Sentenza 30 dicembre 2014
Massime • 2
In tema di mandato d'arresto europeo, il ritardo nella trasmissione delle informazioni di cui all'art. 6, comma primo, L. 22 aprile 2005, n. 69, non costituisce causa ostativa alla valutazione della pervenuta documentazione e alla successiva consegna.
In tema di mandato di arresto europeo, la Corte d'appello che intende rifiutare la consegna ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. r), l. n. 69 del 2005, disponendo l'esecuzione nello Stato della pena inflitta al cittadino italiano (o al cittadino di altro Paese dell'Unione legittimamente residente o dimorante in Italia) è tenuta al formale riconoscimento della sentenza su cui si fonda il m.a.e. secondo quanto previsto dal D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (contenente disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008, sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea), anche per verificare la compatibilità della pena irrogata con la legislazione italiana, qualora pure il Paese richiedente abbia dato attuazione alla predetta decisione quadro.
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Nel caso in cui lo stato di emissione deve mandare informazioni suppletive in un procedimento per mandato di arresto europeo, nel termine deve computarsi anche l'ultima ora dell'ultimo giorno stabilito ai fini dell'adempimento processuale. L'eventuale ritardo nella trasmissione delle informazioni di cui all'art. 16 della legge n. 69 del 2005 non costituisce causa ostativa alla valutazione della pervenuta documentazione e alla successiva consegna del ricercato, che resta preclusa nel solo caso in cui lo Stato di emissione, richiestone. dia corso alla loro trasmissione. Prima di negare la consegna, va valutata load proroga del termine di sessanta giorni stabilito in termini generali per la …
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Nel procedimento MAE, l'eventuale ritardo nella trasmissione delle informazioni di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 1 non costituisce causa ostativa alla valutazione della pervenuta documentazione e alla successiva consegna del ricercato solo nel caso in cui l'autorità dello stato di emissione "non dia corso" alla richiesta, consegna deve essere rifiutata. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Sez. VI, Sent., (data ud. 04/03/2020) 05/03/2020, n. 9039 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente - Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere - Dott. ROSATI Martino - Consigliere - Dott. SILVESTRI Pietro - rel. …
Leggi di più… - 5. MAE ineseguito, va riconosciuta sentenza UE? (Cass. 8439/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 dicembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/12/2014, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 30/12/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 2148
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 53653/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC IE DI N. IL 16/06/1963;
avverso la sentenza n. 40/2014 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 12/11/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Baldi Fulvio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso per difensore di interesse. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 12 novembre 2014 la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna avanzata dalle Autorità rumene con l'emissione in data 23 ottobre 2013 di un m.a.e. nei confronti di ET IE CA, sulla base della sentenza definitiva di condanna alla pena di anni quattro di reclusione per un delitto di truffa commesso in data 4 settembre 2007, pronunciata nei suoi confronti dalla Pretura di Brasov il 17 giugno 2013. Con la medesima pronuncia, inoltre, la Corte d'appello di Catanzaro ha disposto che la pena inflitta alla ET in forza della su citata sentenza dell'A.G. rumena venga eseguita in Italia, avendo la stessa dimostrato di risiedervi stabilmente (arg. ex L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r) e risultando affetta da una grave patologia.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione il difensore della ET, deducendo i motivi di doglianza qui di seguito indicati.
2.1. Illogicità e carenza di motivazione, mancando la indicazione delle prove poste alla base della decisione e l'enunciazione delle ragioni per le quali i Giudici hanno ritenuto inattendibili le contrarie argomentazioni fornite dalla difesa.
2.2. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 16, comma 1, per il superamento del termine di trenta giorni ivi previsto, avendo la Corte d'appello predisposto tre rinvii di udienza per l'acquisizione della richiesta documentazione integrativa, che è stata trasmessa in Cancelleria solo in data 6 novembre 2014 e non è stata messa a disposizione della difesa, in tal guisa violando anche il disposto di cui alla citata Legge, art. 10, comma 4.
