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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:15 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3071/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - AR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002846934000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002846934000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002846934000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002846934000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002846934000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002846934000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002846934000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002846934000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002846934000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002846934000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002846934000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190000179246000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190000179246000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190000179246000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190001131179000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190001131179000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190001131179000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200005335772000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200005335772000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200005335772000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220000450713000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T201204/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T201204/2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T201204/2018 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1395/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia delle Entrate CO il 15 novembre 2024 e depositato il 13 dicembre 2024, la sig.ra Ricorrente_1, elettivamente domiciliato presso lo studio legale degli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2 che la rappresentano e difendono, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90028469 34/000, notificata dall'Agenzia delle Entrate di
CO in data del 18.09.2024 per un importo complessivo pari ad € 28.299,14, limitatamente alle seguenti cartelle:
• N. 03020190000179246000, asseritamente notificata in data del 28/02/2020 ruolo emesso dalla
Direzione Provinciale di AR. Uff. Territoriale di Lamezia Terme, relativa ad IRPEF per l'anno 2014, oltre interessi e sanzioni, per un ammontare pari ad € 6.655,82;
• N. 03020190001131179000, asseritamente notificata in data del 28/02/2020 ruolo emesso dalla
Direzione Provinciale di AR. Uff. Territoriale di Lamezia Terme, relativa ad IRPEF per l'anno 2015, oltre interessi e sanzioni, per un ammontare pari ad € 11.933,22;
• N. 030202000005335772000 asseritamente notificata in data del 04/05/2023 ruolo emesso dalla
Direzione Provinciale di AR. Uff. Territoriale di Lamezia Terme, relativa ad IRPEF per l'anno 2016, oltre interessi e sanzioni, per un ammontare pari ad € 865,33; • N. 03020220000450713000 asseritamente notificata in data del 05/04/2023 ruolo emesso dalla
Direzione Provinciale di AR. Uff. Territoriale di Lamezia Terme, relativa a controlli ex art. 3 bis c. 4 bis D.lgs 426/97, per l'anno 2014, oltre interessi e sanzioni, per un ammontare pari ad € 45,93;
• Avviso di accertamento n. TDY02T201204/2018 asseritamente notificato in data del 25/03/2021, ruolo emesso dalla Direzione Provinciale di AR. Uff. Territoriale di Lamezia Terme, relativa a IRAP
e IVA per l'anno 2013 per un importo pari ad € 2.286,11..
La ricorrente, infatti, sostiene che l'atto impugnato sia illegittimo e ne richiede l'annullamento, con vittoria di spese competenze ed onorari, per i seguenti motivi:
1. NULLITA' E/O ANNULLABILITA' PER MANCATA NOTIFICAZIONE DEI PRESUPPOSTI ATTI:
AVVISO D'ACCERTAMENTO E CARTELLE DI PAGAMENTO E CONSEGUENTE INTERVENUTA
PRESCRIZIONE E DECADENZA DELLE RELATIVE PRETESE E DELLE SANZIONI ED INTERESSI IN
ASSENZA DI VALIDI ATTI INTERRUTTIVI.
Si è costituito in giudizio l'A.R., con controdeduzioni con allegati documenti, depositate il 14 gennaio
2025, ritenendo perfettamente legittimo il proprio operato. In via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, considerato che, come documentato, ha effettuato la regolare e tempestiva notifica della cartella di pagamento. Chiede che comunque il ricorso venga respinto con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza del 15/07/2025 è stata emessa ord. N. 953/2025 Sez. 2 con la quale veniva rigettata l'istanza di sospensione e rinviata la causa, per il prosieguo nel merito, a nuovo ruolo.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Quanto al difetto dei presupposti atti di accertamento, la censura è destituita di fondamento atteso che costituisce principio consolidato dal quale non v'è motivo di discostarsi in base al quale il contribuente deve far valere tale nullità impugnando l'atto impositivo o di riscossione immediatamente lesivo e non già
l'ulteriore atto di riscossione o esecutivo (si cfr. S.C. Cass. civ., Sez. V, Ord., 29/05/2025, n. 14453). Nel caso di specie e come dimostrato, l'atto impugnato costituisce non certo il primo della fase della riscossione, successivo all'accertamento, bensì l'ultimo di una lunga teoria di atti tesi alla riscossione. E' stata poi dimostrata l'avvenuta notifica di tutti gli atti di riscossione presupposti di quello impugnato.
Destituita di fondamento è parimenti l'eccezione di prescrizione, accertata l'esistenza degli ulteriori atti interruttivi depositati dall'Agente della riscossione. In ogni caso, sussiste l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 19 D.lvo n. 546/1992, di censure che andavano proposte tempestivamente avverso suddetti atti presupposti, ivi comprese quella attinente alla prescrizione e alla decadenza che, quali questioni preliminari di merito non possono proporsi contro un atto della fase di riscossione. In ogni caso i suddetti termini sono stati interrotti dagli ulteriori atti di riscossione depositati e della sospensione in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 (si cfr. S.C. ord. 960 del 15/01/2025; decr. N. 1630 del 25/01/2025).
