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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/10/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 132/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 132/2022
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 28 OTTOBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi,
l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto con cui è stata disposta la celebrazione dell'odierna udienza a trattazione scritta;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito di note scritte, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
R.G. n. 132/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 132 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Avellino – vendita di cose mobili, pendente
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Milano, alla via Fabio Filzi n. 29, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Andrea
GG (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata in Milano, alla via Freguglia n. 10;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato ad [...] il [...] ed CP_1 CodiceFiscale_2 ivi residente, alla via L.go Scocca n. 2, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. e, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Roberto Coppola (C.F. , presso il cui CodiceFiscale_3 studio è elettivamente domiciliato in Avellino, al corso V. Emanuele n. 8;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.. R.G. n. 132/2022
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre
2006, n. 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione tempestivamente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1317/2021 emessa il 03.06.2021 e depositata il 04.06.2021, con cui il Giudice di Pace di Avellino ha accolto ai sensi dell'art. 113 c.p.c. le domande attoree e, per l'effetto, ha dichiarato risolto il contratto di acquisto di due biglietti per lo spettacolo teatrale “Notre Dame de
Paris” ed ha condannato l'odierna appellante in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore di CP_1 della somma di € 118,99 oltre interessi legali, versata dall'attore a titolo di corrispettivo nonché al pagamento di € 200,00, a titolo di risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € 300,00 per compenso oltre
IVA, accessori di legge, € 43,00 per esborsi e spese generali al 15% del compenso.
3. L'appellante ha premesso in fatto:
- che, in data 16 gennaio 2020, ha acquistato sulla piattaforma online CP_1
della convenuta con ordine , due biglietti per Parte_1 P.IVA_2
l'evento “Notre Dame de Paris”, in programma ad Eboli per l'8 marzo 2020;
- che è un intermediario di biglietteria svolgente il servizio di Parte_1
prevendita dei titoli di ingresso per spettacoli, manifestazioni culturali ed eventi sportivi in nome e per conto delle società organizzatrici degli stessi nonché su loro mandato;
- che il sito di è organizzato in modo da obbligare chi intende Parte_1
acquistare a registrarsi ed a creare un proprio account e ad accettare, mediante la tecnica nota come “point and click”, le condizioni generali del sito;
- che, a seguito all'acquisto dei biglietti, avvenuto nei primi mesi del 2020, si è diffusa l'emergenza sanitaria da Covid-19 ed, in ragione di ciò, il Governo ha R.G. n. 132/2022
adottato le prime misure per contrastare la diffusione dell'epidemia, disponendo, con l'art. 2, comma 1, lett. b) e d) del Decreto del Presidente del Consiglio dell'8 marzo 2020, la sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato nonché la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
- che tale norma è stata prorogata con il susseguirsi di vari DPCM, emanati durante la pandemia;
- che l'art. 88 del Decreto Cura Italia, convertito con modificazioni in L. n. 27 del
2020, ha previsto, a seguito delle misure descritte nell'art. 2 comma 1 lett. b) e d) del Decreto del Presidente del Consiglio dell'8 marzo 2020, ai sensi dell'art. 1463
c.c., la “sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura”;
- che, pertanto, tale norma ha riconosciuto in capo agli acquirenti la facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto,
“apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto”;
- che l'organizzatore dell'evento, verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l'inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto dell'istanza di rimborso, deve emettere un voucher di pari importo a titolo di acquisto da utilizzare entro un anno dall'emissione;
- che l'art. 88 del Decreto Cura Italia è stato modificato dall'art. 183 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, estendendo la durata del voucher a 18 mesi;
