TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/07/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5022/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 07/08/2024, da:
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. CAROZZI Angela, del Foro di Lecco, giusta procura in atti, e
(C.F.: , nato il [...] a [...]_2 C.F._2
(BG), con il proc. dom. avv. MAZZOLENI Rosanna, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data
18/09/2010 a RV (BG), dalla cui unione sono nate le figlie (n. a Ponte San Pietro il Per_1
Per_ 05/04/2008), (n. a Ponte San Pietro il 31/12/2012) e (n. a Ponte san Pietro il Per_2
04/03/2014), allo stato ancora tutte minorenni.
1 Le parti, inoltre, si separavano con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 822/2024, emessa il
14/11/2024 e pubblicata in data 15/11/2024, prodotta agli atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 18/06/2025, entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il
10/06/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge
1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, come riportate in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali delle figlie minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_2
n RV (BG) il 18/09/2010 (iscritto nei registri dello stato civile del Parte_1 medesimo Comune, anno 2010, atto n. 4, parte I), alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono di seguito:
1) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni contributo nel mantenimento. Per_
2) Le figlie minori , e , saranno affidate ad entrambi i genitori in via Per_1 Per_2 condivisa con collocamento paritetico tra gli stessi e residenza anagrafica presso la casa
2 coniugale, sita in RV, via don Bolgeni, 23 in cui il signor continuerà a vivere Parte_2 con le figlie.
3) Assegnarsi la casa coniugale sita appunto in RV (BG), via don Bolgeni, 23, al signor con l'arredamento e i suppellettili ivi esistenti, avendo la signora già Parte_2 Pt_1 reperito in locazione idonea abitazione in RV (BG) presso cui si è trasferita alla presentazione del ricorso ed avendo già asportato i propri beni ed effetti personali dalla casa coniugale, ad eccezione di un baule in legno posto sulla terrazza e di un mobile angolare porta-tv posto nel soggiorno anch'essi beni personali della signora (regali dei Pt_1 genitori della medesima) e che verranno dalla ricorrente asportati dalla casa coniugale non appena le sarà possibile logisticamente.
4) Le decisioni di maggior importanza riguardanti le figlie e relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse.
A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Per_ 5) Quanto alle modalità di gestione delle figlie e i coniugi hanno stabilito una Per_2 calendarizzazione che prevede che trascorrano pressoché pari tempo presso l'uno e l'altro genitore, anche grazie alla vicinanza delle due abitazioni, con una rotazione di tre giorni e tre notti circa ciascuno, in modo da assicurare l'alternanza dei fine settimana. Si allega al presente atto un prospetto di calendario che sottoscritto dai genitori, è parte integrante del ricorso;
per quanto riguarda la figlia , sedicenne, stante l'età della medesima, le Per_1 parti concordano che ella potrà stabilire direttamente con i genitori tempi e modalità di frequentazione;
in ogni caso, in via ipotetica, si prevede che la stessa stia con i genitori secondo la calendarizzazione di cui all'allegato già depositato sub doc. 15, fatti salvi diversi accordi intercorsi tra ed i genitori stessi. Per_1
6) Le parti provvederanno direttamente ai bisogni della prole nei periodi in cui la stessa trascorrerà il tempo con ciascuno, senza alcun onere per l'altro negli spostamenti.
7) Festività religiose e civili e vacanze: le stesse saranno suddivise equamente ed alternate di anno in anno tra i genitori secondo le seguenti modalità e conseguentemente i ponti: - Vacanze scolastiche natalizie: suddivise equamente tra i genitori;
le figlie trascorreranno le suddette vacanze con entrambi i genitori;
ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre con uno e dal
31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; si precisa che il giorno di Natale le figlie lo trascorreranno con il padre mentre il giorno di Santo Stefano con la madre (come da
3 tradizione), fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
- Vacanze pasquali: suddivise equamente tra i genitori;
indicativamente un genitore terrà le figlie dal Giovedì Santo alle ore 21,30 della domenica di Pasqua;
e con l'altro genitore da detto momento sino al mercoledì successivo
(compreso il Lunedì in Albis). - Vacanze estive: ciascun coniuge trascorrerà con le figlie 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive da concordare tra gli stessi entro il 31 maggio di ciascun anno. Si precisa che ciascun genitore si impegna nei confronti dell'altro a comunicare il luogo in cui le figlie trascorreranno le vacanze.
