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Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 165/2025 R.G.
Tribunale Ordinario di Verbania
Il Giudice, dott.ssa Chiara Michelone,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Liquidazione Giudiziale con ricorso ex art. 700 c.p.c. ha chiesto Parte_1
l'emissione di un provvedimento inibitorio delle condotte distorsive della concorrenza perpetrate dalle società resistenti e in danno Controparte_1 Controparte_2 dell'azienda appartenente alla ricorrente. In particolare, quest'ultima ha dedotto che sono state realizzate condotte integranti fattispecie tipiche e atipiche di concorrenza sleale, quali atti di confusione di cui all'art. 2598 n. 1 c.c., atti di denigrazione e di appropriazione di pregi di cui all'art. 2598 n. 2 c.c. e numerosi comportamenti contrari a correttezza e idonei a danneggiare l'azienda dell'esponente (art. 2598 n. 3 c.c.).
Con decreto del 21.2.2025 emesso inaudita altera parte è stato inibito ai resistenti di compiere condotte anticoncorrenziali lamentate dalla società in Liquidazione Giudiziale, con autorizzazione alla diffusione del provvedimento a tutti i clienti di quest'ultima.
All'esito della notifica del provvedimento, si sono costituiti e Controparte_1 [...]
eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza del Tribunale Controparte_2
adito in favore della Sezione specializzata in materia di impresa e chiedendo il rigetto della richiesta attorea per l'insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
In merito all'eccezione d'incompetenza, giova osservare che la giurisprudenza è costante nel ritenere che al fine d'individuare l'Autorità giudiziaria competente occorre operare un discrimen tra la concorrenza sleale fondata su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva e la concorrenza sleale c.d. pura che esula da tale interferenza. È stato, infatti, affermato che “ricorre la concorrenza sleale c.d. pura, che resta affidata alla cognizione del giudice non specializzato, quando non sussista alcuna sovrapposizione tra la fattispecie legale concorrenziale dedotta in causa e la eventuale pretesa sui diritti di proprietà industriale e la lesione dei diritti riservati non
1 costituisca, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, mentre si ha interferenza rilevante ai fini della individuazione del giudice competente sia nelle ipotesi in cui la domanda di concorrenza sleale si presenti come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale, sia in tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva” (Cass. sez. VI, 05/02/2018, n.2680).
Al fine della corretta individuazione della nozione di concorrenza sleale interferente, è stato chiarito in giurisprudenza che appartiene al Tribunale ordinario, e non alle Sezioni specializzate in materia di impresa, la competenza a decidere sulla domanda di accertamento di ipotesi di concorrenza sleale in cui non sia ipotizzata la sussistenza di privative o altri diritti di proprietà intellettuale o d'autore relativi ad opere d'ingegno, direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi o relativi all'accertamento dell'illecito concorrenziale (Cfr. Cass. 11309/2017; Cass. 5656/2017).
La competenza delle Sezioni specializzate in materia d'impresa sussiste, quindi, con riferimento alle controversie riguardanti la violazione di informazioni riservate, ora ridefiniti segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i., ad opera del D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63, trattandosi di diritti di proprietà industriale (cfr. Cass.
3.2.2022 n. 3454).
Difatti, in tema di know how aziendale, l'art. 98 c.p.i. tutela come diritti di proprietà industriale le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, purché concorrano i requisiti della segretezza, del valore economico delle stesse e dall'essere sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Esclusivamente la sottrazione e utilizzazione di segreti commerciali può dirsi tutelata ai sensi e per gli effetti della disciplina esclusivistica prevista dall'art. 99 c.p.i., ai sensi del quale il titolare può vietarne l'utilizzazione ai terzi. La competenza della Sezioni specializzata si radica, dunque, sulla base della prospettazione attorea d'indebite sottrazioni e utilizzazioni di segreti commerciali e diritti di esclusiva d'impresa.
Posto ciò, nella specie la valutazione circa la sussistenza di condotte sussumibili nella nozione di concorrenza sleale non involge, altresì, un accertamento relativo alla violazione di diritti riservati di proprietà intellettuale.
Parte ricorrente non ha, infatti, prospettato la lesione di diritti di esclusiva in merito a conoscenze tecnico-industriali o commerciali connotate da segretezza, nella specie, peraltro, difficilmente ipotizzabili, considerata la natura dell'attività svolta dall'azienda della ricorrente, concernente la mera assistenza e manutenzione d'estintori e impianti antincendio.
2 Parimenti, l'utilizzo da parte dei resistenti del cognome pur essendo idoneo a generare nei Pt_1
clienti confusione circa la provenienza delle prestazioni, non si sostanzia nell'impiego di un segno distintivo propriamente qualificabile come marchio, trattandosi della mera denominazione sociale dell'impresa che corrisponde al cognome di chi svolge l'attività e non è tale da identificare dei prodotti o servizi caratterizzati da esclusività.
L'eccezione d'incompetenza per materia del Tribunale adito deve, quindi, essere respinta.
Passando al merito, sussistono i presupposti per la tutela inibitoria invocata ex art. 700 c.p.c.
In termini generali, giova premettere che la nozione di concorrenza sleale va desunta dalla ratio della norma di cui all'art. 2598 c.c., che impone alle imprese operanti nel mercato regole di correttezza e di lealtà, in modo che nessuna si possa avvantaggiare, nella diffusione e collocazione dei propri prodotti o servizi, con l'adozione di metodi contrari all'etica delle relazioni commerciali.
Trattasi di un concetto particolarmente ampio, in quanto l'art. 2598, oltre a tipizzare alcune condotte, al n. 3 introduce una clausola aperta “che spetta al giudice riempire di contenuti, avuto riguardo alla naturale atipicità del mercato ed alla rottura della regola della correttezza commerciale, sì che in tale previsione rientrano tutte quelle condotte che, coerentemente con la suddetta ratio, ancorché non tipizzate, abbiano come effetto l'appropriazione illecita del risultato di mercato della impresa concorrente” (Cass. sez. II, 06/06/2022, n.18034).
L'art. 2598, comma 1, n. 3, c.c. stabilendo che compie atti di concorrenza sleale l'imprenditore che si avvalga - direttamente o indirettamente - di ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda, rappresenta una norma in bianco e di chiusura della disciplina, diretta a riassumere tutte le ipotesi, diverse da quelle contemplate dai nn. 1 e 2 della disposizione (Cass. 25652/2014; Cass. 14793/2008), i cui unici presupposti applicativi sono costituiti dal possesso della qualità di imprenditore in capo ai soggetti coinvolti e l'esistenza tra di essi di una situazione di competizione o concorrenzialità sul piano imprenditoriale
(Cass.1259/1999; Cass. 17144/2009; Cass. 12364/2018).
Nel novero degli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, comma 1, n. 3, c.c. rientra, altresì, lo sviamento di clientela, il quale deve ritenersi illecito allorquando sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale, intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria.
Nella specie, sulla scorta della cognizione sommaria che connota la presente fase cautelare, deve essere affermata la realizzazione da parte dei resistenti di condotte lesive della leale concorrenza tra operatori commerciali.
3 In primo luogo, non può dubitarsi che l'impresa della ricorrente e quelle delle resistenti si trovino in un regime di concorrenza. Seppur l'oggetto sociale della sia limitato alla Controparte_1
sola manutenzione e riparazione di estintori, vi è una sostanziale sovrapposizione delle principali attività e servizi offerti dalle stesse, le quali, operando sul territorio della Provincia del VCO e di quelle limitrofe, si rivolgono al medesimo bacino d'utenti.
