Sentenza 6 novembre 2013
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la sussistenza dei gravi indizi cui è subordinata, ex art. 17, comma quarto, legge n. 69 del 2005, la consegna della persona ricercata richiede che il mandato sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna. Pertanto, non è necessario che il mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati fattuali che pervenga alla conclusione della gravità indiziaria, ma è necessario e sufficiente che le fonti di prova relative all'attività criminosa ed al coinvolgimento della persona richiesta - emergenti dal contenuto intrinseco del mandato o, comunque, dall'attività supplementare inviata dall'autorità emittente - siano astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria sia pure con la sola indicazione delle evidenze fattuali a suo carico mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata all'autorità giudiziaria del paese emittente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto soddisfacenti i dati che emergevano dalle informazioni suppletive trasmesse a seguito di richiesta di integrazione, in quanto gli stessi consentivano di ricostruire dettagliatamente le condotte delittuose ascritte al soggetto e ne indicavano i relativi testimoni).
Commentari • 6
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Ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza nel procedimento per mandato di arresto europeo passivo investigativo, è necessario che lo Stato di emissione specifichi, nel mandato di arresto europeo, le fonti di prova, attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna, che consentano di apprezzarne il coinvolgimento nell'attività criminosa dovendosi escludere che si possa far luogo alla consegna sulla base della mera duplicazione della narrativa del capo di imputazione. Cassazione penale Sezione Feriale sentenza 23878 Anno 2020 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2013, n. 44911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44911 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 06/11/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 1689
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 43026/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
OV RA OV N. IL 25/04/1974;
avverso la sentenza n. 32/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 09/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. ASTA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 ottobre 2013 la Corte d'appello di Brescia ha rigettato la richiesta di consegna di NO MI IS, avanzata dal Tribunale regionale di Varna (Bulgaria) a seguito di un mandato di arresto europeo emesso il 20 luglio 2012 per i delitti di associazione per delinquere e furto aggravato, rilevando l'assenza di elementi utili per la valutazione dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a norma della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4, non avendo le autorità bulgare trasmesso, ne' successivamente fornito a seguito di richiesta della Corte d'appello, alcuna idonea documentazione al riguardo.
2. Avverso la su indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo una lettura solo parziale dell'atto d'accusa allegato al m.a.e., che in realtà contiene - contrariamente a quanto osservato nell'impugnata pronuncia - la descrizione precisa e puntuale dei comportanti criminosi tenuti dallo NO in relazione a ciascun episodio di furto, con l'indicazione dei relativi testimoni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
4. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di mandato di arresto europeo la sussistenza dei gravi indizi cui è subordinata la consegna della persona ricercata richiede, della L. n. 69 del 2005, ex art. 17, comma 4, che il mandato sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto- reato commesso dalla persona di cui si richiede la consegna. Pertanto, non è necessario che il mandato di arresto contenga un'elaborazione dei dati fattuali che pervenga alla conclusione della gravità indiziaria, ma è necessario e sufficiente che le fonti di prova relative all'attività criminosa ed al coinvolgimento della persona richiesta - emergenti dal contenuto intrinseco del mandato, o, comunque, dalla documentazione supplementare inviata dall'autorità emittente - siano astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria, sia pure con la sola indicazione delle evidenze fattuali a suo carico, mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata all'autorità giudiziaria del Paese emittente (Sez. Un., n. 4614 del 30/01/2007, dep. 05/02/2007, Rv. 235348; v., inoltre, Sez. 6^, n. 34355 del 23/09/2005, dep. 26/09/2005, Rv. 232053; Sez. 6^, n. 16362 del 16/04/2008, dep. 19/04/2008, Rv. 239649; Sez. 6^, n. 30439 del 17/07/2008, dep. 21/07/2008, Rv. 243591; Sez. F., n. 32381 del 24/08/2010, dep. 27/08/2010, Rv. 248254). Nel caso in esame, come puntualmente evidenziato nel ricorso, la richiesta di consegna poggia su una serie di elementi documentali che soddisfano le condizioni ed i presupposti individuati in questa Sede, poiché il quadro delle informazioni delineato dall'autorità giudiziaria bulgara segnatamente, attraverso i dati emergenti dalle informazioni suppletive trasmesse a corredo della risposta alla richiesta di integrazione avanzata dalla Corte territoriale, risposta ivi pervenuta il 7 settembre 2012 e da quest'ultima solo genericamente valutata nel suo contenuto - è senz'altro rappresentativo di un compendio indiziario sintomatico dell'esistenza dei fatti-reato ascrivibili a NO MI IS, ricostruendone dettagliatamente la realizzazione delle diverse condotte delittuose anche sul piano temporale, ed indicandone partitamente i possibili testimoni.
5. S'impone, dunque, l'annullamento con rinvio, perché altra sezione della Corte d'appello, nel rispetto dei criteri valutativi or ora indicati, proceda ad un nuovo giudizio. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2013