CASS
Sentenza 24 febbraio 2023
Sentenza 24 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/02/2023, n. 5734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5734 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 80/2021 proposto da: ZA:NI PP, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Nicolò Tartaglia n. 11, presso lo studio dell'avvocato LUCA CC che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro IO IO ST, elettivamente domiciliata in Roma, alla Circumvallazione Ostiense n. 228, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PREITE che la rappresenta e difende;
- controricorrente — Civile Sent. Sez. 3 Num. 5734 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: SCRIMA ANTONIETTA Data pubblicazione: 24/02/2023 avverso l'ordinanza n. 8113/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA. FATTI DI CAUSA IU RI ha proposto ricorso per revocazione, basato su un unico motivo, avverso l'ordinanza n. 8113/2020 di questa Corte, depositata il 28 aprile 2020, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione dal medesimo proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma i. 5508 del 28 agosto 2017 che, tra l'altro, aveva riformato la sentenza del Tribunale di IT e, sulla base di una scrittura privata del 20 dicembre 2001, intercorsa tra IU RI e FA Pucci° PR, aveva condannato il primo al pagamento della somma di euro 61.978,00 a titolo di ristoro del recesso anticipato da un contratto di locazione avente ad oggetto immobili siti in IT, destinati in parte ad esercizio commerciale (bar), oltre interessi dal 31 marzo 2002 ed al maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., come disposto in sentenza dalla stessa data a quella di pubblicazione del provvedimento, oltre spese di lite e di c.t.u. FA UC PR ha resistito con controricorso. Fissato per l'udienza pubblica del 26 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento dei Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il P.G., in prossimità della camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di accogliere il ricorso per revocazione, Rie. 2021 n. 00080 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -2- revocare la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare i primi due motivi di ricorso interposto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 28 agosto 2017. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In sede rescindente, con il primo motivò, rubricato «Sussistenza del vizio per revocazione previsto dagli artt. 391 bis e 395 n 4 c.p.c. - Erronea supposizione di un fatto processuale invece incontroverti[bilmen]te escluso», il ricorrente rappresenta che l'ordinanza impugnata sarebbe palesemente viziata poiché assunta «sulla base dell'errata supposizione dell'esistenza di un fatto (nella specie l'attività processuale ausiliaria del CTU) il quale invece risulta pacificamente esclusa dagli atti e documenti del processo». Deduce, infatti, che la predetta ordinanza sarebbe stata assunta sulla base dell'erroneo convincimento che, nel giudizio di seconc o grado innanzi alla Corte di appello, fosse stata disposta, espletata e, quindi, acquisita agli atti di causa una seconda e diversa c.t.u. grafologica - avente presumibilmente contenuto opposto e contrario - a quella invece realmente svolta nel corso del giudizio di primo grado. Sottolinea la particolare importanza ed essenzialità del fatto su cui l'errore sarebbe caduto, evidenziando che, in difetto di siffatto errore, i Giudici di legittimità non si sarebbero potuti esimere dal dover argomentare in relazione alla legittimità del potere del Giudicante di sconfessare e disattendere totalmente senza alcuna motivazione una perizia calligrafica e, comunque, in generale, una qualsiasi c.t.u.. Rimarca la decisività e la rilevanza dell'errore, ricordando che nella specie si controverte della sottoscrizione o meno di un atto di recesso e contestuale riconoscimento di debito per l'importo di euro 61.978,00, oltre interessi e spese legali, e che anche l'escussione del Ric. 2021 n. 00080 sez. S3 - ud. 26-10-2072 -3- teste AB UC è avvenuta solo successivamente alla prodromica valutazione sulla veridicità della sottoscrizione della scrittura privata negata in primo grado. 