Senza tener conto del fatto che per gli atti afferenti l'IRPEF e l'IVA vale la prescrizione decennale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 5.000,00.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:15 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3071/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - AR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002846934000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002846934000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002846934000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002846934000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002846934000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002846934000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002846934000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002846934000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002846934000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002846934000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002846934000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190000179246000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190000179246000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190000179246000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190001131179000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190001131179000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190001131179000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200005335772000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200005335772000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200005335772000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220000450713000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T201204/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T201204/2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T201204/2018 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1395/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia delle Entrate CO il 15 novembre 2024 e depositato il 13 dicembre 2024, la sig.ra Ricorrente_1, elettivamente domiciliato presso lo studio legale degli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2 che la rappresentano e difendono, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90028469 34/000, notificata dall'Agenzia delle Entrate di
CO in data del 18.09.2024 per un importo complessivo pari ad € 28.299,14, limitatamente alle seguenti cartelle:
• N. 03020190000179246000, asseritamente notificata in data del 28/02/2020 ruolo emesso dalla
Direzione Provinciale di AR. Uff. Territoriale di Lamezia Terme, relativa ad IRPEF per l'anno 2014, oltre interessi e sanzioni, per un ammontare pari ad € 6.655,82;
• N. 03020190001131179000, asseritamente notificata in data del 28/02/2020 ruolo emesso dalla
Direzione Provinciale di AR. Uff. Territoriale di Lamezia Terme, relativa ad IRPEF per l'anno 2015, oltre interessi e sanzioni, per un ammontare pari ad € 11.933,22;
• N. 030202000005335772000 asseritamente notificata in data del 04/05/2023 ruolo emesso dalla
Direzione Provinciale di AR. Uff. Territoriale di Lamezia Terme, relativa ad IRPEF per l'anno 2016, oltre interessi e sanzioni, per un ammontare pari ad € 865,33; • N. 03020220000450713000 asseritamente notificata in data del 05/04/2023 ruolo emesso dalla
Direzione Provinciale di AR. Uff. Territoriale di Lamezia Terme, relativa a controlli ex art. 3 bis c. 4 bis D.lgs 426/97, per l'anno 2014, oltre interessi e sanzioni, per un ammontare pari ad € 45,93;
• Avviso di accertamento n. TDY02T201204/2018 asseritamente notificato in data del 25/03/2021, ruolo emesso dalla Direzione Provinciale di AR. Uff. Territoriale di Lamezia Terme, relativa a IRAP
e IVA per l'anno 2013 per un importo pari ad € 2.286,11..
La ricorrente, infatti, sostiene che l'atto impugnato sia illegittimo e ne richiede l'annullamento, con vittoria di spese competenze ed onorari, per i seguenti motivi:
1. NULLITA' E/O ANNULLABILITA' PER MANCATA NOTIFICAZIONE DEI PRESUPPOSTI ATTI:
AVVISO D'ACCERTAMENTO E CARTELLE DI PAGAMENTO E CONSEGUENTE INTERVENUTA
PRESCRIZIONE E DECADENZA DELLE RELATIVE PRETESE E DELLE SANZIONI ED INTERESSI IN
ASSENZA DI VALIDI ATTI INTERRUTTIVI.
Si è costituito in giudizio l'A.R., con controdeduzioni con allegati documenti, depositate il 14 gennaio
2025, ritenendo perfettamente legittimo il proprio operato. In via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, considerato che, come documentato, ha effettuato la regolare e tempestiva notifica della cartella di pagamento. Chiede che comunque il ricorso venga respinto con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza del 15/07/2025 è stata emessa ord. N. 953/2025 Sez. 2 con la quale veniva rigettata l'istanza di sospensione e rinviata la causa, per il prosieguo nel merito, a nuovo ruolo.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Quanto al difetto dei presupposti atti di accertamento, la censura è destituita di fondamento atteso che costituisce principio consolidato dal quale non v'è motivo di discostarsi in base al quale il contribuente deve far valere tale nullità impugnando l'atto impositivo o di riscossione immediatamente lesivo e non già
l'ulteriore atto di riscossione o esecutivo (si cfr. S.C. Cass. civ., Sez. V, Ord., 29/05/2025, n. 14453). Nel caso di specie e come dimostrato, l'atto impugnato costituisce non certo il primo della fase della riscossione, successivo all'accertamento, bensì l'ultimo di una lunga teoria di atti tesi alla riscossione. E' stata poi dimostrata l'avvenuta notifica di tutti gli atti di riscossione presupposti di quello impugnato.
Destituita di fondamento è parimenti l'eccezione di prescrizione, accertata l'esistenza degli ulteriori atti interruttivi depositati dall'Agente della riscossione. In ogni caso, sussiste l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 19 D.lvo n. 546/1992, di censure che andavano proposte tempestivamente avverso suddetti atti presupposti, ivi comprese quella attinente alla prescrizione e alla decadenza che, quali questioni preliminari di merito non possono proporsi contro un atto della fase di riscossione. In ogni caso i suddetti termini sono stati interrotti dagli ulteriori atti di riscossione depositati e della sospensione in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 (si cfr. S.C. ord. 960 del 15/01/2025; decr. N. 1630 del 25/01/2025).
Senza tener conto del fatto che per gli atti afferenti l'IRPEF e l'IVA vale la prescrizione decennale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 5.000,00.