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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 09/09/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2646/2022 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2646/2022 RG
TRA
(C.F.: , residente in [...], Voc. Bacignano, n. Parte_1 C.F._1
58, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Lipparini ( del Foro di Perugia, ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio in Todi (PG), Via Paolo Rolli, n. 3 (Studio Avv. Fabio Catterini), giusta delega estesa in calce all'atto di citazione in primo grado;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per delega a calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Tiziana Caselli
(c.f. ) e dall'Avv. Anna Rita Gobbo (c.f. ) in forza di DGR C.F._3 C.F._4
n. 220/2023, ed eleggendo domicilio legale presso la medesima (Servizio Avvocatura Regionale) Corso
Vannucci n. 30 Perugia pec;
APPELLATA
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale pagina 1 di 13 Conclusioni di parte appellante: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Spoleto, in funzione di Giudice d'Appello, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta, in riforma della impugnata sentenza n. 35/2022 – R.G. n. 317/2020, emessa dal
Giudice di Pace di Todi – Avv. Mauro Vergine il 29.6.2022, depositata il 30.6.2022 e non notificata
Nel merito:
Riformare la sentenza impugnata per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare la a Controparte_2
risarcire i danni materiali subiti dall'odierno appellante come quantificati in primo grado in € 3.320,00 o nella somma maggiore o minore di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata: “Voglia l'Ecc,mo Tribunale adito, respingere l'appello proposto da Parte_1
in quanto totalmente destituito di fondamento e confermare in toto la sentenza impugnata emessa dal Giudice di pace di Todi
(Dott. Mauro Vergine) n. 35/2022.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva in giudizio la per ottenere nei suoi Parte_1 CP_1
confronti la condanna al risarcimento dei danni causati all'attore a seguito di un sinistro stradale avvenuto allo stesso a causa di un cinghiale che attraversava la carreggiata della E 45.
In particolare, l'attore ha esposto nell'atto introduttivo che, a causa delle inadeguate misure preventive di contenimento della fauna selvatica, con il proprio automezzo collideva con un cinghiale improvvisamente entrato nella carreggiata e riportava danni all'autovettura per euro 3.320,00.
Si costituiva in giudizio l'ente convenuto, contestando la pretesa attorea ed evidenziando che doveva essere provata la colpa della ai sensi dell'art. 2043 c.c., che le misure adottate erano adeguate e che CP_1
doveva considerarsi anche la condotta colposa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Evidenziava, inoltre, come la strada in cui era avvenuto il sinistro fosse statale e, quindi, di proprietà e competenza dell'Anas.
pagina 2 di 13 All'esito dell'istruttoria, svolta mediante escussione dei testi indicati dalle parti, con la sentenza n. 35/2022, pubblicata il 30/06/2022, il Giudice di Pace di Todi rigettava la domanda proposta da parte attrice, inquadrando la fattispecie in esame in quella delineata nell'art. 2052 c.c..
Avverso la detta sentenza, dunque, ha proposto appello, per i seguenti motivi: Parte_1
- l'erronea valutazione dei presupposti di tale responsabilità, come risultanti dall'istruttoria in atti, ed in particolare l'insussistenza di alcuna condotta colposa addebitabile al conducente e la sussistenza di nesso causale fra condotta dell'animale ed evento;
- l'erronea valutazione della prova liberatoria, invero non fornita dall'ente convenuto, alla luce dell'esito dell'istruttoria.
Ha concluso, dunque, chiedendo la totale riforma della sentenza impugnata e la conseguente condanna della al risarcimento del danno subito. CP_1
Si è costituita la contestando le censure mosse dall'appellante alla sentenza del giudice di CP_1
prime cure, che avrebbe correttamente motivato sulla insussistenza di prova del nesso causale e della dinamica del sinistro, nonché con riferimento all'assenza di colpa in capo alla medesima.
Istruita documentalmente la causa e ritenuta matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08/05/2025 svoltasi mediante lo scambio di note in sostituzione di udienza ex art. 127ter c.p.c.. La causa è stata poi trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
* * * * *
1. Occorre preliminarmente individuare le coordinate giuridiche all'interno delle quali bisogna muoversi.
Va premesso che, nel caso specifico, impregiudicata ogni considerazione in tema di legittimazione passiva nelle cause in tema di responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica ed in merito al titolo di tale responsabilità, non si ritiene costituire elemento in grado di escludere la responsabilità della la CP_1
natura della strada in cui il sinistro è avvenuto. Infatti, se è configurabile una responsabilità dello Stato (o dell'Anas) quale ente tenuto al controllo ed alla garanzia della sicurezza stradale (mediante l'apposizione di pagina 3 di 13 cartellonistica stradale di pericolo e le recinzioni) e sul quale incombe non solo l'onere di custodire le strade con manutenzione costante, ma anche quello di attuare tutte le misure atte a scongiurare i rischi di sinistri provocati dalla fauna selvatica e a tutelare l'incolumità di terzi, invero a tale titolo di responsabilità può affiancarsi, nel caso di sinistro causato da fauna selvatica su strada, anche quello del soggetto tenuto alla gestione e al controllo della fauna medesima. In particolare, la legge quadro sulla caccia, L. 27 dicembre
1977, n. 968, all'art. 1 ha previsto che “la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale” (disposizione poi innovata dall'art. 1, L. 11 febbraio 1992, n. 157, la quale sancisce che la fauna selvatica facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato è tutelata non più solo nell'interesse della comunità nazionale, ma anche nell'interesse di quella internazionale). La l. 11 febbraio 1992, n. 157, più in particolare, attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) e affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad essi delegate ai sensi della l. n. 142/1990 (art. 14, comma
1).
