Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/02/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2234/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
Alberto Munno , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 13 aprile 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2234 dell'anno 2023
T R A
(CF , rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Carriero Parte_1 C.F._1
come da documentazione in atti;
Esecutato opponente
C O N T R O
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Everardo J. Zolio Controparte_1 C.F._2
(c.f. ) come da documentazione in atti;
CodiceFiscale_3
Opposta
Nota , in proprio ex art. 86 cpc;
Pt_2
Opposto contumace
Ove all'udienza del 24 gennaio 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt.
189 cpc, 281quinquies cpc come novellati dal D.Lvo 149/2022, e la causa era riservata ex lege per la decisione.
1
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-
dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2. Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo evocava innanzi al Tribunale di Taranto e Parte_1 Controparte_1
Nota chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_2
[accogliere l'opposizione e per l'effetto dichiarare la nullità delle operazioni peritali e di tutti gli atti esecutivi successivi;
▪ in subordine annullare l'ingiusta ed irragionevole condanna alle spese della fase cautelare;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, compresa la fase cautelare innanzi al G.E.
oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde
è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA
Circa il fumus ci si riporta ai motivi sopra illustrati. Circa il periculum va evidenziato che l'ingiusta doppia condanna alle spese, anche se a prima vista può sembrare non rilevante, soggettivamente può
arrecare un pregiudizio grave. Il sig. versa in precarie condizioni economiche. Le sue entrate Pt_1
sono ai limiti dell'indigenza ed egli è già sottoposto ad esecuzione. Non possiede beni mobili registrati e non ha altri immobili tranne la modesta casa di residenza. L'ISEE è pari € 7.401 (all.10).
Un ulteriore esborso di € 5000 lo ridurrebbe in rovina.
Per tali motivi voglia l'Ill.mo Giudice valutare soggettivamente la gravità delle condanna alle spese e sospendere l'efficacia esecutiva dei due titoli.]
A sostegno di tali richieste deduceva:
[1) Con atto di costituzione in giudizio e contestuale opposizione depositato il 13/1/2023
nell'esecuzione immobiliare n.135/2022 RGE, il sig. eccepiva di non avere ricevuto per tempo Pt_1
l'avviso dell'inizio delle operazioni peritali relative all'immobile sottoposto ad espropriazione e chiedeva pertanto il rinnovo del sopraluogo. Si riporta integralmente l'atto di opposizione (all.1):
Costituzione in giudizio e contestuale opposizione con istanza di remissione in termini e rinnovazione delle operazioni peritali nulle
Per Il sig. , nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
assistito e difeso dal sottoscritto avv. Gerardo Carriero del foro di Lecce nella procedura n.
135/2022 RGE promossa da . Premesso che Controparte_1
1) L'esecutato sig. ha ricevuto in ritardo l'avviso dell'inizio delle operazioni peritali fissato Pt_1
per il 7.9.2022. In particolare l'avviso di giacenza della raccomandata n.745151179527 è stato recapitato al sig. solo in data 7.9.2022, ore 13.13 mentre l'avviso inviato dall'ausiliario avv. Pt_1
Brunella è giunto all'esecutato addirittura l'8.9.2022. In altri termini il sig. è stato informato Pt_1
del sopraluogo solo dopo che questo è stato eseguito (v.all.1). Pertanto lo stesso non è valido e tutte le operazioni peritali sono quindi NULLE.
5 2) La presenza dell'esecutato, personalmente o tramite un suo legale, alle operazioni peritali è un diritto inviolabile. Nel caso di specie è poi fondamentale stabilire l'esatta identificazione ed estensione dell'immobile sottoposto a pignoramento, nonché segnalare eventuali opere abusive compiute da nell'immobile stesso. Infatti nel pignoramento l'immobile n.1 è Controparte_1
indicato con in n. civico 24/b mentre in realtà l'immobile di proprietà (per 1/3) di è il n. Pt_1
civico 26. Il numero civico 24/B corrisponde ad un locale adiacente, appartenente alla sig.ra
[...]
, totalmente estranea. Inoltre risulterebbe che sia stato abbattuto arbitrariamente ed Parte_3
abusivamente il muro divisorio tra i due locali, con possibile pregiudizio statico e conseguente impignorabilità del bene.
3) Come è noto l'atto di pignoramento immobiliare è nullo, dal punto di vista oggettivo, laddove gli elementi identificativi contenuti nel pignoramento determinino una errata, mancata o incompleta individuazione del bene oggetto di espropriazione che sia tale da generare una assoluta incertezza in ordine alla individuazione del bene stesso. Tale nullità, peraltro, non è suscettibile di sanatoria,
in quanto impedisce alla procedura esecutiva di pervenire alla vendita del bene ed al successivo trasferimento del relativo diritto, cioè all'esito fisiologico del processo esecutivo. La Cassazione ha evidenziato come la erronea indicazione, nell'atto di pignoramento e/o nella nota di trascrizione, dei dati identificativi dell'immobile staggito – che determini l'assoluta incertezza sull'identificazione del bene – non è nemmeno sanabile mediante un pignoramento c.d. «in rettifica», poiché quest'ultimo deve essere notificato alla parte esecutata e successivamente trascritto, assumendo, pertanto, la valenza di un nuovo pignoramento, del tutto distinto ed autonomo dal precedente e, come tale,
opponibile ai terzi solo dalla data della sua trascrizione, con salvezza dei diritti eventualmente acquistati dai terzi con atti trascritti medio tempore (Cass. civ, sez. III, 8 marzo 2017, n. 5780). PTM
In via preliminare/pregiudiziale si chiede che l'Ill.mo Giudice, rilevata l'evidente nullità delle operazioni peritali per mancanza dell'avviso, voglia disporre il ritorno della procedura nella fase preliminare alla vendita con conseguente rinnovazione delle operazioni stesse, fissazione di nuovo sopralluogo ed assegnazione al CTU dell'incarico di accertare se l'immobile di proprietà del sia il civico 24/b (come Pt_1
6 erroneamente indicato nel pignoramento) o il 26 (come è in effetti).
In via subordinata nella denegata ipotesi che l'eccezione di nullità non sia accolta e non sia disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, voglia l'Ill.mo Giudice fissare una nuova udienza di vendita, al fine di dar modo all'esecutato di inoltrare istanza di conversione.
Riservata ogni valutazione, eccezione e contestazione del quantum, anche relativo agli interventi.
Lecce 11/1/2023 Avv. Gerardo Carriero
2) Lo stesso giorno 13/1/2023 il CTU ing. depositava istanza di proroga delle operazioni Persona_1
peritali. Il G.E. con ordinanza datata 16/1/2023 concedeva la proroga delle operazioni, senza però disporre nuovo sopraluogo come richiesto dall'esecutato (all.2).
