Sentenza 13 luglio 2010
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo, il ritardo nella trasmissione delle informazioni di cui all'art. 6, comma primo, L. 22 aprile 2005, n. 69 non costituisce causa ostativa alla valutazione della pervenuta documentazione e alla successiva consegna.
Commentari • 3
- 1. Termine per informazioni supplementari MAE (Cass. 33952/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 settembre 2022
Nel caso in cui lo stato di emissione deve mandare informazioni suppletive in un procedimento per mandato di arresto europeo, nel termine deve computarsi anche l'ultima ora dell'ultimo giorno stabilito ai fini dell'adempimento processuale. L'eventuale ritardo nella trasmissione delle informazioni di cui all'art. 16 della legge n. 69 del 2005 non costituisce causa ostativa alla valutazione della pervenuta documentazione e alla successiva consegna del ricercato, che resta preclusa nel solo caso in cui lo Stato di emissione, richiestone. dia corso alla loro trasmissione. Prima di negare la consegna, va valutata load proroga del termine di sessanta giorni stabilito in termini generali per la …
Leggi di più… - 2. Informazioni in ritardo, MAE eseguibile (Cass. 9039/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 settembre 2022
Nel procedimento MAE, l'eventuale ritardo nella trasmissione delle informazioni di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 1 non costituisce causa ostativa alla valutazione della pervenuta documentazione e alla successiva consegna del ricercato solo nel caso in cui l'autorità dello stato di emissione "non dia corso" alla richiesta, consegna deve essere rifiutata. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Sez. VI, Sent., (data ud. 04/03/2020) 05/03/2020, n. 9039 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente - Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere - Dott. ROSATI Martino - Consigliere - Dott. SILVESTRI Pietro - rel. …
Leggi di più… - 3. Rifiuto di consegna di straniero stabilmente radicato in MAE esecutivo? (Cass.10371/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/2010, n. 27326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27326 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 13/07/2010
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1234
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 22585/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL MOUSTAID NO, n. a Beni LL (Marocco) il 15.10.1982;
avverso la sentenza in data 25 maggio 2010 della Corte di appello di Bologna;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per la ricorrente il difensore avv. Luca Andrea Brezigar, che ha concluso chiedendo che sia sollevata questione di costituzionalità della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), con riferimento alla posizione del cittadino extracomunitario residente in Italia.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna disponeva la consegna all'a.g. della Repubblica Francese di EL MOUSTAID NO, nei cui confronti era stato emesso mandato di arresto europeo (MAE) in data 8 settembre 2009 dalla Procura generale presso la Corte di appello di Parigi per la esecuzione della pena di un anno di reclusione (essendo stata inflitta la pena di due anni di reclusione, di cui un anno con sospensione condizionale) inflitta con sentenza esecutiva pronunciata in contraddittorio in data 27 luglio 2007 dalla Corte di appello di Parigi per il reato di importazione, trasporto e detenzione senza autorizzazione di quantitativi di stupefacenti, tra cui kg. 1,444 di cocaina e gr. 97 eroina rinvenuti in St. Aybert, alla frontiera tra Francia e Belgio, in data 10 aprile 2007, occultati su un veicolo condotto da Lazhar Mekni, nel quale NO El MO, compagna di quest'ultimo, si trovava come passeggera. Ricorre per cassazione la El US, a mezzo del difensore avv. Luca Andrea Brezigar, che denuncia:
1. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 3, per mancata acquisizione di copia della sentenza di condanna, costituente il titolo su cui si fonda il MAE, della quale pure era stata sollecitata (in data 25 marzo 2010) la trasmissione per il tramite del Ministero della giustizia.
2. Vizio di motivazione e violazione dell'art. 18, lett. r) della citata legge, in subordine eccependosi la questione di costituzionalità di detta norma, nella parte in cui non consente, come per il cittadino, l'esecuzione in Italia della pena inflitta con sentenza definitiva, quando trattasi, come nella specie, di soggetto ivi da tempo stabilmente radicato;
ciò in riferimento ai parametri e in base a rilievi analoghi a quelli esposti dalla Corte di cassazione nelle ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale. Al riguardo si fa presente che la El US risiede in Italia dal 2008 con tutta la sua famiglia (genitori e tre figli), ed è in possesso di regolare permesso di soggiorno.
DIRITTO
Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso risulta superato dalla intervenuta trasmissione della sentenza della Corte di appello di Parigi, pronunciata alla presenza della El US in data 27 luglio 2007, posta a fondamento del MAE, con la precisazione che il ritardo nella trasmissione delle informazioni o della documentazione di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 2, non costituisce causa ostativa alla valutazione della pervenuta documentazione e alla successiva consegna (Sez. 6^, 19 giugno 2008, Baiaram).
Il secondo motivo è infondato, posto che dalle informazioni trasmesse dalla Questura di Modena con nota in data 23 giugno 2010 risulta che la ricorrente, di cui non è accertata la residenza in Italia da più di due anni, è alloggiata presso la sorella, senza svolgere alcuna attività lavorativa, ed è allo stato priva di permesso di soggiorno, che le è stato rifiutato dall'Ufficio Immigrazione. Inoltre, in data 17 giugno 2010 la medesima Questura l'ha denunciata all'a.g. per evasione, ex art. 385 c.p., non essendo stata la stessa reperita il giorno 16 giugno presso l'abitazione ove era sottoposta al regime degli arresti domiciliari applicatogli dal Presidente della Corte di appello di Bologna con ordinanza in data 13 marzo 2010 in relazione alla presente procedura. In mancanza del presupposto del radicamento della El US in Italia (nozione su cui v. da ultimo Cass. sez. 6^, 9 marzo 2010, Matei;
Id., 8 aprile 2010, Vaduva), in particolare da escludere per la sua condizione di irregolare in Italia e per il riscontrato illegittimo abbandono del domicilio, appare dunque irrilevante la questione di costituzionalità della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r), sollevata nella parte in cui non consente per il cittadino extracomunitario, come per il cittadino italiano (e, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 227 del 2010, come per il cittadino comunitario), l'esecuzione in Italia della pena inflitta con sentenza definitiva.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
Ai fini della esecuzione della pena, l'a.g. francese scomputerà il periodo di custodia cautelare, anche nella forma degli arresti domiciliari, sofferto dalla ricorrente, che dovrà essere determinato dalla Corte di appello quale giudice delle esecuzione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010