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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/12/2025, n. 4013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4013 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin, in applicazione
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 285/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'Avv. Renzo Marchetti in forza di procura alle liti in atti;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(partita I.V.A. e numero di iscrizione al Controparte_1
Registro delle Imprese di Roma ), in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata da
[...]
(codice fiscale ) in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferrara giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 10.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 3496/2023 emesso dal Tribunale di
Firenze, con cui sono stati condannati al pagamento in favore di della somma di euro 223.009,04, oltre Controparte_1 pagina 1 di 4 rivalutazione monetaria, interessi legali e spese, deducendo: a)
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze a conoscere della controversia;
b) il difetto di prova del credito azionato in via monitoria;
c) la nullità totale delle fideiussioni, in quanto contenenti clausole conformi allo Schema ABI censurato con provvedimento della CA d'TA 55/2005; d) in via subordinata, la nullità parziale delle fideiussioni (relativamente agli artt. 2, 6, 8)
e, conseguentemente, l'estinzione della garanzia per non avere la creditrice agito giudizialmente nei confronti del debitore principale nel termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
Si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Gli opponenti, nella prima memoria 171ter c.p.c., hanno poi svolto una serie di considerazioni – di carattere del tutto generico e disancorate dal caso in esame – relative alla mancata iscrizione dei servicer nell'albo di cui all'art. 106 TUB.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data
10.12.2025 sono state precisate le conclusioni.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Firenze in favore di quello di
Civitavecchia, giacché, per un verso, la clausola n. 16 dei contratti di fideiussione (docc. 8 e 9 fasc. monitorio) individua come foro competente quello nella cui circoscrizione è collocata, tra l'altro, la sede centrale dell' che ha effettuato le operazioni garantite Pt_3
(a suo tempo, CA Toscana), sede che, nel caso di specie, si trova in Firenze, e, per altro verso, gli opponenti non hanno contestato tutti i possibili criteri idonei a radicare la competenza di questo Tribunale, siccome rilevato pure nell'ordinanza del
15.7.2024, che qui si richiama per relationem.
pagina 2 di 4 Ancora in via preliminare, va osservato come i sig.ri e Pt_4 non abbiano ritualmente eccepito il difetto di Pt_2 legittimazione attiva dell'opposta per mancata iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106 TUB. Sennonché detta eccezione sarebbe in ogni caso del tutto infondata, poiché la giurisprudenza ormai consolidata – cui questo Giudice ha ritenuto, anche in passato, di aderire – ha affermato che in tema di recupero di crediti cartolarizzati, in caso di mancata iscrizione all'albo ex art. 106 della società delegata alla riscossione, non è rilevabile alcun profilo di nullità o illegittimità, non avendo l'art 106 TUB valenza civilistica, ma attenendo alla regolamentazione del settore bancario
(cfr. Cass. 7243/2024).
Venendo al merito della controversia, deve essere, innanzitutto, sottolineato come gli opponenti non abbiano contestato né la titolarità del credito in capo a né l'esistenza Controparte_1
e l'ammontare del credito azionato, essendosi limitati ad eccepire l'inidoneità del certificato ex art. 50 TUB a dare prova del credito medesimo. A questo proposito, va tuttavia rilevato che, da un lato, in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (così Cass. n.
17889/20) e, dall'altro lato, ha prodotto, Controparte_1 oltre ai contratti di fideiussione, pure il titolo del rapporto intercorso con la debitrice principale (doc. Controparte_3
5 fasc. monitorio) e, quantomeno in parte, gli estratti di conto corrente (doc. 7 fasc. monitorio), senza che i sig.ri e Pt_4 abbiano mosso censure specifiche alla composizione del Pt_2 credito.
Ancora, vanno rigettate tanto l'eccezione di nullità totale, quanto quella di nullità parziale delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust, per non avere gli opponenti dimostrato che le clausole 2, 6, 8 delle fideiussioni in atti siano state frutto di pagina 3 di 4 un'intesa anticoncorrenziale. E invero, basti sul punto osservare come la più recente giurisprudenza sia di legittimità sia di merito – cui questo Giudice ritiene di aderire – abbia circoscritto la portata di prova privilegiata dell'intesa illecita, accordata al provvedimento n. 55/2005 di CA di TA (provvedimento peraltro nemmeno prodotto nel presente giudizio), alle sole ipotesi in cui la garanzia sia stata prestata nel periodo di indagine, ovverosia tra l'ottobre
2002 e il maggio 2005 (cfr. Cass. 30383/24; App. Torino 287/25
App. Venezia 519/25) e come le fideiussioni qui esaminate siano antecedenti a tale arco temporale (risalendo al 1999 e al 2000), cosicché, non essendo stata né allegata, né comunque provata,
l'esistenza di un'analoga intesa restrittiva della concorrenza già al momento della loro sottoscrizione, la sollevata eccezione non può essere accolta.
