CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 13/02/2026, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 591/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BI TO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
EN ANGELO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4719/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259054402035/000 IVA-ALTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 370/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per La Ricorrente_1 RL , rappresentata e difesa e domiciliata, giusta procura da intendersi allegata in calce al presente ricorso, dall'Avv. Difensore_1.
Contro
: Agenzia delle Entrate – Riscossione Milano.
-Avverso L'Intimazione di pagamento -n 068 2025 9054402035/000 emessa da Agenzia delle Entrate –
Riscossione, con sede in Milano (MI) – Indirizzo_2 , e cartella di cartella di pagamento n. 068 2024 0054375471 000 a fronte del mancato pagamento di somme derivanti dalla liquidazione periodica IVA per l'anno 2022 per un totale di euro 55.125,18.
La ricorrente con atto depositato, in data 06/02/26, premette che a seguito dell'entrata in vigore della legge
30 dicembre 2025, n. 199, la sopraindicata cartella di pagamento rientra nell'ambito applicativo di cui all'art. 1, commi 82-101, della predetta legge e pertanto di Ricorrente_1 S.r.l. ha aderito alla definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-quinquies”) inserendo nella domanda la predetta cartella , come si evince dal documento che si allega;
- ai fini dell'adesione alla c.d. “Rottamazione-quinquies” non devono risultare pendenti giudizi aventi ad oggetto i carichi dei quali si richiede la definizione agevolata e , pertanto, il contribuente, con l'adesione alla definizione agevolata, ha espressamente dichiarato di rinunziare ai contenziosi pendenti. - Che , pertanto, è necessario formalizzare la rinunzia nel presente procedimento.
Con atto depositato, dichiara che la Ricorrente_1 S.r.l. rinunzia al presente ricorso RGR 4719/25 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione – Direzione di Milano avverso la cartella di pagamento n. 068 2024 0054375471000 e l'intimazione di pagamento n. 068 2025 9054402035/000.
Conclude e Chiede l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio, esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Rilevato che, la società ricorrente come risulta in atti, in data 06/02/26, a rinunziato al ricorso, avendo aderito alla c.d. “Rottamazione Quinquies” L. 199/2025 art 1 commi da 82 a 101.
Conseguentemente è cessata la materia del contendere per rinunzia al ricorso. Il ricorso va dichiarato estinto ai sensi dell'art.44 dlgs 546/1992, per rinunzia.
Le spese vanno compensate, considerato che la società ricorrente, nel modello dichiarazione agevolata al fine di aderire alla citata disposizione agevolativa, ha espressamente dichiarato di rinunziare ai contenziosi pendenti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del procedimento per rinunzia della società ricorrente. Spese compensate tra le parti
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BI TO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
EN ANGELO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4719/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259054402035/000 IVA-ALTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 370/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per La Ricorrente_1 RL , rappresentata e difesa e domiciliata, giusta procura da intendersi allegata in calce al presente ricorso, dall'Avv. Difensore_1.
Contro
: Agenzia delle Entrate – Riscossione Milano.
-Avverso L'Intimazione di pagamento -n 068 2025 9054402035/000 emessa da Agenzia delle Entrate –
Riscossione, con sede in Milano (MI) – Indirizzo_2 , e cartella di cartella di pagamento n. 068 2024 0054375471 000 a fronte del mancato pagamento di somme derivanti dalla liquidazione periodica IVA per l'anno 2022 per un totale di euro 55.125,18.
La ricorrente con atto depositato, in data 06/02/26, premette che a seguito dell'entrata in vigore della legge
30 dicembre 2025, n. 199, la sopraindicata cartella di pagamento rientra nell'ambito applicativo di cui all'art. 1, commi 82-101, della predetta legge e pertanto di Ricorrente_1 S.r.l. ha aderito alla definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-quinquies”) inserendo nella domanda la predetta cartella , come si evince dal documento che si allega;
- ai fini dell'adesione alla c.d. “Rottamazione-quinquies” non devono risultare pendenti giudizi aventi ad oggetto i carichi dei quali si richiede la definizione agevolata e , pertanto, il contribuente, con l'adesione alla definizione agevolata, ha espressamente dichiarato di rinunziare ai contenziosi pendenti. - Che , pertanto, è necessario formalizzare la rinunzia nel presente procedimento.
Con atto depositato, dichiara che la Ricorrente_1 S.r.l. rinunzia al presente ricorso RGR 4719/25 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione – Direzione di Milano avverso la cartella di pagamento n. 068 2024 0054375471000 e l'intimazione di pagamento n. 068 2025 9054402035/000.
Conclude e Chiede l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio, esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Rilevato che, la società ricorrente come risulta in atti, in data 06/02/26, a rinunziato al ricorso, avendo aderito alla c.d. “Rottamazione Quinquies” L. 199/2025 art 1 commi da 82 a 101.
Conseguentemente è cessata la materia del contendere per rinunzia al ricorso. Il ricorso va dichiarato estinto ai sensi dell'art.44 dlgs 546/1992, per rinunzia.
Le spese vanno compensate, considerato che la società ricorrente, nel modello dichiarazione agevolata al fine di aderire alla citata disposizione agevolativa, ha espressamente dichiarato di rinunziare ai contenziosi pendenti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del procedimento per rinunzia della società ricorrente. Spese compensate tra le parti