1.1 Quanto all'inquadramento giuridico della responsabilità derivante dalla fauna selvatica, occorre rilevare come prima della normativa sulla caccia sopra citata gli animali selvatici viventi in libertà erano considerati res nullius e, come tali, suscettibili di acquisto tramite occupazione.
In questo contesto, per gli eventuali danni cagionati da animali selvatici, fattualmente e giuridicamente sottratti al controllo di chiunque, veniva esclusa qualsiasi forma di risarcimento, poiché, a meno che il danneggiato non potesse provare profili specifici di colpa rilevanti per la produzione del danno, difettava un presupposto necessario per proporre la richiesta risarcitoria, non potendosi individuare un soggetto giuridico determinato nei cui confronti agire.
Con l'entrata in vigore della legge quadro sulla caccia, la fauna selvatica è stata inclusa, secondo l'opinione prevalente, tra i beni contemplati dal secondo comma dell'art. 826 c.c. come beni patrimoniali indisponibili dello Stato, perdendo così la tradizionale qualificazione di res nullius. L'intervento legislativo ha portato la pagina 4 di 13 dottrina prevalente a qualificare lo Stato come proprietario in senso tecnico della fauna selvatica e, conseguentemente, a sostenere l'applicabilità della responsabilità prevista dall'art. 2052 c.c. in capo alla p.a. per gli incidenti stradali causati da animali selvatici che attraversino la rete stradale. A tale impostazione hanno aderito risalenti pronunce di merito (si vedano Giud. Pace Perugia, 27 aprile 1999, Trib. Perugia 11 dicembre 1995, Pret. Cosenza 5 luglio 1988; Pret. Ceva 22 marzo 1988).
1.2 Successivamente, tuttavia, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, richiamato da ultimo da Cass. civ., Sez. III, 10/11/2015, n. 22886, ha stabilito che “il danno causato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alle regole di cui all'art. 2052 c.c. […] bensì secondo le regole generali dell'art. 2043 c.c.”. Centrale nell'argomentazione della giurisprudenza di legittimità è l'assunto in base al quale, se il fondamento della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. deve essere ricercato nella disponibilità dell'animale da parte del proprietario, in relazione alla fauna selvatica, proprio per il suo trovarsi in uno stato di completa libertà, non è ipotizzabile una potestà di governo. La Pubblica Amministrazione non avrebbe il potere- dovere di inibire completamente il libero spostamento degli animali selvatici: essa non assume dunque la veste di proprietario in senso tecnico e, di conseguenza, non può essere assoggettata a responsabilità secondo i criteri previsti dall'art. 2052 c.c. (In questo senso Cass., 15 marzo 1996, n. 2192; Cass., 12 agosto
1991, n. 8788).
1.3 Solo di recente, invece, la Suprema Corte, ripercorrendo analiticamente gli orientamenti e le pronunce succedutesi nel tempo, sembra aver rimeditato il proprio indirizzo, accogliendo quella risalente impostazione secondo la quale l'ipotesi di danni da fauna selvatica debbano ricondursi all'ipotesi di cui all'art. 2052 c.c.. La Corte ha osservato che la questione di fondo che ha determinato, pur in assenza di un palese contrasto, l'incerto quadro interpretativo fin qui delineato risiede nella scelta iniziale del criterio di imputazione della responsabilità, operata sul presupposto della impossibilità di estendere alla fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., fondato sulla responsabilità oggettiva del proprietario dell'animale che ha causato il danno ovvero del diverso soggetto che lo utilizza per trarne utilità, superabile esclusivamente con la prova da parte di quest'ultimo del caso fortuito. Scelta giustificata sulla base pagina 5 di 13 dell'assunto per cui la disposizione di cui all'art. 2052 c.c. avrebbe riguardo esclusivamente agli animali domestici e non a quelli selvatici, in quanto il criterio di imputazione della responsabilità che esprimerebbe sarebbe basato sul dovere di “custodia” dell'animale da parte del proprietario o di chi lo utilizza per trarne un'utilità (patrimoniale o affettiva), custodia per natura non concepibile per gli animali selvatici, che vivono in libertà. Tale pronuncia pare superare tale impostazione, evidenziando, in primo luogo, che il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dagli animali espresso nell'art. 2052 c.c. non risulta espressamente limitato agli animali domestici, ma fa riferimento esclusivamente a quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo, a prescindere peraltro dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo, come si desume dallo stesso tenore letterale della disposizione, laddove prevede espressamente che la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sussiste sia che l'animale fosse “sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito”. Si tratta dunque di un criterio di imputazione della responsabilità fondato (non sulla “custodia”, ma) sulla stessa proprietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali), cioè sul criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui, dei danni causati dall'animale, deve rispondere il soggetto che dall'animale trae un beneficio (essendone il proprietario o colui che se ne serve per sua utilità: ubi commoda ibi et incommoda; la responsabilità rappresenta, in altri termini, la contropartita dell'utilità tratta dall'animale), con l'unica salvezza del caso fortuito.
Tanto premesso, la Suprema Corte avalla l'impostazione per cui, avendo l'ordinamento stabilito (con legge dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992) è effettivamente configurabile, in capo allo stesso Stato
(quale suo patrimonio indisponibile) e, soprattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato onde perseguire i suddetti fini collettivi, la immediata conseguenza della scelta legislativa è l'applicabilità anche alle indicate specie protette del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c..
pagina 6 di 13 2. Ciò posto in via generale, e riconosciuta quindi l'astratta responsabilità della per i sinistri in CP_1
questione (come anche ribadita da Cass. Civ., sent. 20 aprile 2020, n. 7969), occorre focalizzare l'attenzione in primo luogo sulla prova del nesso causale.