1.1. Il motivo è fondato. Ed invero, come evidenziato dal ricorrente, nell'ordinanza impugnata in questa sede, a p. 3, si afferma «Avuto riguardo al primo motivo di ricorso la sentenza in scrutinio compie un articolato ragionamento, che si snoda alle pagg. 4 e 5, per affermare la preferenza accordata alla consulenza grafica disposta in grado di appello ...» nonché «Sul potere del giudice di appello di disporre rinnovazione della consulenza d'ufficio la sentenza in scrutinio è coerente con l'orientamento di legittimità ...». A quanto precede va pure aggiunto che, nella medesima ordinanza, a p. 2, nella parte dedicata ai fatti di causa, si afferma che «La Corte di Appello ha rinnovato l'istruttoria, ammettendo prova testimoniale, non ammessa in primo grado, con il padre della Pucci° PR e ha ritenuto inattendibile la perizia calligrafica espletata in primo grado, procedendo a nuova indagine peritale». È, invece, del tutto pacifico (v. controricorso p. 13) che in sede di appello non è stata disposta una nuova c.t.u., come peraltro emerge dalla sentenza di secondo grado, in cui, pur dandosi atto della richiesta di parte appellante di disporre una nuova c.t.u. e di ammettere la prova testimoniale articolata da tale parte, si rappresenta che, con ordinanza collegiale del 15 marzo 2016, è stata ammessa la sola prova per testi richiesta dall'attrice nella memoria ex art. 184 c.p.c. Sussiste, pertanto, la lamentata svista di carattere materiale, costituente errore di fatto in cui è incorsa questa Corte nell'ordinanza revocanda, nel ritenere che in secondo grado si sia proceduto a nuova Ric. 2021 n. 00080 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -4- indagine peritale e tale "evidente abbaglio di sensi", come pure ha evidenziato il P.G., ha determinato il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso per cassazione (e non ha inciso sull'esame del terzo e quarto motivo), presupponendo tale rigetto la rinnovazione della consulenza grafologica nel corso del giudizio di appello. 2. L'accoglimento dell'unico motivo su cui si fonda il ricorso per revocazione comporta l'accoglimento di tale ricorso e la revoca in parte qua dell'ordinanza impugnata, in relazione, cioè, allo scrutinio del primo e del secondo motivo del ricorso per cassazione. 3. In sede rescissoria vanno, quindi, esaminati i primi due motivi del ricorso per cassazione. 4. Con il primo motivo del ricorso appena richiamato, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2702, 2719, 2721 c.c. e 214, 215, 216, 223, e 224 c.p.c., il RI ha dedotto che, nel caso all'esame, FA Pucci° PR ha prodotto agli atti una semplice copia di scrittura privata prontamente e formalmente disconosciuta nei contenuti e nella sottoscrizione da parte del RI e ha sostenuto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la parte che abbia esibito la copia fotostatica e che intenda avvalersi della prova documentale rappresentata da detta scrittura, deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
altrimenti, del contenuto del documento può fornire la prova con i mezzi ordinari nei limiti della loro ammissibilità. Ha soggiunto il ricorrente che, però, la UC PR, nel proporre l'istanza di verificazione, non ha depositato in atti l'originale della scrittura in questione, non ha «proposto i mezzi di prova ritenuti utili» né ha prodotto o indicato le scritture di ausilio alla comparazione, come previsto dall'art. 216 c.p.c., e tuttavia la Corte dì merito ha «posto quale elemento centrale della propria valutazione proprio il Ric. 2021 n. 00080 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -5- documento in parola e ha ritenuto "sufficientemente raggiunta la prova che la scrittura datata 20.12.2001 fu sottoscritta dal RI IU" ... in virtù della valutazione di due perizie grafiche sul documento stesso, oltre che sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dal padre di FA UC PR». Ma così operando, ad avviso del ricorrente, i Giudici della Corte di appello avrebbero violato le norme indicate nella rubrica del motivo in esame laddove, pur in assenza del documento originale, avrebbero «utilizzato quale compendio probatorio sul quale fondare la propria decisione le risultanze di un procedimento di verificazione viziato, ritenendo poi di poter rafforzare le conclusioni cui sono pervenuti sulla base di una prova testimoniale ab origine inammissibile». Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, espunto il documento prodotto in fotocopia, avrebbe dovuto valutare la sussistenza di eventuali ulteriori prove che effettivamente attestassero la veridicità delle affermazioni della UC PR, ed invece detta Corte, pur in assenza di tali prove, aveva ammesso la prova testimoniale richiesta in primo grado dall'attrice, in violazione dell'art. 2721 c.c., nonostante il rapporto filiale tra il testimone ammesso e l'attrice e la natura del contratto asseritamente di recesso anticipato da un contratto di locazione commerciale tra IU RI e la RG Paradosso s.a.s.. Il ricorrente ha pure lamentato che la genericità della richiesta di ammissione della prova come formulata nell'atto di gravame dall'appellante avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a ritenere inammissibile la richiesta in parola. 4.1. Il mezzo all'esame è inammissibile. Anzitutto il motivo non indìca specificamente la motivazione della sentenza impugnata cui si attaglierebbero le plurime censure esposte, Ric. 2021 n. 00080 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -6- non potendosi demandare a questa Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - punti della sentenza che si pongono in contrasto con le norme asseritamente violate (Cass., sez. un., 28/10/2020, n. 23745). Inoltre, la censura con cui si lamenta sostanzialmente che il giudice di primo grado abbia disposto la c.t.u. sulla fotocopia della scrittura in parola risulta priva di un dato rilevante, non essendo stato specificato se il RI abbia tempestivamente (ex art. 157, secondo comma, c.p.c.) eccepito la nullità dell'ordinanza dispositiva della c.t.u. e del supplemento di essa, in mancanza ded'originale della scrittura, atteso che, ai sensi dell'art. 157, terzo comma, c.p.c. l'omessa proposizione dell'eccezione di nullità ha effetto preclusivo e neppure è stato precisato se in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado una siffatta eccezione sia stata mantenuta né se la stessa sia stata riproposta in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Anche la censura relativa all'ammissione della testimonianza in secondo grado è carente dell'indicazione della tempestiva (sempre ai sensi dell'art. 157, secondo comma, c.p.c.) proposizione dell'eccezione di nullità, anche in questo caso soggetta pure alla previsione di cui al terzo comma dell'art. 157 c.p.c. 5. Con il secondo motivo del ricorso per cassazione, denunciando, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., «la nullità del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.», il ricorrente ha sostenuto che «il rispetto da parte della Corte di Appello di Roma del combinato disposto degli articoli 2702, 2719 e 2721 c.c. avrebbe dovuto impedire il "prudente apprezzamento del giudice", vincolando lo stesso alla declaratoria di inefficacia della copia della scrittura privata oggetto di formale disconoscimento» e che «analoghe considerazioni Rie. 2021 n. 00080 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -7- possono svolgersi in merito all'escussione del testimone sig. AB UC». Inoltre, il ricorrente ha dedotto che la Corte di merito avrebbe acquisito e valorizzato la prova testimoniale richiesta dall'appellante «facendo un uso arbitrario ed illogico del potere di libera valutazione della prova, così violando la norma processuale che lo conferisce», essendosi il convincimento del giudice «basato sulla deposizione di un unico testimone, legato all'appellante da uno stretto rapporto di parentela ..., ascoltato a distanza di oltre quindici anni dall'accadimento delle circostanze su cui doveva deporre». 5.1. Anche il secondo motivo in scrutinio risulta complessivamente inammissibile. L'esame della censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 115 c.p.c. resta assorbito dalla ritenuta inammissibilità del primo mezzo. Le doglianze inerenti alla dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c. sono inammissibili. Ed invero, come pure da ultimo affermato da questa Corte, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che i legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca - come nella specie - che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, Ric. 2021 n. 00080 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -8- c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., sez. un., 30/09/2020, n. 20867). 6. Conclusivamente, alla luce di quanto sopra evidenziato, va accolto il ricorso per revocazione e revocata in parte qua (in relazione, cioè, allo scrutinio del primo e del secondo motivo del ricorso per cassazione) l'ordinanza impugnata;
