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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 09/10/2024, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 148/24 Sent.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
OGGETTO: appello In nome del popolo italiano avverso la sentenza n.
83/2024 del Tribunale di L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A Spoleto; insegnanti di
- S E Z I O N E L A V O R O - religione cattolica – risarcimento danni per composta dai magistrati: illegittimità dei contratti
a tempo determinato
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 73 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, organicamente rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia,
presso la cui sede è domiciliato in Perugia via degli Offici n. 12;
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
1 , rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, giusta delega estesa su Parte_1
foglio separato in calce al ricorso di primo grado, dagli avvocati Maurizio Riommi e Roberto Muzi
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Perugia, via Baldi n. 7;
- a p p e l l a t a –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 83/2024 del Tribunale di Spoleto;
insegnanti di
religione cattolica – risarcimento danni per illegittimità dei contratti a tempo determinato.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La controversia concerne il diritto al risarcimento del danno fatto valere, in primo grado, dinanzi al Tribunale di Spoleto, da , quale docente di religione cattolica, nei confronti del Parte_1
, per l'illegittima reiterazione di una pluralità di contratti a Controparte_1
tempo determinato succedutisi dall'anno scolastico 1997/1998 all'anno scolastico 2023/2024.
2. Il Tribunale di Spoleto, con la sentenza n. 83/2024, pubblicata in data 4 aprile 2024, accolse integralmente il ricorso, riconoscendo l'illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati in successione tra le parti e condannò, pertanto, il al risarcimento Controparte_1
del danno da quantificarsi in una somma corrispondente a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di fatto della ricorrente (pari ad € 2.666,63), oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo;
con compensazione delle spese processuali.
Il Tribunale, dopo aver esposto i principi della giurisprudenza europea, costituzionale e di legittimità
in materia di illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato nei riguardi del personale scolastico, ha esaminato in particolare la disciplina che regolamenta il reclutamento dei docenti di religione cattolica prevista dalla legge n. 186/2003, affermando, sulla scorta dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione (sentenza 9 giugno 2022, n. 18698), la sussistenza dell'abuso e l'insorgenza 2 del diritto al risarcimento del danno c.d. “euro unitario”, in favore del docente, “con applicazione,
anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, l. 183/2010 (poi,
art. 28, co. 2, d.lgs. 81/2015)”, in caso di utilizzazione senza soluzione di continuità o anche in maniera discontinua della contrattazione a termine per un periodo comunque superiore a tre annualità
scolastiche, in mancanza dell'indizione del concorso triennale previsto dalla normativa speciale.
Il Tribunale, pertanto, considerato che la ricorrente aveva lavorato con contratti a termine per circa
27 anni, ha liquidato in favore della medesima un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 2.666,63, oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo. Ha infine compensato le spese di lite in ragione della complessità della materia trattata.
2. Con atto depositato il 24 aprile 2024 il ha interposto appello Controparte_1
avverso la decisione e ne ha chiesto la riforma, con il conseguente rigetto della domanda proposta in primo grado o, in subordine, con la riduzione dell'indennità risarcitoria in misura pari a 2,5 mensilità
della retribuzione globale di fatto o comunque inferiore rispetto a quella liquidata in primo grado.
Con decreto presidenziale del 30 aprile 2024 è stata fissata per la discussione l'udienza collegiale del
2 ottobre 2024.
Con memoria difensiva si è costituita in appello contestando il gravame di cui ha Parte_1
chiesto il rigetto.
Quindi, la causa è stata decisa all'udienza di discussione, fissata con il decreto a cui sopra si è
accennato.
Il dispositivo qui trascritto è stato depositato in via telematica il giorno stesso.
3. Con il primo motivo di gravame l'appellante ripropone l'eccezione di estinzione della situazione di “precariato” sulla quale il primo giudice non si era pronunciato in motivazione.
3 Rileva in proposito il appellante che con il D.M. 9/24 è stata disciplinata la prova selettiva CP_1
straordinaria (destinata ad assorbire il 70 % dei posti disponibili e vacanti) riservata agli insegnanti di religione cattolica precari con almeno 36 mesi di insegnamento e finalizzata a stabilizzarli nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
Si tratterebbe, ad avviso del appellante, di una procedura privilegiata che attribuirebbe al CP_1
personale interessato serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo, ovvero una ragionevole certezza di stabilizzazione sulla base di una “blanda selezione”, idonea a costituire una misura risarcitoria in forma specifica secondo i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
22552/2016, in relazione all'immissione in ruolo del personale scolastico precario stabilita dalla legge n. 107 del 2015.