Risulta, inoltre, dimostrato che e hanno ripetutamente preso contatti con i CP_3 Parte_2
clienti della ricorrente, proponendo loro di stipulare nuovi contratti e inducendoli a risolvere quelli in essere con la Tali circostanze sono Controparte_4
documentate dalle comunicazioni, inviate alla Curatela dall'affittuaria dell'azienda Altair S.p.a., in cui in data 11.12.2024 era stato segnalato che la per il tramite di Controparte_1
aveva “contattato più volte il Geom. Sig. , Amministratore del Parte_2 Controparte_5
Gravellona Park, nonché il Sig. , amministratore della società “Amministrazioni Persona_1
Condominiali Ibba”, proponendo/garantendo loro una continuità operativa con la loro “nuova” azienda con decorrenza dal prossimo gennaio, affermando altresì come i vecchi contratti stipulati con la società in liquidazione non erano più validi” (doc. 23). Nella comunicazione successiva, dell'8.1.2025, la medesima società, oltre a manifestare dei ripensamenti in ordine alla proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda a causa del rischio di compromissione dell'avviamento aziendale, ha segnalato ulteriori comportamenti distrattivi della clientela e ha inoltrato alla Curatela numerose disdette contrattuali ricevute dai clienti (doc. 24). Difatti, è stato, altresì, prodotto uno dei moduli precompilati per la comunicazione di recesso dai contratti in essere trasmesso dai resistenti
(doc. 25).
Come risulta dalla documentazione prodotta (doc. 20-22-23), le medesime circostanze sono state segnalate al Curatore fallimentare, altresì, da alcuni dipendenti, tra cui che Persona_2 all'udienza del 6.3.2025 è stato sentito come informatore.
Non si reputa di dover dubitare dell'attendibilità dello stesso, in quanto, sulla base di una valutazione globale, le sue dichiarazioni risultano essere coerenti, prive di contraddizioni e confermate anche da altri riscontri emergenti dalle risultanze documentali. L'informatore ha confermato che erano stati mandati moduli per recedere dai contratti in essere con la società in
Liquidazione giudiziale e che gli era stato riferito da molti amministratori condominiali di aver ricevuto continui contatti telefonici finalizzati ad ottenere appuntamenti. Ha, altresì, specificato “Ho visto carteggi che testimoniavano queste cose: nei giorni seguenti a questi incontri venivano trasmesse via mail delle proposte contrattuali, che mi sono state mostrate. Ho visto anche dei moduli precompilati per poter recedere dai contratti in essere con erano Parte_1 precompilati e dovevano essere controfirmati dall'amministratore di condominio”.
4 ha poi riferito che del personale operante per conto della società Persona_2 [...]
ha effettuato prestazioni di assistenza e di manutenzione presso i clienti Controparte_1
appartenenti alla società F.lli Cutrone Estintori s.r.l. in Liquidazione Giudiziale, così ingenerando confusione negli stessi che si sono rivolti a lui per chiedere chiarimenti. Al riguardo, ha precisato
“Sono state fatte delle manutenzioni dal personale del a nostra insaputa, andando poi Pt_1 dall'amministratore a dire che la manutenzione era stata fatta perché la nuova società subentrante non era in grado di fare le manutenzioni. Dicevano che la nuova società non aveva il personale per svolgere le manutenzioni e quindi le svolgevano loro col fine di contrattualizzare. Erano prestazioni che non erano state richieste dai condomini.”
La medesima circostanza era stata riferita alla Curatela, altresì, da Altair S.p.a., su segnalazione del dipendente Lo stesso aveva, infatti, comunicato che i dipendenti della società Testimone_1
stavano eseguendo prestazioni di assistenza in favore della clientela della Controparte_1
società in Liquidazione Giudiziale, apponendo timbrature sugli estintori e firme sui registri antincendio, come emergeva dalle relative foto (doc. 24).
Quanto alle informazioni relative ai clienti della all'udienza del Parte_1
6.3.2025 il Curatore fallimentare, sentito liberamente dal Giudice, ha riferito di aver chiesto informazioni in merito ai contratti con la clientela a il quale aveva escluso sia Controparte_6
l'esistenza di un database della clientela sia dei documenti cartacei, spiegando che si trattava di rapporti decennali che proseguivano con rinnovi automatici. In un secondo momento, lo stesso era venuto a conoscenza della circostanza che centinaia di contratti erano spariti e che la
[...]
aveva contattato la clientela utilizzando il codice cliente indicato in tali contratti. Controparte_7
Posto ciò, deve ritenersi che le condotte tenute da si pongano in contrasto Controparte_1 con il disposto di cui all'art. 2598 c.c. per essere state idonee a determinare un illecito sviamento della clientela. Nel caso di sviamento della clientela che venga posto in essere mediante l'indebita appropriazione della lista clienti e di informazioni ad essi relative è stato, infatti, affermato che “la configurabilità della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cod. civ., deve essere riconosciuta ove quelle notizie, ancorché normalmente accessibili ai dipendenti, siano per loro natura riservate, in quanto non destinate ad essere divulgate al di fuori dell'azienda” (Cass. n.
12681/2007; v. anche Cass. n. 6274/2016). Sul punto la Corte Suprema di Cassazione ha, inoltre, chiarito che “un complesso di informazioni commerciali non costituenti oggetto di diritto di proprietà industriale ex art. 98 c.p.i., perché privo dell'uno o dell'altro dei tre requisiti prescritti dalla detta norma, può comunque essere tutelato contro l'abuso concorrenziale a fronte di atti contrari alla correttezza professionale. È comunque necessario che si tratti di un complesso organizzato e strutturato che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale
5 individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda le capacità e le esperienze del lavoratore acquisito” (Cass.12.7.2019, n. 18772).
L'avvicinamento della clientela della società in Liquidazione Giudiziale è stato quindi realizzato da servendosi di un indebito impossessamento della lista di clienti Controparte_7 appartenenti all'azienda della ricorrente, ovvero di informazione da ritenersi riservate.
Dall'istruttoria espletata è, inoltre, emerso che i tentativi d'acquisire la clientela sono stati attuati paventando l'incapacità della concorrente di eseguire le prestazioni di manutenzione ed assistenza offerte fino a quel momento, nonché l'invalidità dei contratti in essere con l'odierna affittuaria dell'azienda Altair S.p.a. A ciò seguiva, infatti, l'invio di moduli precompilati per poter recedere dai contratti stipulati a suo tempo con (doc. 25). Parte_1
Alla luce dell'istruttoria svolta e della documentazione prodotta, deve, quindi, ritenersi che l'approccio alla clientela da parte di sia avvenuto con mezzi contrari ai Controparte_7
principi di correttezza professionale e idonei a creare un pregiudizio per l'azienda ricorrente, atteso che i fratelli e hanno posto in essere una serie di sistematiche condotte, CP_3 Parte_2
scientemente preordinate a screditare la figura della concorrente e ad accaparrarsi in tal modo la clientela (cfr. anche dichiarazioni “il programma era sempre il medesimo, ovvero Per_2 telefonata e richiesta d'appuntamento”; “Dicevano che la nuova società non aveva il personale per svolgere le manutenzioni e quindi le svolgevano loro col fine di contrattualizzare”).
Peraltro, benché la giurisprudenza abbia chiarito che l'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 c.c. non si perfeziona necessariamente attraverso la produzione di un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto concorrente, essendo sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno, concretantesi nell'idoneità della condotta vietata a cagionare un pregiudizio (Cass. sez. I, 10/01/2025, n.626), nella specie sussiste anche un danno effettivo, in quanto, come risulta dalle disdette inviate a Altair
S.p.a., si è verificata una concreta predita di clienti ai danni di Liquidazione Giudiziale
[...]
Parte_1
Inoltre, una violazione dei canoni di leale concorrenza va, altresì, ravvisata nell'esecuzione di prestazioni di manutenzione non richieste da parte del personale della Controparte_7
trattandosi di comportamenti idonei a ingenerare confusione e incertezza nei clienti in merito alla riferibilità dell'attività ad un determinato imprenditore, nonché un erroneo convincimento circa il permanere di un collegamento inesistente tra società, in realtà, autonome e distinte, così determinando una situazione di fatto idonea a facilitare il passaggio di clientela da un concorrente all'altro nonché l'appropriazione dei pregi aziendali della società.
6 Una possibile confusione tra le diverse aziende è stata, inoltre, veicolata dall'impiego da parte delle resistenti di denominazioni sociali simili, contenenti il cognome e quindi facilmente Pt_1
confondibili con quella della ricorrente, anche considerato che le ulteriori diciture “Antincendio” e
“Impianti Antincendio” non sono sufficienti a garantire una sicura identificazione del soggetto giuridico cui la clientela avrebbe potuto rivolgersi, essendo in ogni caso evocative dell'attività di manutenzione e riparazione di estintori comune agli operatori economici coinvolti. Va, quindi, imposto alle resistenti l'obbligo di modificare la propria denominazione in modo idoneo a non creare confusione con il segno distintivo di controparte entro il termine di giorni 40 dalla comunicazione del presente provvedimento cautelare.
Parimenti, tra le condotte contrarie ai doveri di correttezza imprenditoriale vanno annoverati i tentativi d'assumere dei dipendenti appartenenti all'azienda della società in Liquidazione Giudiziale
e, in particolare, i dipendenti con funzioni commerciali e LA HU, così Controparte_8 come dichiarato dall'informatore . Per_2
Sulla base di una valutazione complessiva, tali tentativi di storno di dipendenti non possono giustificarsi se non alla luce dell'intento di realizzare un'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore concorrente, idonea a procurare un vantaggio competitivo indebito, specie se considerata unitamente allo sviamento di clientela perpetrato. La condotta illecita, difatti, ha coinvolto in particolare il personale con funzioni commerciali e quindi dipendenti a conoscenza di informazioni di rilievo in ordine alla clientela e ai contratti in essere.
Le condotte tenute costituiscono, quindi, atti di concorrenza sleale, essendo finalizzate a creare confusione fra l'attività della ricorrente e quelle delle società convenute e volte a minare l'organizzazione aziendale della concorrente. Le stesse non possono neanche essere considerate come comportamenti atti a salvaguardare un patrimonio di rapporti che sarebbe stato perduto in caso di mancata continuazione dell'attività, essendo state realizzate comunicando ai clienti l'incapacità della precedente impresa di far fronte alle prestazioni richieste, così svilendo la figura del competitore.
Alla medesima conclusione deve giungersi, altresì, con riferimento alla
[...]
costituita in data 20.1.2025. È incontestato tra le parti che la stessa sia collegata Controparte_2
alla famiglia circostanza che può, altresì, essere evinta dalla coincidenza della residenza Pt_1
anagrafica di amministratore unico di con quella di Parte_2 Controparte_1
amministratore unico di (doc. 5 e 6). Come già Controparte_9 Controparte_2 illustrato, l'utilizzo del cognome è idoneo a ingenerare nella clientela un effetto confusorio Pt_1
degli imprenditori e dei servizi offerti ed è, inoltre, documentata la sottoposizione ai clienti di contratti riportanti il nominativo (doc. 27). La recente costituzione di Controparte_2
7 tale società, a meno di un mese dalla presentazione del ricorso ex art. 700 c.p.c., rende di fatto difficilmente attuabili e verificabili condotte di concorrenza sleale ad opera della stessa. Tuttavia, il contegno tenuto dai fratelli nell'interesse di e l'indiscutibile Pt_1 Controparte_1
collegamento della nuova società con gli stessi inducono a ritenere sussistente un rischio concreto di possibile impiego anche a vantaggio di quest'ultima dei medesimi mezzi contrari ai doveri di correttezza già attuati dalla Difatti, anche Controparte_1 Controparte_2 si occupa, come risulta dall'oggetto sociale, di vendita d'estintori e di manutenzione
[...]
d'impianti antincendio e quindi di un'attività coincidente con quella dell'azienda della ricorrente e afferente al medesimo mercato di riferimento.
In un'ottica d'effettività della tutela si reputa, pertanto, opportuno riconoscere la tutela inibitoria anche con riferimento alla posizione di Controparte_2
Infine, nel caso concreto sussiste, altresì, il requisito del periculum in mora ex art. 700 c.p.c., inteso come pregiudizio grave e irreparabile, in quanto il perdurare delle censurate condotte di concorrenza sleale comporterebbe effetti negativi sulla situazione economica e finanziaria dell'azienda della ricorrente e potrebbe Controparte_4
risolversi nella sottrazione, anche definitiva, di un indeterminato numero di clienti e, quindi, nella produzione di un pregiudizio effettivamente irreparabile, non ristorabile per equivalente.
Il periculum in mora ricorre, difatti, non soltanto allorquando il danno non sia suscettibile di reintegrazione in forma specifica o di valutazione patrimoniale, ma, altresì, ogniqualvolta la reintegrazione per equivalente non sia sufficiente ad attuare pienamente ed integralmente il diritto dedotto in giudizio, anche tenendo conto della peculiare natura dello stesso e della funzione che svolge in relazione ai concreti interessi del ricorrente. Nella specie va, quindi, valorizzata anche l'esigenza di preservare il valore dell'avviamento aziendale a tutela del ceto creditorio della società posta in liquidazione giudiziale.
Occorre, pertanto, confermare il decreto emesso inaudita altera parte in data 21.2.2025, da riferirsi alla lista clienti maggiormente leggibile prodotta nel successivo documento n. 11bis.
Deve, infine, essere fissata una penale per ogni violazione del presente provvedimento determinata nella misura di euro 500,00.
Non si ritiene, invece, necessario autorizzare la pubblicazione della presente ordinanza sui quotidiani locali e sui social network, atteso che la finalità primaria cui mira la presente iniziativa cautelare, ovvero l'indebita acquisizione da parte dei resistenti della clientela originariamente legata all'azienda della ricorrente e dei suoi dipendenti, è assicurata dalla comunicazione del provvedimento ai clienti della stessa, così come già autorizzato nel decreto del 21.2.2025.
8 L'effetto confusorio generato dall'uso della denominazione è, invece, scongiurato Pt_1 dall'obbligo dei resistenti di modificare la loro denominazione in modo idoneo a non creare confusione con quella di controparte entro il termine di giorni 40 dalla comunicazione del presente provvedimento cautelare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, le resistenti devono essere condannati a rifondere le spese di lite a favore della ricorrente liquidate, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e dell'attività difensiva svolta, sulla base dei parametri ministeriali medi (minimi per la fase istruttoria e decisionale), così come aggiornati dal D.M. 147/2022, in euro 286,00 per esborsi e in euro 4.689,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
1) Ordina a e a Controparte_1 Controparte_2 la cessazione di atti di concorrenza sleale nei confronti dell'azienda appartenente alla
[...]
ricorrente e inibisce alle resistenti:
- di prendere contatti con qualsiasi mezzo e di stipulare contratti con la clientela appartenente all'azienda di e specificata Controparte_4 all'elenco prodotto sub doc. 11bis;
- di usare la denominazione sociale e i segni distintivi appartenenti all'azienda della ricorrente, con l'obbligo a carico delle resistenti di modificare la loro denominazione in modo idoneo a non creare confusione con quella di controparte entro il termine di giorni 40 dalla comunicazione del presente provvedimento cautelare;
- di appropriarsi dei pregi aziendali della relativa impresa e di eseguire prestazioni di manutenzione e di assistenza a favore di clienti di cui all'elenco prodotto sub doc. 11bis appartenenti all'azienda della ricorrente;
- d'inviare alla clientela dell'azienda della ricorrente, specificata all'elenco prodotto sub doc. 11bis, preventivi e proposte commerciali che riportino codici identificativi e prezzi già preventivati, nonché modelli per la comunicazione di recesso dai contratti stipulati con LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE Parte_1
- di stipulare contratti di lavoro subordinato o d'opera o comunque di avvalersi di personale dipendente dell'azienda della ricorrente;
2) autorizza la diffusione del provvedimento a tutti i clienti dell'azienda della ricorrente, con spese a carico dei resistenti;
3) fissa a carico dei convenuti la somma di euro 500,00 per ogni violazione o inosservanza del presente provvedimento;
9 4) condanna e Controparte_1 Controparte_2
a rifondere a favore di
[...] Controparte_4
le spese di lite liquidate in euro 286,00 per esborsi e in euro 4.689,00 per compensi
[...]
professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Si comunichi.
Verbania, 2.4.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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