2.3. Manca la prova che nello Stato di emissione del mandato siano state poste in essere le preventive ricerche dell'imputata ai fini della conoscenza legale del procedimento che la riguardava.
2.4. La condanna, infine, è stata inflitta in relazione ad una norma, l'art. 215 c.p. rumeno, che ha subito una modifica entrata in vigore nel febbraio 2014, con la conseguenza che, in base alla nuova formulazione, la ricorrente verrebbe ad espiare una pena che si attesta quasi al massimo dei limiti edittali, per una condotta che, al contrario, è stata qualificata dal legislatore come ipotesi di lieve entità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Manifestamente infondate devono ritenersi la prima e la seconda doglianza, poiché costituisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte quello secondo cui, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, l'Autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, sia fondato su un compendio indiziario che l'Autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui richiede la consegna (Sez. Un., n. 4614 del 30/01/2007, dep. 05/02/2007, Rv. 235348; Sez. 6, n. 16362 del 16/04/2008, dep. 19/04/2008, Rv. 239649).
Non è necessario, pertanto, che l'elaborazione dei dati fattuali contenuta nel mandato di arresto europeo pervenga alla conclusione della gravità indiziaria, ma è necessario e sufficiente che le fonti di prova relative all'attività criminosa ed al coinvolgimento della persona richiesta - emergenti dal contenuto intrinseco del mandato o, comunque, dall'annessa documentazione e dall'attività supplementare inviata dall'Autorità emittente - siano astrattamente idonee a fondare il requisito della gravità indiziaria, sia pure con la sola indicazione delle evidenze fattuali a suo carico, mentre la valutazione in concreto delle stesse non può che essere riservata all'Autorità giudiziaria del Paese emittente (Sez. 6, n. 44911 del 06/11/2013, dep. 07/11/2013, Rv. 257466). Nel caso di specie, invero, la base indiziaria posta a sostegno del mandato di arresto europeo, sì come specificamente descritta nella relativa esposizione delle fonti di prova documentale su cui si fonda la pronuncia di condanna definitiva, ha consentito alla Corte d'appello, sia pure con sintetiche argomentazioni, di ritenere ampiamente soddisfatte le finalità del controllo sul punto demandato al giudice nazionale, dai cui poteri, peraltro, esula qualsiasi tipo di valutazione in ordine all'adeguatezza del materiale indiziario o probatorio che sorregge il provvedimento, sia esso definitivo o cautelare, emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione (Sez. F, n. 32381 del 24/08/2010, dep. 27/08/2010, Rv. 248254; Sez. 6, n. 35832 del 17/09/2008, dep. 18/09/2008, Rv. 240722).
1.1. Manifestamente infondata deve ritenersi la doglianza relativa all'asserita violazione del termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva, previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 10, comma 4 per la fissazione dell'udienza di decisione, che ha carattere solo ordinatorio, non perentorio, con la conseguenza che la sua inosservanza, peraltro neanche formalmente eccepita dinanzi alla Corte d'appello, non determina alcuna ipotesi di nullità. Al riguardo, inoltre, deve ribadirsi il principio, più volte affermato in questa Sede (da ultimo, v. Sez. 6, n. 27326 del 13/07/2010, dep. 14/07/2010, Rv. 247784), secondo cui l'eventuale ritardo nella trasmissione delle informazioni di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 1, non costituisce causa ostativa alla valutazione della pervenuta documentazione e alla successiva consegna del ricercato.
2. Palesemente infondato deve ritenersi il terzo motivo di doglianza, ove si consideri, alla luce di un costante insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, che costituisce ius receptum il principio secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, la persona richiesta in consegna è carente di interesse ad opporsi all'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata in un altro Stato membro dell'Unione Europea deducendo che la stessa è stata emessa all'esito di un processo non equo (nella specie, perché celebrato "in absentia"), se ha chiesto ed ottenuto di espiare la pena in Italia, così implicitamente accettando gli effetti di quella decisione (Sez. F, n. 32773 del 13/08/2012, dep. 14/08/2012, Rv. 253125; v., inoltre, Sez. 6, n. 49084 del 04/12/2013, dep. 05/12/2013, Rv. 258044; Sez. 6, n. 9151 del 21/02/2013, dep. 26/02/2013, Rv. 254473).
3. Fondato, di contro, deve ritenersi, sia pure per ragioni diverse da quelle in ricorso genericamente enunciate, il quarto motivo di doglianza ivi prospettato, dovendosi al riguardo considerare (v., analogamente, Sez. 6, n. 20527, 14 maggio 2014, dep. 19 maggio 2014, Vatrà, Rv. 259785; v., inoltre, Sez. 6, 17 settembre 2014, n. 38557, Turlea, non mass.) che con il D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161, è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla Decisione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea.
Tale strumento normativo, entrato in vigore tra gli Stati membri dell'U.E. il 5 dicembre 2011, è stato recepito anche nell'ordinamento rumeno a decorrere dal 26 dicembre 2013 (L. n. 300 del 2013) ed è pertanto applicabile nelle relazioni intergiurisdizionali fra le competenti autorità del nostro Paese e quelle della Romania. Esso mira ad aumentare la possibilità di reinserimento sociale delle persone condannate (considerandum n. 9) ed ha, pertanto, la finalità di consentire l'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione Europea nello Stato membro di cittadinanza della persona condannata o in un altro Stato membro che abbia espresso il consenso a riceverla.
In tal senso, infatti, il considerandum n. 17 ha cura di precisare che, "laddove nella presente decisione quadro si fa riferimento allo Stato in cui la persona condannata "vive", si intende il luogo a cui tale persona è legata per il fatto che vi soggiorna abitualmente e per motivi quali quelli familiari, sociali o professionali". La genesi di tale strumento di diritto derivato va ricercata nel programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, adottato dal Consiglio dell'Unione europea il 29 novembre 2000 conformemente alle conclusioni di Tampere, ove si prevedeva la necessità di meccanismi moderni per il reciproco riconoscimento delle decisioni definitive di condanna a pene privative della libertà personale (misura 14) e per l'estensione dell'applicazione del principio del trasferimento delle persone condannate alle persone residenti negli Stati membri (misura 16).
L'ambito applicativo dell'istituto del riconoscimento ed esecuzione delle sentenze di condanna presenta punti di contatto sia con quello della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 (e ratificata in Italia con L. 25 luglio 1988, n. 334), sia con quello della Decisione quadro sul mandato di arresto europeo 2002/584/GAI.
Diversamente dalla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, il riconoscimento della sentenza non presuppone la condizione di detenzione del soggetto. L'eventuale trasferimento, a sua volta, non presuppone il consenso della persona condannata, almeno nella maggior parte dei casi (ex D.Lgs. cit., art. 5, comma 4, e art. 10, comma 4). Unico presupposto indefettibile della procedura è quello della presenza del soggetto nello Stato membro di emissione della sentenza o in quello di esecuzione della stessa. Nei rapporti fra gli Stati membri dell'U.E. che hanno attuato la Decisione quadro 2008/909/GAI, le corrispondenti disposizioni della su citata Convenzione di Strasburgo sono, di regola, sostituite, a norma dell'art. 26 della pertinente Decisione quadro e del cit. D.Lgs., art. 25.
Per quel che attiene, in particolare, al rapporto con la procedura di consegna basata sul mandato di arresto europeo, occorre considerare il disposto di cui al D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 24, che estende l'applicazione del nuovo meccanismo procedurale ivi regolato alle ipotesi "affini" di esecuzione della pena o della misura di sicurezza previste dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r) e art. 19, comma 1, lett. c).
La nuova disciplina normativa, infatti, si propone di integrare il sistema di consegna del mandato d'arresto europeo, con specifico riferimento alle evenienze della consegna in executivis (che è quella che viene in rilievo, giustappunto, nel caso in esame) e della consegna per finalità processuali dei cittadini e dei residenti in Italia, rispettivamente disciplinate ex L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. r), e art. 19, comma 1, lett. c).