In relazione a tale motivo di impugnazione, peraltro, il appellante reitera, all'udienza di CP_1
discussione, l'istanza di rinvio in attesa della definizione della procedura in questione.
3.1. Il motivo è infondato.
Secondo i condivisibili principi stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione (vedi Sez. L, sentenza n.
14815 del 27 maggio 2021, Rv. 661419 – 01): “In tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi
di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore
costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a
condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in
rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata
semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da
essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che
offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande
procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giustizia U.E. 19 marzo 2020, C-
103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché
4 interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati
l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al
dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria”.
La Suprema Corte, con la decisione sopra citata, ha cassato la sentenza emessa dalla Corte territoriale,
perché non conforme ai principi esposti, in quanto aveva riconosciuto effetto sanante dell'illecito alla assunzione del docente precario avvenuta all'esito della procedura di reclutamento speciale transitoria, per titoli ed esami, prevista per gli operatori dei servizi scolastici dall'art. 4, co. 6, del decreto legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, che non prevedeva una procedura agevolata di immissione in ruolo — quale effetto dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine — ma offriva al dipendente precario solo una mera “chance” di assunzione attraverso la partecipazione ad una prova selettiva sia pure riservata al personale già assunto a tempo determinato, “chance” la cui valenza riparatoria è stata esclusa dalla Corte di Cassazione sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola.
Anche nel caso di specie, la procedura straordinaria prevista dall'art. 1 bis del D.L. n. 126/2019,
convertito in legge n. 159/2019, di cui solo ora il D.M. 9/24 costituisce la concreta applicazione, non si pone in correlazione immediata e diretta con l'utilizzo abusivo dei contratti a termine, sebbene sia riservata al personale con almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativo.
La procedura, infatti, non è in grado di offrire la certezza dell'immissione in ruolo in tempi ravvicinati. Ne è conferma il fatto che, pur essendo stata prevista nel 2019, né alla data dell'introduzione del giudizio di primo grado, né a quella successiva della decisione del Tribunale, la stessa è stata definita.
Ritiene, inoltre, questo Collegio che neppure il sopravvenuto D.M. 9/2024, che ha finalmente regolamentato le condizioni ed i termini della procedura di reclutamento – che resta selettiva perché
ancorata ad una prova orale ed alla predisposizione di una graduatoria anche per titoli - possa ad oggi
5 assumere una valenza sanante, nei confronti dell'appellata, trattandosi di una procedura non ancora completata e che, pertanto, non garantisce alla docente, tuttora precaria, alcuna certezza sui tempi dell' eventuale immissione in ruolo.
Pur essendo pacifico che l'appellata ha partecipato alla procedura, alla luce di quanto testé affermato,
va disattesa la richiesta di rinvio dell'udienza di discussione formulata dal appellante, alla CP_1
quale peraltro l'appellata si è fermamente opposta, non sussistendo ancora alcuna concreta misura adottata dal per cancellare le conseguenze della illegittima reiterazione di assunzioni a CP_1
tempo determinato e che, pertanto, possa assumere valenza riparatoria del danno subito dalla ricorrente. Di qui l'infondatezza della censura formulata dal appellante. CP_1
4. Con il secondo motivo di gravame, il appellante reitera l'eccezione di parziale CP_1
prescrizione della domanda di risarcimento del danno con riferimento al lasso temporale precedente il quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo (14 gennaio 2024), sottolineando l'irrilevanza di quanto rilevato in sentenza dal primo giudice in ordine alla precisazione della data di notifica del ricorso (21 dicembre 2023), risultando comunque prescritto il diritto al risarcimento del danno per tutto il periodo antecedente al 21 dicembre 2018.
4.1. Il motivo è infondato.
Ed infatti, secondo il consolidato e condivisibile insegnamento della Suprema Corte di Cassazione
(vedi, Sez. L, ordinanza n. 34741 del 12 dicembre 2023, Rv. 669579 – 01): “Nell'ipotesi di illegittima
reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del
diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali
contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti
in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci
anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito
dal dipendente”; inoltre, secondo altra pronuncia (Sez. L, ordinanza n. 4960 del 16 febbraio 2023,
6 Rv. 666913 – 01): “In tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal
lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a
tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4,
lett. a), della l. n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo ("ex latere actoris") dei
contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto
rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume
evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto”.
