Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/09/2014, n. 38557
CASS
Sentenza 17 settembre 2014

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In tema di mandato di arresto europeo, la Corte d'appello che rifiuta la consegna ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. r), l. n. 69 del 2005, disponendo l'esecuzione nello Stato della pena inflitta al cittadino italiano (o al cittadino di altro Paese dell'Unione legittimamente residente o dimorante in Italia) è tenuta al formale riconoscimento della sentenza su cui si fonda il m.a.e. secondo quanto previsto dal D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (contenente disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008, sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea), e, quindi, a verificare la compatibilità della pena irrogata con la legislazione italiana.

Commentari3

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    Nel caso in cui la consegna in relazione ad un mandato di arresto europeo esecutivo venga rifiutata l'esecuzione nello Stato della pena inflitta al cittadino italiano o come nella specie, di altro Paese dell'Unione, legittimamente residente o dimorante in Italia, qualora il Paese richiedente (nel caso la Romania) sia uno Stato membro che abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008, la Corte d'appello è tenuta al formale riconoscimento della sentenza su cui si fonda il MAE, in ossequio alle norme del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (contenente disposizioni tese appunto a conformare il diritto interno alla predetta decisione quadro), previa verifica della …

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    Il D.Lgs. n. 161 del 2010 che attua nell'ordinamento italiano la Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea concerne esclusivamente pronunce irrevocabili (e non anche meramente esecutive). Nella parte in cui i fatti oggetto della richiesta di riconoscimento "potevano essere giudicati in Italia", esso va inteso non già nel senso di astratta giudicabilità in Italia, bensì come esistenza concreta delle condizioni per cui si fosse potuto precedere innanzi all'A.G. italiana nei confronti del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/09/2014, n. 38557
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38557
Data del deposito : 17 settembre 2014

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