CA
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/07/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente relatore
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 243/2024 R.G., promossa da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: rappresentanti e difesi come in atti dall'Avv. Carmine C.F._2
Venezia
APPELLANTI IN VIA PRINCIPALE contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso , come in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'Avv. Gianluca Pizzuti
APPELLATO-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
(C.F.: ) e (C.F.: CP_2 C.F._4 Controparte_3
) , rappresentate e difese, come in atti, dall'Avv. Carmine C.F._5
Venezia
APPELLATE per la riforma della sentenza n. 417/2023 resa dal UN di ST, pubblicata in data
18 dicembre 2023
L'udienza del 13.05.2025, fissata per la rimessione della causa a decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 13.05.2025.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione conveniva in giudizio avanti al UN di Controparte_1
ST , , e al fine Parte_2 Parte_1 CP_2 Controparte_3 di procedere alla divisione ereditaria a seguito del decesso avvenuto in data 23.09.2016 di Persona_1
Esponeva che l'asse ereditario era composto dai seguenti beni immobili:
1)appartamento sito in S. Salvo via E. Toti n. 18 in catasto fg. 7 p.lla 4493 sub 3
2)appartamento sito in S. Salvo via E. Toti n. 18 in catasto fg. 7 p.lla 4493 sub 4,
3)appartamento sito in S. Salvo via E. Toti n. 18 in catasto fg. 7 p.lla 4493 sub. 2;
4) locale magazzino sito in S.Salvo via E. Toti n. 18 in catasto fg. 7 p.lla 4493 sub 5:
5) 2/3 terreno agricolo sito in EN di BI in catasto fg. 6 p.lla 75 e 83.
Aggiungeva che il de cuius aveva disposto del patrimonio ereditario con due atti inter vivos di donazione: uno del 31.05.2005 ( atto pubblico rep. 35718 Notar di Per_2
San Salvo) in favore dei figli per l'intera proprietà immobiliare posto Parte_3 al piano primo F.7 part. 4493 sub 3 e di per l'intera proprietà Parte_2 immobiliare posto al piano secondo F.7 part. 4493 sub 4; il secondo in data 07.04.2008
(atto pubblico di donazione con onere di assistenza e riserva di usufrutto, rep. 46699
Notar di San Salvo) in favore di e per la Per_2 CP_2 Controparte_3 nuda proprietà del piano terra F. 7 part. 4493 sub 2 e piano S1 F. 7 part. 4493 sub 5.
Con testamento pubblico del 20.12.2006 (rep. 22775 Notar di Cupello) il de Per_3 cuius disponeva in favore di la quota di legittima sulla quota di 2/3 ad Controparte_1 egli spettante del terreno agricolo sito in EN di BI c.da Padula.
pag. 2/21 L'attore precisava che ciascuna delle unità immobiliari site in S. Salvo via E. Toti n. 18 sopra descritte erano possedute e godute in via esclusiva dai rispettivi proprietari sin dalla data in cui l'avevano ricevuta in donazione percependone i relativi frutti e di avere interesse ad agire per la reintegrazione della propria quota ereditaria, pari ad 1/ 3 o altra di giustizia, mediante azione di riduzione degli atti di disposizione in vita compiuti dal de cuius.
1.2 Si costituivano in giudizio e in qualità di Parte_1 Parte_2 coeredi e e quali donatarie, contestando la domanda CP_2 Controparte_3 attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e sostenendo che il de cuius con i predetti atti aveva disposto dei propri beni in vita e per il tempo successivo alla morte, donando ai figli e la quota di legittima e la quota disponibile Pt_1 Pt_2 dell'appartamento posto al primo e al secondo piano del fabbricato sito in S. Salvo via
Toti 18 (con dispensa di collazione), nonché la quota di legittima e la quota disponibile del terreno sito in EN di BI e donando la nuda proprietà dell'appartamento a piano terra del fabbricato alle nuore e con l'onere di CP_2 Controparte_3 assistenza (donazione modale), riservando a solo la quota di legittima Controparte_1 sul predetto terreno sito in EN di BI.
Derivandone in caso di lesione della legittima dell'attore, l'inammissibilità della domanda di divisione ereditaria proposta da nella misura di 1/3, Controparte_1 potendo agire solo per la lesione della legittima pari a 1/3 dei 2/3 del patrimonio ereditario
Istruita la causa a mezzo delle prove orali e delle produzioni documentali delle parti e disposta una CT, la causa è stata trattenuta in decisione dal G.I. con concessione alle parti dei termini ex art 190 c.p.c.
2) La sentenza di primo grado . Il UN di ST con la sentenza n. 417/2023 pubblicata in data 18.12.2023, dopo aver dichiarato erede di Controparte_1
e aperta la successione ereditaria del de cuius, accertava la Persona_1 violazione della quota di legittima spettante all'attore nella misura di € 13.308,89 con condanna di e , nella misura delle rispettive quote, Parte_2 Parte_1
a rimborsare la predetta somma oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
rigettava la domanda di pagamento dei frutti relativi ai beni oggetto delle donazioni;
condannava pag. 3/21 e ,in proporzione alle rispettive quote, a rimborsare Parte_2 Parte_1 all'attore l'importo di € 98.713, 87 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di somme non percepite dall'attore e utilizzate dal de cuius per la realizzazione dell'immobile; rigettava ogni altra domanda. Quanto alle spese, condannava Parte_2
e in solido al pagamento in favore di dei
[...] Parte_1 Controparte_1
2/3 delle spese di causa , liquidate in tale quota in complessivi € 4000, oltre rimborso forf. e accessori di legge, compensando la residua quota di 1/3 . Compensava le spese di causa fra l'attore e le convenute e;
le spese di CT CP_2 Controparte_3 erano poste a carico, in via solidale fra loro, dell'attore e dei convenuti Parte_2
e . Parte_1
2.1 Il UN di primo grado, preliminarmente, evidenziava la competenza del
UN di ST a decidere della controversia essendo tutte le parti domiciliate ,al tempo del decesso del de cuius, in San Salvo, ricadente nel circondario del UN di
ST.
