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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/05/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1214/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Sassari Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1214/2021, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. RUOPPOLO VALERIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Milano, Via Podgora 11 attrice opponente c o n t r o
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
BASSU FILIPPO, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Sassari, Via Manno 11 convenuta opposta
C O N C L U S I O N I
Per parte opponente, come da foglio di precisazione delle conclusioni del 15.12.2023:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Sassari, rejectis contrariis, e previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, così giudicare: A) in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza territoriale per i motivi dedotti;
B) sempre in via pregiudiziale revocare il decreto ingiuntivo n. 130/2021 perchè irrituale ed infondato per i motivi dedotti;
pagina 1 di 9 C) nel merito, rigettare integralmente la domanda di pagamento avanzata da per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto e Controparte_1 conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo emesso;
D) ancora nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande preliminari, accertare e dichiarare sussistente il credito di nei confronti dell'attrice di euro 4.129,90 oltre gli Parte_1 interessi legali dalle singole scadenze dei pagamenti fino al soddisfo e conseguentemente dichiarare l'intervenuta compensazione legale fra gli stessi ovvero pronunciare, occorrendo, la compensazione giudiziale fra gli stessi crediti;
E) in assoluto estremo subordine dichiarare in capo all'attrice l'intervenuto arricchimento senza causa per le somme ritirate in contrassegno e trattenute illecitamente, condannandola a rifondere a la Parte_1 somma ritenuta di giustizia, se del caso;
F) in ogni caso, condannare l'attrice alla refusione dei compensi e delle spese del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014.”
Per parte opposta, come da note scritte del 17.10.2024:
“In via principale,
1) previo rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione e conclusione, confermare il decreto ingiuntivo n. 130/2021, emesso dal Tribunale di Sassari in data 26.02.2021; In subordine al 1),
2) previo rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione e conclusione condannare per i titoli in espositiva la al Parte_1 pagamento in favore della ora della Parte_2 Controparte_1 somma di € 8.633,94 o di quella che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi di mora dalla scadenza al saldo e i compensi professionali del procedimento monitorio, spese ed accessori di legge;
In ogni caso,
3) accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta in favore dell'opponente e per l'effetto rigettare l'avversa domanda di compensazione, nonché di arricchimento senza causa;
4) con vittoria di compensi professionali, spese ed accessori di legge ivi compreso il diritto al rimborso forfettario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 9 1. 1.1. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 130/2021, con cui il Tribunale di Sassari le ha ingiunto di pagare a (già la somma di € Controparte_1 Parte_2
8.633,94, oltre interessi moratori e spese di lite, eccependo in particolare:
1) di aver intrattenuto un rapporto contrattuale pluriennale, relativo alla spedizione delle proprie merci sul territorio nazionale, con CR Trasporti Spa e di essere poi stata informata, con pec del 6.09.2018 da parte della Curatela, dell'intervenuto fallimento di CR e della necessità di astenersi dal pagamento dei corrispettivi ai sub-vettori, in quanto lesive della par condicio creditorum;
2) di non aver quindi adempiuto alle richieste di pagamento successivamente pervenute dalla società opposta;
3) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sassari, in quanto: l'opponente ha sede legale a Milano e sede operativa a Trezzano sul Naviglio, sicché la competenza è da riconoscersi ex art. 19 cpc in favore del Tribunale di Milano;
i contratti di sub-vezione tra l'opposta e CR si sono perfezionati nella sede sociale di quest'ultima in San Giuliano Milanese, con conseguente attrazione della competenza al Tribunale di Lodi (forum contractus ex art. 20 cpc); non è neppure applicabile il foro facoltativo di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., stante la natura illiquida dell'obbligazione de qua, con la conseguenza che il luogo di esecuzione deve essere individuato nel domicilio del debitore al tempo della scadenza (e, quindi, in Milano);
4) la prescrizione, ex art. 2951 c.c., del credito vantato dall'opposta, essendo trascorso oltre un anno tra l'ultima asserita consegna del 25.05.2018 ed il primo atto interruttivo, datato 31.07.2020;
5) l'improponibilità dell'azione diretta ex art. 7 ter D.lgs. 286/2005, stante l'intervenuto fallimento di CR Trasporti Spa;
6) l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria, essendo stati prodotti esclusivamente documenti di difficile consultazione, inammissibili ed inutilizzabili e dovendo, in ogni caso, la somma richiesta essere compensata con il proprio controcredito di € 4.129,90, oltre interessi legali, costituito dalle somme di denaro ritirate dall'opposta per i contrassegni all'atto delle singole consegne delle merci;
7) l'illegittima duplicazione delle domande formulate dall'opposta, che si è insinuata nel passivo fallimentare di CR per lo stesso credito azionato in sede monitoria.
