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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 9989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9989 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il decreto del 23.9.25, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7522 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto:
appello
TRA
Parte_1
con sede in Napoli via A. Cardarelli, 9 (P.IVA e
[...]
C.F. , in persona del rappresentante legale pro tempore P.IVA_1
Dott. rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_2
sentenza proc. n. 7522/25 r.g. pag. 1 disgiuntamente, in virtù di procura posta in calce alla presente comparsa di costituzione e risposta di primo grado, dai Legali interni dell'Azienda Avv.ti Massimo La Rocca (C.F.
) e PA LL (C.F. C.F._1
), domiciliata presso la propria sede legale. C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ) nato a Controparte_1 C.F._3
Frattamaggiore (NA) il 1.05.1968, rappresentato e difeso dall'avv.
Donato Palmieri, C.F. ed elettivamente C.F._4
domiciliato in Napoli alla Via Chiatamone n. 53/C, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione.
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il gdp condannava l'appellante al pagamento della somma di € 723 a titolo compenso per la ctu svolta nel giudizio n. 30739/18 r.g. innanzi al Tribunale di Napoli.
L'appellante ha dedotto i seguenti motivi di appello:
l'appellato ha svolto la sua attività di Ctu in un procedimento di accertamento tecnico preventivo nel quale l' era Controparte_2
parte convenuta;
sentenza proc. n. 7522/25 r.g. pag. 2 il decreto di liquidazione delle spese di consulenza tecnico non ha posto le spese di CTU sulle parti solidalmente bensì, “…ordina pagarsi ai consulenti tecnici le competenze spettanti e pone provvisoriamente a carico di parte attrice tale somma…”;
a seguito del predetto procedimento di ATP non è stato instaurato alcun giudizio di merito;
in ogni caso l'appellato avrebbe dovuto escutere prima il debitore principale ovvero parte ricorrente nel procedimento di ATP;
ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata rigettando la domanda, con vittoria di spese per il doppio grado.
L'appellato ha dedotto preliminarmente che:
l'appello è inammissibile trattandosi di sentenza pronunziata secondo equità;
nel merito che:
l'obbligo di pagamento del compenso del ctu è solidale rilevando la condanna alle spese solo nei rapporti tra le parti;
la mancata instaurazione del giudizio di merito è circostanza nuova, mai dedotta in primo grado e, comunque, non provata;
in ogni caso ha notificato il precetto alla controparte senza esito;
ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed attribuzione.
sentenza proc. n. 7522/25 r.g. pag. 3 Tanto premesso si osserva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello va accolta.
Il valore della causa in questione è di € 723 come da domanda proposta e, pertanto, la stessa, ai sensi dell'art. 113 comma 2° cpc, rientra nei limiti di valore in cui il giudice di pace decide secondo equità.
E' il caso di precisare che la pronunzia rimane equitativa anche qualora il gdp abbia formalmente deciso secondo diritto.
Orbene, ai sensi dell'art. 339 comma 3° cpc, le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
L'appellante non ha dedotto alcuna violazione delle suddette norme ai fini dell'ammissibilità dell'appello, come sarebbe stato suo onere (cfr., ad es., Cass. n. 23963/2004; Cass. n. 4282/2011).
In ogni caso non si riscontrano tali violazioni.
L'appello, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
sentenza proc. n. 7522/25 r.g. pag. 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello contro la sentenza n. 3894/25 emessa in data 1.3.25 dal gdp di Napoli proposta da Parte_1
nei confronti di con atto di citazione notificato il Controparte_1
24.3.25, così provvede:
1. rigetta l'appello confermando la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 462 per onorario oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'avv. Donato Palmieri.
Così deciso in Napoli il 3.11.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 7522/25 r.g. pag. 5