- che il Decreto Rilancio è stato convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020, la quale ha modificato l'art. 183 e, dunque, l'art. 88 del Decreto Cura
Italia, introducendo un ulteriore periodo, ossia quello che prevede che
“l'organizzatore di concerti di musica leggera provvede comunque al rimborso dei titoli di acquisto con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del R.G. n. 132/2022
concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata”;
- che, da ultimo, il comma 2 dell'art. 88 della Legge 21 maggio 2021 n. 69 ha convertito con modificazioni il D.L. 22 marzo 2021 n. 41, estendendo la validità del voucher da 18 mesi a 36 mesi;
- che, pertanto, laddove vi sia la cancellazione di un evento rientrante nella categoria della musica leggera, l'acquirente dei relativi titoli di ingresso ha diritto ad avere il rimborso monetario;
- che, invece, laddove vi sia la cancellazione di un evento non rientrante nella categoria della “musica leggera” non si applica la Legge n. 77 del 2020 e l'organizzatore ha la facoltà di scegliere se effettuare il rimborso monetario ovvero il rimborso mediante voucher;
- che, nel caso di specie, gli eventi rinviati non possono essere disciplinati dalla
Legge n. 77 del 2020 e dunque l'organizzatore ha facoltà di scegliere;
- che l'organizzatore dell'evento “Notre Dame” ha rinviato lo stesso dapprima al 07 novembre 2021 e successivamente al 27 novembre 2022;
- che l'organizzatore ha dunque deciso di rimborsare il cliente mediante l'emissione di un voucher;
- che, in ragione del rapporto intercorrente tra l'organizzatore e la società biglietteria, l'organizzatore di “Notre Dame” ha demandato a le Parte_1 procedure di rimborso fornendo a quest'ultima a mezzo mail le istruzioni circa le modalità e le tempistiche delle stesse;
- che, pertanto, l'attore ha formulato istanza di rimborso ed è stato rimborsato mediante l'emissione di voucher;
- che, tuttavia, con atto di citazione del giudizio di primo grado, , CP_1
senza specificare di aver ricevuto i voucher, ha richiesto il rimborso del prezzo pagato per i biglietti con ordine 1177816915;
- che, in primo grado, si è costituita eccependo il mancato Parte_1
esperimento della mediazione obbligatoria, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto non organizzatrice degli eventi ed, infine, la mancata considerazione della normativa emergenziale in tema di rimborsi circa gli eventi programmati e non tenuti in ragione del Covid-19.
L'appellante ha, dunque, censurato la sentenza di primo grado: R.G. n. 132/2022
a) in ordine al mancato accoglimento della eccezione preliminare di omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, avendo la Legge n. 70 del 25 giugno 2020, entrata in vigore il 30 giugno 2020, previsto una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria introducendo il comma 6-ter all'art. 3 del D.L.
23 febbraio 2020, con riferimento alle controversie in materia di obbligazioni contrattuali incise dalle misure di contenimento dispose durante la pandemia;
b) con riguardo al rigetto della eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta, atteso che si occupa esclusivamente del servizio di Parte_1 biglietteria e di prevendita di titoli di ingresso per spettacoli, manifestazioni culturali ed eventi sportivi in ragione del mandato con rappresentanza ricevuto dagli organizzatori;
che il ruolo di è evidenziato ai consumatori Parte_1 nei “Termini e condizioni di acquisto” pubblicate sul sito nel footer ove è riportato che la vendita è “effettuata da in nome e per conto Parte_1 dell'organizzatore dell'evento”; che, pertanto, le scelti inerenti al rimborso non ricadono sulla biglietteria ma sull'organizzatore; che tanto è previsto anche dal
Decreto Cura Italia (art. 88 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18) , convertito con la
Legge del 24 aprile 2020 n. 27;
c) in ordine all'accoglimento della domanda principale atteso che, nella parte motiva, il giudice di prime cure ha ritenuto che emettendo il voucher, Parte_1 abbia tenuto un comportamento ingannevole ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, inducendo il cliente a comprare i biglietti.
Invero, in tesi di parte appellante, non avrebbe mai potuto Parte_1 avvisare l'acquirente del voucher al momento dell'acquisto atteso CP_1 che la normativa emergenziale è entrata in vigore successivamente e, comunque, la stessa ha disposto la possibilità in capo all'organizzatore di scegliere se rimborsare in forma specifica mediante emissione del voucher ovvero per equivalente.