pagina 3 di 9 Per tali ragioni, l'opponente ha chiesto di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sassari e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, di dichiarare la compensazione legale o giudiziale con il controcredito dedotto o, in via ulteriormente subordinata, di dichiarare l'ingiustificato arricchimento dell'opposta per le somme ritirate in contrassegno, condannandola a rifondere la somma ritenuta di giustizia.
1.2. Costituitasi in giudizio in data 1.07.2021, , già Controparte_1
si è difesa deducendo: Parte_2
1) di aver eseguito, in qualità di sub-vettore, tutti i servizi di trasporto commissionati dall'opponente a CR Trasporti Spa, circostanza peraltro non contestata e comunque provata dai documenti di trasporto allegati (schede di trasporto, bolle di spedizione e distinte di carico);
2) che l'eccezione di incompetenza ratione loci deve considerarsi come non proposta, vista la mancata indicazione univoca del giudice ritenuto competente e che, in ogni caso, è infondata, essendo stata correttamente radicata l'azione presso il foro del domicilio del creditore ex art. 1182 comma 3 c.c., stante la natura liquida dell'obbligazione in causa, consistente nel pagamento di una somma determinata di denaro, il cui ammontare non è stato neppure contestato dall'opponente;
3) di aver ripetutamente interrotto il termine prescrizionale, prima con la domanda di ammissione al passivo nel Fallimento CR del 10.10.2018 – efficace nei confronti dell'opponente, coobbligato in solido, ex art. 1310 c.c. – e, successivamente, con le diffide a mezzo pec nei confronti di , datate 29.01.2019 e 13.02.2019; Pt_1
4) l'infondatezza delle eccezioni di compensazione e di arricchimento senza causa, non essendo stata ritirata alcuna somma a titolo di contrassegno e non avendo intrattenuto alcun rapporto con la società Nuovo Trasporto Salento, indicata nelle fatture allegate all'atto di opposizione;
5) la proponibilità dell'azione diretta ex art. 7 ter D.lgs. 286/2005, esperita nei confronti del committente, soggetto in bonis obbligato in via solidale, con conseguente esclusione della possibilità di lesione della par condicio creditorum nella procedura concorsuale avviata nei confronti di CR, che non è parte del presente giudizio. Pertanto, ha chiesto, previa concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione, il rigetto delle avverse domande e la conferma del pagina 4 di 9 decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 8.633,94, oltre a interessi e spese.
1.3. Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata posta in decisione in data 24.10.2024 sulle conclusioni di cui in epigrafe, con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
2.1. Occorre innanzitutto esaminare le eccezioni preliminari sollevate da parte attrice opponente. Quanto all'eccezione di incompetenza per territorio, seppur ritualmente proposta, la stessa, ad avviso del Tribunale, è infondata. Il Tribunale di Sassari è, infatti, territorialmente competente in applicazione del principio espresso dal combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., in base al quale è competente anche il giudice del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita e cioè, nei casi in cui l'obbligazione abbia ad oggetto il pagamento di una somma determinata di denaro, presso il domicilio del creditore. Si tratta, peraltro, di principio valido per tutte le obbligazioni, indipendentemente dalla fonte che le origina (legislativa, ex art. 7 ter D.lgs. 286/2005, nel caso di specie). In particolare, l'obbligazione de qua deve ritenersi liquida, in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la natura “portabile” dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 1182 terzo comma c.c., ricorre ogniqualvolta la somma oggetto della pretesa creditoria sia determinata o determinabile. Tale condizione sussiste non solo in presenza di un titolo negoziale che individui esattamente il quantum debeatur, ma anche nell'ipotesi in cui il debitore non abbia contestato in modo specifico l'importo risultante dalle fatture azionate in giudizio dal creditore (Cass. SS.UU. sent. n. 17989/2016 e, più recentemente, Cass. ord. n. 36835/2022; Corte Appello Cagliari Sez. dist. Sassari 25/8/2023 n. 282). Ebbene, nel caso di specie, l'ammontare della somma richiesta da
[...]
, non solo è facilmente determinabile sulla base dei CP_1 documenti di trasporto e delle fatture prodotti (doc.ti n. 4, 5, 6, 7 e 8 fasc.
pagina 5 di 9 monitorio), ma non è neppure stato specificamente contestato dall'opponente. Di conseguenza, l'eccezione di incompetenza deve essere rigettata.
2.2. Non merita accoglimento nemmeno l'eccezione di prescrizione del credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento. In proposito, occorre innanzitutto rilevare che la questione controversa attiene all'efficacia da attribuire agli atti interruttivi posti in essere dal sub- vettore nei confronti del vettore CR Trasporti. CP_1
Dirimente in proposito è, in primis, il disposto dell'art. 7 ter d.lgs. 286/2005, ai sensi del quale il vettore che “ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale”. Per espressa disposizione normativa, quindi, vettore principale e mittente sono obbligati in solido nei confronti del sub-vettore che abbia svolto il servizio di trasporto. Da ciò deriva che, nel caso di specie, il mittente deve essere Pt_1 ritenuto solidalmente responsabile verso unitamente al Controparte_1 vettore principale CR Trasporti Spa. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 1310 c.c. - in base al quale gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri debitori – gli atti interruttivi posti in essere da verso CR producono effetti anche CP_1 rispetto all'attuale opponente . Pt_1
In particolare, risulta, infatti, per tabulas che ha interrotto più volte il CP_1 termine prescrizionale annuale di cui all'art. 2951 c.c., nei confronti di entrambi i coobbligati in solido, mediante: deposito di domanda di ammissione al passivo del in data Parte_3
10.10.2018 e relativa ammissione (doc.ti n.ri 3, 4 e 5 opposta), con conseguente effetto interruttivo permanente, fino alla chiusura della procedura fallimentare ex art. 2945, II comma c.c.; diffide inoltrate direttamente alla mittente in data 29.01.2019, 13.02.2019 e Pt_1
pagina 6 di 9 31.7.2020 (doc.ti n.ri 10 e 11 fasc. monitorio); deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 29.12.2020. Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
2.3. Nel merito, si rileva, anzitutto, che non risulta essere stato specificamente contestato che (sub-vettore), nel periodo tra Controparte_1 febbraio e maggio 2018, abbia eseguito i servizi di trasporto indicati nel ricorso monitorio su incarico di CR Trasporti Spa, a propria volta operante per conto della committente (come Parte_1 peraltro risulta dai documenti prodotti sub 4-8 in sede monitoria) ed altrettanto incontestato è l'omesso pagamento al sub-vettore . CP_1
Ciò posto, appare infondata l'eccezione dell'attore secondo cui l'art. 7 ter D.lgs. 286/2005 non sarebbe applicabile nei casi in cui uno dei soggetti del rapporto obbligatorio trilaterale descritto dalla norma sia sottoposto a procedura concorsuale. In proposito, il Tribunale, aderendo all'orientamento consolidatosi nella più recente giurisprudenza di merito, ritiene irrilevante, ai fini dell'esperimento dell'azione diretta de qua, l'intervenuto fallimento del vettore principale CR. Sul punto, infatti, occorre rilevare che, come anche recentemente affermato dalla Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, quanto all'operatività dell'art. 7 ter D.lgs. 286/2005, “Il dato testuale della disposizione – criterio interpretativo prevalente ex art. 12 pre leggi - è anzitutto estremante chiaro ed inequivoco nello stabilire che il vettore effettivo del servizio di trasporto possa ottenere “il pagamento del corrispettivo da tutti coloro che hanno ordinato il trasporto” e non pone espresse limitazioni di operatività dell'azione verso i soggetti della catena del trasporto, sicché costituisce, ad avviso della Corte, una forzatura interpretativa del dato letterale ritenere che la azione diretta operi solo fra soggetti in bonis. Conferma detto convincimento anche il ricorso al criterio di interpretazione teleologica e sistematica”, “con essa, il legislatore ha certamente inteso fornire, nell'ordinamento, una maggior tutela ai vettori effettivi, che svolgono il trasporto e che sostengono i relativi costi individuando più soggetti obbligati ex lege al pagamento del corrispettivo, sì da ridurre il rischio del sub-vettore, quale parte debole nella catena del trasporto, di non vedere soddisfatto il proprio credito, in altri termini spostando il rischio dell'inadempimento o dell'insolvenza del primo vettore su soggetti considerati di maggiore forza economica (ossia il mittente e tutti
pagina 7 di 9 gli eventuali vettori intervenuti nella catena)”, “ritenere che l'azione possa operare limitatamente alle ipotesi di soggetti in bonis non solo si porrebbe in contrasto, come già rilevato, con il dato testuale della disposizione ma cozzerebbe contro lo stesso spirito del legislatore laddove ha inteso, con l'azione ex art. 7 ter D.lgs. cit., rafforzare la tutela assai attenuata del vettore effettivo del servizio” (così, Corte Ap. Cagliari Sez. dist. Sassari 25/8/2023 n. 282; nello stesso senso, Trib. Sassari in data 9.11.2020; Trib. Reggio Emilia 1164/2020; Trib. Monza 179/2021; Trib. Forlì 27.2.2022; Trib. Bologna n. 71/2019). Appaiono, quindi, infondate le doglianze di parte opponente, non potendo configurarsi alcuna violazione della par condicio creditorum, atteso che il coobbligato solidale - nei cui confronti è stata rivolta la domanda Pt_1 monitoria sulla base dell'autonoma obbligazione diretta, nascente ex lege - è soggetto in bonis, terzo rispetto alla fallita CR, così che è escluso in radice che il pagamento avvenga con risorse appartenenti alla massa fallimentare. Del resto, nemmeno può paventarsi il rischio di duplicazione delle domande proposte da sia in sede monitoria, sia nella Controparte_1 procedura concorsuale, atteso che, come precisato anche dal Curatore del Fallimento CR (doc. 4 opposta), gli importi incassati dal sub-vettore ex art. 7 ter D.lgs. 286/2005 saranno portati a decremento del credito ammesso al passivo e che il pagamento da parte del mittente giustificherà la surrogazione di esso nei diritti del sub-vettore ai sensi dell'art. 115, comma II l.f.
2.4. Infine, in difetto di prova, è da ritenersi parimenti infondata la domanda subordinata di compensazione con il preteso controcredito dell'opponente, avente ad oggetto le somme di denaro asseritamente ritirate da a titolo di contrassegno. Controparte_1
Difatti, le produzioni documentali in atti - in particolare, le fatture prodotte dall'opponente con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (doc.ti 10-22) - non dimostrano che abbia ritirato denaro a titolo di pagamenti in CP_1 contrassegno da parte dei clienti destinatari delle merci (essendovi meramente indicata tale modalità di pagamento e null'altro), né sono state formulate istanze di prova orale sul punto. In assenza di prova di un arricchimento senza causa da parte di , CP_1 anche la domanda ex art. 2041 c.c. deve essere respinta.
pagina 8 di 9 In definitiva, l'opposizione deve allora essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria.
P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 130/2021 del Tribunale di Sassari, che dichiara esecutivo;
2. condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.547,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge.
