suddetti trasferimenti saranno pertanto esenti da ogni imposta e tassa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 numero 74, come stabilito anche dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 154 del 10 maggio 1999. 12) Per tutto quanto non espressamente previsto nell'accordo di cui sopra, i coniugi dichiarano di aver regolato separatamente gli ulteriori rapporti patrimoniali e di essere economicamente autonomi ed indipendenti. Le parti dichiarano altresì di essere integralmente soddisfatte di ogni pretesa avente titolo nel rapporto coniugale, anche ai sensi di quanto previsto dall'art.5, comma 8, della legge n. 898/1970”.
Per il P.M.
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 6.12.1997 in Serra Parte_1 CP_1
San UI. Dall'unione coniugale è nata (il 5.4.2004), maggiorenne ma economicamente non Per_1 autosufficiente. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., rispetto alla quale il P.M. non ha sollevato rilievi, merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Vi è accordo economico. All'udienza del 23.4.2025, lette le note scritte depositate dalle parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, il Giudice relatore rimesso la causa al Collegio per la decisione. Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
2 La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti ni role, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Serra San UI (atto n. 57, parte II, serie A, anno 1997) di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 9.5.2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. dott. Niccolò Bencini
3