3) Con separata ordinanza del 18/1/2023 il G.E. fissava l'udienza virtuale del 2/3/2023 per l'esame dell'istanza presentata dall'esecutato (all.3). In realtà, più che di una opposizione, si trattava di una richiesta di “rimessione in termini” con richiesta di nuovo sopraluogo.
All'udienza del 19/1/2023, originariamente fissata per la vendita, l'esecutato era pertanto costretto, per non incorrere in eventuali decadenze, ad impugnare a verbale l'ordinanza del 18/1/2023 con cui il G.E. aveva concesso la proroga al CTU senza però disporre la rinnovazione del sopraluogo. Si
trattava in realtà della stessa identica opposizione inoltrata il 13/1/2023, ribadita in udienza dopo l'ingiusto provvedimento del G.E. del 18/1/2023, intervenuto nelle more. Il G.E. riservava di decidere
(all.4).
4) Con due separate ordinanze del 4/3/2023 (comunicate il 6/3/2023) il G.E. rigettava l'opposizione,
operando un incomprensibile ed artificioso sdoppiamento logico-processuale. Nella sostanza non concedeva l'invocato rinnovo del sopraluogo e condannava l'esecutato, che versa in precarissime condizioni economiche, per due volte alle spese del giudizio (v.all.5 e 6).
5) Con ulteriore ordinanza, datata sempre 4/3/2023, il G.E., contraddittoriamente, riteneva fondate le doglienze mosse dall'esecutato ed assegnava al CTU il termine di 45 gg per integrare la relazione.
7 Questa la motivazione:
“rilevato che l'esecutato ha paventato l'improcedibilità dell'esecuzione in ordine all'immobile sito in Taranto, via Marco Pacuvio 26 (in catasta al 24/B), in N.C.E.U. al fg. 244, p.lla 1613, sub.11, in quanto tale immobile risulta materialmente fuso con altro bene non oggetto di esecuzione (sub.
58); ritenuto che appare necessario che l'esperto chiarisca – ai fini di valutare la vendibilità del suddetto bene – quali opere siano necessarie per poter separare i due immobili e poter rendere autonomo il bene pignorato, indicando altresì i costi che un eventuale aggiudicatario dovrà sostenere per l'esecuzione delle suddette opere (tenendo conto – poi - di tali costi ai fini della determinazione del valore di stima) …” (all.7).
MOTIVI
1) Anzitutto va rilevato l'error in procedendo e l'irragionevolezza della decisione del G.E. di volere fittiziamente considerare come proposte due distinte opposizioni anziché, nella sostanza, una sola.
La richiesta di remissione in termini e di nuovo sopraluogo è stata avanzata dall'esecutato per la prima volta con atto depositato il 13/1/2023. La medesima richiesta è stata integrata e ribadita a verbale d'udienza del 19/1/2023, con motivazioni e presupposti assolutamente analoghi. Pertanto, nella sostanza, l'opposizione presentata deve essere considerata unica, avendo l'esecutato all'udienza del 19/1/2023 solo integrato e ribadito quanto già esposto nell'atto depositato il
13/1/2023.
Nella sostanza l'esecutato ha lamentato, sia nell'atto del 13/1/2023 sia a verbale d'udienza, i medesimi fatti e cioè di non aver ricevuto per tempo l'avviso del sopraluogo. Anche la richiesta e cioè la remissione in termini con fissazione di nuovo sopraluogo, è identica. In altri termini lo sdoppiamento operato dal G.E. è processualmente scorretto, anche perché ha comportato una ingiustificata doppia condanna alle spese processuali.
Anche per assurdo a voler considerare come formalmente proposte due separate opposizioni, esse, avendo lo stesso petitum e causa petendi, dovevano comunque essere decise ai sensi dell'art.39 cpc: il G.E avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio la litis pendenza della presunta “nuova” opposizione
8 presentata a verbale e disporne semplicemente lo stralcio.
In estrema ratio per economia processuale, il G.E. avrebbe dovuto riunire le due presunte opposizioni per connessione oggettiva/soggettiva e deciderle con unica ordinanza, senza raddoppiare le spese processuali.
In definitiva, considerare come proposte due distinte opposizioni avverso la medesima inadempienza processuale (il mancato rinnovo del sopraluogo) è di per sé irragionevole, non riunirle è stata poi una vera e propria forzatura contraria ad ogni principio di economia processuale.
2) Nel merito va evidenziata la contraddittorietà dei provvedimenti del G.E.. Infatti egli, con ulteriore ordinanza datata 4/3/2023 e comunicata sempre il 6/3/2023, ha ritenuto fondate le doglienze mosse dall'esecutato ed ha assegnato al CTU il termine di 45 gg per integrare la relazione:
“rilevato che l'esecutato ha paventato l'improcedibilità dell'esecuzione in ordine all'immobile sito in Taranto, via Marco Pacuvio 26 (in catasta al 24/B), in N.C.E.U. al fg. 244, p.lla 1613, sub.11,
in quanto tale immobile risulta materialmente fuso con altro bene non oggetto di esecuzione (sub.
58); ritenuto che appare necessario che l'esperto chiarisca – ai fini di valutare la vendibilità del suddetto bene – quali opere siano necessarie per poter separare i due immobili e poter rendere autonomo il bene pignorato, indicando altresì i costi che un eventuale aggiudicatario dovrà
sostenere per l'esecuzione delle suddette opere (tenendo conto – poi - di tali costi ai fini della determinazione del valore di stima) …”.
Ma se le doglienze di sono state ritenute fondate perché ha il G.E. ha rigettato la sua richiesta Pt_1
di rinnovo del sopraluogo condannandolo persino alle spese? Le irregolarità e gli abusi edilizi riscontrati nell'immobile esecutato dallo stesso G.E. imponevano la presenza sul posto dell'esecutato, del suo tecnico e del suo legale. In altri termini sono le stesse motivazioni del G.E. che manifestano l'irragionevolezza del rigetto della richiesta di rinnovo del sopraluogo e della
(doppia) condanna alle spese.
2) Sempre nel merito va evidenziato l'error in giudicando. Contrariamente a quanto si legge nelle
9 ordinanze qui impugnate, il fatto che l'esecutato non abbia potuto presenziare al sopraluogo non è
di poco conto ma ha comportato una grave lesione dei suoi diritti di difesa. E' utile riepilogare i fatti:
a) Il C.T.U. ha fissato la data del sopraluogo per il 7/9/2022. Egli ha spedito all'esecutato raccomandata di avviso il 16 agosto 2022, in pieno ferragosto nonché in periodo di sospensione feriale dell'attività processuale. L'esecutato in tale periodo feriale non si trovava a Brindisi bensì
in Germania. Egli ha avuto conoscenza dell'avviso di giacenza della raccomandata solo al suo ritorno in città, avvenuto il 7 settembre ed ha subito ritirato la raccomandata presso l'Ufficio Postale.
Pertanto si può ragionevolmente affermare che l'esecutato non ha conosciuto per tempo la data
Per_ delle operazioni peritali non per sua colpa ma forza maggiore, considerato che l'Ing. ha inviato la raccomandata con scarso anticipo, in pieno periodo feriale e di sospensione delle attività
processuali (periodo in cui nessuno si aspetta di ricevere raccomandate a contenuto giudiziario).
b) Il CT geom. , avvisato lo stesso giorno dall'esecutato, non potendo presenziare Persona_2
al sopraluogo con così breve preavviso, alle ore 13 si è attivato urgentemente per inviare e-mail,
chiedendo al CTU cortesemente un breve rinvio ed evidenziando che alle operazioni volevano e dovevano essere necessariamente presenti il C.T.P., il Sig. e il suo legale (all.8). Parte_1
Il C.T.U. ha ignorato tale richiesta ed ha comunque effettuato il sopralluogo alle ore 16 pur sapendo che il CT, l'esecutato ed il suo legale, per cause di forza maggiore non potevano comparire (all.9).
Tutto ciò non è di poco conto. Trattandosi di un accertamento tecnico d'ufficio, il diritto dell'esecutato di presenziare al sopraluogo va preservato e tutelato. Nel caso di specie il Sig.
[...]
non è nel possesso dell'immobile, essendo questo nel possesso esclusivo della stessa Pt_1
creditrice che lo ha adibito a locale deposito della sua macelleria. è Controparte_1 Pt_1
proprietario solo di 1/3 indiviso e non ha avuto mai in consegna la chiave. Pertanto il sopraluogo rappresentava l'unica occasione, per l'esecutato, per il suo legale e per il C.T.P., di accedere a detti locali e di prendere visione di eventuali anomalie.
Nel peculiare caso di specie le osservazioni che l'esecutato ha potuto presentare alla relazione del
10 CTU, non avendo constatato de visu le condizioni l'immobile, sono necessariamente incomplete e
“de relato”. Al contrario l'effettività del diritto di difesa imponeva che il CT, l'esecutato ed il suo legale fossero messi in grado di partecipare al sopraluogo, non potendo altrimenti accedere all'immobile.
In definitiva, dato che lo stesso CTU aveva contestualmente avanzato richiesta di proroga delle operazioni peritali, la richiesta di rinnovazione del sopralluogo avanzata dall'esecutato era ragionevole e doveva essere accolta. Un nuovo sopraluogo non avrebbe comportato alcun aggravio processuale.
3) Infine va evidenziato che dalla relazione di consulenza depositata dal C.T.U. sono infatti emersi varie irregolarità ed abusi che ben giustificavano il rinnovo del sopraluogo. In particolare:
a) tra il civ.26 ed il 24/b risulta demolito il tramezzo interno di divisione con il locale adiacente, sub.58, di proprietà della zia del Sig. : “Il locale si sviluppa interamente al piano terra ed è di Pt_1
fatto unito con altra unità immobiliare adiacente (Fg.244 P.lla 1613 sub 58) estranea alla procedura esecutiva ed intestata ad altra ditta”
b) addirittura è emerso che l'impianto elettrico è comune e che vi è unico contatore per i n.2 locali, alimentato da corrente trifase da 380 kw: “L'impianto elettrico, realizzato con tubazioni esterne a vista in pvc, è unico condiviso con il locale adiacente sub 58”.
Va evidenziato che il lotto n.1 ed il locale adiacente sub 58 erano in origine separati da un muro divisorio. Tale muro oggi non è più presente ed è stato presumibilmente abbattuto dalla al fine CP_1
di utilizzare i due locali come un unico deposito macelleria. E' pertanto lecito ipotizzare che tale antico muro costituisse parte strutturale dell'edificio e pertanto il suo abbattimento richiedesse calcoli statici ed autorizzazione preventiva da parte del Comune, previo nulla osta statico parte del
Genio Civile. Se così fosse il fatto sarebbe molto grave.
In altri termini sono le stesse incongruenze rilevate dal CTU, per quanto in modo incompleto ed unilaterale, a giustificare la richiesta dell'esecuto di rinnovo del sopraluogo, non avendo egli altra possibilità di accedere all'immobile.
11 4) Da ultimo va evidenziata l'irragionevolezza e l'eccessività degli importi liquidati ad entrambe le controparti con le due ordinanze qui impugnate.
L'attività processuale svolta da controparte è stata unica, anche considerato che l'opposizione era di fatto unica e l'udienza fissata dal G.E. è stata virtuale. I legali di controparte si sono limitati a fare copia-incolla, inviando due distinte ma pressoché identiche “note di udienza”, mentre il sottoscritto avvocato ha inviato un unico atto.
Il compenso professionale deve essere proporzionale all'attività svolta che nel caso di specie è stata veramente minima.]
Si costituiva con comparsa di risposta rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
[1) rigettare l'opposizione perché inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e diritto. Spese e competenze di lite come per legge.]
A sostegno di tali richieste argomentava:
[Nel procedimento di esecuzione immobiliare n. 135/2022 r.g.e., con decreto del 7.02.2022 il G.E.,
fissata l'udienza ex art. 569 c.p.c, nominava l'esperto per la stima del compendio immobiliare pignorato, il quale, accettato l'incarico e prestato giuramento di rito, con lettera del 5.08.20225, comunicava al debitore esecutato l'inizio delle operazioni peritali, fissate per il giorno 7.09.2022, ore 16:00, presso gli immobili pignorati. La comunicazione veniva inoltrata all'opponente mediante raccomandata a.r. n. 15370970458- 2 Poste Italiane, spedita il 16.08.20226. Come si evince dall'informativa Posta Italiane relativa alla presente spedizione, il plico raccomandato è stato lavorato presso l'ufficio postale di Brindisi il 19.08.2022 e portato alla consegna il 20.08.2022 e messo a disposizione per il ritiro presso l'ufficio postale dal giorno successivo. Soltanto il 7.09.2022
il sig. si recava in Poste Italiane per ritirare il plico raccomandato in questione. Con Parte_1
riferimento invece alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza, di cui pure l'opponente ha contestato la tardiva conoscenza, tale atto veniva portato in notifica l'1.09.2022, spedito dall'Ufficiale Giudiziario a mezzo posta il 5.09.2022 e depositato per il ritiro presso l'ufficio postale di Brindisi il 7.06.2022, attesa la mancata consegna presso la residenza del destinatario. La notifica
12 si perfezionava per il mancato ritiro entro il termine di 10 giorni, rimanendo in giacenza. Soltanto il
3.10.2022 il sig. provvedeva a ritirare il plico notificato7. DIRITTO Parte_1
Preliminarmente, deve darsi atto che l'attore non ha riproposto tutti i motivi di opposizione dedotti nella fase cautelare, sicché gli stessi devono ritenersi abbandonati. Al contempo, si eccepisce l'inammissibilità di tutte le questioni nuove sollevate con la fase di merito. (5 Cfr. doc.4; 6 Cfr.
doc.5; 7 Cfr. doc.6 e doc.7) Per quanto invece nuovamente argomentato e riproposto in questa sede,
le due opposizioni, proposte congiuntamente, ritenute dall'attore una opposizione unica, sono inammissibili oltre che palesemente infondata. Preliminarmente è opportuno ribadire quanto già
osservato dal G.E. con la prima ordinanza del 4.03.2023, ovvero che non è ammissibile opporre le modalità di svolgimento delle operazioni peritali, tenuto conto che “l'opposizione agli atti esecutivi
è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, che è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, sicché, ove l'atto che si assume contrario a diritto sia riferibile solo ad un ausiliario del giudice … esso è sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, e solamente dopo che questi si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato diviene possibile impugnare il relativo provvedimento giudiziale con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c.” 8. Nel caso di specie, l'attore ha contestato la mancata partecipazione alle operazioni peritali, per un difetto della comunicazione da parte del perito e non già una decisione adottata dal giudice al riguardo. Ad ogni modo, ammettendo che sia esperibile l'opposizione anche avverso i singoli atti compiuti dagli ausiliari, la stessa avrebbe dovuto essere proposta entro 20
giorni dal compimento dell'atto contestato. Nel caso di specie l'opponente ha contestato l'inizio delle operazioni peritali, avvenute il 7.09.2022, di cui, come da egli stesso sostenuto, ha avuto conoscenza in data 7.09.20229. Sarebbe stato onere dell'opponente impugnare entro e non oltre il termine di legale conoscenza delle operazioni peritali, mentre l'opposizione è stata formalizzata soltanto il
16.01.2023. Per tale motivo l'opposizione sarebbe stata ugualmente tardiva e quindi inammissibile.
Nel merito l'opposizione si palesa infondata.
La nomina ex art. 568 c.p.c. dell'esperto per la stima, come chiarito dalla giurisprudenza10, ha natura meramente organizzativa ed endoprocedimentale, rimanendo inapplicabili le norme di cui
13 agli artt. 191 ss. c.p.c., ivi compreso l'art. 201 c.p.c., relativo alla nomina di propri c.t.p. Pertanto, la figura dell'esperto non è assimilabile sic et simpliciter a quella del consulente (8 Cfr. Cass. civ. n.
5175/2018; 9 In realtà, la conoscenza delle operazioni peritali deve farsi coincidere con il perfezionamento della comunicazione, che ai fini legali deve farsi coincidere con la data di deposito del plico postale o, ove di volesse assimilare la comunicazione in questione ad un atto giudiziale,
trascorsi 10 giorni di giacenza dell'atto; 10 Cfr. Cass. civ., sent. 14/05/1997, n. 4243; Cass. civ.,
sent. 4/04/2001, n. 4919.). Nel procedimento di esecuzione immobiliare n. 135/2022 r.g.e., con decreto del 7.02.2022 il G.E., fissata l'udienza ex art. 569 c.p.c, nominava l'esperto per la stima del compendio immobiliare pignorato, il quale, accettato l'incarico e prestato giuramento di rito, con lettera del 5.08.20225, comunicava al debitore esecutato l'inizio delle operazioni peritali, fissate per il giorno 7.09.2022, ore 16:00, presso gli immobili pignorati. La comunicazione veniva inoltrata all'opponente mediante raccomandata a.r. n. 15370970458-2 Poste Italiane, spedita il 16.08.20226.
Come si evince dall'informativa Posta Italiane relativa alla presente spedizione, il plico raccomandato è stato lavorato presso l'ufficio postale di Brindisi il 19.08.2022 e portato alla consegna il 20.08.2022 e messo a disposizione per il ritiro presso l'ufficio postale dal giorno successivo. Soltanto il 7.09.2022 il sig. si recava in Poste Italiane per ritirare il plico Parte_1
raccomandato in questione. Con riferimento invece alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza, di cui pure l'opponente ha contestato la tardiva conoscenza, tale atto veniva portato in notifica l'1.09.2022, spedito dall'Ufficiale Giudiziario a mezzo posta il 5.09.2022 e depositato per il ritiro presso l'ufficio postale di Brindisi il 7.06.2022, attesa la mancata consegna presso la residenza del destinatario. La notifica si perfezionava per il mancato ritiro entro il termine di 10 giorni,
rimanendo in giacenza. Soltanto il 3.10.2022 il sig. provvedeva a ritirare il plico Parte_1
notificato7. DIRITTO Preliminarmente, deve darsi atto che l'attore non ha riproposto tutti i motivi di opposizione dedotti nella fase cautelare, sicché gli stessi devono ritenersi abbandonati. Al
contempo, si eccepisce l'inammissibilità di tutte le questioni nuove sollevate con la fase di merito. (5
Cfr. doc.4; 6 Cfr. doc.5; 7 Cfr. doc.6 e doc.7) Per quanto invece nuovamente argomentato e riproposto in questa sede, le due opposizioni, proposte congiuntamente, ritenute dall'attore una opposizione unica, sono inammissibili oltre che palesemente infondata. Preliminarmente è opportuno
14 ribadire quanto già osservato dal G.E. con la prima ordinanza del 4.03.2023, ovvero che non è
ammissibile opporre le modalità di svolgimento delle operazioni peritali, tenuto conto che
“l'opposizione agli atti esecutivi è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, che è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, sicché,
ove l'atto che si assume contrario a diritto sia riferibile solo ad un ausiliario del giudice … esso è
sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, e solamente dopo che questi si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato diviene possibile impugnare il relativo provvedimento giudiziale con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c.” 8. Nel caso di specie, l'attore ha contestato la mancata partecipazione alle operazioni peritali, per un difetto della comunicazione da parte del perito e non già una decisione adottata dal giudice al riguardo. Ad ogni modo, ammettendo che sia esperibile l'opposizione anche avverso i singoli atti compiuti dagli ausiliari, la stessa avrebbe dovuto essere proposta entro 20 giorni dal compimento dell'atto contestato. Nel caso di specie l'opponente ha contestato l'inizio delle operazioni peritali, avvenute il 7.09.2022, di cui, come da egli stesso sostenuto, ha avuto conoscenza in data 7.09.20229. Sarebbe stato onere dell'opponente impugnare entro e non oltre il termine di legale conoscenza delle operazioni peritali, mentre l'opposizione è
stata formalizzata soltanto il 16.01.2023. Per tale motivo l'opposizione sarebbe stata ugualmente tardiva e quindi inammissibile. Nel merito l'opposizione si palesa infondata. La nomina ex art. 568
c.p.c. dell'esperto per la stima, come chiarito dalla giurisprudenza10, ha natura meramente organizzativa ed endoprocedimentale, rimanendo inapplicabili le norme di cui agli artt. 191 ss. c.p.c.,
ivi compreso l'art. 201 c.p.c., relativo alla nomina di propri c.t.p. Pertanto, la figura dell'esperto non è assimilabile sic et simpliciter a quella del consulente (8 Cfr. Cass. civ. n. 5175/2018. 9 In
realtà, la conoscenza delle operazioni peritali deve farsi coincidere con il perfezionamento della comunicazione, che ai fini legali deve farsi coincidere con la data di deposito del plico postale o, ove di volesse assimilare la comunicazione in questione ad un atto giudiziale, trascorsi 10 giorni di giacenza dell'atto; 10 Cfr. Cass. civ., sent. 14/05/1997, n. 4243; Cass. civ., sent. 4/04/2001, n. 4919) tecnico di ufficio, potendo invece essere sussumibile in quella dei cosiddetti “altri ausiliari” di cui all'art. 68 c.p.c. La stima dell'immobile pignorato, pertanto, non è un'attività che debba svolgersi
15 in contraddittorio con le parti o con i loro consulenti, in quanto la nomina del perito costituisce un atto preparatorio della vendita forzata e la successiva valutazione del bene costituisce un dato meramente indicativo, che non pregiudica l'esito della vendita. L'esperto non è chiamato a risolvere una controversia, ma soltanto a prestare un'attività di carattere esecutivo e tipicamente unilaterale, motivo per il quale la nomina dell'esperto non dà diritto alle parti di nominare a loro volta ex artt.
201, comma 1, c.p.c. e 91, comma 1, disp. att. c.p.c. propri consulenti, a loro volta chiamati ad esprimere un'opinione sulla questione controversa o comunque oggetto di accertamento in contraddittorio. L'esperto deve visionare l'immobile al fine di poter redigere una perizia congrua e veritiera. Il debitore o chi occupa l'immobile deve essere posto nella condizione di conoscere con adeguato preavviso la circostanza della visita del perito per consentirne l'accesso. Tanto è vero che,
laddove al primo accesso il perito verifichi che l'immobile risulta disabitato o che colui che lo occupa non è disponibile a consentire l'accesso, potrà – previa autorizzazione del Giudice –fare ricorso alla
Forza Pubblica e alle necessarie maestranze per accedere all'immobile ai sensi dell'art. 68, comma
3, c.p.c. Correttamente ricondotta alle finalità specifiche del processo esecutivo, non esistendo un contraddittorio tra creditore e debitore, deve escludersi un diritto difensivo delle parti nel processo esecutivo a partecipare alle attività dell'esperto. La presenza del debitore non è richiesta per assistere alle operazioni peritali ma, unicamente, per consentire l'accesso presso il bene pignorato,
di cui è normalmente proprietario o, comunque, titolare di un diritto reale sottoposto a vincolo esecutivo. Orbene, il sig. non può dolersi di non aver partecipato alle operazioni di Parte_1
stima, alle quali era stato comunque invitato ad assistere, perché nessun pregiudizio processuale può
essergli derivato dalla mancata presenza al primo sopralluogo, soprattutto ove si consideri che rispetto alle determinazioni del perito, avrebbe avuto comunque modo di formulare osservazioni e,
andando ancora oltre, proporre opposizione ai singoli atti esecutivi, ove inficiati sotto qualche aspetto determinate. Come, peraltro, osservato correttamente dal G.E. con l'ordinanza di rigetto della invocata sospensione, l'esperto non è tenuto a svolgere la sua attività in contradditorio con le parti o con i loro consulenti, in quanto il suo ausilio non viene richiesto dal giudice per risolvere una controversia e, in ogni caso, il suo ausilio rientra tra gli atti preparatori alla vendita. Ma anche a voler ammettere che la presenza del debitore alle operazioni di stima costituisca un diritto intangibile
16 (e così non è), deve rilevarsi che l'esperto aveva utilmente informato il sig. dell'inizio Parte_1
delle operazioni peritali e che, tuttavia, è stato il debitore esecutato a non ritirare tempestivamente il plico raccomandato contenente l'invito. Infatti, dalla data del 19.08.2022, di deposito presso l'ufficio postale del plico, soltanto il 7.09.2022 il sig. si determinava a ritirare la Parte_1
corrispondenza in giacenza11. La comunicazione fatta dall'esperto non è stata notificata come atto giudiziale, di fatto la conoscenza da parte del destinatario deve ritenersi avvenuta dal momento dell'immissione dell'avviso nella cassetta delle lettere12, ovvero il 19.08.2022 come attestato nell'avviso di ricevimento. Anche a voler sostenere l'indirizzo minoritario della giurisprudenza,
secondo cui la comunicazione a mezzo raccomandata “si ha per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell'agente postale, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza ovvero, se anteriore, da quella di ritiro del piego”13, ugualmente il sig.
[...]
avrebbe avuto legale conoscenza della comunicazione il 31.08.2022, ovvero 10 giorni dopo Pt_1
l'avviso di giacenza, quindi diversi giorni prima della data fissata del sopralluogo. In assenza di uno specifico termine processuale di preventiva conoscenza di tale avviso, appare evidente come il debitore esecutato sia stato utilmente informato del sopralluogo, al quale non ha partecipato per motivi soltanto a lui addebitabili. Quanto alla seconda opposizione, l'opponente ha contestato che in realtà non si tratterebbe di una vera e propria opposizione, riguardando sempre la questione del rinnovo delle operazioni peritali. Niente di più errato, tenuto conto che con deduzione a verbale d'udienza del 19.01.2023, l'attore impugnava un provvedimento del G.E., contestandone la validità
e la correttezza. Ad onore del vero, mentre la secondo opposizione è stata rivolta avverso un provvedimento del G.E., la stessa rappresenta l'unica, ammissibile per quanto infondata, opposizione agli esecutivi proposta dall'attore. Sotto altro aspetto, l'attore ha dedotto, come questioni nuove, che le irregolarità e gli asseriti abusi rilevati dal perito del G.E. su un dei due immobili pignorati, rilevati successivamente alle opposizioni proposte nell'ambito dell'integrazione di stima sollecitata dal giudice, giustificherebbe l'accoglimento dell'opposizione, e quindi del rinnovo delle operazioni peritali. In realtà, tali argomentazioni rafforzano ulteriormente quanto già affermato dal G.E. con l'ordinanza di rigetto della invocata sospensiva, laddove ha osservato che le parti del (11 Cfr. doc.4
e doc.5, 12 Cfr. Cass. civ., n. 23396, 6/10/2017. 13 Cfr. Cass. civ., n. 25791/2016.) processo
17 esecutivo, contrariamente a quanto avviene nelle controversie giudiziali, possono sempre sollecitare il G.E. affinché vengano emendati errori e/o omissioni della stima, prodromica alla vendita immobiliare. Ed infatti, nel caso di specie così è stato. Nessuna violazione del diritto difensivo pertanto potrebbe ravvisarsi nella mancata partecipazione alle operazioni peritali del debitore esecutato, il quale – come egli stesso ha dedotto ed affermato con l'atto di citazione – ha potuto constatare che, sollecitando correttamente e lealmente il G.E., evidenziando questioni rilevanti ai fini della stima, quest'ultimo è in grado di dare consentire l'emenda degli errori da parte del perito di stima. Ed infatti, l'attore si è ben guardato dall'impugnare i successivi provvedimenti del G.E.
