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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/06/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3277 /2024 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato.
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3277 /2024 R.G. promossa da:
.F. Parte_1 P.IVA_1
Parte_2
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. D'ANGELO SALVATORE giusta mandato allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- attore -
contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. CASTIONI MATTEO , giusta mandato allegato all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
- convenuto –
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
come da nota depositata il 20.3.25. Per parte convenuta:
come da nota depositata il 18.3.25.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
I sig.ri e hanno acquistato due biglietti aerei per la tratta Treviso (TSF) – Malaga Parte_2 Pt_2
(AGP) sul volo FR2598 del 2.06.2022, che ha subito un ritardo.
ha comunicato ai propri passeggeri il ritardo del volo a mezzo e-mail e sms ai recapiti forniti CP_1
dai passeggeri al momento della prenotazione (doc. 3 fascicolo primo grado conv.), informandoli altresì dei loro diritti e possibilità, comprese le modalità gratuite per richiedere la compensazione pecuniaria ex Reg. 261/2004 (doc. 4 fascicolo primo grado conv.).
La Compagnia in data 16.10.24 ha chiesto la trasmissione delle coordinate bancarie per poter procedere al pagamento della compensazione pecuniaria, ma non riceveva alcun riscontro (doc. 6 fascicolo primo grado conv.).
Con Ricorso ex art. 316 c.p.c. depositato in data 17 novembre 2024, quale Parte_1 mandataria dei Passeggeri formulava le seguenti conclusioni: “(…) per l'effetto, condannare la convenuta compagnia aerea, sempre in persona del suo legale rappresentante in carica, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice nella misura di € 800,00, (ovvero € 400,00 a passeggero), per compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. Com. 261/2004 e alla luce della sentenza interpretativa della Corte di Giustizia Europea del 19/11/2009, a seguito del ritardo del volo FR2598, con tratta Aeroporto di Treviso - NI OV (TSF) - Aeroporto di Malaga (AGP) del giorno 02/06/2023 ore 13:20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo”.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito preliminarmente il mancato esperimento del CP_1
tentativo obbligatorio di conciliazione e, in via subordinata, si è opposta al riconoscimento delle spese legali, atteso che la Compagnia aveva già manifestato la volontà di provvedere al pagamento della compensazione pecuniaria prima dell'introduzione del giudizio. Il Giudice di Pace di Treviso, con la sentenza n. 16 pubblicata in data 8 gennaio 2024, così decideva:
“1) Condanna la compagnia convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di €
800,00, a titolo di compenso pecuniario, oltre interessi legali come per legge. 2) Spese di lite compensate”.
***
1. Dell' eccezione di inammissibilità dell'appello.
Sostiene la convenuta l'inammissibilità del presente appello per difetto di legittimazione processuale di quale mandataria, perché priva del potere rappresentativo sostanziale in Parte_1 relazione al contratto dedotto in giudizio, posto che l'art. 77 cpc. esige la simmetria della rappresentanza processuale con quella sostanziale, sicché è consentito farsi rappresentare nel processo solo da un soggetto egualmente abilitato a rappresentare il preponente anche nei rapporti sostanziali corrispondenti.
Più nello specifico, secondo la prospettazione di parte appellata, il mandato conferito dai passeggeri a non conferirebbe a quest'ultima il potere rappresentativo di natura sostanziale in Parte_1
relazione al contratto dedotto in giudizio, poiché oltre a non contenere alcun riferimento al potere rappresentativo sostanziale, si limiterebbe a conferire mandato “al fine di dare seguito alla pratica avente ad oggetto il risarcimento di tutti i danni subiti dal disservizio meglio argomentato in atti”.
Ma la mera circostanza che il mandato sia conferito con rappresentanza non comporta, di per sé, il conferimento di un potere rappresentativo sostanziale in relazione al rapporto dedotto in giudizio, ma solo l'autorizzazione alla spendita del nome.
Il motivo non è fondato.
Quanto sostenuto da parte appellata, infatti, è superato – in via dirimente – dal tenore letterale del mandato conferito dai passeggeri a , avente ad oggetto “l'incarico di … dare seguito Parte_1 alla pratica avente ad oggetto il risarcimento di tuti i danni subiti dal disservizio”, con autorizzazione a porre in essere sia attività stragiudiziale, sia a “procedere in giudizio con l'avv. Salvatore D'Angelo del Foro di Trapani, cf. , procuratore generale alle liti, od in subordine ad altri C.F._1
Avvocati e/o Procuratori abilitati al Patrocinio, iscritti all'Ordine professionale, riconoscendo, sempre ed in ogni caso, agi incaricati di porre i fatti al vaglio del Giudice di Pace e/o Tribunale competente, ivi conferendone ogni facoltà, in ogni fase e grado del procedimento, compresa la fase esecutiva, autorizzando a conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiedere distrazione delle somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali”, come espressamente previsto all'ultimo paragrafo.
L'eccezione è quindi infondata.