provvedendosi in sede rescissoria, vanno dichiarati inammissibili i primi due motivi del ricorso per cassazione. Ai sensi dell'art. 336, primo comma, c.p.c. la parte dell'ordinanza revocanda relativa alle spese di quel giudizio cede a seguito dell'accoglimento del ricorso per revocazione;
pertanto, decidendo in questa sede sulle spese del giudizio ordinario per cassazione, va confermata la statuizione indicata al riguardo nell'ordinanza impugnata. 7. Le spese del presente giudizio di revocazione ben possono essere compensate per la metà, stante l'accoglimento del ricorso per revocazione, pur se tale accoglimento non influisce sull'esito del giudizio di cassazione, mentre, per la restante metà, dette spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo. 8. Va ribadita la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), mentre va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento dì un ulteriore importo a titolo di Ric. 2021 n. 00080 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -9- contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso per revocazione, ai sensi delle medesime disposizioni già richiamate, stante l'accoglimento di tale ultimo ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per revocazione e revoca in parte qua (in relazione, cioè, allo scrutinio del primo e del secondo motivo del ricorso per cassazione) l'ordinanza impugnata;
provvedendo in sede rescissoria, dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso per cAssazione;
provvedendo sulle spese del giudizio ordinario per cassazione, condanna il ricorrente alle spese di tale giudizio, che liquida in euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% oltre CA ed IVA come per legge;
compensa tra le parti per la metà le spese relative al giudizio per revocazione e condanna il ricorrente al pagamento della restante metà delle spese da ultimo indicate, che liquida, in favore della controricorrente, in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso per cassazione, a norma ft del comma 1-bis dello stesso art. 13; dà atto, invece, della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso per revocazione, ai sensi delle medesime disposizioni già richiamate. Ric. 2021 n. 00080 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -10- Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Su rema di Cassazione, il 26 oe.bre 022.
- ricorrente -
contro IO IO ST, elettivamente domiciliata in Roma, alla Circumvallazione Ostiense n. 228, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PREITE che la rappresenta e difende;
- controricorrente — Civile Sent. Sez. 3 Num. 5734 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: SCRIMA ANTONIETTA Data pubblicazione: 24/02/2023 avverso l'ordinanza n. 8113/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA. FATTI DI CAUSA IU RI ha proposto ricorso per revocazione, basato su un unico motivo, avverso l'ordinanza n. 8113/2020 di questa Corte, depositata il 28 aprile 2020, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione dal medesimo proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma i. 5508 del 28 agosto 2017 che, tra l'altro, aveva riformato la sentenza del Tribunale di IT e, sulla base di una scrittura privata del 20 dicembre 2001, intercorsa tra IU RI e FA Pucci° PR, aveva condannato il primo al pagamento della somma di euro 61.978,00 a titolo di ristoro del recesso anticipato da un contratto di locazione avente ad oggetto immobili siti in IT, destinati in parte ad esercizio commerciale (bar), oltre interessi dal 31 marzo 2002 ed al maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., come disposto in sentenza dalla stessa data a quella di pubblicazione del provvedimento, oltre spese di lite e di c.t.u. FA UC PR ha resistito con controricorso. Fissato per l'udienza pubblica del 26 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento dei Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il P.G., in prossimità della camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di accogliere il ricorso per revocazione, Rie. 2021 n. 00080 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -2- revocare la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare i primi due motivi di ricorso interposto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 28 agosto 2017. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In sede rescindente, con il primo motivò, rubricato «Sussistenza del vizio per revocazione previsto dagli artt. 391 bis e 395 n 4 c.p.c. - Erronea supposizione di un fatto processuale invece incontroverti[bilmen]te escluso», il ricorrente rappresenta che l'ordinanza impugnata sarebbe palesemente viziata poiché assunta «sulla base dell'errata supposizione dell'esistenza di un fatto (nella specie l'attività processuale ausiliaria del CTU) il quale invece risulta pacificamente esclusa dagli atti e documenti del processo». Deduce, infatti, che la predetta ordinanza sarebbe stata assunta sulla base dell'erroneo convincimento che, nel giudizio di seconc o grado innanzi alla Corte di appello, fosse stata disposta, espletata e, quindi, acquisita agli atti di causa una seconda e diversa c.t.u. grafologica - avente presumibilmente contenuto opposto e contrario - a quella invece realmente svolta nel corso del giudizio di primo grado. Sottolinea la particolare importanza ed essenzialità del fatto su cui l'errore sarebbe caduto, evidenziando che, in difetto di siffatto errore, i Giudici di legittimità non si sarebbero potuti esimere dal dover argomentare in relazione alla legittimità del potere del Giudicante di sconfessare e disattendere totalmente senza alcuna motivazione una perizia calligrafica e, comunque, in generale, una qualsiasi c.t.u.. Rimarca la decisività e la rilevanza dell'errore, ricordando che nella specie si controverte della sottoscrizione o meno di un atto di recesso e contestuale riconoscimento di debito per l'importo di euro 61.978,00, oltre interessi e spese legali, e che anche l'escussione del Ric. 2021 n. 00080 sez. S3 - ud. 26-10-2072 -3- teste AB UC è avvenuta solo successivamente alla prodromica valutazione sulla veridicità della sottoscrizione della scrittura privata negata in primo grado. 1.1. Il motivo è fondato. Ed invero, come evidenziato dal ricorrente, nell'ordinanza impugnata in questa sede, a p. 3, si afferma «Avuto riguardo al primo motivo di ricorso la sentenza in scrutinio compie un articolato ragionamento, che si snoda alle pagg. 4 e 5, per affermare la preferenza accordata alla consulenza grafica disposta in grado di appello ...» nonché «Sul potere del giudice di appello di disporre rinnovazione della consulenza d'ufficio la sentenza in scrutinio è coerente con l'orientamento di legittimità ...». A quanto precede va pure aggiunto che, nella medesima ordinanza, a p. 2, nella parte dedicata ai fatti di causa, si afferma che «La Corte di Appello ha rinnovato l'istruttoria, ammettendo prova testimoniale, non ammessa in primo grado, con il padre della Pucci° PR e ha ritenuto inattendibile la perizia calligrafica espletata in primo grado, procedendo a nuova indagine peritale». È, invece, del tutto pacifico (v. controricorso p. 13) che in sede di appello non è stata disposta una nuova c.t.u., come peraltro emerge dalla sentenza di secondo grado, in cui, pur dandosi atto della richiesta di parte appellante di disporre una nuova c.t.u. e di ammettere la prova testimoniale articolata da tale parte, si rappresenta che, con ordinanza collegiale del 15 marzo 2016, è stata ammessa la sola prova per testi richiesta dall'attrice nella memoria ex art. 184 c.p.c. Sussiste, pertanto, la lamentata svista di carattere materiale, costituente errore di fatto in cui è incorsa questa Corte nell'ordinanza revocanda, nel ritenere che in secondo grado si sia proceduto a nuova Ric. 2021 n. 00080 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -4- indagine peritale e tale "evidente abbaglio di sensi", come pure ha evidenziato il P.G., ha determinato il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso per cassazione (e non ha inciso sull'esame del terzo e quarto motivo), presupponendo tale rigetto la rinnovazione della consulenza grafologica nel corso del giudizio di appello. 2. L'accoglimento dell'unico motivo su cui si fonda il ricorso per revocazione comporta l'accoglimento di tale ricorso e la revoca in parte qua dell'ordinanza impugnata, in relazione, cioè, allo scrutinio del primo e del secondo motivo del ricorso per cassazione. 3. In sede rescissoria vanno, quindi, esaminati i primi due motivi del ricorso per cassazione. 4. Con il primo motivo del ricorso appena richiamato, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2702, 2719, 2721 c.c. e 214, 215, 216, 223, e 224 c.p.c., il RI ha dedotto che, nel caso all'esame, FA Pucci° PR ha prodotto agli atti una semplice copia di scrittura privata prontamente e formalmente disconosciuta nei contenuti e nella sottoscrizione da parte del RI e ha sostenuto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la parte che abbia esibito la copia fotostatica e che intenda avvalersi della prova documentale rappresentata da detta scrittura, deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