8) Qualora uno dei due genitori fosse impossibilitato, per malattia o impegni eccezionali di lavoro, a rispettare il calendario come sopra stabilito, dovrà prontamente comunicarlo all'altra parte, la quale, entro e non oltre le successive 24 ore, dovrà comunicare al coniuge impossibilitato la propria disponibilità, se possibile dal punto di vista organizzativo, a tenere con sé i figli. In caso di indisponibilità dell'altro genitore, il genitore che avrebbe dovuto stare con i minori, dovrà provvedere da sé a trovare idonea collocazione alla prole, dandone comunicazione all'altro coniuge. In ogni caso, tali cambiamenti non modificheranno la calendarizzazione sopra indicati.
9) I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge.
10) I coniugi hanno l'obbligo di comunicarsi sempre il proprio recapito, anche telefonico qualora abbiano con sé le minori, in modo da agevolare la possibilità di contatto con le stesse.
11) Entrambi i coniugi dovranno interessarsi e partecipare alle attività scolastiche, sportive, ricreative e formative frequentate dai figli. Il tutto compatibilmente con i tempi di cura loro assegnati e con le effettive possibilità di ciascuno.
12) Se il periodo in cui le figlie con uno o con l'altro genitore dovesse coincidere con l'esercizio di un'attività sportiva, scolastica o di svago, il genitore al quale le figlie saranno affidate in quel periodo è responsabile del permesso e dell'organizzazione di tale attività rispettivamente dalle stesse svolte. Pertanto, alle minori verrà fornito di tutto quanto potrà necessitare per quell'attività, al fine di evitare disagi o disorganizzazioni.
13) Le parti si impegnano a seguire eventuali percorsi che dovessero essere ritenuti opportuni al fine di agevolare la propria genitorialità e/o comunque a portare a termine i percorsi già in essere.
14) In virtù del tempo paritario trascorso con ciascun genitore, il mantenimento, come sopra riferito, avverrà in via diretta da parte degli stessi, mentre le spese straordinarie saranno
4 divise al 50% secondo il protocollo del Tribunale di Bergamo che di seguito si trascrive: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets sanitari d) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, i costi per apparecchi sanitari e dentistici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa scolastica;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso le sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola (quest'ultimo da decidere e scegliere con accordo tra i genitori); b) centro ricreativo e gruppo estivo. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia e baby sitter.
15) Le parti concordano che fino alla prossima presentazione della dichiarazione ISEE la signora beneficerà del 100% dell'assegno unico e si impegna a riconoscere al signor Pt_1 il 50% dell'importo riconosciuto mensilmente a tale titolo attualmente Parte_2 ammontante a circa euro 803,90= a decorrere dalla mensilità di agosto 2024, ciò a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: [...]. Dal prossimo anno o comunque non appena possibile fiscalmente le detrazioni per figli a carico saranno usufruite al 50% dai coniugi e l'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascun coniuge;
a tal fine ciascun di essi si attiverà per la presentazione delle relative domande/documentazione.
16) Il conto corrente comune aperto presso la , filiale di Bonate Sopra (BG), n. CP_1
1747/00023629 rimarrà aperto esclusivamente per il pagamento del mutuo da parte del signor come si vedrà meglio infra. Il saldo attivo sullo stesso esistente è stato suddiviso Parte_2 al 50% tra i coniugi e prelevato entro 7 giorni dalla sottoscrizione del ricorso.