Ne consegue l'infondatezza del motivo di gravame, risultando notificato il ricorso introduttivo con ampio rispetto del termine di dieci anni dall'ultimo contratto stipulato nel settembre del 2023.
5. Con il terzo motivo di gravame il appellante si duole della quantificazione dell'indennità CP_1
risarcitoria, nella misura massima prevista dall'art. 28 co. 2 del d.lgs. n. 81/2015 (sostanzialmente identico al previgente art. 32 della legge n. 183/2010), pari a dodici mensilità, invocandone la diminuzione, tenuto conto: 1) della riduzione alla metà dell'indennità prevista dall'art. 28 del citato d.lgs. n. 81/2015 (quindi, al massimo, sei mensilità), in considerazione della programmata assunzione a tempo indeterminato del personale assunto con contratto a tempo determinato;
2) della minima gravosità della posizione di precariato ricoperta dagli insegnanti di religione cattolica derivante dai benefici di cui godono in relazione alle maggiorazioni stipendiali ed alla ricostruzione della carriera;
3) dell'irrilevanza degli anni di precariato precedenti all'anno scolastico 2018/2019, in relazione alla sollevata eccezione di prescrizione.
5.1. Il motivo è infondato.
Ed infatti, il risarcimento del danno è stato correttamente liquidato nel rispetto dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, Rv.
639066), secondo cui: “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva
reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n.
7 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte
di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome
incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla
fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con
valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un
massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore
del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata
limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
Nell'ambito della forbice prevista dalla disposizione (fra 2,5 e 12 mensilità) il giudice di primo grado,
tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966, richiamato dall'art. 28, co. 2
(numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti) ha liquidato il danno nella misura massima di dodici mensilità, tenuto conto della rilevantissima durata del rapporto protrattosi, allo stato, per ben 27 anni. A ciò va aggiunto il notevolissimo numero dei dipendenti occupati, risultando da informazioni tratte da wikipedia.org, che, nell'anno scolastico 2022/2023, i docenti sono stati
943.681, di cui 709.105 a tempo indeterminato e 234.576 a tempo determinato. Va poi tenuto conto delle notevolissime dimensioni del datore di lavoro, nonché della posizione di netta supremazia di quest'ultimo, rispetto a docente precario, nella pattuizione delle condizioni di lavoro.
Va poi disattesa la richiesta di applicazione dell'art. 28, co. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, secondo il quale: “In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato,
di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite
massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto della metà”.
Ed infatti, mancano del tutto nella fattispecie le condizioni di applicabilità della predetta norma, a cominciare dagli stessi accordi sindacali per la stabilizzazione dei lavoratori in discorso e
8 dall'inserimento degli stessi in specifiche graduatorie finalizzate a favorirne l'immissione in ruolo.
Non vi è pertanto ragione per ridurre della metà la misura massima dell'indennità in questione.
Né possono poi trovare spazio, ai fini della quantificazione del risarcimento, le particolari condizioni di stato giuridico ed economico previste dalla normativa speciale riguardante gli insegnanti di religione cattolica, dovendo essere applicati alla fattispecie unicamente i criteri indicati dall'art. 8
della legge n. 604 del 1966, richiamato dall'art. 28, co. 2, dettati al fine di ristorare lo specifico pregiudizio derivante dalla particolare condizione di “precarietà” del lavoratore.
Da ultimo, nessuna riduzione dell'indennità risarcitoria può essere ammessa in relazione agli anni di
“precariato” risalenti a prima dell'anno scolastico 2018/2019, avuto riguardo a quanto si è detto in ordine all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione parziale.
6. In definitiva l'appello è infondato e dev'essere respinto, mentre la sentenza di primo grado dev'essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, il dev'essere condannato a rifondere CP_1
all'appellata le spese del presente grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo, determinata tenendo conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13
agosto 2022, n. 147.
Da ultimo, pur in presenza della reiezione dell'appello, deve darsi atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del appellante, ai sensi del d.P.R. 30/05/2002, n.115, CP_1
art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, in quanto la norma non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. civ., Sez. 6 – L, Ordinanza
n.1778 del 29/01/2016 2016).
P. Q. M.
9 LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute dall'appellato, che liquida nella somma di € 4.500,00 per compenso professionale, oltre I.V.A.,
contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % dei compensi liquidati, da distrarsi agli avvocati Maurizio Riommi e Roberto Muzi dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Perugia, il 2 ottobre 2024.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digita le
10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
OGGETTO: appello In nome del popolo italiano avverso la sentenza n.
83/2024 del Tribunale di L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A Spoleto; insegnanti di
- S E Z I O N E L A V O R O - religione cattolica – risarcimento danni per composta dai magistrati: illegittimità dei contratti
a tempo determinato
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 73 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, organicamente rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia,
presso la cui sede è domiciliato in Perugia via degli Offici n. 12;
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
1 , rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, giusta delega estesa su Parte_1
foglio separato in calce al ricorso di primo grado, dagli avvocati Maurizio Riommi e Roberto Muzi
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Perugia, via Baldi n. 7;
- a p p e l l a t a –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 83/2024 del Tribunale di Spoleto;
insegnanti di
religione cattolica – risarcimento danni per illegittimità dei contratti a tempo determinato.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La controversia concerne il diritto al risarcimento del danno fatto valere, in primo grado, dinanzi al Tribunale di Spoleto, da , quale docente di religione cattolica, nei confronti del Parte_1
, per l'illegittima reiterazione di una pluralità di contratti a Controparte_1
tempo determinato succedutisi dall'anno scolastico 1997/1998 all'anno scolastico 2023/2024.
2. Il Tribunale di Spoleto, con la sentenza n. 83/2024, pubblicata in data 4 aprile 2024, accolse integralmente il ricorso, riconoscendo l'illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati in successione tra le parti e condannò, pertanto, il al risarcimento Controparte_1
del danno da quantificarsi in una somma corrispondente a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di fatto della ricorrente (pari ad € 2.666,63), oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo;
con compensazione delle spese processuali.
Il Tribunale, dopo aver esposto i principi della giurisprudenza europea, costituzionale e di legittimità
in materia di illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato nei riguardi del personale scolastico, ha esaminato in particolare la disciplina che regolamenta il reclutamento dei docenti di religione cattolica prevista dalla legge n. 186/2003, affermando, sulla scorta dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione (sentenza 9 giugno 2022, n. 18698), la sussistenza dell'abuso e l'insorgenza 2 del diritto al risarcimento del danno c.d. “euro unitario”, in favore del docente, “con applicazione,
anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, l. 183/2010 (poi,
art. 28, co. 2, d.lgs. 81/2015)”, in caso di utilizzazione senza soluzione di continuità o anche in maniera discontinua della contrattazione a termine per un periodo comunque superiore a tre annualità
scolastiche, in mancanza dell'indizione del concorso triennale previsto dalla normativa speciale.
Il Tribunale, pertanto, considerato che la ricorrente aveva lavorato con contratti a termine per circa
27 anni, ha liquidato in favore della medesima un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 2.666,63, oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo. Ha infine compensato le spese di lite in ragione della complessità della materia trattata.
2. Con atto depositato il 24 aprile 2024 il ha interposto appello Controparte_1
avverso la decisione e ne ha chiesto la riforma, con il conseguente rigetto della domanda proposta in primo grado o, in subordine, con la riduzione dell'indennità risarcitoria in misura pari a 2,5 mensilità
della retribuzione globale di fatto o comunque inferiore rispetto a quella liquidata in primo grado.
Con decreto presidenziale del 30 aprile 2024 è stata fissata per la discussione l'udienza collegiale del
2 ottobre 2024.
Con memoria difensiva si è costituita in appello contestando il gravame di cui ha Parte_1
chiesto il rigetto.
Quindi, la causa è stata decisa all'udienza di discussione, fissata con il decreto a cui sopra si è
accennato.
Il dispositivo qui trascritto è stato depositato in via telematica il giorno stesso.
3. Con il primo motivo di gravame l'appellante ripropone l'eccezione di estinzione della situazione di “precariato” sulla quale il primo giudice non si era pronunciato in motivazione.
3 Rileva in proposito il appellante che con il D.M. 9/24 è stata disciplinata la prova selettiva CP_1
straordinaria (destinata ad assorbire il 70 % dei posti disponibili e vacanti) riservata agli insegnanti di religione cattolica precari con almeno 36 mesi di insegnamento e finalizzata a stabilizzarli nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
Si tratterebbe, ad avviso del appellante, di una procedura privilegiata che attribuirebbe al CP_1
personale interessato serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo, ovvero una ragionevole certezza di stabilizzazione sulla base di una “blanda selezione”, idonea a costituire una misura risarcitoria in forma specifica secondo i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
22552/2016, in relazione all'immissione in ruolo del personale scolastico precario stabilita dalla legge n. 107 del 2015.
In relazione a tale motivo di impugnazione, peraltro, il appellante reitera, all'udienza di CP_1
discussione, l'istanza di rinvio in attesa della definizione della procedura in questione.
3.1. Il motivo è infondato.
Secondo i condivisibili principi stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione (vedi Sez. L, sentenza n.
14815 del 27 maggio 2021, Rv. 661419 – 01): “In tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi
di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore
costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a
condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in
rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata
semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da
essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che
offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande
procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giustizia U.E. 19 marzo 2020, C-
103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché
4 interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati
l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al
dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria”.
La Suprema Corte, con la decisione sopra citata, ha cassato la sentenza emessa dalla Corte territoriale,
perché non conforme ai principi esposti, in quanto aveva riconosciuto effetto sanante dell'illecito alla assunzione del docente precario avvenuta all'esito della procedura di reclutamento speciale transitoria, per titoli ed esami, prevista per gli operatori dei servizi scolastici dall'art. 4, co. 6, del decreto legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, che non prevedeva una procedura agevolata di immissione in ruolo — quale effetto dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine — ma offriva al dipendente precario solo una mera “chance” di assunzione attraverso la partecipazione ad una prova selettiva sia pure riservata al personale già assunto a tempo determinato, “chance” la cui valenza riparatoria è stata esclusa dalla Corte di Cassazione sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola.
Anche nel caso di specie, la procedura straordinaria prevista dall'art. 1 bis del D.L. n. 126/2019,
convertito in legge n. 159/2019, di cui solo ora il D.M. 9/24 costituisce la concreta applicazione, non si pone in correlazione immediata e diretta con l'utilizzo abusivo dei contratti a termine, sebbene sia riservata al personale con almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativo.
La procedura, infatti, non è in grado di offrire la certezza dell'immissione in ruolo in tempi ravvicinati. Ne è conferma il fatto che, pur essendo stata prevista nel 2019, né alla data dell'introduzione del giudizio di primo grado, né a quella successiva della decisione del Tribunale, la stessa è stata definita.
Ritiene, inoltre, questo Collegio che neppure il sopravvenuto D.M. 9/2024, che ha finalmente regolamentato le condizioni ed i termini della procedura di reclutamento – che resta selettiva perché
ancorata ad una prova orale ed alla predisposizione di una graduatoria anche per titoli - possa ad oggi
5 assumere una valenza sanante, nei confronti dell'appellata, trattandosi di una procedura non ancora completata e che, pertanto, non garantisce alla docente, tuttora precaria, alcuna certezza sui tempi dell' eventuale immissione in ruolo.
Pur essendo pacifico che l'appellata ha partecipato alla procedura, alla luce di quanto testé affermato,
va disattesa la richiesta di rinvio dell'udienza di discussione formulata dal appellante, alla CP_1
quale peraltro l'appellata si è fermamente opposta, non sussistendo ancora alcuna concreta misura adottata dal per cancellare le conseguenze della illegittima reiterazione di assunzioni a CP_1
tempo determinato e che, pertanto, possa assumere valenza riparatoria del danno subito dalla ricorrente. Di qui l'infondatezza della censura formulata dal appellante. CP_1
4. Con il secondo motivo di gravame, il appellante reitera l'eccezione di parziale CP_1
prescrizione della domanda di risarcimento del danno con riferimento al lasso temporale precedente il quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo (14 gennaio 2024), sottolineando l'irrilevanza di quanto rilevato in sentenza dal primo giudice in ordine alla precisazione della data di notifica del ricorso (21 dicembre 2023), risultando comunque prescritto il diritto al risarcimento del danno per tutto il periodo antecedente al 21 dicembre 2018.
4.1. Il motivo è infondato.
Ed infatti, secondo il consolidato e condivisibile insegnamento della Suprema Corte di Cassazione
(vedi, Sez. L, ordinanza n. 34741 del 12 dicembre 2023, Rv. 669579 – 01): “Nell'ipotesi di illegittima
reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del
diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali
contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti
in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci
anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito
dal dipendente”; inoltre, secondo altra pronuncia (Sez. L, ordinanza n. 4960 del 16 febbraio 2023,
6 Rv. 666913 – 01): “In tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal
lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a
tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4,
lett. a), della l. n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo ("ex latere actoris") dei
contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto
rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume
evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto”.
