Sentenza 16 aprile 2008
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, sia fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna. (Nel caso di specie, relativo ad un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria spagnola per i reati di associazione per delinquere e rapina aggravata, la S.C. ha osservato che esula dai poteri conferiti al giudice nazionale qualsiasi valutazione in ordine all'adeguatezza del materiale indiziario posto alla base del provvedimento cautelare e degli elementi di prova addotti a discarico dal ricorrente, i quali trovano la loro normale sede di prospettazione e disamina dinanzi all'autorità giudiziaria emittente).
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Ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza nel procedimento per mandato di arresto europeo passivo investigativo, è necessario che lo Stato di emissione specifichi, nel mandato di arresto europeo, le fonti di prova, attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna, che consentano di apprezzarne il coinvolgimento nell'attività criminosa dovendosi escludere che si possa far luogo alla consegna sulla base della mera duplicazione della narrativa del capo di imputazione. Cassazione penale Sezione Feriale sentenza 23878 Anno 2020 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2008, n. 16362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16362 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 16/04/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere - N. 1053
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 011130/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA SE, N. IL 30/03/1950;
avverso SENTENZA del 13/03/2008 CORTE APPELLO di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MATERA LINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello Francesco che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria spagnola di ND PP, colpito da mandato di arresto europeo emesso in data 15-1- 2008 dalla Corte di Appello di Torrevieja per i reati di associazione per delinquere e rapina aggravata, a seguito di mandato di arresto adottato dalla stessa autorità. Trattandosi di cittadino italiano, la Corte distrettuale ha disposto, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c) che il ND, dopo essere stato ascoltato dall'autorità spagnola, sia rinviato in Italia al fine di scontare la pena eventualmente inflittagli.
Il ND ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso tale sentenza, deducendo, sotto il profilo della violazione della L. n. 69 del 2005, artt. 1 e 5 e del difetto di motivazione, che dalla sintetica relazione dei fatti trasmessa non si evincono sufficienti indicazioni riguardo agli elementi di prova esistenti a carico del ricorrente in ordine al contestato reato di furto con intimidazione, mentre la motivazione è del tutto assente in ordine all'ipotizzato reato di associazione illecita. Il ricorrente, inoltre, fa presente che, al di là della totale carenza di indizi a suo carico, dalla documentazione prodotta dalla difesa si evince chiaramente l'estraneità del ND quanto meno alle nove rapine più recenti, essendo state le stesse commesse in epoca in cui il predetto non si trovava in territorio spagnolo. La Corte di Appello, pertanto, ha errato nel non condividere tali doglianze e nel non motivare in modo esauriente sulle problematiche prospettate. In via subordinata, il ricorrente si duole della mancata applicazione del disposto della L. n. 69 del 2005, art. 16 sostenendo che, stante la carenza della documentazione trasmessa dall'autorità richiedente in ordine alla indicazione delle fonti di prova, la Corte di Appello avrebbe dovuto richiedere informazioni integrative. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze del ricorrente, intese sostanzialmente a contestare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ND in ordine ai reati per i quali è stato emesso il mandato di arresto europeo, appaiono prive di fondamento.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di mandato di arresto europeo, ai fini della valutazione del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, richiesto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17, comma 4 l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato emesso all'estero, per il suo contenuto intrinseco o per gli altri elementi raccolti in sede investigativa o processuale, sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (Cass. Sez. Un. 30-1-2007 n. 46146; Cass. Sez. 6, 8-5-2006 n. 16542; Cass. Sez. 6, 3-3-2006 n. 7915). Il presupposto della "motivazione" del mandato di arresto cui è subordinato l'accoglimento della domanda di consegna (della L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 3, e art. 18, comma 1, lett. t)), infatti, non può
essere strettamente parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana (esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio); sicché occorre soltanto rilevare che l'autorità giudiziaria di emissione dia ragione del mandato di arresto, il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna, realizzandosi in ciò il "controllo sufficiente" demandato all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione dal Considerando n. 8 della decisione-quadro (Cass. Sez. 6, 23-9-2005 n. 34355; Cass. Sez. Un. 30-1-2007 n. 4614). Nel caso di specie, la Corte di Appello ha dato atto di aver compiuto la verifica di sua competenza, evidenziando che dalla documentazione trasmessa dall'autorità richiedente emerge il "riferimento a circostanze fattuali che collegano ND ai reati ipotizzati". L'esame degli atti consente di condividere tale giudizio, in quanto il MAE, oltre a contenere un'analitica descrizione delle circostanze dei fatti contestati (partecipazione a un gruppo organizzato che dall'anno 2006 si dedica al furto con intimidazione nelle entità bancarie del territorio spagnolo;
furto con intimidazione commesso il 3-8-2006 nella succursale bancaria di "Cassa Madrid" in località Arganda del Rey), sotto la voce "Prospetto dei fatti imputati" da atto che "dall'attestato poliziesco istruito, i fotogrammi delle telecamere di sicurezza delle entità bancarie ed il riconoscimento fotografico, risulta la partecipazione diretta" del Mardaglio, insieme a tali De OS LO e di CO PP (indicati tra i soggetti facenti parte della ipotizzata organizzazione criminosa), al furto commesso il 3-8-2006 (compreso nell'elenco degli analoghi episodi delittuosi imputabili, secondo l'accusa, al sodalizio criminoso in questione).
Siffatti elementi, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, appaiono idonei a sorreggere la richiesta di consegna, valendo a dar conto della sussistenza di fonti indiziarie ragionevolmente ritenute gravi dall'autorità giudiziaria emittente in ordine ai reati ipotizzati, corrispondenti nel nostro ordinamento ai delitti di associazione per delinquere e di rapina aggravata. Tanto è sufficiente, alla luce dei principi innanzi enunciati, a contrastare le deduzioni del ricorrente, non spettando al giudice italiano sindacare l'adeguatezza del materiale indiziario posto a base del provvedimento cautelare in questione, la cui effettiva efficacia dimostrativa, per contro, potrà costituire oggetto delle difese del ricorrente dinanzi all'autorità giudiziaria emittente. Per analoghe considerazioni, esula dai poteri conferiti al giudice nazionale qualsiasi valutazione in ordine agli elementi di prova a discarico addotti nel ricorso, che troveranno davanti al giudice spagnolo la loro normale sede di prospettazione e disamina.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Riserva la motivazione.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 22008.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2008