Sassari, 12/05/2025 Il Giudice Francesca Fiorentini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Sassari Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1214/2021, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. RUOPPOLO VALERIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Milano, Via Podgora 11 attrice opponente c o n t r o
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
BASSU FILIPPO, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Sassari, Via Manno 11 convenuta opposta
C O N C L U S I O N I
Per parte opponente, come da foglio di precisazione delle conclusioni del 15.12.2023:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Sassari, rejectis contrariis, e previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, così giudicare: A) in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza territoriale per i motivi dedotti;
B) sempre in via pregiudiziale revocare il decreto ingiuntivo n. 130/2021 perchè irrituale ed infondato per i motivi dedotti;
pagina 1 di 9 C) nel merito, rigettare integralmente la domanda di pagamento avanzata da per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto e Controparte_1 conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo emesso;
D) ancora nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande preliminari, accertare e dichiarare sussistente il credito di nei confronti dell'attrice di euro 4.129,90 oltre gli Parte_1 interessi legali dalle singole scadenze dei pagamenti fino al soddisfo e conseguentemente dichiarare l'intervenuta compensazione legale fra gli stessi ovvero pronunciare, occorrendo, la compensazione giudiziale fra gli stessi crediti;
E) in assoluto estremo subordine dichiarare in capo all'attrice l'intervenuto arricchimento senza causa per le somme ritirate in contrassegno e trattenute illecitamente, condannandola a rifondere a la Parte_1 somma ritenuta di giustizia, se del caso;
F) in ogni caso, condannare l'attrice alla refusione dei compensi e delle spese del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014.”
Per parte opposta, come da note scritte del 17.10.2024:
“In via principale,
1) previo rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione e conclusione, confermare il decreto ingiuntivo n. 130/2021, emesso dal Tribunale di Sassari in data 26.02.2021; In subordine al 1),
2) previo rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione e conclusione condannare per i titoli in espositiva la al Parte_1 pagamento in favore della ora della Parte_2 Controparte_1 somma di € 8.633,94 o di quella che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi di mora dalla scadenza al saldo e i compensi professionali del procedimento monitorio, spese ed accessori di legge;
In ogni caso,
3) accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta in favore dell'opponente e per l'effetto rigettare l'avversa domanda di compensazione, nonché di arricchimento senza causa;
4) con vittoria di compensi professionali, spese ed accessori di legge ivi compreso il diritto al rimborso forfettario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 9 1. 1.1. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 130/2021, con cui il Tribunale di Sassari le ha ingiunto di pagare a (già la somma di € Controparte_1 Parte_2
8.633,94, oltre interessi moratori e spese di lite, eccependo in particolare:
1) di aver intrattenuto un rapporto contrattuale pluriennale, relativo alla spedizione delle proprie merci sul territorio nazionale, con CR Trasporti Spa e di essere poi stata informata, con pec del 6.09.2018 da parte della Curatela, dell'intervenuto fallimento di CR e della necessità di astenersi dal pagamento dei corrispettivi ai sub-vettori, in quanto lesive della par condicio creditorum;
2) di non aver quindi adempiuto alle richieste di pagamento successivamente pervenute dalla società opposta;
3) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sassari, in quanto: l'opponente ha sede legale a Milano e sede operativa a Trezzano sul Naviglio, sicché la competenza è da riconoscersi ex art. 19 cpc in favore del Tribunale di Milano;
i contratti di sub-vezione tra l'opposta e CR si sono perfezionati nella sede sociale di quest'ultima in San Giuliano Milanese, con conseguente attrazione della competenza al Tribunale di Lodi (forum contractus ex art. 20 cpc); non è neppure applicabile il foro facoltativo di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., stante la natura illiquida dell'obbligazione de qua, con la conseguenza che il luogo di esecuzione deve essere individuato nel domicilio del debitore al tempo della scadenza (e, quindi, in Milano);
4) la prescrizione, ex art. 2951 c.c., del credito vantato dall'opposta, essendo trascorso oltre un anno tra l'ultima asserita consegna del 25.05.2018 ed il primo atto interruttivo, datato 31.07.2020;
5) l'improponibilità dell'azione diretta ex art. 7 ter D.lgs. 286/2005, stante l'intervenuto fallimento di CR Trasporti Spa;
6) l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria, essendo stati prodotti esclusivamente documenti di difficile consultazione, inammissibili ed inutilizzabili e dovendo, in ogni caso, la somma richiesta essere compensata con il proprio controcredito di € 4.129,90, oltre interessi legali, costituito dalle somme di denaro ritirate dall'opposta per i contrassegni all'atto delle singole consegne delle merci;
7) l'illegittima duplicazione delle domande formulate dall'opposta, che si è insinuata nel passivo fallimentare di CR per lo stesso credito azionato in sede monitoria.