In tal senso, sulla base della regola di principio enunciata nel considerandum n. 12 e, soprattutto, della disposizione dettata dall'art. 25 della Decisione quadro 2008/909/GAI, il cui contenuto si riferisce esplicitamente all'ipotesi della esecuzione delle pene a seguito di un m.a.e., può ricavarsi la generale regola di riparto secondo cui "fatta salva la decisione quadro 2002/584/GAI, le disposizioni della presente decisione quadro si applicano, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro, all'esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s'impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell'art. 4, paragrafo 6, della detta decisione quadro, o qualora, in virtù dell'art. 5, paragrafo 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l'impunità della persona in questione".
Entro tale prospettiva, dunque, viene a collocarsi la norma di attuazione fissata dal D.Lgs. cit. art. 24, comma 1, laddove si estende l'applicazione della nuova procedura di mutuo riconoscimento nell'esecuzione delle sentenze definitive di condanna alle fattispecie previste dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r) e art. 19, comma 1, lett. c).
Si tratta, come è noto, dell'ipotesi in cui la procedura del mandato d'arresto europeo riguarda un cittadino italiano, ovvero un residente o dimorante nel territorio italiano (cfr. Corte Costituzionale n. 227/2010), che dovrebbe essere consegnato ad un altro Stato membro per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, e della corrispondente ipotesi del mandato d'arresto europeo emesso a soli fini processuali, ossia per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un nostro cittadino o di un residente nel territorio del nostro Stato.
Nel primo caso, è consentito alla Corte d'appello di rifiutare la consegna purché disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia;
nel secondo caso, invece, è possibile condizionare la consegna alla condizione che la persona, una volta processata ed, eventualmente, condannata, sia rinviata in Italia per l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Ne discende che la procedura del riconoscimento della sentenza da parte della Corte d'appello si rende necessaria, a norma del D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 24, comma 1, nei casi specificamente previsti dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r) e art. 19, comma 1, lett. c).
Ne consegue, ancora, che nelle evenienze or ora menzionate dovranno applicarsi, in quanto compatibili con il contenuto e le finalità dell'assetto normativo precedentemente delineato dalla Decisione quadro 2002/584/GAI, le forme e i meccanismi procedimentali previsti dal D.Lgs. n. 161 del 2010, colmandosi in tal modo una lacuna normativa foriera di rilevanti problematiche interpretative, atteso che ne' la legge sul mandato d'arresto europeo, ne' la correlativa decisione quadro, regolavano esplicitamente la procedura di riconoscimento e adattamento della sentenza straniera nel nostro ordinamento giuridico.
Vengono in rilievo, in particolare, non solo gli apprezzamenti in merito alla sussistenza delle condizioni generali per il riconoscimento della sentenza, ma anche le verifiche inerenti ai criteri di compatibilità della pena ed ai motivi di rifiuto specificamente indicati nelle disposizioni, in quanto ritenute compatibili, di cui al D.Lgs. n. 161 del 2010, artt. 10, 11 e 13, oltre al vaglio delle modalità di esecuzione successive al riconoscimento (artt. 16-17) ed alle implicazioni riconnesse all'eventuale applicazione del principio di specialità (art. 18). Valutazioni, queste, che la Corte territoriale non ha ancora espresso nel caso in esame, e che il mutato quadro normativo impone di allargare al più ampio orizzonte delle condizioni, dei presupposti e dei motivi ostativi contemplati nelle su citate disposizioni del D.Lgs. n. 161 del 2010, richiedendone, evidentemente, una complessiva operazione di "rilettura", anche, se del caso, attraverso il ricorso alla procedura di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, sì come espressamente introdotta e regolata nel cit. D.Lgs., art. 13 comma 2.
