Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/03/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 28 marzo 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 5958/2023 la seguente S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Gurnari e Parte_1
Francesca Gangemi, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Montevergine n. 13, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Borsani, con cui elettivamente domicilia in Cosenza, alla via Ugo Cavalcanti n. 9/13, giusta procura in atti;
nonché
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Paola Cianci e A. Manuela Nucera, con cui elettivamente domicilia in Locri, alla via Margherita di Savoia n. 54, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.12.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202300007724000 notificatagli dall' in data Controparte_3
10.11.2023, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 09420170009451357000, n. 09420170010266323501, n. 09420170017218978000, n. 09420170017953779501, n. 09420190000785854000 e n. 09420190001819558501, tutte afferenti all'omesso
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l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva in merito ai vizi formali della stessa, l'infondatezza dell'opposizione e -in ogni caso- il proprio difetto di legittimazione, rilevando l'intervenuto sgravio di tutte le partite creditorie oggetto del presente giudizio. Parimenti costituitosi l' chiedeva la declaratoria di cessazione della CP_2 materia del contendere in considerazione del discarico effettuato d'ufficio, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite stante l'omessa denuncia della cessazione dell'attività, così come richiesto dall'art. 12 del T.U. 1124/1965. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
******** 1. In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante, così come dedotto dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la
2 verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
3 La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte si rileva, nel caso di specie, l'avvenuto riconoscimento del diritto preteso dal ricorrente, avendo le parti resistenti documentalmente provato l'avvenuto annullamento delle cartelle di pagamento n. 09420170009451357000, n. 09420170010266323501, n. 09420170017218978000, n. 09420170017953779501, n. 09420190000785854000 e n. 09420190001819558501 sottese alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo in questa sede impugnata (cfr. prod. documentale e ). CP_2 CP_5
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
2. Tanto premesso, residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso de quo risulta che lo sgravio sia intervenuto in data 24.05.2024 ossia solo a seguito della notifica del ricorso introduttivo. Tuttavia, la mancata comunicazione all' della cessazione dell'attività CP_2 lavorativa in violazione dell'art. 12 del DPR n. 1224/65 e la correttezza del comportamento delle parti resistenti che hanno -in ogni caso- riconosciuto il diritto del ricorrente evitando le lungaggini di un giudizio, induce a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M
. Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, lì 29 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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