Infatti, devesi considerarsi come la sentenza di prime cure abbia rigettata la domanda attorea sulla base di due punti di motivazione, ossia quello attinente alla mancata prova della dinamica del sinistro (e del conseguente nesso causale) e quello attinente alla fornita prova liberatoria da parte della Dunque, CP_1
da un punto di vista logico (nonché anche in virtù del principio della ragione più liquida), si ritiene opportuno analizzare preliminarmente il motivo di appello relativo al capo della sentenza che ha statuito sulla mancanza di prova della dinamica del sinistro (e del conseguente nesso causale); infatti, l'eventuale rigetto del medesimo renderebbe superflua l'analisi dell'altro motivo di appello (relativo ad un elemento impeditivo), non essendo sussistente un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio.
Ciò posto, sul profilo in esame la medesima giurisprudenza sopra citata ha riaffermato che sull'attore, il quale allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato (tale ultimo requisito è incontestato).
Come è ormai noto, al fine di fornire tale prova, tuttavia, non può ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la “causa” del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 1, in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo, per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito, dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela pagina 7 di 13 nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.
Come ribadito dalla recente pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata “D'altronde, che il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052 c.c. non impedisca l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo, è affermazione costante nella giurisprudenza di questa
Corte, sul presupposto che l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione (cfr. in proposito: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2615 del 09/12/1970, Rv. 349007 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 778 del 05/02/1979, Rv. 396960 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2717 del 19/04/1983, Rv. 427614 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 13016 del 09/12/1992, Rv. 479950 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5783 del 27/06/1997, Rv.
505537 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 200 del 09/01/2002, Rv. 551459 - 01 e Rv. 551460 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
11780 del 06/08/2002, Rv. 556722 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3991 del 22/04/1999, Rv. 525614 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 4373 del 07/03/2016, Rv. 639473 - 01; la conclusione che generalmente se ne è tratta è che vi sia una sorta concorrenza tra due diverse presunzioni, per cui se nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito,
il risarcimento andrebbe corrispondentemente diminuito;
secondo alcune decisioni ciò avverrebbe in ragione di un concorso causale, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1; secondo altre, non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, la diminuzione del risarcimento si determinerebbe in virtù di una “presunzione di pari responsabilità” derivante dagli artt. 2052 e 2054 c.c.; potrebbe, in verità, dubitarsi di tale ultima conclusione e ritenersi gravare comunque in primo luogo sul conducente del veicolo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, come in tutti i casi in cui il sinistro derivante dalla circolazione non abbia comportato uno scontro tra veicoli, in quanto la cd. “presunzione” di cui all'art. 2052
c.c. - che in realtà è un criterio di imputazione della responsabilità - non è equiparabile a quella di cui all'art. 2054 c.c.,
pagina 8 di 13 comma 1, poiché essa - diversamente da quest'ultima - non riguarda la efficienza causale della condotta dell'animale a cagionare il danno, che si presuppone già dimostrata dal danneggiato, ma esclusivamente l'imputazione al proprietario o all'utilizzatore dell'animale della responsabilità per i danni da tale condotta cagionati;
il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. in realtà opera in un momento logico successivo rispetto a quello dell'accertamento della concreta responsabilità dell'incidente stradale, per la quale opera invece certamente la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 1; la specifica questione dei rapporti tra la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, e il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., peraltro, esula dal thema decidendum del presente giudizio;
è sufficiente in questa sede ribadire che l'attore che chieda il risarcimento per danni che sostenga causati da un animale selvatico in occasione di un sinistro stradale, resta certamente soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, e quindi il conducente del veicolo ha l'onere di dimostrare non solo la precisa dinamica dell'incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e che tale prova deve essere valutata con particolare rigore in caso di sinistro avvenuto in aree in cui era segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici)”.
Ebbene, la Suprema Corte appare aver compiuto un condivisibile confronto fra le disposizioni di cui agli art. 2052 e 2054 co. 1 c.c.; in particolare, ha evidenziato i diversi ambiti di operatività delle due disposizioni.
Mentre l'art. 2054 co. 1 c.c. disciplina il momento dell'accertamento della responsabilità da un punto di vista eziologico della causazione del sinistro, viceversa l'art. 2052 c.c. disciplinerebbe esclusivamente il momento successivo, nel quale, posta la già accertata rilevanza causale della condotta dell'animale nella causazione dell'evento, si procede all'imputazione della responsabilità al custode/proprietario. Con la conseguenza per cui, nella fase del nesso causale sussiste una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo, il quale dovrà fornire la prova, non solo della precisa dinamica dell'incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
2.1 Ebbene, alla luce dell'istruttoria espletata e ancor prima dalle stesse allegazioni contenute nell'atto introduttivo, si ritiene che parte attrice non abbia fornito prova sufficiente né della suddetta dinamica, né di aver posto in essere tutte le condotte necessarie per evitare il danno. È, di fatti, pacifica la presenza dell'animale sulla carreggiata e che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, ma tali circostanze pagina 9 di 13 non sono, come detto, sufficienti ai fini di passare alla successiva fase di allocazione della responsabilità ex art. 2052 c.c..
Invero, come affermato dalla sopra esposta pronuncia della Corte di legittimità, è richiesto al danneggiato di provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno e che questa abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto.