In tesi di parte appellante, il giudice di prime cure non avrebbe, quindi, applicato l'art. 88 del Decreto Cura Italia ma solo l'art. 1463 c.c.;
d) con riferimento all'avvenuto riconoscimento del danno esistenziale, non avendo l'attore allegato né tantomeno provato il danno asseritamente CP_1 patito;
e) in ordine alle spese processuali, stante la necessità di riforma della sentenza di primo grado. R.G. n. 132/2022
L'appellante ha, poi, concluso chiedendo “nel merito, [di] rigettare ogni domanda proposta da nei confronti di perché improponibile CP_1 Parte_1 per carenza in capo alla stessa della legittimazione passiva. Gradatamente, in accoglimento delle eccezioni formulate in via preliminare e nel merito da parte convenuta ed odierna appellante rigettare ogni domanda proposta dall'attore in primo grado e odierno appellato perché totalmente infondata;
con vittoria di spese, diritto e onorari di entrambi i gradi e di giudizio”.
4. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04 aprile
2022, instando per la declaratoria di inammissibilità e/o CP_1 improponibilità dell'appello per omessa indicazione nell'atto di gravame delle parti della sentenza di primo grado da appellare e per l'assenza di chiari motivi di impugnativa con conseguente nullità dell'atto e per il rigetto del gravame, con conferma della sentenza n. 1317/2021 resa dal Giudice di Pace di Avellino, atteso che l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di conciliazione non è riportata nelle conclusioni dell'atto di appello ed è, pertanto, inammissibile;
che comunque la proposizione della domanda giudiziale è stata preceduta da una diffida ad adempiere e dall'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, trasmessa al destinatario presso la sede legale il 23 novembre 2020; che l'art. 3 co. 6 bis d.lgs. 6/2020 prevede che sono soggette alla condizione di procedibilità della mediazione solo le controversie di natura contrattuale in cui il rispetto delle misure emergenziali debba esser valutato come esimente ai sensi dell'art. 1218 c.c. e 1223 c.c.; che, pertanto, nel caso di specie, l'attore si è trovato nell'impossibilità di avere certezza dell'assoggettamento della sua domanda alla condizione di procedibilità, in quanto l'obbligazione contrattuale avrebbe potuto restare inadempiuta per ragioni indipendenti dall'adozione di misure di contenimento, atteso che ciò costituisce accertamento di fatto oggetto del giudizio di merito;
che, quanto al “difetto di legittimazione passiva” di la stessa, quale società venditrice, è Parte_1 da ritenersi parte del rapporto contrattuale in quanto è l'unico soggetto con cui si relaziona il consumatore e che gestisce qualsiasi aspetto del rapporto giuridico in essere tra le parti;
che il rimborso del prezzo del biglietto è stato affidato a la quale ha anche applicato un sovraprezzo ai biglietti, che, Parte_1 invece, di € 100 sono costati € 118,99 e, quanto, al merito della questione, R.G. n. 132/2022
l'appellato ha fatto rilevare che ha violato la normativa del Codice Parte_1 del Consumo.
L'appellato ha, pertanto, concluso instando per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza dell'appello ed, in subordine, ha chiesto di fissare udienza ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 28 del 2010 per l'espletamento della mediazione obbligatoria ovvero per la chiamata in giudizio dell'organizzatore “ in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con il favore delle spese ed onorari di giudizio.
5. Ciò posto, acquisito il fascicolo d'Ufficio di primo grado, il presente giudizio è stato rinviato per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Conclusosi con esito negativo il procedimento di mediazione, il giudizio, in ultimo,
è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, ove viene deciso all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., che tengono luogo della discussione orale della causa.
6. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del fascicolo in forza della variazione tabellare n. 9/2025 del 1° aprile 2025, contenuta nel decreto presidenziale n. 145/2025.
7. Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato , in quanto dalla lettura dell'atto introduttivo CP_1 del giudizio di appello è possibile evincere con sufficiente chiarezza sia le contestazioni alla pronuncia di primo grado mosse dall'appellante sia le argomentazioni dallo stesso sostenute per confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.
L'atto di appello risulta, dunque, esser stato formulato in maniera tale da consentire di individuare, non solo le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, ma anche gli errores attribuiti alla sentenza censurata.