5 17) Quanto al “Conto Insieme” di cui alle premesse acceso nell'esclusivo interesse della prole ed intestato alla signora i coniugi concordano che lo stesso rimarrà attivo e la Pt_1 signora si impegna a fornire semestralmente al signor la documentazione Parte_2 bancaria attestante il saldo dello stesso. L'eventuale utilizzo delle somme ivi accantonate nell'interesse esclusivo delle figlie, verrà deciso concordemente dai genitori.
18) Quanto al mutuo ancora in essere sulla casa coniugale n. 1747/5809701 i coniugi concordano che a far data dalla mensilità del 30 agosto 2024 compresa sarà esclusivamente il sig. a farsi carico del pagamento integrale della relativa rata che verrà Parte_2 appoggiato sul conto corrente comune di cui al punto 20 entro una settimana dalla sottoscrizione del ricorso.
19) Con riferimento alla casa coniugale sita in RV, via Don O. Bolgeni, 23, la signora si impegna a cedere, al signor che accetta e si impegna ad Parte_1 Parte_2 acquistare, la propria quota – pari al 50% – del diritto di piena proprietà della seguente porzione immobiliare e precisamente: - in Comune di RV, via Don O.Bolgeni,
23,Porzioni del complesso edilizio insistente sull'area al mappale 67 di Are 37.13 e precisamente: Nel corpo B in Via Roncarro, appartamento al piano secondo, composto da soggiorno- cottura, due camere, due bagni, disimpegno e porticato con annessa cantina al piano interrato il tutto attualmente censito al N.C.E.U. di detto Comune come segue: Foglio
6 mappale 67, subalterno 778, Cat A/2, cl. 1, vani 6,5, rendita euro 537,12, (a seguito di denuncia di protocollo numero BG0189330 del 14 settembre 2006, presentata in variazione al mappale 67 sub. 763) Nel corpo A in Via Bolgeni, due autorimesse al piano interrato censite nel NCEU foglio 6 mapp. 67 sub 723 cat C/6 cl 3 mq 17 rendita euro 28,97, mapp. 67 sub 724
Cat C/6 cl 3 mq. 17 rendita € 28,97 (a seguito di denuncia di variazione di protocollo numero
412553 del 9 dicembre 200) Confini in senso orario da nord: - dell'appartamento: prospetto su enti comuni, mapp. 67/710, prospetto su enti comuni mappale 67/777, vano scala comune e prospetto su enti comuni;
- della cantina: mappale 67/770, enti comuni, mappale 67/768 e corridoio comune;
- delle autorimesse in unico corpo: terrapieno, corsello comune ed autorimessa sub 722. Unitamente alle descritte porzioni immobiliari vengono trasferiti i proporzionali diritti sugli enti vani ed impianti dell'intero complesso che per legge uso o destinazione sono da considerare condominiali. Al riguardo si precisa che: - il mappale 67 sub. 701 (bene comune non censibile) identifica i camminamenti, i vani scala del Corpo A, i passaggi carrali, il passaggio pedonale sotto il porticato del Corpo B, lo scivolo, i corselli interrati, il ripostiglio interrato;
- il mappale 67 sub. 781 (bene comune non censibile)
6 identifica i disimpegni e vani scala al piano interrati, porzione di porticato, passaggio in lato nord e i vani scala del Corpo B. La parte acquirente dichiara di ben conoscere e si obbliga ad osservare e far osservare il regolamento di condominio. Viene qui richiamato e da intendersi integralmente trascritto il contenuto dell'atto di provenienza a rogito Notaio Dott. di Ponte San Pietro, Rep. N. 170.067 e Racc. n. 20.808, registrato a Ponte Persona_4
San Pietro il 27.10.2006, n. 1765 serie 1T e trascritto a Bergamo il 30.10.2006 n. 67602-39764
e volturato a Bergamo il 12.01.2007 cui le parti espressamente rinviano. Il tutto salvo errori e come meglio in fatto.
20) Il corrispettivo del trasferimento è determinato con accollo del mutuo residuo da parte del signor fino alla sua estinzione e con il riconoscimento alla signora della Parte_2 Pt_1 somma di €. 2.500,00=, come meglio precisato al successivo punto, il tutto in esecuzione degli accordi siglati dai coniugi in sede di ricorso congiunto per separazione personale e poi per scioglimento del matrimonio tale accordo patrimoniale è funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Il signor dichiara di voler fruire di tutte Parte_2 le agevolazioni ed esenzioni di legge.
21) Con la sottoscrizione del presente ricorso il signor si obbliga ad accollarsi Parte_2 interamente il residuo importo di mutuo n. 1747/5809701, gravante ipotecariamente sull'immobile di cui sopra e contratto da ambo i coniugi in solido fra loro, stipulato con la
Banca Popolare di Milano, a rogito Notaio Dott. di Ponte San Pietro, Rep. Persona_4
N. 170.068 e Racc. n. 20.809, registrato a Ponte San Pietro il 27.10.2006 n. 1766, Serie 1T e trascritto a Bergamo il 30.10.2006 al n. 67603 - 16741, senza possibilità di ripetizione delle stesse. Il signor si impegna, altresì, a tenere indenne la signora da ogni Parte_2 Pt_1 onere e/o responsabilità al riguardo per qualsiasi titolo ragione causa connessa e/o collegata al suddetto contratto di mutuo;
i coniugi dichiarano di non vantare alcuna pretesa relativamente alle rate già pagate. Nell'ambito del trasferimento il signor Parte_2 riconosce alla signora la somma di € 2.500,00 che è stata corrisposta tramite bonifici Pt_1 seguenti coordinate IBAN [...] BANCO BPM, in tre rate alle seguenti scadenze: 1) €. 1.000,00 alla sottoscrizione del ricorso, 2) €. 1.000,00 entro e non oltre il 15 settembre 2024, 3) €. 500,00 entro e non oltre il 15 ottobre 2024. L'atto notarile di cessione della quota del 50% verrà stipulato, per espresso impegno delle parti, nel momento in cui il mutuo sarà estinto alla sua naturale scadenza ovvero sarà estinto anticipatamente ovvero nel momento in cui la Banca Mutuante dovesse rilasciare liberatoria della signora con accollo e voltura del mutuo residuo del solo signor A tal Parte_1 Parte_2
7 fine il signor comunicherà alla signora il nominativo del Notaio da lui Parte_2 Pt_1 prescelto e la data e l'ora fissate per la sottoscrizione dell'atto. Eventuali spese, tasse e oneri connessi e collegati alla suddetta cessione saranno a carico della parte acquirente.
22) Quanto ai veicoli solo formalmente di proprietà della signora ma in uso al signor Pt_1
camper Arca 715 glt targa CT129PH e motociclo BMW K1200RS targa Parte_2
AS56042, i coniugi si impegnano a trasferire la proprietà degli stessi in capo al signor che accetta entro e non oltre l'anno 2030, a meno che le parti decidano Parte_2 concordemente di porli in vendita prima di tale data – in tal caso il ricavato sarà del signor sino al trasferimento di proprietà il signor si farà carico dei costi Parte_2 Parte_2 relativi agli stessi (in via esemplificativa e non esaustiva Assicurazione, bollo auto, manutenzione ordinaria e straordinaria, carburante, ed eventuali sanzioni amministrative dovessero essere notificate alla signora . I veicoli già intestati a ciascun coniuge Pt_1 rimarranno a loro assegnati e in uso.
23) I coniugi danno atto, inoltre, di aver definito ogni ulteriore questione di carattere patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro con riferimento all'oggetto di codesto procedimento, per qualsiasi ragione e titolo.
24) I coniugi si danno il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o carte d'identità valide per l'espatrio, anche in relazione alla prole.
25) Spese legali integralmente compensate”.