Nel caso in esame, tuttavia, manca sia la prova dell'effettiva dinamica del sinistro, sia il requisito dell'imprevedibilità della condotta tenuta dall'animale tale da ritenersi causa esclusiva del danno.
2.2 Si rileva in primo luogo che l'attore non ha fornito la prova dell'esatta dinamica del sinistro essendosi limitato, nel proprio atto introduttivo, ad affermare di essere rimasto coinvolto in un incidente a causa dell'attraversamento di un cinghiale. Tuttavia, egli non ha indicato né da quale lato della carreggiata l'animale sarebbe sopraggiunto, né il momento in cui lo stesso sarebbe stato da lui avvistato, così da consentire una valutazione sull'eventuale possibilità, per il conducente, di porre in essere manovre idonee ad evitare l'impatto. Non solo parte attrice ha affermato che al momento del sinistro, a causa di lavori in corso, stava procedendo incolonnato su una carreggiata a doppio senso di circolazione. In tale contesto, sebbene si potrebbe presumere l'impossibilità di cambiare corsia per evitare il danno, va considerato che, essendo i veicoli incolonnati e procedendo a bassa velocità, l'attore avrebbe potuto quantomeno frenare per cercare di evitare l'impatto con l'animale.
Peraltro, sul punto non risulta neppure decisivo il principio di cui all'art. 115 c.p.c..
Infatti, l'allegazione della dinamica da parte dell'attrice risulta piuttosto generica (non è indicata quale manovra di emergenza sia stata posta in essere, né la velocità del veicolo al momento dello scontro) e al di fuori della conoscibilità della convenuta, con applicabilità del principio di recente affermato dalla Suprema
Corte per cui “Il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre
pagina 10 di 13 è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato” (Cass. civ. Sez. II Ord., 25/01/2022, n. 2223).
Inoltre, dal verbale redatto dai Carabinieri di Deruta intervenuti sul posto, risulta che l'impatto è avvenuto nella parte anteriore del mezzo e non lateralmente (cfr. doc. 1 all. 3 appellante). Ciò implica che il cinghiale si trovava già nel campo visivo del conducente al momento dell'urto e che, adottando una condotta di guida prudente, tanto più necessaria in condizioni di traffico rallentato e incolonnato, l'attore avrebbe potuto avvistare l'animale e procedere all'arresto del veicolo, o quantomeno a un significativo rallentamento, evitando così l'impatto o attenuandone le conseguenze.
In merito alla dinamica del sinistro, non risultano significative neppure le dichiarazioni rese dal teste
, il quale ha affermato di trovarsi alla guida dell'auto che seguiva quella dell'attore. Lo stesso, Testimone_1
infatti, si è limitato a dichiarare che, all'altezza di Casalina, è spuntato un cinghiale, peraltro senza precisare da quale lato fosse sopraggiunto, e ad aggiungere che, a causa dell'incolonnamento dovuto ai lavori, il non poteva cambiare corsia, ma non ha riferito alcunché circa le manovre poste in essere da Parte_1
quest'ultimo per evitare l'impatto, né in merito alla dinamica del sinistro (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 27/05/2021 dinanzi al Giudice di Pace).
Infine, si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, la dinamica del sinistro non può ritenersi provata da quanto riportato nel verbale redatto dai Carabinieri di Deruta. In particolare, gli agenti verbalizzanti intervenuti dopo il sinistro, non essendo presenti al momento dello stesso, hanno solo potuto riferire dell'esistenza della carcassa del cinghiale e delle macchine coinvolte;
le poche parole contenute nel verbale in merito alla dinamica del sinistro, peraltro, derivano solo dall'audizione in tale sede dell'odierno attore e non sono, pertanto, in alcun modo dotate di forza probatoria per sostenere una puntuale ricostruzione del sinistro medesimo.
In definitiva dal compendio probatorio in atti, non è stato possibile né ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, né tantomeno valutare se la condotta in tesi assunta dal noto animale abbia avuto un carattere tanto imprevedibile da superare le cautele adottate dall'attore-conducente e porsi come causa del sinistro.
pagina 11 di 13 Pertanto, il Tribunale ritiene che il Giudice di primo grado abbia correttamente escluso la risarcibilità del danno lamentato, poiché l'attore non ha assolto all'onere probatorio circa la precisa dinamica del sinistro e l'imprevedibilità della condotta dell'animale, con conseguente rigetto della domanda per difetto di prova dei presupposti applicativi dell'art. 2052 c.c..
3. Alla soccombenza segue la condanna di parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellata. Le stesse si liquidano, come da dispositivo, a mente del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, considerato il valore della controversia (euro 3.200,00), la non complessità delle questioni affrontate e l'assenza di attività istruttoria, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi previsti.
4. Gli appellanti devono essere condannati al versamento di un ulteriore importo a titolo di CU ex art. 13 comma 1 quater T.U.S.G. per l'impugnazione inammissibile o infondata.
PQM
Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 35/2022 emessa dal Giudice di Pace di Todi, a conferma dell'impugnata sentenza, così provvede:
- Rigetta integralmente l'appello proposto da per le ragioni espresse in parte motiva;
Parte_1
- Condanna al pagamento nei confronti della in persona del Parte_1 CP_1
Presidente protempore delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 852,00 per compensi (euro 321,00 per la fase di studio, euro 321 per la fase introduttiva ed euro 426,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali;
- Dichiara che, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
Spoleto, 05/09/2025
Il giudice pagina 12 di 13 Federico Falfari
pagina 13 di 13
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2646/2022 RG
TRA
(C.F.: , residente in [...], Voc. Bacignano, n. Parte_1 C.F._1
58, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Lipparini ( del Foro di Perugia, ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio in Todi (PG), Via Paolo Rolli, n. 3 (Studio Avv. Fabio Catterini), giusta delega estesa in calce all'atto di citazione in primo grado;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per delega a calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Tiziana Caselli
(c.f. ) e dall'Avv. Anna Rita Gobbo (c.f. ) in forza di DGR C.F._3 C.F._4
n. 220/2023, ed eleggendo domicilio legale presso la medesima (Servizio Avvocatura Regionale) Corso
Vannucci n. 30 Perugia pec;
APPELLATA
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale pagina 1 di 13 Conclusioni di parte appellante: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Spoleto, in funzione di Giudice d'Appello, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta, in riforma della impugnata sentenza n. 35/2022 – R.G. n. 317/2020, emessa dal
Giudice di Pace di Todi – Avv. Mauro Vergine il 29.6.2022, depositata il 30.6.2022 e non notificata
Nel merito:
Riformare la sentenza impugnata per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare la a Controparte_2
risarcire i danni materiali subiti dall'odierno appellante come quantificati in primo grado in € 3.320,00 o nella somma maggiore o minore di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata: “Voglia l'Ecc,mo Tribunale adito, respingere l'appello proposto da Parte_1
in quanto totalmente destituito di fondamento e confermare in toto la sentenza impugnata emessa dal Giudice di pace di Todi
(Dott. Mauro Vergine) n. 35/2022.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva in giudizio la per ottenere nei suoi Parte_1 CP_1
confronti la condanna al risarcimento dei danni causati all'attore a seguito di un sinistro stradale avvenuto allo stesso a causa di un cinghiale che attraversava la carreggiata della E 45.
In particolare, l'attore ha esposto nell'atto introduttivo che, a causa delle inadeguate misure preventive di contenimento della fauna selvatica, con il proprio automezzo collideva con un cinghiale improvvisamente entrato nella carreggiata e riportava danni all'autovettura per euro 3.320,00.
Si costituiva in giudizio l'ente convenuto, contestando la pretesa attorea ed evidenziando che doveva essere provata la colpa della ai sensi dell'art. 2043 c.c., che le misure adottate erano adeguate e che CP_1
doveva considerarsi anche la condotta colposa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Evidenziava, inoltre, come la strada in cui era avvenuto il sinistro fosse statale e, quindi, di proprietà e competenza dell'Anas.
pagina 2 di 13 All'esito dell'istruttoria, svolta mediante escussione dei testi indicati dalle parti, con la sentenza n. 35/2022, pubblicata il 30/06/2022, il Giudice di Pace di Todi rigettava la domanda proposta da parte attrice, inquadrando la fattispecie in esame in quella delineata nell'art. 2052 c.c..
Avverso la detta sentenza, dunque, ha proposto appello, per i seguenti motivi: Parte_1
- l'erronea valutazione dei presupposti di tale responsabilità, come risultanti dall'istruttoria in atti, ed in particolare l'insussistenza di alcuna condotta colposa addebitabile al conducente e la sussistenza di nesso causale fra condotta dell'animale ed evento;
- l'erronea valutazione della prova liberatoria, invero non fornita dall'ente convenuto, alla luce dell'esito dell'istruttoria.
Ha concluso, dunque, chiedendo la totale riforma della sentenza impugnata e la conseguente condanna della al risarcimento del danno subito. CP_1
Si è costituita la contestando le censure mosse dall'appellante alla sentenza del giudice di CP_1
prime cure, che avrebbe correttamente motivato sulla insussistenza di prova del nesso causale e della dinamica del sinistro, nonché con riferimento all'assenza di colpa in capo alla medesima.
Istruita documentalmente la causa e ritenuta matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08/05/2025 svoltasi mediante lo scambio di note in sostituzione di udienza ex art. 127ter c.p.c.. La causa è stata poi trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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1. Occorre preliminarmente individuare le coordinate giuridiche all'interno delle quali bisogna muoversi.
Va premesso che, nel caso specifico, impregiudicata ogni considerazione in tema di legittimazione passiva nelle cause in tema di responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica ed in merito al titolo di tale responsabilità, non si ritiene costituire elemento in grado di escludere la responsabilità della la CP_1
natura della strada in cui il sinistro è avvenuto. Infatti, se è configurabile una responsabilità dello Stato (o dell'Anas) quale ente tenuto al controllo ed alla garanzia della sicurezza stradale (mediante l'apposizione di pagina 3 di 13 cartellonistica stradale di pericolo e le recinzioni) e sul quale incombe non solo l'onere di custodire le strade con manutenzione costante, ma anche quello di attuare tutte le misure atte a scongiurare i rischi di sinistri provocati dalla fauna selvatica e a tutelare l'incolumità di terzi, invero a tale titolo di responsabilità può affiancarsi, nel caso di sinistro causato da fauna selvatica su strada, anche quello del soggetto tenuto alla gestione e al controllo della fauna medesima. In particolare, la legge quadro sulla caccia, L. 27 dicembre
1977, n. 968, all'art. 1 ha previsto che “la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale” (disposizione poi innovata dall'art. 1, L. 11 febbraio 1992, n. 157, la quale sancisce che la fauna selvatica facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato è tutelata non più solo nell'interesse della comunità nazionale, ma anche nell'interesse di quella internazionale). La l. 11 febbraio 1992, n. 157, più in particolare, attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) e affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad essi delegate ai sensi della l. n. 142/1990 (art. 14, comma
1).
1.1 Quanto all'inquadramento giuridico della responsabilità derivante dalla fauna selvatica, occorre rilevare come prima della normativa sulla caccia sopra citata gli animali selvatici viventi in libertà erano considerati res nullius e, come tali, suscettibili di acquisto tramite occupazione.
In questo contesto, per gli eventuali danni cagionati da animali selvatici, fattualmente e giuridicamente sottratti al controllo di chiunque, veniva esclusa qualsiasi forma di risarcimento, poiché, a meno che il danneggiato non potesse provare profili specifici di colpa rilevanti per la produzione del danno, difettava un presupposto necessario per proporre la richiesta risarcitoria, non potendosi individuare un soggetto giuridico determinato nei cui confronti agire.
Con l'entrata in vigore della legge quadro sulla caccia, la fauna selvatica è stata inclusa, secondo l'opinione prevalente, tra i beni contemplati dal secondo comma dell'art. 826 c.c. come beni patrimoniali indisponibili dello Stato, perdendo così la tradizionale qualificazione di res nullius. L'intervento legislativo ha portato la pagina 4 di 13 dottrina prevalente a qualificare lo Stato come proprietario in senso tecnico della fauna selvatica e, conseguentemente, a sostenere l'applicabilità della responsabilità prevista dall'art. 2052 c.c. in capo alla p.a. per gli incidenti stradali causati da animali selvatici che attraversino la rete stradale. A tale impostazione hanno aderito risalenti pronunce di merito (si vedano Giud. Pace Perugia, 27 aprile 1999, Trib. Perugia 11 dicembre 1995, Pret. Cosenza 5 luglio 1988; Pret. Ceva 22 marzo 1988).
1.2 Successivamente, tuttavia, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, richiamato da ultimo da Cass. civ., Sez. III, 10/11/2015, n. 22886, ha stabilito che “il danno causato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alle regole di cui all'art. 2052 c.c. […] bensì secondo le regole generali dell'art. 2043 c.c.”. Centrale nell'argomentazione della giurisprudenza di legittimità è l'assunto in base al quale, se il fondamento della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. deve essere ricercato nella disponibilità dell'animale da parte del proprietario, in relazione alla fauna selvatica, proprio per il suo trovarsi in uno stato di completa libertà, non è ipotizzabile una potestà di governo. La Pubblica Amministrazione non avrebbe il potere- dovere di inibire completamente il libero spostamento degli animali selvatici: essa non assume dunque la veste di proprietario in senso tecnico e, di conseguenza, non può essere assoggettata a responsabilità secondo i criteri previsti dall'art. 2052 c.c. (In questo senso Cass., 15 marzo 1996, n. 2192; Cass., 12 agosto
1991, n. 8788).
1.3 Solo di recente, invece, la Suprema Corte, ripercorrendo analiticamente gli orientamenti e le pronunce succedutesi nel tempo, sembra aver rimeditato il proprio indirizzo, accogliendo quella risalente impostazione secondo la quale l'ipotesi di danni da fauna selvatica debbano ricondursi all'ipotesi di cui all'art. 2052 c.c.. La Corte ha osservato che la questione di fondo che ha determinato, pur in assenza di un palese contrasto, l'incerto quadro interpretativo fin qui delineato risiede nella scelta iniziale del criterio di imputazione della responsabilità, operata sul presupposto della impossibilità di estendere alla fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., fondato sulla responsabilità oggettiva del proprietario dell'animale che ha causato il danno ovvero del diverso soggetto che lo utilizza per trarne utilità, superabile esclusivamente con la prova da parte di quest'ultimo del caso fortuito. Scelta giustificata sulla base pagina 5 di 13 dell'assunto per cui la disposizione di cui all'art. 2052 c.c. avrebbe riguardo esclusivamente agli animali domestici e non a quelli selvatici, in quanto il criterio di imputazione della responsabilità che esprimerebbe sarebbe basato sul dovere di “custodia” dell'animale da parte del proprietario o di chi lo utilizza per trarne un'utilità (patrimoniale o affettiva), custodia per natura non concepibile per gli animali selvatici, che vivono in libertà. Tale pronuncia pare superare tale impostazione, evidenziando, in primo luogo, che il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dagli animali espresso nell'art. 2052 c.c. non risulta espressamente limitato agli animali domestici, ma fa riferimento esclusivamente a quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo, a prescindere peraltro dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo, come si desume dallo stesso tenore letterale della disposizione, laddove prevede espressamente che la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sussiste sia che l'animale fosse “sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito”. Si tratta dunque di un criterio di imputazione della responsabilità fondato (non sulla “custodia”, ma) sulla stessa proprietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali), cioè sul criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui, dei danni causati dall'animale, deve rispondere il soggetto che dall'animale trae un beneficio (essendone il proprietario o colui che se ne serve per sua utilità: ubi commoda ibi et incommoda; la responsabilità rappresenta, in altri termini, la contropartita dell'utilità tratta dall'animale), con l'unica salvezza del caso fortuito.
Tanto premesso, la Suprema Corte avalla l'impostazione per cui, avendo l'ordinamento stabilito (con legge dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992) è effettivamente configurabile, in capo allo stesso Stato
(quale suo patrimonio indisponibile) e, soprattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato onde perseguire i suddetti fini collettivi, la immediata conseguenza della scelta legislativa è l'applicabilità anche alle indicate specie protette del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c..
pagina 6 di 13 2. Ciò posto in via generale, e riconosciuta quindi l'astratta responsabilità della per i sinistri in CP_1
questione (come anche ribadita da Cass. Civ., sent. 20 aprile 2020, n. 7969), occorre focalizzare l'attenzione in primo luogo sulla prova del nesso causale.