pagina 3 di 9 Per tali ragioni, l'opponente ha chiesto di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sassari e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, di dichiarare la compensazione legale o giudiziale con il controcredito dedotto o, in via ulteriormente subordinata, di dichiarare l'ingiustificato arricchimento dell'opposta per le somme ritirate in contrassegno, condannandola a rifondere la somma ritenuta di giustizia.
1.2. Costituitasi in giudizio in data 1.07.2021, , già Controparte_1
si è difesa deducendo: Parte_2
1) di aver eseguito, in qualità di sub-vettore, tutti i servizi di trasporto commissionati dall'opponente a CR Trasporti Spa, circostanza peraltro non contestata e comunque provata dai documenti di trasporto allegati (schede di trasporto, bolle di spedizione e distinte di carico);
2) che l'eccezione di incompetenza ratione loci deve considerarsi come non proposta, vista la mancata indicazione univoca del giudice ritenuto competente e che, in ogni caso, è infondata, essendo stata correttamente radicata l'azione presso il foro del domicilio del creditore ex art. 1182 comma 3 c.c., stante la natura liquida dell'obbligazione in causa, consistente nel pagamento di una somma determinata di denaro, il cui ammontare non è stato neppure contestato dall'opponente;
3) di aver ripetutamente interrotto il termine prescrizionale, prima con la domanda di ammissione al passivo nel Fallimento CR del 10.10.2018 – efficace nei confronti dell'opponente, coobbligato in solido, ex art. 1310 c.c. – e, successivamente, con le diffide a mezzo pec nei confronti di , datate 29.01.2019 e 13.02.2019; Pt_1
4) l'infondatezza delle eccezioni di compensazione e di arricchimento senza causa, non essendo stata ritirata alcuna somma a titolo di contrassegno e non avendo intrattenuto alcun rapporto con la società Nuovo Trasporto Salento, indicata nelle fatture allegate all'atto di opposizione;
5) la proponibilità dell'azione diretta ex art. 7 ter D.lgs. 286/2005, esperita nei confronti del committente, soggetto in bonis obbligato in via solidale, con conseguente esclusione della possibilità di lesione della par condicio creditorum nella procedura concorsuale avviata nei confronti di CR, che non è parte del presente giudizio. Pertanto, ha chiesto, previa concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione, il rigetto delle avverse domande e la conferma del pagina 4 di 9 decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 8.633,94, oltre a interessi e spese.