altrimenti, del contenuto del documento può fornire la prova con i mezzi ordinari nei limiti della loro ammissibilità. Ha soggiunto il ricorrente che, però, la UC PR, nel proporre l'istanza di verificazione, non ha depositato in atti l'originale della scrittura in questione, non ha «proposto i mezzi di prova ritenuti utili» né ha prodotto o indicato le scritture di ausilio alla comparazione, come previsto dall'art. 216 c.p.c., e tuttavia la Corte dì merito ha «posto quale elemento centrale della propria valutazione proprio il Ric. 2021 n. 00080 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -5- documento in parola e ha ritenuto "sufficientemente raggiunta la prova che la scrittura datata 20.12.2001 fu sottoscritta dal RI IU" ... in virtù della valutazione di due perizie grafiche sul documento stesso, oltre che sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dal padre di FA UC PR». Ma così operando, ad avviso del ricorrente, i Giudici della Corte di appello avrebbero violato le norme indicate nella rubrica del motivo in esame laddove, pur in assenza del documento originale, avrebbero «utilizzato quale compendio probatorio sul quale fondare la propria decisione le risultanze di un procedimento di verificazione viziato, ritenendo poi di poter rafforzare le conclusioni cui sono pervenuti sulla base di una prova testimoniale ab origine inammissibile». Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, espunto il documento prodotto in fotocopia, avrebbe dovuto valutare la sussistenza di eventuali ulteriori prove che effettivamente attestassero la veridicità delle affermazioni della UC PR, ed invece detta Corte, pur in assenza di tali prove, aveva ammesso la prova testimoniale richiesta in primo grado dall'attrice, in violazione dell'art. 2721 c.c., nonostante il rapporto filiale tra il testimone ammesso e l'attrice e la natura del contratto asseritamente di recesso anticipato da un contratto di locazione commerciale tra IU RI e la RG Paradosso s.a.s.. Il ricorrente ha pure lamentato che la genericità della richiesta di ammissione della prova come formulata nell'atto di gravame dall'appellante avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a ritenere inammissibile la richiesta in parola. 4.1. Il mezzo all'esame è inammissibile. Anzitutto il motivo non indìca specificamente la motivazione della sentenza impugnata cui si attaglierebbero le plurime censure esposte, Ric. 2021 n. 00080 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -6- non potendosi demandare a questa Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - punti della sentenza che si pongono in contrasto con le norme asseritamente violate (Cass., sez. un., 28/10/2020, n. 23745). Inoltre, la censura con cui si lamenta sostanzialmente che il giudice di primo grado abbia disposto la c.t.u. sulla fotocopia della scrittura in parola risulta priva di un dato rilevante, non essendo stato specificato se il RI abbia tempestivamente (ex art. 157, secondo comma, c.p.c.) eccepito la nullità dell'ordinanza dispositiva della c.t.u. e del supplemento di essa, in mancanza ded'originale della scrittura, atteso che, ai sensi dell'art. 157, terzo comma, c.p.c. l'omessa proposizione dell'eccezione di nullità ha effetto preclusivo e neppure è stato precisato se in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado una siffatta eccezione sia stata mantenuta né se la stessa sia stata riproposta in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Anche la censura relativa all'ammissione della testimonianza in secondo grado è carente dell'indicazione della tempestiva (sempre ai sensi dell'art. 157, secondo comma, c.p.c.) proposizione dell'eccezione di nullità, anche in questo caso soggetta pure alla previsione di cui al terzo comma dell'art. 157 c.p.c. 5. Con il secondo motivo del ricorso per cassazione, denunciando, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., «la nullità del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.», il ricorrente ha sostenuto che «il rispetto da parte della Corte di Appello di Roma del combinato disposto degli articoli 2702, 2719 e 2721 c.c. avrebbe dovuto impedire il "prudente apprezzamento del giudice", vincolando lo stesso alla declaratoria di inefficacia della copia della scrittura privata oggetto di formale disconoscimento» e che «analoghe considerazioni Rie. 2021 n. 00080 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -7- possono svolgersi in merito all'escussione del testimone sig. AB UC». Inoltre, il ricorrente ha dedotto che la Corte di merito avrebbe acquisito e valorizzato la prova testimoniale richiesta dall'appellante «facendo un uso arbitrario ed illogico del potere di libera valutazione della prova, così violando la norma processuale che lo conferisce», essendosi il convincimento del giudice «basato sulla deposizione di un unico testimone, legato all'appellante da uno stretto rapporto di parentela ..., ascoltato a distanza di oltre quindici anni dall'accadimento delle circostanze su cui doveva deporre». 5.1. Anche il secondo motivo in scrutinio risulta complessivamente inammissibile. L'esame della censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 115 c.p.c. resta assorbito dalla ritenuta inammissibilità del primo mezzo. Le doglianze inerenti alla dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c. sono inammissibili. Ed invero, come pure da ultimo affermato da questa Corte, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che i legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca - come nella specie - che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, Ric. 2021 n. 00080 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -8- c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., sez. un., 30/09/2020, n. 20867). 6. Conclusivamente, alla luce di quanto sopra evidenziato, va accolto il ricorso per revocazione e revocata in parte qua (in relazione, cioè, allo scrutinio del primo e del secondo motivo del ricorso per cassazione) l'ordinanza impugnata;
provvedendosi in sede rescissoria, vanno dichiarati inammissibili i primi due motivi del ricorso per cassazione. Ai sensi dell'art. 336, primo comma, c.p.c. la parte dell'ordinanza revocanda relativa alle spese di quel giudizio cede a seguito dell'accoglimento del ricorso per revocazione;
pertanto, decidendo in questa sede sulle spese del giudizio ordinario per cassazione, va confermata la statuizione indicata al riguardo nell'ordinanza impugnata. 7. Le spese del presente giudizio di revocazione ben possono essere compensate per la metà, stante l'accoglimento del ricorso per revocazione, pur se tale accoglimento non influisce sull'esito del giudizio di cassazione, mentre, per la restante metà, dette spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo. 8. Va ribadita la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), mentre va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento dì un ulteriore importo a titolo di Ric. 2021 n. 00080 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -9- contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso per revocazione, ai sensi delle medesime disposizioni già richiamate, stante l'accoglimento di tale ultimo ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per revocazione e revoca in parte qua (in relazione, cioè, allo scrutinio del primo e del secondo motivo del ricorso per cassazione) l'ordinanza impugnata;
provvedendo in sede rescissoria, dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso per cAssazione;
provvedendo sulle spese del giudizio ordinario per cassazione, condanna il ricorrente alle spese di tale giudizio, che liquida in euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% oltre CA ed IVA come per legge;
compensa tra le parti per la metà le spese relative al giudizio per revocazione e condanna il ricorrente al pagamento della restante metà delle spese da ultimo indicate, che liquida, in favore della controricorrente, in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso per cassazione, a norma ft del comma 1-bis dello stesso art. 13; dà atto, invece, della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso per revocazione, ai sensi delle medesime disposizioni già richiamate. Ric. 2021 n. 00080 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -10- Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Su rema di Cassazione, il 26 oe.bre 022.