Infatti, devesi considerarsi come la sentenza di prime cure abbia rigettata la domanda attorea sulla base di due punti di motivazione, ossia quello attinente alla mancata prova della dinamica del sinistro (e del conseguente nesso causale) e quello attinente alla fornita prova liberatoria da parte della Dunque, CP_1
da un punto di vista logico (nonché anche in virtù del principio della ragione più liquida), si ritiene opportuno analizzare preliminarmente il motivo di appello relativo al capo della sentenza che ha statuito sulla mancanza di prova della dinamica del sinistro (e del conseguente nesso causale); infatti, l'eventuale rigetto del medesimo renderebbe superflua l'analisi dell'altro motivo di appello (relativo ad un elemento impeditivo), non essendo sussistente un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio.
Ciò posto, sul profilo in esame la medesima giurisprudenza sopra citata ha riaffermato che sull'attore, il quale allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato (tale ultimo requisito è incontestato).
Come è ormai noto, al fine di fornire tale prova, tuttavia, non può ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la “causa” del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 1, in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo, per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito, dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela pagina 7 di 13 nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.
Come ribadito dalla recente pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata “D'altronde, che il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052 c.c. non impedisca l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo, è affermazione costante nella giurisprudenza di questa
Corte, sul presupposto che l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione (cfr. in proposito: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2615 del 09/12/1970, Rv. 349007 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 778 del 05/02/1979, Rv. 396960 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2717 del 19/04/1983, Rv. 427614 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 13016 del 09/12/1992, Rv. 479950 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5783 del 27/06/1997, Rv.
505537 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 200 del 09/01/2002, Rv. 551459 - 01 e Rv. 551460 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
11780 del 06/08/2002, Rv. 556722 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3991 del 22/04/1999, Rv. 525614 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 4373 del 07/03/2016, Rv. 639473 - 01; la conclusione che generalmente se ne è tratta è che vi sia una sorta concorrenza tra due diverse presunzioni, per cui se nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito,
il risarcimento andrebbe corrispondentemente diminuito;
secondo alcune decisioni ciò avverrebbe in ragione di un concorso causale, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1; secondo altre, non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, la diminuzione del risarcimento si determinerebbe in virtù di una “presunzione di pari responsabilità” derivante dagli artt. 2052 e 2054 c.c.; potrebbe, in verità, dubitarsi di tale ultima conclusione e ritenersi gravare comunque in primo luogo sul conducente del veicolo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, come in tutti i casi in cui il sinistro derivante dalla circolazione non abbia comportato uno scontro tra veicoli, in quanto la cd. “presunzione” di cui all'art. 2052
c.c. - che in realtà è un criterio di imputazione della responsabilità - non è equiparabile a quella di cui all'art. 2054 c.c.,
pagina 8 di 13 comma 1, poiché essa - diversamente da quest'ultima - non riguarda la efficienza causale della condotta dell'animale a cagionare il danno, che si presuppone già dimostrata dal danneggiato, ma esclusivamente l'imputazione al proprietario o all'utilizzatore dell'animale della responsabilità per i danni da tale condotta cagionati;
il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. in realtà opera in un momento logico successivo rispetto a quello dell'accertamento della concreta responsabilità dell'incidente stradale, per la quale opera invece certamente la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 1; la specifica questione dei rapporti tra la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, e il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., peraltro, esula dal thema decidendum del presente giudizio;
è sufficiente in questa sede ribadire che l'attore che chieda il risarcimento per danni che sostenga causati da un animale selvatico in occasione di un sinistro stradale, resta certamente soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, e quindi il conducente del veicolo ha l'onere di dimostrare non solo la precisa dinamica dell'incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e che tale prova deve essere valutata con particolare rigore in caso di sinistro avvenuto in aree in cui era segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici)”.
Ebbene, la Suprema Corte appare aver compiuto un condivisibile confronto fra le disposizioni di cui agli art. 2052 e 2054 co. 1 c.c.; in particolare, ha evidenziato i diversi ambiti di operatività delle due disposizioni.
Mentre l'art. 2054 co. 1 c.c. disciplina il momento dell'accertamento della responsabilità da un punto di vista eziologico della causazione del sinistro, viceversa l'art. 2052 c.c. disciplinerebbe esclusivamente il momento successivo, nel quale, posta la già accertata rilevanza causale della condotta dell'animale nella causazione dell'evento, si procede all'imputazione della responsabilità al custode/proprietario. Con la conseguenza per cui, nella fase del nesso causale sussiste una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo, il quale dovrà fornire la prova, non solo della precisa dinamica dell'incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
2.1 Ebbene, alla luce dell'istruttoria espletata e ancor prima dalle stesse allegazioni contenute nell'atto introduttivo, si ritiene che parte attrice non abbia fornito prova sufficiente né della suddetta dinamica, né di aver posto in essere tutte le condotte necessarie per evitare il danno. È, di fatti, pacifica la presenza dell'animale sulla carreggiata e che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, ma tali circostanze pagina 9 di 13 non sono, come detto, sufficienti ai fini di passare alla successiva fase di allocazione della responsabilità ex art. 2052 c.c..
Invero, come affermato dalla sopra esposta pronuncia della Corte di legittimità, è richiesto al danneggiato di provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno e che questa abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto.
