Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 70
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto la censura infondata, richiamando il principio secondo cui le nullità degli atti presupposti devono essere fatte valere impugnando l'atto immediatamente lesivo e non l'atto successivo della riscossione. Ha altresì accertato l'avvenuta notifica degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione e decadenza

    La Corte ha ritenuto la censura infondata, accertata l'esistenza di ulteriori atti interruttivi depositati dall'Agente della riscossione. Ha inoltre ribadito l'inammissibilità di tali questioni preliminari di merito se proposte contro un atto della fase di riscossione. Ha inoltre considerato la sospensione dei termini dovuta alla disciplina emergenziale COVID-19 e la prescrizione decennale per IRPEF e IVA.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 70
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 70
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo