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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/12/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai SI.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 29 luglio 2025, iscritta al n. 1836 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Civita LA (VT), alla Via XII Settembre n. 1, presso lo studio dell'Avv. Luciano Pagani che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 28 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 23 luglio 2011 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Civita LA (VT), parte
II, serie A, n. 22); che dalla loro unione è nata la figlia a Roma il 2 Persona_1
marzo 2015; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, il SI Parte_3
, in accordo con la SI.r , ha già lasciato la casa coniugale,
[...] Parte_1
asportando i propri effetti personali;
2. la figli sarà affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento Persona_1
condiviso, con collocamento prevalente, domicilio, dimora e residenza anagrafica presso la madre;
al padre è riconosciuta la facoltà di vedere ed avere la figlia con se previo accordo con la madre, tenuto conto delle esigenze scolastiche, garantendo che alla minore sia riconosciuta la possibilità di stare con il padre ogniqualvolta questi lo desidera in base anche ai turni lavorativi e comunque, quando i turni la- vorativi lo permettano, il mercoledì o giovedì dall'uscita da scuola fino alle 22,00 ed un fine settimana alternato dal sabato alle ore 10,00 alla domenica alle ore 22,00
(sempre compatibilmente con i turni lavorativi), con alternanza delle festività nata- lizie (da fine scuola al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio) e pasquali ad anni alterni e per un periodo continuativo durante l'estate di 15 giorni nel mese di luglio o agosto da comunicare entro il 01 giugno;
3. il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , la somma mensile nella misura di euro 500,00 (euro cinque- Persona_1
cento/00) – da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. L'importo verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese;
4. le spese straordinarie per la figlia graveranno sui genitori, nella misura del 50%
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
ciascuno, con rimborso in favore di chi le avrà anticipate: per la natura e tipologia delle spese rimborsabili, per i tempi e modalità di accordo preventivo e rimborso si rimanda al vigente protocollo tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Viterbo del 11.09.2018;
5. la casa familiare, situata in Via Monte Filippetti n. 26 a Civita LA, di pro- prietà della famiglia della SI.ra verrà assegnata alla predetta, Parte_1
unitamente a tutti gli arredi e corredi ivi contenuti;
6. i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
7. i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Civita
LA (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai SI.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 29 luglio 2025, iscritta al n. 1836 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Civita LA (VT), alla Via XII Settembre n. 1, presso lo studio dell'Avv. Luciano Pagani che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 28 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 23 luglio 2011 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Civita LA (VT), parte
II, serie A, n. 22); che dalla loro unione è nata la figlia a Roma il 2 Persona_1
marzo 2015; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, il SI Parte_3
, in accordo con la SI.r , ha già lasciato la casa coniugale,
[...] Parte_1
asportando i propri effetti personali;
2. la figli sarà affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento Persona_1
condiviso, con collocamento prevalente, domicilio, dimora e residenza anagrafica presso la madre;
al padre è riconosciuta la facoltà di vedere ed avere la figlia con se previo accordo con la madre, tenuto conto delle esigenze scolastiche, garantendo che alla minore sia riconosciuta la possibilità di stare con il padre ogniqualvolta questi lo desidera in base anche ai turni lavorativi e comunque, quando i turni la- vorativi lo permettano, il mercoledì o giovedì dall'uscita da scuola fino alle 22,00 ed un fine settimana alternato dal sabato alle ore 10,00 alla domenica alle ore 22,00
(sempre compatibilmente con i turni lavorativi), con alternanza delle festività nata- lizie (da fine scuola al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio) e pasquali ad anni alterni e per un periodo continuativo durante l'estate di 15 giorni nel mese di luglio o agosto da comunicare entro il 01 giugno;
3. il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , la somma mensile nella misura di euro 500,00 (euro cinque- Persona_1
cento/00) – da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. L'importo verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese;
4. le spese straordinarie per la figlia graveranno sui genitori, nella misura del 50%
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
ciascuno, con rimborso in favore di chi le avrà anticipate: per la natura e tipologia delle spese rimborsabili, per i tempi e modalità di accordo preventivo e rimborso si rimanda al vigente protocollo tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Viterbo del 11.09.2018;
5. la casa familiare, situata in Via Monte Filippetti n. 26 a Civita LA, di pro- prietà della famiglia della SI.ra verrà assegnata alla predetta, Parte_1
unitamente a tutti gli arredi e corredi ivi contenuti;
6. i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
7. i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Civita
LA (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4