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (diminuite per la fase di trattazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna gli opponenti a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 11.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Firenze, 11 dicembre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Camilla Fin
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin, in applicazione
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 285/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'Avv. Renzo Marchetti in forza di procura alle liti in atti;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(partita I.V.A. e numero di iscrizione al Controparte_1
Registro delle Imprese di Roma ), in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata da
[...]
(codice fiscale ) in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferrara giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 10.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 3496/2023 emesso dal Tribunale di
Firenze, con cui sono stati condannati al pagamento in favore di della somma di euro 223.009,04, oltre Controparte_1 pagina 1 di 4 rivalutazione monetaria, interessi legali e spese, deducendo: a)
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze a conoscere della controversia;
b) il difetto di prova del credito azionato in via monitoria;
c) la nullità totale delle fideiussioni, in quanto contenenti clausole conformi allo Schema ABI censurato con provvedimento della CA d'TA 55/2005; d) in via subordinata, la nullità parziale delle fideiussioni (relativamente agli artt. 2, 6, 8)
e, conseguentemente, l'estinzione della garanzia per non avere la creditrice agito giudizialmente nei confronti del debitore principale nel termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
Si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Gli opponenti, nella prima memoria 171ter c.p.c., hanno poi svolto una serie di considerazioni – di carattere del tutto generico e disancorate dal caso in esame – relative alla mancata iscrizione dei servicer nell'albo di cui all'art. 106 TUB.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data
10.12.2025 sono state precisate le conclusioni.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Firenze in favore di quello di
Civitavecchia, giacché, per un verso, la clausola n. 16 dei contratti di fideiussione (docc. 8 e 9 fasc. monitorio) individua come foro competente quello nella cui circoscrizione è collocata, tra l'altro, la sede centrale dell' che ha effettuato le operazioni garantite Pt_3
(a suo tempo, CA Toscana), sede che, nel caso di specie, si trova in Firenze, e, per altro verso, gli opponenti non hanno contestato tutti i possibili criteri idonei a radicare la competenza di questo Tribunale, siccome rilevato pure nell'ordinanza del
15.7.2024, che qui si richiama per relationem.
pagina 2 di 4 Ancora in via preliminare, va osservato come i sig.ri e Pt_4 non abbiano ritualmente eccepito il difetto di Pt_2 legittimazione attiva dell'opposta per mancata iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106 TUB. Sennonché detta eccezione sarebbe in ogni caso del tutto infondata, poiché la giurisprudenza ormai consolidata – cui questo Giudice ha ritenuto, anche in passato, di aderire – ha affermato che in tema di recupero di crediti cartolarizzati, in caso di mancata iscrizione all'albo ex art. 106 della società delegata alla riscossione, non è rilevabile alcun profilo di nullità o illegittimità, non avendo l'art 106 TUB valenza civilistica, ma attenendo alla regolamentazione del settore bancario
(cfr. Cass. 7243/2024).
Venendo al merito della controversia, deve essere, innanzitutto, sottolineato come gli opponenti non abbiano contestato né la titolarità del credito in capo a né l'esistenza Controparte_1
e l'ammontare del credito azionato, essendosi limitati ad eccepire l'inidoneità del certificato ex art. 50 TUB a dare prova del credito medesimo. A questo proposito, va tuttavia rilevato che, da un lato, in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (così Cass. n.
17889/20) e, dall'altro lato, ha prodotto, Controparte_1 oltre ai contratti di fideiussione, pure il titolo del rapporto intercorso con la debitrice principale (doc. Controparte_3
5 fasc. monitorio) e, quantomeno in parte, gli estratti di conto corrente (doc. 7 fasc. monitorio), senza che i sig.ri e Pt_4 abbiano mosso censure specifiche alla composizione del Pt_2 credito.
Ancora, vanno rigettate tanto l'eccezione di nullità totale, quanto quella di nullità parziale delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust, per non avere gli opponenti dimostrato che le clausole 2, 6, 8 delle fideiussioni in atti siano state frutto di pagina 3 di 4 un'intesa anticoncorrenziale. E invero, basti sul punto osservare come la più recente giurisprudenza sia di legittimità sia di merito – cui questo Giudice ritiene di aderire – abbia circoscritto la portata di prova privilegiata dell'intesa illecita, accordata al provvedimento n. 55/2005 di CA di TA (provvedimento peraltro nemmeno prodotto nel presente giudizio), alle sole ipotesi in cui la garanzia sia stata prestata nel periodo di indagine, ovverosia tra l'ottobre
2002 e il maggio 2005 (cfr. Cass. 30383/24; App. Torino 287/25
App. Venezia 519/25) e come le fideiussioni qui esaminate siano antecedenti a tale arco temporale (risalendo al 1999 e al 2000), cosicché, non essendo stata né allegata, né comunque provata,
l'esistenza di un'analoga intesa restrittiva della concorrenza già al momento della loro sottoscrizione, la sollevata eccezione non può essere accolta.
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (diminuite per la fase di trattazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna gli opponenti a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 11.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Firenze, 11 dicembre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Camilla Fin
pagina 4 di 4