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARVICO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 07/08/2024, da:
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. CAROZZI Angela, del Foro di Lecco, giusta procura in atti, e
(C.F.: , nato il [...] a [...]_2 C.F._2
(BG), con il proc. dom. avv. MAZZOLENI Rosanna, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data
18/09/2010 a RV (BG), dalla cui unione sono nate le figlie (n. a Ponte San Pietro il Per_1
Per_ 05/04/2008), (n. a Ponte San Pietro il 31/12/2012) e (n. a Ponte san Pietro il Per_2
04/03/2014), allo stato ancora tutte minorenni.
1 Le parti, inoltre, si separavano con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 822/2024, emessa il
14/11/2024 e pubblicata in data 15/11/2024, prodotta agli atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 18/06/2025, entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il
10/06/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge
1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, come riportate in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali delle figlie minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_2
n RV (BG) il 18/09/2010 (iscritto nei registri dello stato civile del Parte_1 medesimo Comune, anno 2010, atto n. 4, parte I), alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono di seguito:
1) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni contributo nel mantenimento. Per_
2) Le figlie minori , e , saranno affidate ad entrambi i genitori in via Per_1 Per_2 condivisa con collocamento paritetico tra gli stessi e residenza anagrafica presso la casa
2 coniugale, sita in RV, via don Bolgeni, 23 in cui il signor continuerà a vivere Parte_2 con le figlie.
3) Assegnarsi la casa coniugale sita appunto in RV (BG), via don Bolgeni, 23, al signor con l'arredamento e i suppellettili ivi esistenti, avendo la signora già Parte_2 Pt_1 reperito in locazione idonea abitazione in RV (BG) presso cui si è trasferita alla presentazione del ricorso ed avendo già asportato i propri beni ed effetti personali dalla casa coniugale, ad eccezione di un baule in legno posto sulla terrazza e di un mobile angolare porta-tv posto nel soggiorno anch'essi beni personali della signora (regali dei Pt_1 genitori della medesima) e che verranno dalla ricorrente asportati dalla casa coniugale non appena le sarà possibile logisticamente.
4) Le decisioni di maggior importanza riguardanti le figlie e relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse.
A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Per_ 5) Quanto alle modalità di gestione delle figlie e i coniugi hanno stabilito una Per_2 calendarizzazione che prevede che trascorrano pressoché pari tempo presso l'uno e l'altro genitore, anche grazie alla vicinanza delle due abitazioni, con una rotazione di tre giorni e tre notti circa ciascuno, in modo da assicurare l'alternanza dei fine settimana. Si allega al presente atto un prospetto di calendario che sottoscritto dai genitori, è parte integrante del ricorso;
per quanto riguarda la figlia , sedicenne, stante l'età della medesima, le Per_1 parti concordano che ella potrà stabilire direttamente con i genitori tempi e modalità di frequentazione;
in ogni caso, in via ipotetica, si prevede che la stessa stia con i genitori secondo la calendarizzazione di cui all'allegato già depositato sub doc. 15, fatti salvi diversi accordi intercorsi tra ed i genitori stessi. Per_1
6) Le parti provvederanno direttamente ai bisogni della prole nei periodi in cui la stessa trascorrerà il tempo con ciascuno, senza alcun onere per l'altro negli spostamenti.
7) Festività religiose e civili e vacanze: le stesse saranno suddivise equamente ed alternate di anno in anno tra i genitori secondo le seguenti modalità e conseguentemente i ponti: - Vacanze scolastiche natalizie: suddivise equamente tra i genitori;
le figlie trascorreranno le suddette vacanze con entrambi i genitori;
ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre con uno e dal
31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; si precisa che il giorno di Natale le figlie lo trascorreranno con il padre mentre il giorno di Santo Stefano con la madre (come da
3 tradizione), fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
- Vacanze pasquali: suddivise equamente tra i genitori;
indicativamente un genitore terrà le figlie dal Giovedì Santo alle ore 21,30 della domenica di Pasqua;
e con l'altro genitore da detto momento sino al mercoledì successivo
(compreso il Lunedì in Albis). - Vacanze estive: ciascun coniuge trascorrerà con le figlie 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive da concordare tra gli stessi entro il 31 maggio di ciascun anno. Si precisa che ciascun genitore si impegna nei confronti dell'altro a comunicare il luogo in cui le figlie trascorreranno le vacanze.
8) Qualora uno dei due genitori fosse impossibilitato, per malattia o impegni eccezionali di lavoro, a rispettare il calendario come sopra stabilito, dovrà prontamente comunicarlo all'altra parte, la quale, entro e non oltre le successive 24 ore, dovrà comunicare al coniuge impossibilitato la propria disponibilità, se possibile dal punto di vista organizzativo, a tenere con sé i figli. In caso di indisponibilità dell'altro genitore, il genitore che avrebbe dovuto stare con i minori, dovrà provvedere da sé a trovare idonea collocazione alla prole, dandone comunicazione all'altro coniuge. In ogni caso, tali cambiamenti non modificheranno la calendarizzazione sopra indicati.
9) I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge.
10) I coniugi hanno l'obbligo di comunicarsi sempre il proprio recapito, anche telefonico qualora abbiano con sé le minori, in modo da agevolare la possibilità di contatto con le stesse.
11) Entrambi i coniugi dovranno interessarsi e partecipare alle attività scolastiche, sportive, ricreative e formative frequentate dai figli. Il tutto compatibilmente con i tempi di cura loro assegnati e con le effettive possibilità di ciascuno.
12) Se il periodo in cui le figlie con uno o con l'altro genitore dovesse coincidere con l'esercizio di un'attività sportiva, scolastica o di svago, il genitore al quale le figlie saranno affidate in quel periodo è responsabile del permesso e dell'organizzazione di tale attività rispettivamente dalle stesse svolte. Pertanto, alle minori verrà fornito di tutto quanto potrà necessitare per quell'attività, al fine di evitare disagi o disorganizzazioni.
13) Le parti si impegnano a seguire eventuali percorsi che dovessero essere ritenuti opportuni al fine di agevolare la propria genitorialità e/o comunque a portare a termine i percorsi già in essere.
14) In virtù del tempo paritario trascorso con ciascun genitore, il mantenimento, come sopra riferito, avverrà in via diretta da parte degli stessi, mentre le spese straordinarie saranno
4 divise al 50% secondo il protocollo del Tribunale di Bergamo che di seguito si trascrive: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets sanitari d) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, i costi per apparecchi sanitari e dentistici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa scolastica;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso le sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola (quest'ultimo da decidere e scegliere con accordo tra i genitori); b) centro ricreativo e gruppo estivo. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia e baby sitter.
15) Le parti concordano che fino alla prossima presentazione della dichiarazione ISEE la signora beneficerà del 100% dell'assegno unico e si impegna a riconoscere al signor Pt_1 il 50% dell'importo riconosciuto mensilmente a tale titolo attualmente Parte_2 ammontante a circa euro 803,90= a decorrere dalla mensilità di agosto 2024, ciò a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: [...]. Dal prossimo anno o comunque non appena possibile fiscalmente le detrazioni per figli a carico saranno usufruite al 50% dai coniugi e l'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascun coniuge;
a tal fine ciascun di essi si attiverà per la presentazione delle relative domande/documentazione.
16) Il conto corrente comune aperto presso la , filiale di Bonate Sopra (BG), n. CP_1
1747/00023629 rimarrà aperto esclusivamente per il pagamento del mutuo da parte del signor come si vedrà meglio infra. Il saldo attivo sullo stesso esistente è stato suddiviso Parte_2 al 50% tra i coniugi e prelevato entro 7 giorni dalla sottoscrizione del ricorso.
