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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 9509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9509 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa FA BO, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5813 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ALBERTO
CERRACCHIO
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. ALESSANDRA MARIA INGALA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la Parte_1
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
[...] CP_1 371-2024-00002921-36 del 24.01.2024 notificato il 02.02.2024, con il quale venivano richieste le sanzioni civili e gli interessi di mora, a seguito di regolarizzazione spontanea da parte dell'azienda.
Deduceva, a sostegno dell'opposizione, molteplici vizi del procedimento impositivo (inesistenza/nullità della notifica;
difetto di motivazione) e, nel merito, la non applicazione del regime delle sanzioni civili relativamente al mese di novembre 2022, per integrale pagamento di quanto effettivamente dovuto. Chiedeva, pertanto, accogliersi l'opposizione sulla scorta delle motivazioni esposte.
Si costituiva l che contestava l'avversa domanda e chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma
10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza. L'opposizione va accolta.
L'eccezione di vizio di notifica dell'avviso di addebito va respinta posto che ai sensi dell'art. 30 D.L. n. 78/2010 “a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all , anche a seguito di accertamenti degli uffici, CP_1 è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” (comma I). Al successivo comma IV si legge che “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge”.
Non è dunque richiesta la relazione di notificazione.
Con riferimento all'attendibilità dell'indirizzo PEC di provenienza dell'atto, Cass. civ. sez. VI, ordinanza 21.10.2022 n. 31160 ha così pronunziato: va ricordato che (Cass. SS. UU. n. 15979 del 2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione da parte di ente pubblico, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della
L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della
P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs.
n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Nel merito si osserva quanto segue.
L'avviso di addebito opposto ha ad oggetto l'applicazione delle sanzioni per una presunta evasione contributiva comminata alla Parte_1
” per il licenziamento, per giusta causa, intimato alla
[...] sig.ra , in data 15 novembre 2019. Parte_2 In seguito a procedimento giudiziario il licenziamento suddetto veniva annullato con ordine alla Cooperativa reclamata di reintegrare la
[...]
nel posto di lavoro e condanna della stessa al pagamento di una Pt_2 indennità risarcitoria come determinata in sentenza nonché al versamento, in favore di dei contributi previdenziali e Parte_2 assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
In ottemperanza a tale pronunciamento la Cooperativa ricorrente con provvedimento del 13.03.2023 reintegrava la dipendente e in data 18.04.2023 provvedeva, altresì, al versamento dei contributi arretrati così come stabilito in sentenza;
segnatamente, ivi si legge “al versamento, in favore di dei contributi previdenziali e assistenziali dal Parte_2 giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione….”. Dunque, l ha erroneamente applicato la sanzione per evasione CP_1 contributiva, addenda anche degli interessi di mora, relativa al periodo che intercorre tra la data del licenziamento 15 novembre 2019 della dipendente e la data dell'effettivo reintegro nel posto di Parte_2 lavoro 17 marzo 2023, in evidente contrasto con quanto statuito e fissato dalla Corte di Appello di Napoli il cui pronunciamento, in assenza di impugnazione, prevale su ogni diversa considerazione.
A dimostrazione dell'integrale versamento del dovuto la società ha depositato le copie delle quietanze di versamento attestanti l'avvenuto pagamento dei contributi omessi in relazione all'intero periodo in considerazione.
L'opposizione va dunque accolta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 371-2024-00002921-36 del 24.01.2024.
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1865,00, CP_1 oltre IVA, CPA e rimborso spese.
Napoli, il 23/12/2025
IL GIUDICE
FA BO