Infine, l'attore ha contestato la condanna alle spese della fase cautelare, dolendosi dell'eccessiva quantificazione da parte del G.E., considerato che – a suo giudizio – i legali delle parti opposte si sarebbero limitati a formare un solo atto difensivo per entrambe le opposizioni. Anche questo motivo di contestazione, che non riguarda l'opposizione in sé ma il capo di condanna dei provvedimenti di rigetto, è infondata. Il G.E. ha liquidato sotto i parametri minimi previsti dalla normativa vigente,
avuto riguardo alla circostanza che entrambe le opposizioni era da considerare di valore indeterminabile. Peraltro, questa difesa respinge fermamente l'insinuazione di aver formato atti
“copia-incolla” per difendere la propria assistita. L'argomentazione è smentita dagli atti difensivi che si esibiscono14, relativi alle memorie difensive di . tecnico di ufficio, potendo Controparte_1
invece essere sussumibile in quella dei cosiddetti “altri ausiliari” di cui all'art. 68 c.p.c. La stima dell'immobile pignorato, pertanto, non è un'attività che debba svolgersi in contraddittorio con le parti o con i loro consulenti, in quanto la nomina del perito costituisce un atto preparatorio della vendita forzata e la successiva valutazione del bene costituisce un dato meramente indicativo, che non pregiudica l'esito della vendita. L'esperto non è chiamato a risolvere una controversia, ma soltanto a prestare un'attività di carattere esecutivo e tipicamente unilaterale, motivo per il quale la nomina dell'esperto non dà diritto alle parti di nominare a loro volta ex artt. 201, comma 1, c.p.c. e
91, comma 1, disp. att. c.p.c. propri consulenti, a loro volta chiamati ad esprimere un'opinione sulla questione controversa o comunque oggetto di accertamento in contraddittorio. L'esperto deve visionare l'immobile al fine di poter redigere una perizia congrua e veritiera. Il debitore o chi occupa l'immobile deve essere posto nella condizione di conoscere con adeguato preavviso la circostanza
18 della visita del perito per consentirne l'accesso. Tanto è vero che, laddove al primo accesso il perito verifichi che l'immobile risulta disabitato o che colui che lo occupa non è disponibile a consentire l'accesso, potrà – previa autorizzazione del Giudice – fare ricorso alla Forza Pubblica e alle necessarie maestranze per accedere all'immobile ai sensi dell'art. 68, comma 3, c.p.c. Correttamente
ricondotta alle finalità specifiche del processo esecutivo, non esistendo un contraddittorio tra creditore e debitore, deve escludersi un diritto difensivo delle parti nel processo esecutivo a partecipare alle attività dell'esperto. La presenza del debitore non è richiesta per assistere alle operazioni peritali ma, unicamente, per consentire l'accesso presso il bene pignorato, di cui è
normalmente proprietario o, comunque, titolare di un diritto reale sottoposto a vincolo esecutivo.
Orbene, il sig. non può dolersi di non aver partecipato alle operazioni di stima, alle Parte_1
quali era stato comunque invitato ad assistere, perché nessun pregiudizio processuale può essergli derivato dalla mancata presenza al primo sopralluogo, soprattutto ove si consideri che rispetto alle determinazioni del perito, avrebbe avuto comunque modo di formulare osservazioni e, andando ancora oltre, proporre opposizione ai singoli atti esecutivi, ove inficiati sotto qualche aspetto determinate. Come, peraltro, osservato correttamente dal G.E. con l'ordinanza di rigetto della invocata sospensione, l'esperto non è tenuto a svolgere la sua attività in contradditorio con le parti o con i loro consulenti, in quanto il suo ausilio non viene richiesto dal giudice per risolvere una controversia e, in ogni caso, il suo ausilio rientra tra gli atti preparatori alla vendita. Ma anche a voler ammettere che la presenza del debitore alle operazioni di stima costituisca un diritto intangibile
(e così non è), deve rilevarsi che l'esperto aveva utilmente informato il sig. dell'inizio Parte_1
delle operazioni peritali e che, tuttavia, è stato il debitore esecutato a non ritirare tempestivamente il plico raccomandato contenente l'invito. Infatti, dalla data del 19.08.2022, di deposito presso l'ufficio postale del plico, soltanto il 7.09.2022 il sig. si determinava a ritirare la Parte_1
corrispondenza in giacenza11. La comunicazione fatta dall'esperto non è stata notificata come atto giudiziale, di fatto la conoscenza da parte del destinatario deve ritenersi avvenuta dal momento dell'immissione dell'avviso nella cassetta delle lettere12, ovvero il 19.08.2022 come attestato nell'avviso di ricevimento. Anche a voler sostenere l'indirizzo minoritario della giurisprudenza,
secondo cui la comunicazione a mezzo raccomandata “si ha per eseguita, in caso di mancato
19 reperimento del destinatario da parte dell'agente postale, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza ovvero, se anteriore, da quella di ritiro del piego”13, ugualmente il sig.
[...]
avrebbe avuto legale conoscenza della comunicazione il 31.08.2022, ovvero 10 giorni dopo Pt_1
l'avviso di giacenza, quindi diversi giorni prima della data fissata del sopralluogo. In assenza di uno specifico termine processuale di preventiva conoscenza di tale avviso, appare evidente come il debitore esecutato sia stato utilmente informato del sopralluogo, al quale non ha partecipato per motivi soltanto a lui addebitabili. Quanto alla seconda opposizione, l'opponente ha contestato che in realtà non si tratterebbe di una vera e propria opposizione, riguardando sempre la questione del rinnovo delle operazioni peritali. Niente di più errato, tenuto conto che con deduzione a verbale d'udienza del 19.01.2023, l'attore impugnava un provvedimento del G.E., contestandone la validità
e la correttezza. Ad onore del vero, mentre la secondo opposizione è stata rivolta avverso un provvedimento del G.E., la stessa rappresenta l'unica, ammissibile per quanto infondata, opposizione agli esecutivi proposta dall'attore. Sotto altro aspetto, l'attore ha dedotto, come questioni nuove, che le irregolarità e gli asseriti abusi rilevati dal perito del G.E. su un dei due immobili pignorati, rilevati successivamente alle opposizioni proposte nell'ambito dell'integrazione di stima sollecitata dal giudice, giustificherebbe l'accoglimento dell'opposizione, e quindi del rinnovo delle operazioni peritali. In realtà, tali argomentazioni rafforzano ulteriormente quanto già affermato dal G.E. con l'ordinanza di rigetto della invocata sospensiva, laddove ha osservato che le parti del (11 Cfr. doc.4
e doc.5 12 Cfr. Cass. civ., n. 23396, 6/10/2017. 13 Cfr. Cass. civ., n. 25791/2016.) processo esecutivo,
contrariamente a quanto avviene nelle controversie giudiziali, possono sempre sollecitare il G.E.
