Sentenza 27 aprile 2012
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, quando la Corte d'appello dispone l'esecuzione nello Stato della pena inflitta nei confronti del cittadino italiano, ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. r), legge n. 69 del 2005, la sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione viene automaticamente riconosciuta e non può applicarsi la speciale disciplina prevista dall'art. 13, comma secondo, D. Lgs. 7 settembre 2010, n. 161, che ha attuato nel nostro ordinamento la Decisione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008, relativa al reciproco riconoscimento delle sentenze penali a fini esecutivi. (Fattispecie relativa ad una sentenza contumaciale emessa dall'autorità giudiziaria francese).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2012, n. 16364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16364 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/04/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - N. 765
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 50086/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO UC, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 25/10/2011 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Genova, adita quale giudice della esecuzione, rigettava la richiesta di NO UC diretta alla revoca del riconoscimento della sentenza emessa par defaut in data 5 gennaio 2010 dal Tribunale di Grande Istanza di Marsiglia, contenuto nella sentenza in data 7 luglio 2011 della medesima Corte di appello di Genova che, nel rifiutare la consegna richiesta con mandato di arresto Europeo (MAE) dall'a.g. francese L.22 aprile 2005, n. 69, ex art. 18, comma 1, lett. r), aveva disposto l'esecuzione in Italia della pena inflitta dalla riferita sentenza del Tribunale di Marsiglia.
Con la medesima ordinanza, la predetta Corte di appello rigettava anche la richiesta subordinata di applicazione dell'indulto.
2. Osservava la Corte genovese, quanto alla prima richiesta, che il riconoscimento della sentenza francese era avvenuto con la sentenza del 7 luglio 2011 con la quale, rifiutatasi la consegna L. 22 aprile 2005, n. 69, ex art. 18, comma 1, lett. r), era stata disposta l'esecuzione in Italia della pena inflitta dall'a.g. estera, che non era stata impugnata, non dovendosi fare riferimento, stante la peculiarità della procedura prevista dalla L. n. 69 del 2005, implicante di per sè un riconoscimento della sentenza estera, alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 13, (attuativo della decisione-quadro 2088/ 909/GAI sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali a fini esecutivi); e che comunque il NO, contrariamente a quanto dedotto, aveva implicitamente rinunciato a opporsi alla sentenza contumaciale francese chiedendo, nell'ambito della procedura di consegna prevista dalla L. n. 69 del 2005, di scontare la pena in Italia.
Quanto alla richiesta di applicazione dell'indulto, essa non aveva fondamento, trattandosi di fatti commessi dopo il termine finale previsto per il riconoscimento di detto beneficio dalla L. n. 241 del 2006 (2 maggio 2006), risultando dalla sentenza francese che il
NO aveva commesso i reati per i quali era stato riconosciuto colpevole (traffico di stupefacenti) nel corso dell'anno 2007. 3. Ricorre per cassazione il NO, a mezzo dell'avv. Andrea Vernazza, il quale deduce i seguenti motivi;
3.1. Violazione di norme costituzionali e sovrannazionali che affermano il diritto del condannato a ottenere un rimedio per gli errori giudiziari anche in presenza di un giudicato. Solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Genova del 7 luglio 2011 il NO fu in grado di verificare di non avere avuta alcuna notizia sia della fissazione della udienza nell'ambito del procedimento svoltosi in sua assenza davanti all'a.g. francese sia del deposito della sentenza di condanna.
3.2. Omessa applicazione del D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161, art.13, comma 2, che impone all'a.g. italiana, prima di provvedere al riconoscimento della sentenza contumaciale estera, di consultare l'a.g. dello Stato di emissione al fine di accertare che l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia rinunciato a comparire o a proporre impugnazione.
3.3. Violazione della L. n. 241 del 2006 e del principio del favor rei in relazione alla mancata applicazione dell'indulto, desumendosi dalla sentenza dell'a.g. francese che le indagini che avevano coinvolto, tra gli altri, il NO, si collocavano tra il 2005 e il 2006 e nel capo di imputazione relativo al medesimo i riferimenti temporali erano agli anni 2006 fino al 22 febbraio 2007; sicché, essendovi incertezza sulla precisa collocazione temporale dei fatti, l'indulto, nel dubbio, andava applicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ad avviso della Corte il ricorso è manifestamente infondato.
2. Come esattamente rilevato nella ordinanza impugnata, questa Corte ha più volte affermato che con la pronuncia emessa a norma della L.22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r), la sentenza dell'a.g. dello Stato di emissione viene automaticamente riconosciuta, sicché, nei casi in cui trovi applicazione la normativa relativa al MAE, non può farsi riferimento alla speciale disciplina sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali a fini esecutivi, recata dal D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 13 attuativo della decisione-quadro 2088/909/GAI.
Consegue che, avendo il ricorrente nella specie avuto modo di prendere cognizione della sentenza emessa dall'a.g. francese nell'ambito della procedura di consegna, e avendo chiesto di potere scontare la pena infettagli in Italia, senza peraltro proporre ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza della Corte di appello di Genova, applicativa della L. cit., art. 18, comma 1, lett. r), egli non può più porre in questione la validità del titolo esecutivo.
3. Anche la subordinata doglianza relativa all'applicabilità dell'indulto è manifestamente infondata, avendo la ordinanza impugnata osservato che dalla sentenza dell'a.g. francese si ricava inequivocabilmente che i fatti per i quali il NO è stato condannato sono stati tutti commessi nel corso dell'anno 2007, e quindi fuori del campo di applicazione temporale della L. n. 241 del 2006; argomentazioni queste solo genericamente controbattute dal ricorrente.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2012