5 17) Quanto al “Conto Insieme” di cui alle premesse acceso nell'esclusivo interesse della prole ed intestato alla signora i coniugi concordano che lo stesso rimarrà attivo e la Pt_1 signora si impegna a fornire semestralmente al signor la documentazione Parte_2 bancaria attestante il saldo dello stesso. L'eventuale utilizzo delle somme ivi accantonate nell'interesse esclusivo delle figlie, verrà deciso concordemente dai genitori.
18) Quanto al mutuo ancora in essere sulla casa coniugale n. 1747/5809701 i coniugi concordano che a far data dalla mensilità del 30 agosto 2024 compresa sarà esclusivamente il sig. a farsi carico del pagamento integrale della relativa rata che verrà Parte_2 appoggiato sul conto corrente comune di cui al punto 20 entro una settimana dalla sottoscrizione del ricorso.
19) Con riferimento alla casa coniugale sita in RV, via Don O. Bolgeni, 23, la signora si impegna a cedere, al signor che accetta e si impegna ad Parte_1 Parte_2 acquistare, la propria quota – pari al 50% – del diritto di piena proprietà della seguente porzione immobiliare e precisamente: - in Comune di RV, via Don O.Bolgeni,
23,Porzioni del complesso edilizio insistente sull'area al mappale 67 di Are 37.13 e precisamente: Nel corpo B in Via Roncarro, appartamento al piano secondo, composto da soggiorno- cottura, due camere, due bagni, disimpegno e porticato con annessa cantina al piano interrato il tutto attualmente censito al N.C.E.U. di detto Comune come segue: Foglio
6 mappale 67, subalterno 778, Cat A/2, cl. 1, vani 6,5, rendita euro 537,12, (a seguito di denuncia di protocollo numero BG0189330 del 14 settembre 2006, presentata in variazione al mappale 67 sub. 763) Nel corpo A in Via Bolgeni, due autorimesse al piano interrato censite nel NCEU foglio 6 mapp. 67 sub 723 cat C/6 cl 3 mq 17 rendita euro 28,97, mapp. 67 sub 724
Cat C/6 cl 3 mq. 17 rendita € 28,97 (a seguito di denuncia di variazione di protocollo numero
412553 del 9 dicembre 200) Confini in senso orario da nord: - dell'appartamento: prospetto su enti comuni, mapp. 67/710, prospetto su enti comuni mappale 67/777, vano scala comune e prospetto su enti comuni;
- della cantina: mappale 67/770, enti comuni, mappale 67/768 e corridoio comune;
- delle autorimesse in unico corpo: terrapieno, corsello comune ed autorimessa sub 722. Unitamente alle descritte porzioni immobiliari vengono trasferiti i proporzionali diritti sugli enti vani ed impianti dell'intero complesso che per legge uso o destinazione sono da considerare condominiali. Al riguardo si precisa che: - il mappale 67 sub. 701 (bene comune non censibile) identifica i camminamenti, i vani scala del Corpo A, i passaggi carrali, il passaggio pedonale sotto il porticato del Corpo B, lo scivolo, i corselli interrati, il ripostiglio interrato;
- il mappale 67 sub. 781 (bene comune non censibile)
6 identifica i disimpegni e vani scala al piano interrati, porzione di porticato, passaggio in lato nord e i vani scala del Corpo B. La parte acquirente dichiara di ben conoscere e si obbliga ad osservare e far osservare il regolamento di condominio. Viene qui richiamato e da intendersi integralmente trascritto il contenuto dell'atto di provenienza a rogito Notaio Dott. di Ponte San Pietro, Rep. N. 170.067 e Racc. n. 20.808, registrato a Ponte Persona_4
San Pietro il 27.10.2006, n. 1765 serie 1T e trascritto a Bergamo il 30.10.2006 n. 67602-39764
e volturato a Bergamo il 12.01.2007 cui le parti espressamente rinviano. Il tutto salvo errori e come meglio in fatto.