affinché vengano emendati errori e/o omissioni della stima, prodromica alla vendita immobiliare. Ed
infatti, nel caso di specie così è stato. Nessuna violazione del diritto difensivo pertanto potrebbe ravvisarsi nella mancata partecipazione alle operazioni peritali del debitore esecutato, il quale –
come egli stesso ha dedotto ed affermato con l'atto di citazione – ha potuto constatare che,
sollecitando correttamente e lealmente il G.E., evidenziando questioni rilevanti ai fini della stima, quest'ultimo è in grado di dare consentire l'emenda degli errori da parte del perito di stima. Ed infatti, l'attore si è ben guardato dall'impugnare i successivi provvedimenti del G.E. Infine, l'attore ha contestato la condanna alle spese della fase cautelare, dolendosi dell'eccessiva quantificazione
20 da parte del G.E., considerato che – a suo giudizio – i legali delle parti opposte si sarebbero limitati a formare un solo atto difensivo per entrambe le opposizioni. Anche questo motivo di contestazione, che non riguarda l'opposizione in sé ma il capo di condanna dei provvedimenti di rigetto, è infondata.
Il G.E. ha liquidato sotto i parametri minimi previsti dalla normativa vigente, avuto riguardo alla circostanza che entrambe le opposizioni era da considerare di valore indeterminabile. Peraltro,
questa difesa respinge fermamente l'insinuazione di aver formato atti “copia-incolla” per difendere la propria assistita. L'argomentazione è smentita dagli atti difensivi che si esibiscono14, relativi alle memorie difensive di .] Controparte_1
Con ordinanza emessa il 09 marzo 2024 il Tribunale stabiliva:
[L'opponente insorge contro atti della procedura esecutiva deducendone l'invalidità, senza tuttavia esplicitare le norme di legge che tale conseguenza comminerebbero. Con ordinanza emessa in data
03 novembre 2023 il Tribunale aveva così disposto: 1) visto ed applicato l' art. 127 c.p.c. (“Il
giudice…regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente”) dispone che le parti proseguano la trattazione e, nei limiti dei fatti già introdotti e nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie maturate discutano in contraddittorio: a) sulla norma di legge che comminerebbe la nullità degli atti processuali oggetto del giudizio, indicandone per esteso il testo nel verbale d'udienza e gli estremi identificativi. 2) fissa per il prosieguo della discussione l'udienza del 15 dicembre 2023, sostituendola ex art. 127ter cpc col deposito delle note scritte ed assegnando il termine del 15 dicembre 2023 ore 23,59 per il deposito di una nota di trattazione della udienza in sostituzione della comparizione personale che non avrà
pertanto luogo;
”
All'esito della udienza tenutasi il 09 febbraio 2024 , cui era stata rinviata quella programmata per il
15 dicembre 2023, l'opponente specificava le norme di legge individuandole negli artt. 101 e 485 cpc, oltre all' art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle
Libertà fondamentali.
Tuttavia non sembra ancora chiarito dall'opponente quale sia l'atto processuale che assume viziato e, ancor prima, la stessa qualificazione della azione dispiegata.
21 Nell'ambito della procedura esecutiva all'esecutato sono concesse tre differenti tipologie di opposizioni, quale l'opposizione alla esecuzione forzata ex art. 615 cpc, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, l'opposizione di terzo ex art. 619 cpc;
per ciascuno dei predetti strumenti di tutela la legge esige specifici presupposti.
L'art. 617 cpc, sotto la rubrica “forma dell'opposizione”, così dispone: “1.- Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificare entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto. 2.- Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.”;
Pertanto ai fini dell'ammissibilità della domanda e della stessa competenza a provvedere è assolutamente necessario che l'opponente specifichi l'atto della procedura esecutiva oggetto della opposizione.
P.q.m.
a) visto ed applicato l' art. 127 c.p.c. (“Il giudice…regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente”) dispone che le parti proseguano la trattazione e, nei limiti dei fatti già introdotti e nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie maturate, nel verbale della prossima udienza:
1) specifichi l'opponente se abbia inteso proporre una opposizione alla esecuzione forzata ex art. 615 cpc, una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, una opposizione di terzo ex art. 619 cpc;
2) specifichi l'opponente quale sia l'atto della procedura esecutiva oggetto della opposizione;
b) fissa per il prosieguo della trattazione l'udienza del 12 aprile 2024 disponendo che si svolga con modalità con modalità telematico cartolare ai sensi dell' art. 127ter cpc e, per l'effetto, assegna il termine del 12 aprile 2024 ore 23,59 per il deposito telematico di una nota di trattazione della
22 udienza e precisazione delle conclusioni in sostituzione della comparizione personale che pertanto non avrà luogo;
]
III.- Nelle note di trattazione telematica dell'udienza tenutasi il 12 aprile 2024 l'opponente ha specificato che l'accesso dell'esperto stimatore del bene pignorato per il sopralluogo inerente la CTU
gli era stato comunicato in ritardo;
era questo quindi l'atto processuale oggetto della proposta opposizione.
La domanda di appare fondata in quanto il pignoramento non priva affatto l'esecutato Parte_1
degli ordinari poteri-doveri inerenti il regime dominicale del bene, come pure evidenziato in giurisprudenza: “Il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e quindi la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, su cui il conduttore non ha il potere dovere di intervenire, è responsabile in via esclusiva ai sensi dell'art. 2053 cod.civ.
– sola norma applicabile nella fattispecie per il principio di specialità rispetto all'art.2051 cod.civ.
- dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti, salvo che provi che la rovina della costruzione , totale o parziale, non sia dovuta a mancanza di manutenzione o a vizio di costruzione.
Peraltro il proprietario può eventualmente rivalersi nell'ambito del loro rapporto interno, contro il conduttore, solo quando questo abbia violato il proprio dovere di avvertirlo della situazione di pericolo.”(Cass.Civ.Sez.III n.4737 del 30-03-2001).
Ne consegue altresì che l'esecutato ha diritto di partecipare alle operazioni peritali disposte nel procedimento in cui è stato pignorato un bene di sua proprietà come riflesso della responsabilità che egli conserva rispetto alle componenti dell'immobile, pur quando questo sia stato concesso in godimento a terzi con atto opponibile alla procedura esecutiva.