Ne consegue l'infondatezza del motivo di gravame, risultando notificato il ricorso introduttivo con ampio rispetto del termine di dieci anni dall'ultimo contratto stipulato nel settembre del 2023.
5. Con il terzo motivo di gravame il appellante si duole della quantificazione dell'indennità CP_1
risarcitoria, nella misura massima prevista dall'art. 28 co. 2 del d.lgs. n. 81/2015 (sostanzialmente identico al previgente art. 32 della legge n. 183/2010), pari a dodici mensilità, invocandone la diminuzione, tenuto conto: 1) della riduzione alla metà dell'indennità prevista dall'art. 28 del citato d.lgs. n. 81/2015 (quindi, al massimo, sei mensilità), in considerazione della programmata assunzione a tempo indeterminato del personale assunto con contratto a tempo determinato;
2) della minima gravosità della posizione di precariato ricoperta dagli insegnanti di religione cattolica derivante dai benefici di cui godono in relazione alle maggiorazioni stipendiali ed alla ricostruzione della carriera;
3) dell'irrilevanza degli anni di precariato precedenti all'anno scolastico 2018/2019, in relazione alla sollevata eccezione di prescrizione.
5.1. Il motivo è infondato.
Ed infatti, il risarcimento del danno è stato correttamente liquidato nel rispetto dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, Rv.
639066), secondo cui: “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva
reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n.
7 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte
di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome
incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla
fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con
valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un
massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore
del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata
limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
Nell'ambito della forbice prevista dalla disposizione (fra 2,5 e 12 mensilità) il giudice di primo grado,
tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966, richiamato dall'art. 28, co. 2
(numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti) ha liquidato il danno nella misura massima di dodici mensilità, tenuto conto della rilevantissima durata del rapporto protrattosi, allo stato, per ben 27 anni. A ciò va aggiunto il notevolissimo numero dei dipendenti occupati, risultando da informazioni tratte da wikipedia.org, che, nell'anno scolastico 2022/2023, i docenti sono stati
943.681, di cui 709.105 a tempo indeterminato e 234.576 a tempo determinato. Va poi tenuto conto delle notevolissime dimensioni del datore di lavoro, nonché della posizione di netta supremazia di quest'ultimo, rispetto a docente precario, nella pattuizione delle condizioni di lavoro.
Va poi disattesa la richiesta di applicazione dell'art. 28, co. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, secondo il quale: “In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato,
di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite
massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto della metà”.
Ed infatti, mancano del tutto nella fattispecie le condizioni di applicabilità della predetta norma, a cominciare dagli stessi accordi sindacali per la stabilizzazione dei lavoratori in discorso e
8 dall'inserimento degli stessi in specifiche graduatorie finalizzate a favorirne l'immissione in ruolo.
Non vi è pertanto ragione per ridurre della metà la misura massima dell'indennità in questione.
Né possono poi trovare spazio, ai fini della quantificazione del risarcimento, le particolari condizioni di stato giuridico ed economico previste dalla normativa speciale riguardante gli insegnanti di religione cattolica, dovendo essere applicati alla fattispecie unicamente i criteri indicati dall'art. 8
della legge n. 604 del 1966, richiamato dall'art. 28, co. 2, dettati al fine di ristorare lo specifico pregiudizio derivante dalla particolare condizione di “precarietà” del lavoratore.
Da ultimo, nessuna riduzione dell'indennità risarcitoria può essere ammessa in relazione agli anni di
“precariato” risalenti a prima dell'anno scolastico 2018/2019, avuto riguardo a quanto si è detto in ordine all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione parziale.
6. In definitiva l'appello è infondato e dev'essere respinto, mentre la sentenza di primo grado dev'essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, il dev'essere condannato a rifondere CP_1
all'appellata le spese del presente grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo, determinata tenendo conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13
agosto 2022, n. 147.
Da ultimo, pur in presenza della reiezione dell'appello, deve darsi atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del appellante, ai sensi del d.P.R. 30/05/2002, n.115, CP_1
art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, in quanto la norma non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. civ., Sez. 6 – L, Ordinanza
n.1778 del 29/01/2016 2016).
P. Q. M.
9 LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute dall'appellato, che liquida nella somma di € 4.500,00 per compenso professionale, oltre I.V.A.,
contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % dei compensi liquidati, da distrarsi agli avvocati Maurizio Riommi e Roberto Muzi dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Perugia, il 2 ottobre 2024.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digita le
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