Nel caso in esame, tuttavia, manca sia la prova dell'effettiva dinamica del sinistro, sia il requisito dell'imprevedibilità della condotta tenuta dall'animale tale da ritenersi causa esclusiva del danno.
2.2 Si rileva in primo luogo che l'attore non ha fornito la prova dell'esatta dinamica del sinistro essendosi limitato, nel proprio atto introduttivo, ad affermare di essere rimasto coinvolto in un incidente a causa dell'attraversamento di un cinghiale. Tuttavia, egli non ha indicato né da quale lato della carreggiata l'animale sarebbe sopraggiunto, né il momento in cui lo stesso sarebbe stato da lui avvistato, così da consentire una valutazione sull'eventuale possibilità, per il conducente, di porre in essere manovre idonee ad evitare l'impatto. Non solo parte attrice ha affermato che al momento del sinistro, a causa di lavori in corso, stava procedendo incolonnato su una carreggiata a doppio senso di circolazione. In tale contesto, sebbene si potrebbe presumere l'impossibilità di cambiare corsia per evitare il danno, va considerato che, essendo i veicoli incolonnati e procedendo a bassa velocità, l'attore avrebbe potuto quantomeno frenare per cercare di evitare l'impatto con l'animale.
Peraltro, sul punto non risulta neppure decisivo il principio di cui all'art. 115 c.p.c..
Infatti, l'allegazione della dinamica da parte dell'attrice risulta piuttosto generica (non è indicata quale manovra di emergenza sia stata posta in essere, né la velocità del veicolo al momento dello scontro) e al di fuori della conoscibilità della convenuta, con applicabilità del principio di recente affermato dalla Suprema
Corte per cui “Il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre
pagina 10 di 13 è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato” (Cass. civ. Sez. II Ord., 25/01/2022, n. 2223).
Inoltre, dal verbale redatto dai Carabinieri di Deruta intervenuti sul posto, risulta che l'impatto è avvenuto nella parte anteriore del mezzo e non lateralmente (cfr. doc. 1 all. 3 appellante). Ciò implica che il cinghiale si trovava già nel campo visivo del conducente al momento dell'urto e che, adottando una condotta di guida prudente, tanto più necessaria in condizioni di traffico rallentato e incolonnato, l'attore avrebbe potuto avvistare l'animale e procedere all'arresto del veicolo, o quantomeno a un significativo rallentamento, evitando così l'impatto o attenuandone le conseguenze.
In merito alla dinamica del sinistro, non risultano significative neppure le dichiarazioni rese dal teste
, il quale ha affermato di trovarsi alla guida dell'auto che seguiva quella dell'attore. Lo stesso, Testimone_1
infatti, si è limitato a dichiarare che, all'altezza di Casalina, è spuntato un cinghiale, peraltro senza precisare da quale lato fosse sopraggiunto, e ad aggiungere che, a causa dell'incolonnamento dovuto ai lavori, il non poteva cambiare corsia, ma non ha riferito alcunché circa le manovre poste in essere da Parte_1
quest'ultimo per evitare l'impatto, né in merito alla dinamica del sinistro (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 27/05/2021 dinanzi al Giudice di Pace).
Infine, si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, la dinamica del sinistro non può ritenersi provata da quanto riportato nel verbale redatto dai Carabinieri di Deruta. In particolare, gli agenti verbalizzanti intervenuti dopo il sinistro, non essendo presenti al momento dello stesso, hanno solo potuto riferire dell'esistenza della carcassa del cinghiale e delle macchine coinvolte;
le poche parole contenute nel verbale in merito alla dinamica del sinistro, peraltro, derivano solo dall'audizione in tale sede dell'odierno attore e non sono, pertanto, in alcun modo dotate di forza probatoria per sostenere una puntuale ricostruzione del sinistro medesimo.
In definitiva dal compendio probatorio in atti, non è stato possibile né ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, né tantomeno valutare se la condotta in tesi assunta dal noto animale abbia avuto un carattere tanto imprevedibile da superare le cautele adottate dall'attore-conducente e porsi come causa del sinistro.
pagina 11 di 13 Pertanto, il Tribunale ritiene che il Giudice di primo grado abbia correttamente escluso la risarcibilità del danno lamentato, poiché l'attore non ha assolto all'onere probatorio circa la precisa dinamica del sinistro e l'imprevedibilità della condotta dell'animale, con conseguente rigetto della domanda per difetto di prova dei presupposti applicativi dell'art. 2052 c.c..
3. Alla soccombenza segue la condanna di parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellata. Le stesse si liquidano, come da dispositivo, a mente del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, considerato il valore della controversia (euro 3.200,00), la non complessità delle questioni affrontate e l'assenza di attività istruttoria, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi previsti.
4. Gli appellanti devono essere condannati al versamento di un ulteriore importo a titolo di CU ex art. 13 comma 1 quater T.U.S.G. per l'impugnazione inammissibile o infondata.
PQM
Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 35/2022 emessa dal Giudice di Pace di Todi, a conferma dell'impugnata sentenza, così provvede:
- Rigetta integralmente l'appello proposto da per le ragioni espresse in parte motiva;
Parte_1
- Condanna al pagamento nei confronti della in persona del Parte_1 CP_1
Presidente protempore delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 852,00 per compensi (euro 321,00 per la fase di studio, euro 321 per la fase introduttiva ed euro 426,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali;
- Dichiara che, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
Spoleto, 05/09/2025
Il giudice pagina 12 di 13 Federico Falfari
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