L'esecutato ha inoltre diritto di partecipare al sopralluogo in forza dell'art. 24 della Costituzione che sancisce nel suo comma secondo “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”, e non vi è dubbio che la categoria concettuale del “procedimento” includa anche la procedura di espropriazione forzata, pur se l'azione esecutiva, come evidenziato da dottrina risalente,
ha natura unilaterale in quanto non è diretta ad accertare diritti ma a dare attuazione ad un rapporto
23 giuridico già consolidato e cristallizzato nel titolo esecutivo che del procedimento esecutivo è
condicio sine qua non e presupposto di legittimità ex art. 474 cpc ( nulla executio sine titulo).
Né questi poteri-doveri sembrerebbero trovare limitazioni del processo esecutivo, anzi.
L'art. 173bis d.a.c.p.c., sotto la rubrica “contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto”,
così dispone nei suoi commi 3 e 4:
“3.- L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non sia possibile, a mezzo di posta ordinaria. 4.- Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purchè abbiano provveduto almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito secondo le modalità fissate al terzo comma;
in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti”.
Il debitore esecutato è destinatario della relazione persino quando non sia costituito, a differenza dei creditori per i quali la norma richiede che siano costituiti, essendo la costituzione in re ipsa nella qualità di “procedenti”, o almeno intervenuti, il che evidenzia come all'esecutato sia riservato in realtà un trattamento non deteriore.
L'esperto stimatore svolge una funzione analoga al consulente tecnico con incarico determinato ex lege proprio dall'art. 173bis d.a.c.p.c. e, pertanto, diviene l' alter ego del G.E. in funzione tecnica, proprio come il CTU è l'alter ego del giudice che l'ha nominato ( peritus peritorum ).
Ne consegue che all' alter ego del G.E. si applica l'art. 485 cpc che, sotto la rubrica “audizione degli interessati” dispone: “1.- Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui. 2.- Il decreto è comunicato dal cancelliere. 3.- Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice
24 dell'esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere da comunicazione alla parte non comparsa.”
Allo stimatore-CTU si applica l'art. 194 cpc che, sotto la rubrica “attività del consulente”, così dispone nel suo comma secondo: “2.- Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce,
osservazioni e istanze.”
Allo stimatore-CTU si applica l'art. 90 d.a.c.p.c., sotto la rubrica “indagini del consulente senza la presenza del giudice”, così dispone:
“1.- Il consulente tecnico che a norma dell'art. 194 del codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere. 2.- Il consulente non può ricevere altri scritti difensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'art. 194 del codice. 3.- In ogni caso deve essere comunicata alle parti copia degli scritti defensionali.”
Ne consegue che nel dubbio, il G.E. come il suo alter ego, ovverosia lo stimatore CTU ex artt. 568,
569 comma 1 cpc e 173bis d.a.c.p.c., debbono rinviare l'udienza il primo ed il sopralluogo il secondo.
In difetto di tale prova l'elaborato peritale o relazione di stima ex art. 173bis d.a.c.p.c. difetta di un requisito fondamentale ai sensi dell'art. 156 comma 2 cpc che, sotto la rubrica “rilevanza della nullità” così dispone: “2.- Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.”
A sua volta il comma 1 dell'art. 156 cpc stabilisce: “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge.”
L'art. 156 cpc si riferisce così alla nullità di qualsiasi atto processuale, senza distinzioni tra i soggetti che possano essere autori, e, quindi, anche agli atti degli ausiliari del giudice, quali sono il CTU ex art. 191 cpc e lo stimatore-CTU ex artt. 568, 569 comma 1 cpc, 173bis d.a.c.p.c.
25 L'interpretazione proposta è confermata dalla collocazione sistematica della norma ( cd sedes materiae ) collocata dal Legislatore nel Libro I del C.p.c. dedicato alle “Disposizioni generali”
destinate a trovare applicazione in ogni rapporto processuale, e, in particolare, nel Titolo I denominato
“Degli atti processuali” e, quindi, diretto a tutti gli atti compiuti dalle figure soggettive chiamate a partecipare al processo.
La conferma dell'esattezza di questa interpretazione è fornita dall'art. 162 cpc che, sotto la rubrica
“pronuncia sulla nullità” così dispone: “1.- Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende. 2.- Se la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e,
su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa può condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullità a norma dell'art. 60 n. 2.”
L'art. 162 cpc fa così espressamente riferimento alla nullità di atti processuali determinata da soggetti diversi dal giudice medesimo, confermando così l'estensione del vizio processuale a qualunque atto compiuto da qualunque soggetto chiamato a partecipare al processo.
La responsabilità sancita dall'art. 162 cpc per soggetti processuali diversi dal giudice è confermata per il consulente tecnico dall'articolo 64 cpc che, sotto la rubrica “responsabilità del consulente” così dispone: “1.- Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.
2.- In ogni caso il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a €10.329,00. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.”
L'importante disposizione normativa stabilisce: 1) la rilevanza esterna degli atti del consulente, che non vengono sublimati nel provvedimento del giudice;
2) l'idoneità degli atti del consulente tecnico a ledere ex se diritti ed interessi;
3) la responsabilità diretta del consulente tecnico che non può essere diluita nella responsabilità del giudice per l'andamento del processo, anche in relazione al rispetto dei termini di conclusione del procedimento, tant'è che l'art. 52 del dpr 115/2002 in materia di ritardo del consulente nel depositare i propri atti così sancisce nel suo comma 2: ““ 2.- Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti
26 sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.”.
Conseguenzialmente nel computo della durata massima del processo si dovrà tener conto dei ritardi che la sua conclusione ha sofferto per fatto del consulente tecnico, stante la regola di piena e diretta responsabilità dell'ausiliario.
Nella relazione tecnica lo stimatore-consulente deve così dare atto di aver convocato l'esecutato ai sensi dell'art. 485 cpc e che vi sia certezza sulla di lui conoscenza del momento in cui sarebbe avvenuto il sopralluogo.
Nell'ambito del procedimento n.135/2022 R.G.ES. lo stimatore del bene aveva così l'obbligo di convocare l'esecutato ed accertarsi che questi avesse ricevuto l'avviso in tempo utile prima di procedere al sopralluogo ed alla successiva elaborazione dell'elaborato peritale.
L'opposizione deve così essere accolta.
V.- La dichiarazione di contumacia di deve essere revocata. Controparte_1
La dichiarazione di contumacia di è stata già emessa e non deve essere reiterata. Parte_4
VI.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico degli opposti ai sensi dell'art. 91 cpc.
P.Q.M.
a) revoca la dichiarazione di contumacia di;
Controparte_1
b) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara inefficace la relazione Parte_1
di stima elaborato dallo stimatore-CTU nel procedimento esecutivo n. 135/2022 R.G.ES.;
c) condanna gli opposti, in solido tra essi, alla rifusione di spese e competenze di lite in favore di
, liquidandole in euro 210,00 per borsuali, euro 4000,00 per compensi professionali, Parte_1
già computata la maggiorazione per la parte ulteriore rispetto alla prima, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai
27 sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 17 febbraio 2024;
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Il giudice dott. Alberto Munno 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003).
2 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto
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