2. Dell'unico motivo di appello: la compensazione delle spese di lite.
Parte appellante ha lamentato altresì la mancata pronuncia da parte del Giudice di Pace, con la sentenza oggi impugnata, della condanna di alle spese di lite del primo grado di giudizio, CP_1 considerata anche l'attività legale posta in essere in fase stragiudiziale.
Il motivo è infondato e non merita accoglimento.
Sul punto, va premesso che ai fini della liquidazione delle spese, i motivi che giustificano la compensazione possono essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2010, n. 26083).
Ciò premesso, la disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado risulta immune da censure e deve essere confermata.
Pur dovendo condannare al versamento alla parte appellante dell'importo richiesto a CP_1
titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo, non può non considerarsi che la stessa aveva adeguatamente informato i passeggeri delle modalità per ottenere il rimborso in via gratuita, non partecipando alla mediazione per giustificato motivo e comunque offrendo già prima dell'instaurazione del giudizio il versamento spontaneo della somma richiesta.
Quanto nello specifico all'attività stragiudiziale asseritamente posta in essere dall'odierna appellante va dato atto che la stessa è risultata inutile, data l'accessibilità della procedura per chiedere la liquidazione, oltre che improduttiva di effetti.
Peraltro, sul punto, va ulteriormente valorizzata – anche alla luce della disponibilità manifestata da al versamento dell'importo richiesto già prima del giudizio – la palese sproporzione tra CP_1
l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste.
Inoltre, sempre ai fini della verifica della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese, va considerato che tali ragioni si concretizzano anche in caso di novità o dell'obiettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti, oppure per l'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato al momento della nascita della controversia (Cassazione civile sez. lav., 12/09/2024, n.24529; Cassazione civile , sez. lav. , 20/06/2024 , n. 17083), come avvenuto nel caso di specie in cui i Giudici di primo grado hanno deciso in modo non uniforme la questione in assenza di un orientamento consolidato e in attesa dell'intervento di pronunce di grado superiore. Il motivo di appello risulta quindi infondato con conseguente conferma della compensazione delle spese di primo grado già disposta dal Giudice di Pace.
3. Delle spese di lite.
La condanna alle spese segue la soccombenza e le spese di lite devono essere liquidate come in dispositivo, in applicazione del DM 55/14, valori medi, relativamente alle prime due ed alla quarta fase processuale.
Ricorrono i presupposti per condannare la parte soccombente ex art. 96/3 cpc..
Rileva, a tal fine, il Tribunale che:
- a fronte dell'iniziativa stragiudiziale dei passeggeri, ancorché irrituale per le ragioni di cui sopra, ha offerto loro – e per essi a – il pagamento della compensazione CP_1 Parte_1 pecuniaria dovuta, chiedendo l'indicazione degli estremi bancari per provvedere al relativo bonifico;
- non ha potuto provvedere al pagamento a causa della mancata comunicazione degli CP_1
estremi bancari da parte dei passeggeri – e per essi da parte di;
Parte_1
- per contro, in epoca immediatamente successiva, ha depositato il ricorso dinanzi Parte_1
al Giudice di Pace di Treviso per ottenere la condanna di al pagamento della CP_1
compensazione pecuniaria nella misura offerta già da ma con vittoria delle spese di lite. CP_1
Alla luce di questo, risulta evidente che l'azione giudiziaria è stata proposta e coltivata da
[...]
al solo fine di ottenere un pronunciamento a sé favorevole sulle spese di lite, per lucrare Pt_1
un vantaggio economico proprio, posto che le ragioni creditorie dei passeggeri avrebbero potuto trovare piena e anticipata soddisfazione già in sede stragiudiziale, stante la pacifica (e documentata) disponibilità della Compagnia aerea, a provvedere già allora, all'integrale pagamento della compensazione pecuniaria dovuta a causa del disservizio arrecato, nella misura predeterminata dal
Regolamento CE 261/2004..
, invece, non aveva alcun interesse alla risoluzione stragiudiziale della lite nei termini Parte_1
offerti da potendo di fatto conseguire un compenso per la propria attività solo in caso di CP_1
accoglimento della domanda giudiziaria:
- essendo previsto nel mandato inter partes che “il compenso per l'attività svolta è a totale carico delle compagnie aeree od, in subordine, della società anche in caso di Parte_1 condanna”; - e potendo ragionevolmente escludersi la disponibilità della Compagnia a riconoscere diversamente un compenso in favore di , essendo il suo intervento superfluo per Parte_1
la riconosciuta facoltà dei passeggeri di adire direttamente e gratuitamente un organismo di conciliazione.
Per tutte queste ragioni, ravvisato nella condotta di un abuso processuale, ritiene equo Parte_1
questo Tribunale porre a carico della stessa il pagamento, in favore di di una somma pari a CP_1
quella della compensazione pecuniaria offerta in sede stragiudiziale, pari ad € 800,00.
Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento a carico dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando
Rigetta l'appello;
condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 462,00 oltre accessori di legge;
Condanna parte appellante al pagamento, ex art. 96 comma 3 c.p.c., della somma di euro 800,00;
Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento a carico dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Treviso, 19.6.25
Il Giudice
Marina Righi