Precisava, riportando la giurisprudenza sul punto, l'impossibilità per il giudice di ricercare d'ufficio ulteriori beni non oggetto di allegazione e prova tempestiva proposta dalle parti, restando sempre onere della parte indicare l'esatta portata della massa ereditaria non potendosi demandare al CT il compito di ricercare i beni facenti parte dell'asse ereditario;
pertanto anche in assenza di contestazione delle altre parti, doveva ritenersi che il compendio ereditario fosse composto solo dai beni indicati nell'atto di citazione.
Quanto alla domanda di reintegra della quota di legittima, accertava l'esistenza dei seguenti beni, come risultanti dalla relazione del CT :
1) unita immobiliare sito in S. Salvo via E. Toti Fg. 7 part 4493 sub 2 e sub 5 , donato relativamente alla nuda proprietà con onere di assistenza a e CP_2 CP_3
(atto pubblico di donazione con onere di assistenza e riserva di usufrutto, rep n.
[...]
46699 del 17.04.2008 Notar di San Salvo) Per_2
2) unita immobiliare sito in S. Salvo via E. Toti fg. 7 part. 4493 sub 3 donata a e unità immobiliare sita in S. Salvo via E. Toti fg 7 part. 4493 sub 4 Parte_1 donata a (atto di donazione rep .n. 35715 del 31.05.2005 per Notar Parte_2
di San Salvo) Per_2
pag. 4/21 3) con testamento pubblico (del 20.12.2016 per Notar di Cupello rep. N. Per_3
22755) il de cuius aveva disposto la quota di legittima spettante a sui Controparte_1 diritti di proprietà pari a 2/3 del terreno sito nel Comune di EN di BI, fg. 6 partt. nn. 75 e 83,
Preliminarmente il primo Giudice evidenziava l'infondatezza dell'eccezione sull'improponibilità della domanda per omessa indicazione della quota di legittima e omessa indicazione della massa ereditaria da dividere in quanto il legittimario che agisca in riduzione delle disposizioni testamentarie o per l'annullamento di donazione non è tenuto a precisare l'entità della lesione subita, essendo sufficiente un'indicazione della rappresentazione patrimoniale del de cuius che renda verosimile la sussistenza della lesione della legittima: nel caso di specie , nell'atto di citazione erano stati indicati i valori attribuiti dall'erede alla massa ereditaria e la quota di legittima assunta come violata.
Infondata, secondo il UN , anche l'eccezione sulla tardività della eccepita dispensa dalla collazione non essendo la domanda di collazione e l'eccezione di dispensa dalla collazione sottoposte ai termini di cui all'art. 167 c.p.c. in quanto l'obbligo di collazione sorge automaticamente con l'apertura della successione e i beni donati devono essere conferiti a prescindere dalla proposizione di una domanda da parte dei condividenti, salva l'espressa dispensa del de cuius ( viceversa la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta, essendo pregiudiziale all'accoglimento della domanda di collazione, è soggetta ai termini di decadenza ex art
167 c.p.c.)
Il Primo Giudice riteneva infondata anche l'eccezione in ordine alla non imputabilità delle migliorie effettuate a favore dei donatari in quanto la pretesa del donatario di dedurre migliorie e spese ex art 748 c.c. non costituisce una domanda riconvenzionale ma una semplice eccezione, non ampliando il contenuto del giudizio divisorio, con conseguente infondatezza della dedotta decadenza dei convenuti per non aver formulato apposita domanda riconvenzionale e per non essersi costituiti nei termini.
Inoltre neppure si ha violazione dell'art. 166 c.p.c. non ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di eccezione in senso stretto (che sono solo quelle espressamente qualificate come tali dal legislatore ovvero quelle che corrispondono in via di eccezione pag. 5/21 all'esercizio di un diritto potestativo), bensì un'eccezione liberamente proponibile e rilevabile anche in grado di appello.
2.2 Passando al merito della vicenda, il Primo Giudice esaminava la prova testimoniale espletata nel corso del giudizio considerando rilevanti ai fini della decisione quelle rese dall'Ing. ( che all'udienza del 17.01.19 aveva precisato che i lavori di Tes_1 ristrutturazione a lui commissionati erano stati effettuati dopo il decesso del de cuius e su incarico di e ); da PR IA (ud. del Parte_1 Parte_2
18.04.19) che aveva riferito di non sapere che avesse scontato i lavori Controparte_1 con la propria retribuzione;
da (ud. del 08.07.19 ) che aveva riferito di Persona_4 aver appreso dalla mamma dei convenuti che aveva aiutato Controparte_1 finanziariamente nella realizzazione del piano abitato dai genitori;
Testimone_2 che confermava di aver saputo da e da che Parte_4 Controparte_1 quest'ultimo aveva compensato la propria retribuzione per circa tre anni con i lavori e che lo stipendio era di mille lire al giorno.
Quanto alla CT, il Primo Giudice condivideva le conclusioni della relazione peritale in particolare sotto il profilo della stima dei cespiti caduti in successione, in quanto pienamente motivate dal punto di vista tecnico ritenendo, pertanto, di poter porre alla base della decisione la CT redatta in maniera precisa e puntuale e rispondente alle cognizioni tecniche.
Rilevava come non fosse prevista alcuna sanzione di inutilizzabilità della CT depositata oltre il termine stabilito dal giudice restando la stessa valida e potendo essere contestata solo per violazione del principio del contraddittorio ( ossia se eseguita senza la possibilità per una delle parti di partecipare alle operazioni e di contraddire sulle conclusioni della perizia) o per errori di fatto ( errori di calcolo, incongruenza , illogicità
o difetto di motivazione) e, nel caso di specie, nessuna delle predette circostanze venivano ravvisate dal UN .
Osservava che i consulenti delle parti avevano sottoscritto un foglio di lavoro allegato alla CT (sub. 5) contenente i valori ritenuti congrui e condivisi dagli stessi e , non risultando agli atti che tale documento fosse stato disconosciuto , il Primo Giudice riteneva che fosse utilizzabile come elemento di partenza per la concreta valutazione della consulenza tecnica. pag. 6/21 Il UN evidenziava che nella relazione definitiva il CT aveva indicato quale valore dell'asse ereditario al netto delle migliorie l'importo di € 192.060,00 e che dalle prove testimoniali e dalla documentazione prodotta era emerso che le migliorie erano state apportate dopo la donazione mentre le migliorie reclamate dall'attore consistevano nel rifacimento della copertura.
Sebbene nel predetto valore dell'asse ereditario fossero stati ricompresi anche i beni donati alle nuore per l'assistenza prestata senza che il valore dell'assistenza fosse stato oggetto di specifico incarico al CT, il Primo Giudice riteneva di utilizzare il valore elaborato non ravvisandosi elementi per considerare l'elaborazione effettuata non corrispondente al valore reale dell'assistenza.
Considerato che la donazione dei beni alla nuore è stata fatta con “onere di assistenza” e riserva di usufrutto, che l'onere di assistenza supera il valore della nuda proprietà e che la quota disponibile era stata disposta in favore dei figli e , il UN Pt_2 Pt_1 concordava con le conclusioni del CT il quale, dato il valore della massa pari ad €
115.960 e il valore della quota disponibile pari ad € 38.653,33, indicava come quota di legittima l'importo di € 25.768,89 per ciascun erede.
Essendo il valore dell'immobile in EN di BI pari ad € 12.460,00 e stante la lesione della quota di legittima, il Primo Giudice riconosceva in favore di CP_1
un conguaglio di € 13.308,89 .
[...]
2.3 Quanto alla rendicontazione il UN riteneva non convincente il metodo di calcolo seguito dal CT in quanto i frutti non percepiti dovrebbero essere rapportati solo alla quota di legittima violata e non all'intera quota;
pertanto applicando il principio che regola la distribuzione dei frutti nell'ambito della comunione ereditaria e poiché nel caso di specie la diffida del 10.10.16 non riportava alcuna richiesta di utilizzazione o di corresponsione dei frutti civili, il UN rigettava la domanda sul punto anche considerando che gli immobili in questione erano stati utilizzati in proprio dagli eredi.
Il Primo Giudice considerava provato, sulla base delle dichiarazioni testimoniali, che l'attore avesse rinunciato a percepire il proprio salario per tre anni (anni 1970,1971 e
1972) per consentire ai genitori di ultimare i lavori di costruzione dell'immobile e, visto che la paga era di mille lire al giorno, come indicato dal teste , Testimone_2
pag. 7/21 calcolava il compenso dei tre anni pari ad € 5.578,00 (10.800.000 lire) da rivalutarsi alla data del deposito della perizia e quindi pari ad € 98.713,87 , oltre interessi legali dalla data di notifica della citazione, disponendo che di tale somma ne rispondessero i fratelli e . Pt_2 Pt_1
2.4. Quanto alle spese di lite, precisato che nelle controversie aventi ad oggetto un'azione di riduzione per lesione della legittima il valore della causa è quello della quota in contestazione , il Giudice di Primo Grado tenuto conto della natura della controversia nonché dell'importanza, della difficoltà e del numero delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività svolta dall'avvocato, calcolava i compensi professionali sulla base dei valori tariffari ex D.M. 147/2022 applicando valori superiori a quelli medi e operando una parziale compensazione, atteso l'accoglimento parziale della domanda.
3)Appello: avverso la sentenza n. 417/2023 del UN di ST proponevano appello e , per la riforma della decisione nella Parte_1 Parte_2 parte in cui ha disposto la condanna degli stessi a rimborsare a quanto Controparte_1 non percepito dallo stesso ed utilizzato dal de cuius per la realizzazione dell'immobile, per i seguenti motivi:
3.1 Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.-vizio di extra petizione e/o ultra petizione.
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata in quanto la domanda di rimborso e/o restituzione dei salari non percepiti per gli anni 1970,1971,
1972 essendo stata formulata da per la prima volta nella comparsa Controparte_1 conclusionale è inammissibile con violazione da parte del UN dell'art. 112 c.p.c..
Per non incorrere nel vizio di ultrapetizione il Primo Giudice avrebbe dovuto considerare il contenuto effettivo della pretesa e che quindi l'appellato non avesse dedotto nulla nell'atto di citazione in relazione al lavoro prestato per la realizzazione dell'edificio facente parte dell'asse ereditario e al mancato pagamento del corrispondente salario.
