TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/04/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5304 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 23.4.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. CALABRESE CHIARA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv GRIECO FRANCESCA Controparte_1
CP_ rapp e dif dall'Avv Amato
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 05/11/2024 parte ricorrente ha impugnato l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.10084202400005402\001 ricevuto in data 19\09\2024 con riferimento agli avvisi di addebito n. 40020180003935142000, 40020180005813944000, 40020180009896442000, 40020190000128387000,
40020190004588751000, 40020190005158475000, 40020190005158576000, 40020190009525435000,
40020210002963641000 deducendo di non aver mai ricevuto regolare notifica degli atti ed eccependo nel merito la prescrizione dei crediti ingiunti;
instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio le parti convenute per contestare la domanda e chiederne il rigetto;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti convenute
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ L' ha dimostrato la notifica a mezzo PEC all'indirizzo “ (risultante Email_1 dall'allegata visura CCIAA storica dell'impresa individuale di dei seguenti avvisi di Parte_1 addebito: n. 40020180003935142000 in data 12.07.2018; n. 40020180005813944000 in data 30.10.2018; n.
40020180009896442000 in data 17.01.2019; n. 40020190000128387000 in data 18.01.2019; n.
40020190004588751000 in data 24.07.2019; n. 40020190005158475000 in data 31.07.2019; n.
40020190005158576000 in data 31.07.2019; n. 40020190009525435000 in data 21.12.2019; L'Ente convenuto ha inoltre depositato documentazione attestante la regolare notifica dell'avviso di addebito n. 40020210002963641000 a mezzo raccomandata a/r in data 13.01.2022.
Con riferimento agli avvisi n. 40020180003935142000, 40020180005813944000, 40020180009896442000
e 40020190000128387000 ha dimostrato di aver validamente interrotto i Controparte_1 termini di prescrizione dei crediti attraverso la notifica del preavviso di fermo amministrativo n.
10080201900003114000, (notificato il 29.05.2019 a mezzo Pec) e pertanto, anche tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione per complessivi 311 giorni di cui all'art 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e art 11 comma 9 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge
26.2.2021, n. 21, al tempo in cui l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi impugnato in questa sede veniva ricevuto (19\09\2024) non era decorso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti ingiunti;
Non sono prescritti i crediti portati dall'avviso n. 40020190004588751000 (del 24.07.2019) n.
40020190005158475000 (del 31.07.2019) e n. 40020190005158576000 (del 31.07.2019) considerando che, anche in questo caso, per il computo del termine di prescrizione dei crediti deve tenersi conto della già richiamata sospensione di cui al DL 18/2020 e del DL 183/2020;
Con riferimento all'avviso di addebito n. 40020190009525435000 (del 21.12.2019) ed all'avviso di addebito n. 40020210002963641000 (del 13.01.2022) al tempo della notifica dell'atto impugnato in questa sede
(19.9.24) la prescrizione quinquennale del credito non era, con tutta evidenza, decorsa;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della minima attività processuale svolta
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5304 /2024
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle convenute che liquida in favore di ciascuna in euro 1.200,00 per compensi oltre accessori
Nocera Inferiore 24/04/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 23.4.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. CALABRESE CHIARA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv GRIECO FRANCESCA Controparte_1
CP_ rapp e dif dall'Avv Amato
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 05/11/2024 parte ricorrente ha impugnato l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.10084202400005402\001 ricevuto in data 19\09\2024 con riferimento agli avvisi di addebito n. 40020180003935142000, 40020180005813944000, 40020180009896442000, 40020190000128387000,
40020190004588751000, 40020190005158475000, 40020190005158576000, 40020190009525435000,
40020210002963641000 deducendo di non aver mai ricevuto regolare notifica degli atti ed eccependo nel merito la prescrizione dei crediti ingiunti;
instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio le parti convenute per contestare la domanda e chiederne il rigetto;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti convenute
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ L' ha dimostrato la notifica a mezzo PEC all'indirizzo “ (risultante Email_1 dall'allegata visura CCIAA storica dell'impresa individuale di dei seguenti avvisi di Parte_1 addebito: n. 40020180003935142000 in data 12.07.2018; n. 40020180005813944000 in data 30.10.2018; n.
40020180009896442000 in data 17.01.2019; n. 40020190000128387000 in data 18.01.2019; n.
40020190004588751000 in data 24.07.2019; n. 40020190005158475000 in data 31.07.2019; n.
40020190005158576000 in data 31.07.2019; n. 40020190009525435000 in data 21.12.2019; L'Ente convenuto ha inoltre depositato documentazione attestante la regolare notifica dell'avviso di addebito n. 40020210002963641000 a mezzo raccomandata a/r in data 13.01.2022.
Con riferimento agli avvisi n. 40020180003935142000, 40020180005813944000, 40020180009896442000
e 40020190000128387000 ha dimostrato di aver validamente interrotto i Controparte_1 termini di prescrizione dei crediti attraverso la notifica del preavviso di fermo amministrativo n.
10080201900003114000, (notificato il 29.05.2019 a mezzo Pec) e pertanto, anche tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione per complessivi 311 giorni di cui all'art 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e art 11 comma 9 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge
26.2.2021, n. 21, al tempo in cui l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi impugnato in questa sede veniva ricevuto (19\09\2024) non era decorso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti ingiunti;
Non sono prescritti i crediti portati dall'avviso n. 40020190004588751000 (del 24.07.2019) n.
40020190005158475000 (del 31.07.2019) e n. 40020190005158576000 (del 31.07.2019) considerando che, anche in questo caso, per il computo del termine di prescrizione dei crediti deve tenersi conto della già richiamata sospensione di cui al DL 18/2020 e del DL 183/2020;
Con riferimento all'avviso di addebito n. 40020190009525435000 (del 21.12.2019) ed all'avviso di addebito n. 40020210002963641000 (del 13.01.2022) al tempo della notifica dell'atto impugnato in questa sede
(19.9.24) la prescrizione quinquennale del credito non era, con tutta evidenza, decorsa;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della minima attività processuale svolta
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5304 /2024
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle convenute che liquida in favore di ciascuna in euro 1.200,00 per compensi oltre accessori
Nocera Inferiore 24/04/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale