Sentenza 13 agosto 2012
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la persona richiesta in consegna è carente di interesse a dedurre vizi di legittimità della procedura di consegna avviata dalle autorità straniere, qualora la Corte d'appello abbia disposto, ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. a), L. n. 69/2005, l'esecuzione in Italia della pena detentiva inflitta nello Stato di emissione. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. emesso dalle autorità romene, in cui la Corte d'appello aveva rifiutato la consegna dopo aver accertato l'effettivo radicamento del ricorrente in Italia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/08/2012, n. 32773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32773 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2012 |
Testo completo
HAE 32773/12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/08/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ALBERTO MACCHIA Presidente SENTENZA - N. 31/1012 Dott. GRAZIA LAPALORCIA - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. N. 30807/2012ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - GAETANO DE AMICIS - Rel. Consigliere - Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) GH AN ST N. IL 15/04/1976 avverso la sentenza n. 35/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del 14/03/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GIUSEPPE VOLDE, ohn he concluso per l'inammissibilità del ricorso - Udit il difensor, Avv.; Avr. ANIELE SCRofari CANCELLIER ch he concluse fur l'accoglimento dil ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 marzo 2011 la Corte d'appello di Catania ha rifiutato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. r), della l. n. 69/2005, la consegna alla Romania di GH DA CO, nei cui confronti era stato emesso il mandato d'arresto europeo n. 24 dell'8 luglio 2008 per l'esecuzione della sentenza definitiva n. 423 del 15 febbraio 2006, pronunciata dal Tribunale di Botosani, con la quale egli veniva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di taglio illegale di alberi.
2. Con la medesima pronuncia la Corte d'appello riteneva comprovato un legittimo e concreto interesse del GH a scontare la pena detentiva in Italia, in quanto stabilmente residente nel nostro Paese, e disponeva, di conseguenza, che la pena di mesi dieci di reclusione, irrogata nei suoi confronti dalle autorità rumene, venisse eseguita nel nostro Paese conformemente al diritto interno, revocando peraltro la misura coercitiva dell'obbligo quotidiano di presentazione presso i Carabinieri.
3. Avverso la predetta sentenza della Corte d'appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, deducendo: a) l'omessa allegazione, ai sensi dell'art. 700, n. 2, lett. b), c.p.p., del testo delle norme incriminatrici vigenti nell'ordinamento dello Stato emittente e delle norme relative alle modalità di espiazione della pena all'interno degli istituti di detenzione rumeni, omissione che avrebbe determinato incertezza circa l'assenza di garanzie sul trattamento che poteva essere praticato al ricorrente secondo le leggi rumene;
b) la carenza di motivazione sugli elementi ricevuti dal Paese richiedente a garanzia della dimostrazione dell'avvenuta corretta partecipazione del ricorrente al processo celebrato a suo carico in Romania, in quanto egli potrebbe non avere ricevuto alcuna comunicazione al riguardo. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione.
5. E' stato più volte affermato, in questa Sede, che l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità dell'esercizio del diritto d'impugnazione, deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità, e deve sussistere non soltanto all'atto della le proposizione dell'impugnazione, ma persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino;
Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale;
da ultimo, v. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Rv. 251691). La facoltà di attivare i procedimenti di gravame, infatti, non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso.
6. Con l'impugnato provvedimento, la Corte territoriale ha rifiutato la consegna del ricercato alle autorità straniere, così accogliendo in toto le richieste formulate dalla difesa, anche in relazione al prospettato interesse da parte del GH a scontare in Italia la pena irrogatagli nell'ordinamento rumeno. E' dunque evidente, alla luce del su esposto quadro di principii fissato da questa Suprema Corte, che il rapporto processuale d'impugnazione, concepito come prosecuzione dell'originario rapporto processuale, ha inevitabilmente perso di significato e non può trovare ulteriore spazio, essendo intervenuto, già anteriormente alla proposizione del ricorso, il definitivo superamento del punto controverso.
6.1. E' noto, peraltro, il principio di diritto fissato da questa Suprema Corte, secondo cui, nell'ambito della nuova procedura di consegna basata sul mandato d'arresto europeo, ove la corte d'appello disponga, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. r), della L. 22 aprile 2005, n. 69, che la pena detentiva inflitta dallo Stato di emissione venga eseguita in Italia, vengono in applicazione le pertinenti regole del diritto interno, ed in particolare i principii della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, ratificata nel nostro ordinamento con legge 25 luglio 1988, n. 334 (v. Sez. 6, n. 22105 del 26/05/2008, dep. 30/05/2008, Rv. 240131), delineandosi in tal modo un quadro normativo del tutto diverso ed alternativo rispetto al sistema della consegna, i cui presupposti e modalità di applicazione vengono infatti regolati dalla legge dello Stato di esecuzione (ex art. 9, § 3, della su citata Convenzione), che “è l'unico competente a prendere ogni decisione al riguardo". Una volta accertata, dunque, la condizione del suo radicamento, reale e non estemporaneo, nel territorio del Paese ove egli stesso ha mostrato di avere un concreto interesse all'esecuzione della condanna definitiva inflittagli nello Stato di origine, e rifiutata di conseguenza la consegna dalle autorità emittenti richiesta, con la correlativa deliberazione di esecuzione in Italia della pena irrogata dall'autorità straniera, il ricorrente è privo 2 la di ogni interesse a contestare aspetti e profili specificamente inerenti alla regolarità di una procedura di consegna che non ha più avuto seguito.
7. E' appena il caso di soggiungere, in ordine al - su indicato - secondo motivo di doglianza, che la relativa censura, oltre ad essere inammissibile perché espressa in forma generica e perplessa, è contraddetta dallo stesso contenuto della disciplina processuale rumena, che consente al condannato in absentia di richiedere un nuovo giudizio una volta venuto a conoscenza della decisione di condanna nei suoi confronti pronunziata (v., da ultimo, Sez. 6, 26 novembre 2009, n. 46224, Rv. 245452; Sez. 6, 20 dicembre 2010, n. 45523, Rv. 248967; Sez. 6, 21 giugno 2012, n. 25303, Rv. 252724).
8. Per le considerazioni or ora esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare nella misura di euro mille. La Cancelleria provvederà alla tempestiva comunicazione della presente decisione al Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005. Così deciso in Roma, lì, 13 agosto 2012 1.Presidente Il Presidente Il Consigliere estensore Aberto dr. Gaetano De Amicis dr. Alberto Macchia Alann DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 AGO 2012 3 IL ILCAND LIERE GT TO