8. Passando ad esaminare il merito della res controversa, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto laddove il Giudice di Pace di Avellino ha ritenuto – sia pure implicitamente – infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata in primo grado dalla convenuta Parte_1
Invero, l'odierno appellato , in primo grado, ha evocato in giudizio CP_1
onde sentir dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di Parte_1 R.G. n. 132/2022
compravendita dei due biglietti acquistati dall'attore per lo spettacolo Notre Dame de Paris per inadempimento della convenuta ex artt. 1453 e 1455 c.c. e per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex artt. 1256, 1463 e 1464 c.c., con conseguente condanna di tale società alla restituzione in suo favore della somma pari ad € 118,99 oltre interessi di mora e rivalutazione, versata a titolo di pagamento di due biglietti per l'evento “Notre Dame de Paris”, in programma ad
Eboli per l'8 marzo 2020, poi non tenutosi a causa del sopravvenire della pandemia da Covid-19 ed ha chiesto, altresì, di condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dall'attore nella misura di € 500,00 o in quella minore o maggiore accertata in corso di giudizio, oltre interessi dal dovuto al saldo, il tutto con vittoria di spese.
Ciò posto, è una società di biglietteria che svolge un servizio di Parte_1 prevendita dei titoli di ingresso per spettacoli, manifestazioni culturali ed eventi sportivi in nome e per conto delle società organizzatrici degli stessi.
Laddove la vendita dei biglietti avvenga tramite un canale di vendita diverso dall'organizzatore dell'evento, ossia attraverso un intermediario che agisce in nome e per conto dell'organizzatore, così come accaduto nel caso di specie, si configurano tre distinti rapporti giuridici: in primo luogo, il rapporto tra l'intermediario e l'organizzatore, con il quale quest'ultimo colloca sul mercato il proprio prodotto avvalendosi dei servizi offerti dall'intermediario; in secondo luogo, il rapporto tra l'intermediario e il terzo acquirente, attraverso il quale l'intermediario riceve la prenotazione, incassa il prezzo del biglietto e lo versa all'organizzatore; infine, il rapporto tra l'organizzatore e l'acquirente dei biglietti, derivante dal contratto concluso tra le parti tramite l'intermediario.
Dunque, il rapporto intercorrente tra e attiene alla CP_1 Parte_1 mera compravendita dei biglietti, mentre il rapporto obbligatorio inerente alla prestazione dell'erogazione dello spettacolo sussiste non già con l'intermediario ma con l'organizzatore dell'evento, nel caso di specie, Controparte_2
Ne consegue che è semplicemente una mandataria con rappresentanza Parte_1 della società organizzatrice, non bastando a renderla parte sostanziale del rapporto il sovraprezzo pagato dei biglietti.
Tanto emerge chiaramente dalle condizioni generali di contratto prodotte da al doc. n. 1 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta e, Parte_1 segnatamente, all'art. 1, ove è riportato che “le presenti Condizioni Generali di R.G. n. 132/2022
Contratto (CGC) disciplinano la compravendita a distanza e, per quanto compatibili e non altrimenti derogate, la compravendita non a distanza, dei biglietti per eventi nazionali e internazionali di spettacolo e/o di intrattenimento culturale e sportivo, effettuata da in nome e per conto dell'organizzatore dell'evento Parte_1 nonché il contratto di fornitura dei servizi, necessari e accessori alla compravendita di tali biglietti, prestati da . Parte_1
Tali condizioni generali non risultano essere vessatorie né contrarie al Codice del
Consumo, atteso che non determinano alcuno squilibrio di diritti e obblighi, non avendo previsto alcuna esclusione della propria responsabilità Parte_1 circa l'attività di vendita di biglietti, cui essa è preposta.
A tanto aggiungasi che la disciplina emergenziale adottata per far fronte alla diffusione del virus Covid-19 ha previsto che le richieste di rimborso del corrispettivo dei titoli di acquisto andassero formulate al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati.
Ne consegue che le domande attoree di risoluzione del contratto di compravendita dei due biglietti per lo spettacolo Notre Dame de Paris, di restituzione del corrispettivo versato per l'acquisto di tali biglietti avrebbero dovuto esser proposte, non già nei confronti di che ha operato quale mero Parte_1 intermediario dell'operazione di vendita, ma nei riguardi dell'organizzatore dell'evento, unico titolare dei titoli di ingresso e soggetto che ha ricevuto quanto versato dall'acquirente, trasferendo a quest'ultimo i relativi titoli, a fronte del pagamento.