Al riguardo, inoltre, giova rilevare che, ai fini degli effetti giuridici del riconoscimento, non è sufficiente limitarsi alla mera indicazione che la sentenza straniera è riconosciuta agli effetti della legge italiana, ma occorre sempre precisare i reati per i quali il riconoscimento viene effettuato, tenuto conto, in particolare, della eventualità di un riconoscimento parziale (ex art. 10, comma 3), ovvero delle possibili conseguenze legate, ad es., alle preclusioni ai benefici penitenziari di cui all'art. 4 bis Ord. Pen.. 4. Si tratta, dunque, di forme alternative di riconoscimento ed esecuzione della sentenza di condanna di uno Stato membro, in quanto connotate dalle medesime finalità rieducative, ed in parte regolate dalla medesima disciplina normativa, ma originate da un diverso atto di impulso procedimentale, che ne determina anche una diversa "canalizzazione" ed un'autonoma progressione: la richiesta di consegna nell'ambito della procedura legata all'emissione del m.a.e., in un caso, la procedura di trasmissione all'estero, ovvero dall'estero (ex D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 4 e ss.), nell'altro caso.
Ciò comporta, peraltro, l'ulteriore conseguenza che, per quanto non disciplinato dal decreto legislativo su citato, dovrà comunque farsi riferimento al regime normativo proprio della procedura di consegna regolata dalla L. n. 69 del 2005 (arg. ex D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 24, comma 2), sulla base del quadro di principii sinora delineato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte.
Su taluni aspetti delle questioni qui considerate, del resto, questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 4413 del 29/01/2014, dep. 30/01/2014, Rv. 258259) ha già avuto modo di pronunziarsi, affermando che, in tema di mandato di arresto europeo, qualora la Corte d'appello disponga, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r), che la pena detentiva inflitta dallo Stato di emissione sia eseguita in Italia, il principio della conformità al diritto interno impone l'esecuzione dello stesso tipo di pena prevista per il reato in Italia. Ne consegue che, in caso di incompatibilità della natura e della durata delle pene previste nei due ordinamenti, la Corte d'appello deve procedere agli adattamenti necessari, applicando i principi fissati - in tema di reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea - dalla D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161, art. 10, comma 5, (pena non inferiore a quanto previsto dalla legge italiana,
nè inferiore a quella applicata nello Stato di emissione;
pena detentiva non convertibile in sanzione pecuniaria). Pertanto, in relazione alle su richiamate ipotesi, così come dal legislatore specificamente individuate, e limitatamente ai rapporti con quegli Stati membri (come la Romania) che hanno recepito nei loro ordinamenti la Decisione quadro 2008/909/GAI, deve applicarsi, ai fini qui considerati, la nuova base giuridica delineata dal D.Lgs. n. 161 del 2010 e non può venire in rilievo l'insegnamento giurisprudenziale, da questa Suprema Corte tradizionalmente elaborato, secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, quando la Corte d'appello dispone l'esecuzione nello Stato della pena inflitta nei confronti del cittadino italiano, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r), la sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione viene automaticamente riconosciuta e non può applicarsi la speciale disciplina prevista dal D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (Sez. 6, n. 16364 del 27/04/2012, dep. 03/05/2012, Rv. 252193). Il principio, più volte affermato in questa Sede (Sez. 6, n. 34587 del 05/07/2013, dep. 08/08/2013, Rv. 256132), secondo cui la sentenza emessa da uno Stato membro dell'Unione europea non ha bisogno di essere formalmente riconosciuta ai sensi dell'art. 731 c.p.p., discendendo la sua esecutività direttamente dalla legge interna di conformazione alla Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del UE del 13 giugno 2002, conserva peraltro la sua attualità nei rapporti con quegli ordinamenti che non hanno ancora recepito il nuovo strumento normativo disciplinato dalla Decisione quadro 2008/909/GAI.
5. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, affinché proceda, alla stregua delle regole di giudizio su affermate, alle necessarie verifiche riconnesse all'applicazione del nuovo quadro normativo, uniformandosi ai principii di diritto in questa Sede statuiti.
La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 30 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2015