1.3. Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata posta in decisione in data 24.10.2024 sulle conclusioni di cui in epigrafe, con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
2.1. Occorre innanzitutto esaminare le eccezioni preliminari sollevate da parte attrice opponente. Quanto all'eccezione di incompetenza per territorio, seppur ritualmente proposta, la stessa, ad avviso del Tribunale, è infondata. Il Tribunale di Sassari è, infatti, territorialmente competente in applicazione del principio espresso dal combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., in base al quale è competente anche il giudice del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita e cioè, nei casi in cui l'obbligazione abbia ad oggetto il pagamento di una somma determinata di denaro, presso il domicilio del creditore. Si tratta, peraltro, di principio valido per tutte le obbligazioni, indipendentemente dalla fonte che le origina (legislativa, ex art. 7 ter D.lgs. 286/2005, nel caso di specie). In particolare, l'obbligazione de qua deve ritenersi liquida, in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la natura “portabile” dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 1182 terzo comma c.c., ricorre ogniqualvolta la somma oggetto della pretesa creditoria sia determinata o determinabile. Tale condizione sussiste non solo in presenza di un titolo negoziale che individui esattamente il quantum debeatur, ma anche nell'ipotesi in cui il debitore non abbia contestato in modo specifico l'importo risultante dalle fatture azionate in giudizio dal creditore (Cass. SS.UU. sent. n. 17989/2016 e, più recentemente, Cass. ord. n. 36835/2022; Corte Appello Cagliari Sez. dist. Sassari 25/8/2023 n. 282). Ebbene, nel caso di specie, l'ammontare della somma richiesta da
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, non solo è facilmente determinabile sulla base dei CP_1 documenti di trasporto e delle fatture prodotti (doc.ti n. 4, 5, 6, 7 e 8 fasc.
pagina 5 di 9 monitorio), ma non è neppure stato specificamente contestato dall'opponente. Di conseguenza, l'eccezione di incompetenza deve essere rigettata.
2.2. Non merita accoglimento nemmeno l'eccezione di prescrizione del credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento. In proposito, occorre innanzitutto rilevare che la questione controversa attiene all'efficacia da attribuire agli atti interruttivi posti in essere dal sub- vettore nei confronti del vettore CR Trasporti. CP_1
Dirimente in proposito è, in primis, il disposto dell'art. 7 ter d.lgs. 286/2005, ai sensi del quale il vettore che “ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale”. Per espressa disposizione normativa, quindi, vettore principale e mittente sono obbligati in solido nei confronti del sub-vettore che abbia svolto il servizio di trasporto. Da ciò deriva che, nel caso di specie, il mittente deve essere Pt_1 ritenuto solidalmente responsabile verso unitamente al Controparte_1 vettore principale CR Trasporti Spa. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 1310 c.c. - in base al quale gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri debitori – gli atti interruttivi posti in essere da verso CR producono effetti anche CP_1 rispetto all'attuale opponente . Pt_1
In particolare, risulta, infatti, per tabulas che ha interrotto più volte il CP_1 termine prescrizionale annuale di cui all'art. 2951 c.c., nei confronti di entrambi i coobbligati in solido, mediante: deposito di domanda di ammissione al passivo del in data Parte_3
10.10.2018 e relativa ammissione (doc.ti n.ri 3, 4 e 5 opposta), con conseguente effetto interruttivo permanente, fino alla chiusura della procedura fallimentare ex art. 2945, II comma c.c.; diffide inoltrate direttamente alla mittente in data 29.01.2019, 13.02.2019 e Pt_1
pagina 6 di 9 31.7.2020 (doc.ti n.ri 10 e 11 fasc. monitorio); deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 29.12.2020. Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
2.3. Nel merito, si rileva, anzitutto, che non risulta essere stato specificamente contestato che (sub-vettore), nel periodo tra Controparte_1 febbraio e maggio 2018, abbia eseguito i servizi di trasporto indicati nel ricorso monitorio su incarico di CR Trasporti Spa, a propria volta operante per conto della committente (come Parte_1 peraltro risulta dai documenti prodotti sub 4-8 in sede monitoria) ed altrettanto incontestato è l'omesso pagamento al sub-vettore . CP_1