20) Il corrispettivo del trasferimento è determinato con accollo del mutuo residuo da parte del signor fino alla sua estinzione e con il riconoscimento alla signora della Parte_2 Pt_1 somma di €. 2.500,00=, come meglio precisato al successivo punto, il tutto in esecuzione degli accordi siglati dai coniugi in sede di ricorso congiunto per separazione personale e poi per scioglimento del matrimonio tale accordo patrimoniale è funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Il signor dichiara di voler fruire di tutte Parte_2 le agevolazioni ed esenzioni di legge.
21) Con la sottoscrizione del presente ricorso il signor si obbliga ad accollarsi Parte_2 interamente il residuo importo di mutuo n. 1747/5809701, gravante ipotecariamente sull'immobile di cui sopra e contratto da ambo i coniugi in solido fra loro, stipulato con la
Banca Popolare di Milano, a rogito Notaio Dott. di Ponte San Pietro, Rep. Persona_4
N. 170.068 e Racc. n. 20.809, registrato a Ponte San Pietro il 27.10.2006 n. 1766, Serie 1T e trascritto a Bergamo il 30.10.2006 al n. 67603 - 16741, senza possibilità di ripetizione delle stesse. Il signor si impegna, altresì, a tenere indenne la signora da ogni Parte_2 Pt_1 onere e/o responsabilità al riguardo per qualsiasi titolo ragione causa connessa e/o collegata al suddetto contratto di mutuo;
i coniugi dichiarano di non vantare alcuna pretesa relativamente alle rate già pagate. Nell'ambito del trasferimento il signor Parte_2 riconosce alla signora la somma di € 2.500,00 che è stata corrisposta tramite bonifici Pt_1 seguenti coordinate IBAN [...] BANCO BPM, in tre rate alle seguenti scadenze: 1) €. 1.000,00 alla sottoscrizione del ricorso, 2) €. 1.000,00 entro e non oltre il 15 settembre 2024, 3) €. 500,00 entro e non oltre il 15 ottobre 2024. L'atto notarile di cessione della quota del 50% verrà stipulato, per espresso impegno delle parti, nel momento in cui il mutuo sarà estinto alla sua naturale scadenza ovvero sarà estinto anticipatamente ovvero nel momento in cui la Banca Mutuante dovesse rilasciare liberatoria della signora con accollo e voltura del mutuo residuo del solo signor A tal Parte_1 Parte_2
7 fine il signor comunicherà alla signora il nominativo del Notaio da lui Parte_2 Pt_1 prescelto e la data e l'ora fissate per la sottoscrizione dell'atto. Eventuali spese, tasse e oneri connessi e collegati alla suddetta cessione saranno a carico della parte acquirente.
22) Quanto ai veicoli solo formalmente di proprietà della signora ma in uso al signor Pt_1
camper Arca 715 glt targa CT129PH e motociclo BMW K1200RS targa Parte_2
AS56042, i coniugi si impegnano a trasferire la proprietà degli stessi in capo al signor che accetta entro e non oltre l'anno 2030, a meno che le parti decidano Parte_2 concordemente di porli in vendita prima di tale data – in tal caso il ricavato sarà del signor sino al trasferimento di proprietà il signor si farà carico dei costi Parte_2 Parte_2 relativi agli stessi (in via esemplificativa e non esaustiva Assicurazione, bollo auto, manutenzione ordinaria e straordinaria, carburante, ed eventuali sanzioni amministrative dovessero essere notificate alla signora . I veicoli già intestati a ciascun coniuge Pt_1 rimarranno a loro assegnati e in uso.
23) I coniugi danno atto, inoltre, di aver definito ogni ulteriore questione di carattere patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro con riferimento all'oggetto di codesto procedimento, per qualsiasi ragione e titolo.
24) I coniugi si danno il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o carte d'identità valide per l'espatrio, anche in relazione alla prole.
25) Spese legali integralmente compensate”.
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARVICO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
8