3.2 Violazione e falsa applicazione degli artt. 748 e 1150 c.c..
Con questo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il Primo
Giudice riconosciuto sulla somma da rimborsare a la rivalutazione Controparte_1
pag. 8/21 monetaria e ciò in quanto il rimborso delle spese sostenute per il bene comune costituisce debito di valuta e non debito di valore per il quale è esclusa la rivalutazione monetaria , come sancito dalla giurisprudenza di legittimità riportata, per cui il credito del coerede che dimostri di aver apportato migliorie agli immobili ,oggetto di divisione ereditaria, è limitato alle spese sostenute e non all'incremento di valore del bene;
inoltre dalle spese sostenute va detratta la quota ereditaria di sua pertinenza che rimane a suo carico e la restituzione dei miglioramenti non può essere integrale ma solo pro quota.
Precisano gli appellanti che ,secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, per le migliorie effettuate il coerede ha diritto a ricevere solo le quote degli altri condividenti non potendo chiedere il rimborso dell'intero valore ma solo, proporzionalmente, delle quote altrui;
inoltre il coerede non può pretendere in sede di divisione l'applicazione dell'art. 1150 c.c. ( indennità pari all'aumento di valore della cosa a seguito delle migliorie) ma, quale mandatario o gestore degli altri coeredi, solo il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
4. Si è costituito in appello chiedendo il rigetto del gravame Controparte_1 principale e formulando appello incidentale per i seguenti motivi:
4.1 Vizio di ultra e/o extra petitum per la decadenza dei convenuti/appellanti dal diritto ereditario e pedisseque richieste ed eccezioni.
L'appellante in via incidentale sostiene che, contrariamente a quanto asserito dal Primo
Giudice, la parte convenuta si era costituita in primo grado tardivamente e che pertanto era decaduta da ogni domanda ereditaria e da ogni eccezione non rilevabile d'ufficio incluse quelle inerenti i diritti ereditari, la dispensa dalla collazione, la prestazione di assistenza delle donatarie al de cuius, le migliorie al cespite ereditario.
Essendosi costituiti tardivamente ( comparsa di costituzione e risposta depositata il
17.01.2018 per un'udienza indicata in citazione del 16.01.18), i convenuti (ora appellanti in via principale) potevano solo difendersi rispetto alla domanda attorea e non formulare a loro volta delle domande con la conseguente inesistenza della domanda ereditaria degli appellanti in quanto tardivamente proposta e la sentenza impugnata viziata da extra et ultra petitum.
4.2 Previa sostituzione del consulente. Rinnovazione della CT pag. 9/21 La richiesta di rinnovo della CT , previa sostituzione del consulente,si giustifica, secondo l'appellante in via incidentale, in quanto nelle conclusioni della CT le stime del conguaglio avvengono senza l'alternativa posta nel quesito n. 4, ma attribuendo le migliorie agli eredi convenuti e non al de cuius.
Inoltre sostiene, a fondamento della richiesta di rinnovo della CT, che il consulente nel valutare il valore dell'assistenza prestata al de cuius da e ha CP_3 CP_2 introdotto un quesito inesistente per cui i risultati cui perviene la CT sono viziati.
4.3 In subordine alla rinnovazione della CT riforma della sentenza n. 417/2023 per isufficiente/erronea/incongrua motivazione nelle parti oggetto di appello incidentale di seguito specificate
L'appellante contesta le somme riconosciute dal Primo Giudice in quanto la quota spettante a titolo di conguaglio a era pari ad € 190.785,83, mentre il Controparte_1
UN ha indicato solo la somma di € 98.713,87 per il finanziamento nella realizzazione dell'immobile caduto in eredità.
Secondo l'appellante in via incidentale bisogna considerare il valore del compendio ereditario al lordo delle migliorie( quadro 1 bis CT) e quindi l'importo spettante (1/3 delle migliorie) pari ad € 82.986,67; a tale importo vanno aggiunti 1/3 dei frutti ( come stimati dal CT nel quadro 2bis) ossia € 9.085,29 ed € 98.713,87 corrispondente al valore del contributo prestato da attraverso il proprio lavoro edile Controparte_1 nella costruzione dell'immobile ereditario per tre anni ( dal 1970 al 1972) durante i quali lo stipendio mensile ( un milione di lire) era stato utilizzato per finanziare l'opera anziché essere versato all'appellante in via incidentale .
A)attribuzione delle migliorie al del cuius
la sentenza impugnata che ha stabilito che le migliorie erano state compiute Per_5 dagli appellanti in via principale e non dal de cuius escludendole in tal modo dalla massa ereditaria. Secondo l'appellante sia le prove documentali (quali il contratto di appalto fra e il de cuius e la documentazione di pratica edilizia presentata da Per_6 quest'ultimo al comune di San Salvo) sia le dichiarazioni rese dal teste _3
( titolare della ditta esecutrice delle opere di miglioria che ha dichiarato che le opere erano state commissionate e pagate dal de cuius e che erano terminate prima delle pag. 10/21 donazioni effettuate in favore dei convenuti), dimostrano che le migliorie erano state eseguite a cura e spese esclusive del de cuius.
Ritiene priva di valore la testimonianza del CTP della controparte Ing. che ha Tes_1 sostenuto che parte dei lavori erano stati eseguiti dopo la donazione considerando che ha dichiarato che le opere terminavano nel 2005 ( prima delle donazioni) e che Per_6 erano state pagate integralmente dal de cuius,; inoltre le opere successive alle donazioni non costituivano oggetto del presente giudizio né della CT
Pertanto sosteneva che le migliorie rientravano nell'asse ereditario.
B)Invalidità delle donazioni modali.
Rileva l'invalidità delle donazioni modali in favore di e non avendo CP_3 CP_2
i convenuti dimostrato di aver adempiuto alle relative prestazioni di assistenza.
Inoltre contesta la stima effettuata dal CT dell'assistenza prestata da e CP_3
pari ad € 77.600 (quadro 3 CT U) mancando il conferimento di apposito CP_2 quesito al riguardo da parte del Primo Giudice che ne ha tenuto conto nell'impugnata sentenza sebbene in assenza di incarico al CT.
C) Riconoscimento all'appellato dei frutti dell'immobile.
Censura la sentenza di primo grado che non ha riconosciuto in favore dell'appellante la somma di € 9.083,29 quale quota dei frutti sull'immobile ereditario percepito dalle controparti e ciò in quanto mancava la prova che avesse richiesto il Controparte_1 godimento dell'immobile de quo.
Sostiene che manca nel nostro ordinamento l'onere della prova delle previa richiesta stragiudiziale, né la giurisprudenza vi fa riferimento, inoltre che tale prova può considerarsi sussistente anche per fatti concludenti e/o presunzioni.
In ogni caso evidenzia che la missiva in atti del 10.10.16 includeva anche la richiesta dei frutti in quanto, contestando e rivendicando i propri diritti di proprietà, se ne contestava e rivendicava anche il diritto al compossesso.
Anche seguendo la tesi del Primo Giudice, vanno riconosciuti i frutti maturati dalla domanda giudiziale risalente al 07.09.2017.
D) Erroneità dei conteggi nella sentenza impugnata
Impugna la sentenza in quanto l'importo di € 13.303,89 indicato come conguaglio spettante a è errato e ciò in qualsiasi ipotesi considerata ivi compreso Controparte_1
pag. 11/21 il caso in cui sia accolto l'appello principale e rigettato quello incidentale in quanto in tale ipotesi il conguaglio ( al netto del lavoro edile, delle migliorie, dei frutti e dell'assistenza modale)ammonterebbe ad € 43.727,34 ( pari € 64.020 quota immobile al netto delle migliorie - € 20.293,33, 1/3 nuda proprietà+ € 9.085,29, frutti)
Quanto all'appello principale contestava i relativi motivi e ne chiedeva il rigetto.
Chiedeva procedersi all'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_3
e , parti convenute nel giudizio di primo grado
[...] CP_2
Dopo la notifica in data 09.07.2024 effettuata dal della comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta contenente appello incidentale unitamente all'ordinanza di integrazione del contraddittorio si costituivano e Controparte_3 CP_2
aderendo integralmente all'appello principale proposto da e
[...] Parte_1
e contestualmente impugnando e contestando quanto richiesto, dedotto Parte_2 ed eccepito da con la comparsa di costituzione e risposta contenente Controparte_1 appello incidentale, chiedendone il rigetto poiché infondato in fatto ed in diritto.
6. Motivi della decisione.
6.1 I due motivi dell'appello principale consentono una trattazione congiunta riguardando il riconoscimento in favore dei delle somme utilizzate dal Controparte_1 de cuius per la realizzazione dell'immobile e pari al salario non percepito dal predetto negli anni 1970,1971 e 1972.
Al riguardo la Corte osserva che la richiesta di rimborso delle somme non percepite dall'appellato a titolo di salario per tre anni può ritenersi ammissibile in quanto a fronte della domanda di divisione e collazione ereditaria di immobili per la reintegrazione della quota di legittima e riduzione degli atti di disposizione del patrimonio ereditario immobiliare del de cuius e della domanda di rendicontazione (anche se espressamente riferita ai frutti civili) formulate da , la pretesa del coerede di dedurre Controparte_1 migliorie e spese non comporta un ampliamento del contenuto del giudizio divisorio entrando le addizioni e le migliorie apportate al bene comune da un coerede a far parte della massa per cui non si può non tenerne conto ai fini della determinazione delle quote e dei conguaglio.
Ciò detto va ,però, precisato che secondo l'insegnamento della Suprema Corte ( Cass. n.
1207/23) “Il coerede, il quale abbia apportato miglioramenti al bene ereditario da lui pag. 12/21 posseduto, non può invocare la disciplina dell'art. 1150 c.c. — la quale attribuisce al terzo possessore di buona fede una indennità pari all'aumento di valore della cosa per effetto dei miglioramenti — ma, quale mandatario o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, ha unicamente il diritto di essere rimborsato delle spese fatte per la cosa comune, dal momento che lo stato di indivisione riconduce all'intera massa i miglioramenti apportati dal coerede;
ne consegue che al momento dell'attribuzione delle quote l'apporto si ripartisce, insieme con le spese, tra i vari condividenti, secondo il principio nominalistico (Cass. n. 925/1979; n. 3247/2009; n.
16206/2013; n. 5135/2019). Nel giudizio di divisione ereditaria di un bene riscontrato non divisibile, le migliorie apportate da uno dei condividenti vengono a far parte dello stesso per il principio dell'accessione, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene medesimo, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli dei conguagli (Cass. n. 5527/2020)” con la precisazione che
“il valore di attribuzione del bene è pur sempre quello effettivo, derivante dai miglioramenti o dallo stato deteriore di esso, il che esclude in radice la possibilità di ingiusti arricchimenti o depauperamenti”.
A ciò si aggiunga che (Cass. 15300/2020; Cass. 27580/2024) sulle somme dovute a titolo di rimborso delle spese sostenute è “ esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore. (v., ad es., Cass. 21 febbraio
2019, n. 5135; Cass. 27 giugno 2013, n. 16206)”
Pertanto la ragione di credito va limitata agli importi di spesa sostenuti ( e non all'incremento di valore del bene)e il coerede avrà diritto al rimborso delle predette spese , detratta la quota ereditaria di sua pertinenza che rimane a suo carico con la conseguenza, nel caso di specie, che la sentenza di primo grado andrà riformata sul punto avendo erroneamente riconosciuto sulle somme la rivalutazione e senza detrarre la quota spettante al coerede, essendo la restituzione delle migliorie pro quota e non integrale.
In applicazione dei predetti principi al caso di specie deve osservarsi che le migliorie apportate al bene immobile pagate mediante rinuncia alla retribuzione dell'appellante risultano provate sulla base delle testimonianze di (ud. del 08.07.19 ) che Persona_4 aveva riferito di aver appreso dalla mamma dei convenuti che aveva Controparte_1
pag. 13/21 aiutato finanziariamente nella realizzazione del piano abitato dai genitori;
di Tes_2
che confermava di aver saputo da e da , ed
[...] Parte_4 Controparte_1 anche dal padre deceduto , che il figlio aveva compensato la Persona_7 CP_1 propria retribuzione per circa tre anni con i lavori e che lo stipendio era di mille lire al giorno.
I suddetti testi riferiscono di circostanze riferite, almeno in parte, da soggetti deceduti
(la madre ed il padre di ) e pertanto del tutto ammissibili, oltre che Parte_5 intrinsecamente credibili e conformi tra loro.
Sul quantum dovuto, stante la natura di debito di valore, deve riformarsi sul punto la sentenza impugnata, non potendosi riconoscere sul punto la rivalutazione, ma solo gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Cio significa che dalla somma di € 5.578,00 (pari al salario di tre anni) andrà decurtato la quota di 1/3 a carico dello stesso pari ad € 1859,33 e sulla residua Controparte_1 somma di € 3718,66 di cui devono rispondere i fratelli e Pt_2 Parte_1 vanno riconosciuti solo gli interessi legali a far data dalla data di notifica della domanda e non la rivalutazione trattandosi di debito di valuta.
In tali limiti deve accogliersi l'appello principale con parziale riforma della sentenza impugnata.
6.2. Quanto all'appello incidentale proposto da , infondato appare il Controparte_1 primo motivo di gravame in quanto secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass.
n. 19833/19) “la domanda di collazione ( e anche l'eccezione di dispensa dalla collazione) non è sottoposta ai termini di cui all'art. 167 c.p.c., in quanto l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione di una domanda dei condividenti, salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida;
la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta, viceversa, pregiudiziale all'accoglimento della domanda di collazione, è soggetta ai termini di decadenza ex art. 167 c.p.c. e non può essere proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, integrando un'ipotesi di ampliamento o mutamento della domanda”; significando che non è necessario che nel giudizio di divisione sia formulata apposita domanda di collazione, gravando in ogni caso sui pag. 14/21 condividenti l'obbligo di restituire alla massa quanto precedentemente ricevuto (salvo espressa dispensa avutane dal de cuius, come nel caso di specie risultante dall'atto di donazione in atti)
Priva di fondamento anche la censura di inammissibilità della domanda sulle migliorie avanzata dagli altri coeredi perché tardivamente proposta rammentandosi, al riguardo, che secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 29247/2020)
“In tema di collazione ereditaria d'immobili, la pretesa del donatario di dedurre migliorie e spese a norma dell'art. 748 c.c. non integra domanda riconvenzionale, ma semplice eccezione in senso lato, come tale liberamente proponibile e rilevabile anche in grado d'appello, non ampliando il contenuto del giudizio divisorio, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario.”(cfr anche Cass, n. 27580/24)
6.3 Riguardo il secondo motivo di gravame in via incidentale relativo alla richiesta di rinnovo della CT, va rilevato che (Cass. 36638/21, Cass. 200/21)”Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CT” ; tanto precisato per significare che le censure mosse dall'appellante alla CT tali da giustificarne la rinnovazione appaiono infondate avendo il Primo Giudice adeguatamente motivato in ordine alle ragioni di condivisione della relazione peritale riguardo la stima dei cespiti caduti in successione ( apprezzandone le risultanze dal punto di vista “tecnico”) e considerando che le operazioni peritali si sono volte in contraddittorio con le parti;
inoltre la relazione è stata redatta all'esito delle osservazioni dei CTP a cui il CT ha puntualmente risposto facendone oggetto di indagine;
giungendo, come riferito dallo stesso CT (pag. 8) a valori di stima dei beni condivisi e definiti con documento sottoscritto dai CTP;
mentre su altri punti il UN si è discostato dalle risultanze del CT, come riguardo il metodo di calcolo sui frutti evidenziandone le ragioni (dovendosi i frutti non percepiti rapportare alla quota di legittima violata e non all'intera quota) e considerando che spetta al giudice valutare e applicare i principi di diritto e la giurisprudenza al caso oggetto di causa. pag. 15/21 Quanto detto comporta l'infondatezza delle censure alla CT poste dall'appellante che lamenta che le stime del conguaglio sono state eseguite al netto delle migliorie, circostanza smentita dallo stesso CT (pag 14) che in sede di risposta alle osservazioni dei CTP ha specificato di averle indicate a parte, spettando all'organo giudicante ogni valutazione al riguardo;
mentre in relazione al valore dell'assistenza prestata dalle donatarie e ( pur se non oggetto di apposito quesito ) va rilevato che CP_2 CP_3 il dato risulta indicato nell'allegato sottoscritto dai CTP contenente i valori di stima condivisi escludendosi dunque ogni violazione del contraddittorio.
Non condivisibili le censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado ove è stabilito che le migliorie erano state compiute dagli appellanti in via principale ( e non dal de cuius) escludendole pertanto dalla massa ereditaria.
Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni testimoniali appare chiaro che la donazione dell'unità immobiliare posta al secondo piano del fabbricato sito in S.Salvo via Toti 18 in favore di è stata disposta allo stato grezzo (atto di Persona_8 donazione fasc primo grado appellanti in via principale, relazione CT pag. 7);
I testi hanno confermato l'esecuzione dei lavori a cura e spese di e Parte_2
dopo la donazione : l'Ing. ( ud. 17.01.19) confermava che i lavori Pt_1 Tes_1 erano stati effettuati su incarico dei predetti e la relativa documentazione a supporto
(fatture materiali, relazione tecnica, certificato di regolare esecuzione dei lavori, Dia n-
25456 del 18.12.07, computo metrico) precisando che tutti i lavori erano stati eseguiti dopo la donazione e che l'incarico del 2003 era stato conferito dal de cuius in quanto ancora proprietario e i lavori avevano riguardato il rifacimento del solaio di copertura
“mentre la rifinitura e manutenzione straordinaria interna sia al primo piano che al sottotetto mi venivano commissionati e realizzati dai Sigg.ri e Parte_2
”. Anche altri testi ( ud. 28.10.19; ud. 28.10.19; Pt_1 Testimone_4 Testimone_5
ud. 02.12.19)hanno confermato che e hanno Testimone_6 Pt_1 Pt_2 effettuato i lavori per rendere abitabili le unità abitative donate;
pertanto, correttamente, le predette migliorie vanno escluse dalla massa ereditaria.
6.4 Corretta è la decisione del Primo Giudice di rigetto della domanda di percezione dei frutti avanzata da in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità Controparte_1
(Cass. n. 30451/2018 che richiama Cass. n. 2423/15) “ il mero godimento del bene pag. 16/21 comune in via esclusiva da parte di uno degli aventi diritto non genera in capo agli altri comunisti alcun pregiudizio se non nell'ipotesi che questi abbiano chiesto di parimenti godere del bene e ne siano stai impediti. Dunque in presenza di mancata richiesta di cogodimento da parte degli altri comunisti, l'utilizzo secondo sua destinazione del bene comune da parte di uno solo dei comproprietari rappresenta mero esercizio del proprio diritto dominicale e non può generare frutti indiretti in capo agli altri titolari inerti poiché la loro quota non goduta indebitamente”; non potendosi ritenere automatico l'obbligo del pagamento dei frutti civili indiretti a seguito del mero godimento dell'immobile comune da parte di uno solo dei comunisti.
Ciò significa che se la natura del bene non consente un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento tuttavia, finché non vi sia però una richiesta di uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni di essi non è idoneo a produrre un pregiudizio in danno degli altri che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo ( a meno che ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale) . Pertanto il proprietario che abbia avuto l'uso esclusivo del bene non è tenuto a versare alcuna indennità all'altro comproprietario inerte fino a quando questi non abbia manifestato l'intenzione di utilizzare l'immobile. E' fatto salvo il caso in cui abbia invece conseguito un vantaggio patrimoniale per cui l'indennizzo è dovuto esclusivamente dal giorno della relativa richiesta da parte degli altri comproprietari con la conseguenza che incombe quindi sul coerede dimostrare l'utilizzo esclusivo del bene da parte del coerede, di aver quantomeno inviato una richiesta per l'utilizzo del bene all'occupante e che l'uso esclusivo dell'altro coerede ha di fatto impedito il suo concorrente utilizzo del bene: nel caso di specie queste circostanze non sono state allegate nè dimostrate dall'appellante in via incidentale che non ha provato di aver chiesto specificamente e formalmente di poter utilizzare il bene nè di aver avuto una risposta negativa da parte dell'occupante non potendosi considerarsi valida richiesta di godimento la diffida del 10.10.16 non contenendo alcuna espressa richiesta di utilizzazione né di corresponsione dei frutti.
6.5 Quanto alle censure di invalidità delle donazione modale effettuata in favore delle nuore del de cuius , e , la Corte osserva che il Primo CP_2 Controparte_3 pag. 17/21 Giudice non è incorso in alcuna violazione laddove ha aderito alla stima effettuata dal
CT circa l'assistenza prestata dalle donatarie al de cuius considerando che tale valutazione era stata condivisa dalle parti( allegato alla CT ove sono indicati i valori di stima degli immobili della massa ereditaria sottoscritti dai CTP) e, quindi, assunta nel contraddittorio e che spetta al Giudice, anche in assenza di apposito quesito, decidere di utilizzare la CT e in quale misura ai fini della decisione potendone anche discostarsene purché ne fornisca motivazione e, nel caso di specie il UN ha adeguatamente indicato le ragioni di condivisione delle risultanze della CT.
Infondate anche le censure sull'assenza di prova circa l'assistenza prestata dalle donatarie, essendo emerso dalle prove testimoniale che e Controparte_3 CP_2 hanno prestato assistenza fisica e morale al suocero (teste
[...] Persona_1
PR IA ud. 18.04.2019; teste Ing. ud 17.01.19 ; ud. Tes_1 Persona_4
08.07.19; ud. 28.10.19 riferivano che il de cuius era stato assistito dalle Testimone_4 nuore e il teste all'udienza del 28.10.19 precisava “ le CP_3 CP_2 Testimone_5 sigg.re e si sono occupate della cura della persona e Controparte_3 CP_2 del vitto del de cuius e ciò da quando è morta la moglie circa 19 – 20 Persona_7 anni fa. Questo mi è stato riferito anche da mia suocera che ci abitava sopra ovvero la madre di . Inoltre, frequentavo l'abitazione delle sigg.re e Testimone_4 CP_3
ed aiutavo le stesse negli ultimi tempi a sollevare il de cuius in quanto stava CP_2 male ciò risale a qualche mese prima del decesso ovvero uno – due mesi”; anche la teste all'udienza del 02.12.19 confermava che “ le sigg.re Testimone_6 CP_3
e hanno prestato entrambe assistenza quotidiana al sig.
[...] CP_2 provvedendo personalmente alla cura della persona ed al vitto a Persona_7 partire dal mese di giugno 2002 fino alla sua morte. Ciò lo so in quanto come ho già detto frequento più o meno settimanalmente le famiglie e e Parte_3 Pt_2
– . ) CP_2 CP_3
Né tale assistenza poteva implicare un obbligo di coabitazione delle donatarie con il de cuius , come sostenuto dall'appellante, considerando che nell'atto di donazione la coabitazione non è prevista quale onere a carico delle donatarie disponendosi che l'onere di assistenza avvenisse “ove il beneficiario ne faccia richiesta” e tenendo conto che il de cuius si era riservato l'usufrutto dell'immobile in questione e che le nuore pag. 18/21 abitavano ai piani primo e secondo del medesimo edificio e che quindi potevano agevolmente seguire e attendere alle necessità del de cuius.
Come è noto nella donazione c.d. modale ,l'onere imposto al donatario costituisce una vera e propria obbligazione ma essendo emerso dagli atti di causa nei termini anzidetti,
l'adempimento da parte delle donatarie e all'onere di prestare CP_3 CP_2 assistenza morale e materiale al de cuius come indicato nell'atto di liberalità, le censure dell'appellante sul punto appaiono destituite di fondamento.
6.5 Non condivisibili le censure mosse dall'appellante ai conteggi effettuati dal Primo
Giudice riguardo il conguaglio di € 13.303, 89 e ciò in riferimento a tutte le diverse ipotesi proposte in quanto trattasi di conteggi effettuati al lordo delle migliorie ( mentre come sopra illustrato la stima va effettuata al netto delle migliorie), comprendendovi i frutti civili ( che non possono riconoscersi non sussistendone le condizioni) oppure non considerando l'assistenza prestata;
neppure nell'ipotesi di rigetto dell'appello incidentale e accoglimento dell'appello principale può condividersi il conteggio proposto dall'appellante che nell'importo di € 43.727,34 include i frutti civili e non considera il valore del patrimonio al netto dei costi di assistenza.
In realtà corretta è la decisione del UN che ha disposto un conguaglio di €
13.308,89 riportandosi alle risultanze della CT ( da cui la Corte non ritiene di doversi discostare essendo i conteggi elaborati sulla base di cognizioni tecniche di settore nel contraddittorio delle parti e avendo gli stessi CTP condiviso i valori di stima immobiliari sottoscrivendo il relativo allegato) partendo da un valore del patrimonio ereditario al netto delle migliorie e dei costi di assistenza pari ad € 115.960,00 (pag. 18
CT), individuando il valore della quota disponibile ( 1/3 di 115.960) in € 38.653,33 ed, essendo la legittima pari ad € 77.306,67 , la quota di legittima spettante a ciascuno dei tre coeredi è pari ad € 25.768,89.
Infine considerando il valore del terreno di EN di BI ( che con testamento pubblico il de cuius aveva disposto in favore di come quota di Controparte_1 legittima) pari ad € 12.460,00, ne deriva che come correttamente indicato dal Primo
Giudice, il valore della lesione della legittima in favore dell'appellante incidentale è di €
13.308,89 ( € 25.768,89- € 12.460,00).
pag. 19/21 7. Le considerazioni sopra esposte rendono ragione dell'accoglimento dell'appello in via principale o del parziale accoglimento dell'appello principale e del rigetto dell'appello incidentale proposto, ritenuta assorbita ogni altra questione e superflui al fine del decidere i richiesti approfondimenti istruttori, con parziale riforma della sentenza impugnata.
7 . Le spese di lite sono regolate secondo i principi della soccombenza mediante la liquidazione indicata in dispositivo con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento ( valore della causa da € 52.001 ad € 260.000) fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado, con compensazione di 1/3 per il parziale accoglimento dell'appello principale ed il restante 2/3 poste a carico di Parte_5
, soccombente sia nei confronti degli appellanti principali che di
[...] CP_2
e , le quali costituendosi avevano aderito all'appello principale. Controparte_3
Restano ferme le spese come liquidate in primo grado, stante la sostanziale corretta ripartizione delle stesse sulla base della parziale soccombenza reciproca.
8.Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_2
e e sull'appello incidentale proposto da
[...] Parte_1
, nei confronti anche di e Controparte_1 CP_2 CP_3
, contro la sentenza n. 417/2023 emessa dal UN di ST pubblicata in
[...] data 18 dicembre 2024 così provvede :
1) Accoglie parzialmente l'appello principale ed in parziale riforma della sentenza n.
417/2023 condanna e in proporzione delle Parte_1 Parte_2 rispettive quote a rimborsare a la somma di € 13.308,89 oltre interessi Controparte_1
pag. 20/21 legali dalla domanda al saldo, nonché la somma di € 3.718,66, oltre interessi di legge dalla domanda all'effettivo saldo;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Condanna l'appellante incidentale al pagamento in favore degli appellanti principali da una parte, e delle altre appellate, dall'altra, delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate, già effettuata la compensazione nella misura di 1/3, in €
6.660,00 p oltre 15% spese generali, IVA e Cap come per legge;
3) Dichiara l'appellante incidentale tenuto al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 7 luglio 2025 su relazione della Dott. Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
pag. 21/21