Ciò posto, appare infondata l'eccezione dell'attore secondo cui l'art. 7 ter D.lgs. 286/2005 non sarebbe applicabile nei casi in cui uno dei soggetti del rapporto obbligatorio trilaterale descritto dalla norma sia sottoposto a procedura concorsuale. In proposito, il Tribunale, aderendo all'orientamento consolidatosi nella più recente giurisprudenza di merito, ritiene irrilevante, ai fini dell'esperimento dell'azione diretta de qua, l'intervenuto fallimento del vettore principale CR. Sul punto, infatti, occorre rilevare che, come anche recentemente affermato dalla Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, quanto all'operatività dell'art. 7 ter D.lgs. 286/2005, “Il dato testuale della disposizione – criterio interpretativo prevalente ex art. 12 pre leggi - è anzitutto estremante chiaro ed inequivoco nello stabilire che il vettore effettivo del servizio di trasporto possa ottenere “il pagamento del corrispettivo da tutti coloro che hanno ordinato il trasporto” e non pone espresse limitazioni di operatività dell'azione verso i soggetti della catena del trasporto, sicché costituisce, ad avviso della Corte, una forzatura interpretativa del dato letterale ritenere che la azione diretta operi solo fra soggetti in bonis. Conferma detto convincimento anche il ricorso al criterio di interpretazione teleologica e sistematica”, “con essa, il legislatore ha certamente inteso fornire, nell'ordinamento, una maggior tutela ai vettori effettivi, che svolgono il trasporto e che sostengono i relativi costi individuando più soggetti obbligati ex lege al pagamento del corrispettivo, sì da ridurre il rischio del sub-vettore, quale parte debole nella catena del trasporto, di non vedere soddisfatto il proprio credito, in altri termini spostando il rischio dell'inadempimento o dell'insolvenza del primo vettore su soggetti considerati di maggiore forza economica (ossia il mittente e tutti
pagina 7 di 9 gli eventuali vettori intervenuti nella catena)”, “ritenere che l'azione possa operare limitatamente alle ipotesi di soggetti in bonis non solo si porrebbe in contrasto, come già rilevato, con il dato testuale della disposizione ma cozzerebbe contro lo stesso spirito del legislatore laddove ha inteso, con l'azione ex art. 7 ter D.lgs. cit., rafforzare la tutela assai attenuata del vettore effettivo del servizio” (così, Corte Ap. Cagliari Sez. dist. Sassari 25/8/2023 n. 282; nello stesso senso, Trib. Sassari in data 9.11.2020; Trib. Reggio Emilia 1164/2020; Trib. Monza 179/2021; Trib. Forlì 27.2.2022; Trib. Bologna n. 71/2019). Appaiono, quindi, infondate le doglianze di parte opponente, non potendo configurarsi alcuna violazione della par condicio creditorum, atteso che il coobbligato solidale - nei cui confronti è stata rivolta la domanda Pt_1 monitoria sulla base dell'autonoma obbligazione diretta, nascente ex lege - è soggetto in bonis, terzo rispetto alla fallita CR, così che è escluso in radice che il pagamento avvenga con risorse appartenenti alla massa fallimentare. Del resto, nemmeno può paventarsi il rischio di duplicazione delle domande proposte da sia in sede monitoria, sia nella Controparte_1 procedura concorsuale, atteso che, come precisato anche dal Curatore del Fallimento CR (doc. 4 opposta), gli importi incassati dal sub-vettore ex art. 7 ter D.lgs. 286/2005 saranno portati a decremento del credito ammesso al passivo e che il pagamento da parte del mittente giustificherà la surrogazione di esso nei diritti del sub-vettore ai sensi dell'art. 115, comma II l.f.
2.4. Infine, in difetto di prova, è da ritenersi parimenti infondata la domanda subordinata di compensazione con il preteso controcredito dell'opponente, avente ad oggetto le somme di denaro asseritamente ritirate da a titolo di contrassegno. Controparte_1
Difatti, le produzioni documentali in atti - in particolare, le fatture prodotte dall'opponente con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (doc.ti 10-22) - non dimostrano che abbia ritirato denaro a titolo di pagamenti in CP_1 contrassegno da parte dei clienti destinatari delle merci (essendovi meramente indicata tale modalità di pagamento e null'altro), né sono state formulate istanze di prova orale sul punto. In assenza di prova di un arricchimento senza causa da parte di , CP_1 anche la domanda ex art. 2041 c.c. deve essere respinta.
pagina 8 di 9 In definitiva, l'opposizione deve allora essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria.
P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 130/2021 del Tribunale di Sassari, che dichiara esecutivo;
2. condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.547,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge.
Sassari, 12/05/2025 Il Giudice Francesca Fiorentini
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