Alcun rilievo assume ai fini della presente decisione la circostanza che CP_1
abbia richiesto con comparsa di costituzione e risposta depositata in appello
[...]
l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'organizzatore dell'evento.
Invero, quand'anche l'interesse dell'attore alla chiamata in causa del terzo fosse insorto a seguito delle difese della convenuta, l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo avrebbe dovuto esser formulata, a pena di decadenza, dall'attore in primo grado innanzi al Giudice di Pace nella prima udienza.
Ciò non è accaduto, laddove all'udienza di prima comparizione celebrata in data 02 aprile 2021, l'attore ha, tra l'altro, insistito sulla sussistenza della CP_1 legittimazione passiva in capo alla convenuta ed ha all'uopo Parte_1 chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e discussione con termine per note (cfr. verbale di udienza del 02 aprile 2021). R.G. n. 132/2022
Soltanto in sede di comparsa conclusionale depositata in data 03 maggio 2021 e, dunque, ben oltre il termine di legge, l'attore ha chiesto al Giudice di CP_1
Pace di Avellino l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'organizzatore dell'evento.
9. Dalle esposte argomentazioni in fatto e diritto discende che, in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza n. Parte_1
1317/2021 emessa dal Giudice di Pace di Avellino in data 03 giugno 2021 e depositata il04 giugno 2021, le domande proposte in primo grado da CP_1 vanno integralmente rigettate, per carenza di “legittimazione passiva” in capo alla convenuta Parte_1
10. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione dell'accoglimento dell'appello, il Giudice d'appello ha il potere/dovere di procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado di giudizio, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che seguono la soccombenza dell'appellato ex art. 91 c.p.c. CP_1
e si liquidano come in dispositivo, secondo il D.M. n. 55 del 10.3.2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, valori medi, ad eccezione della fase istruttoria, in quanto non espletata e di quella decisoria, cui trovano applicazione i valori minimi, anche in considerazione del modulo decisionale adottato in appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1371/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Avellino il 03.06.2021 e depositata in data 04.06.2021, proposto da Parte_1 nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, difesa ed
[...] CP_1 eccezione, così provvede:
- in accoglimento del gravame proposto da ed in riforma della Parte_1 sentenza n. 1371/2021 resa dal Giudice di Pace di Avellino in data 03 giugno 2021
e depositata il 04 giugno 2021, rigetta le domande proposte in primo grado da nei confronti di CP_1 Parte_1 R.G. n. 132/2022
- condanna l'appellato alla rifusione, in favore di CP_1 Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in € 312,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge e rimborso spese generali al 15% e, quanto al presente grado di giudizio, in € 91,50 per esborsi ed € 462,00 per compensi professionali, oltre IVA e
CPA, se dovute, come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 132/2022
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 28 OTTOBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi,
l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto con cui è stata disposta la celebrazione dell'odierna udienza a trattazione scritta;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito di note scritte, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
R.G. n. 132/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 132 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Avellino – vendita di cose mobili, pendente
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Milano, alla via Fabio Filzi n. 29, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Andrea
GG (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata in Milano, alla via Freguglia n. 10;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato ad [...] il [...] ed CP_1 CodiceFiscale_2 ivi residente, alla via L.go Scocca n. 2, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. e, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Roberto Coppola (C.F. , presso il cui CodiceFiscale_3 studio è elettivamente domiciliato in Avellino, al corso V. Emanuele n. 8;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.. R.G. n. 132/2022
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre
2006, n. 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione tempestivamente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1317/2021 emessa il 03.06.2021 e depositata il 04.06.2021, con cui il Giudice di Pace di Avellino ha accolto ai sensi dell'art. 113 c.p.c. le domande attoree e, per l'effetto, ha dichiarato risolto il contratto di acquisto di due biglietti per lo spettacolo teatrale “Notre Dame de
Paris” ed ha condannato l'odierna appellante in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore di CP_1 della somma di € 118,99 oltre interessi legali, versata dall'attore a titolo di corrispettivo nonché al pagamento di € 200,00, a titolo di risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € 300,00 per compenso oltre
IVA, accessori di legge, € 43,00 per esborsi e spese generali al 15% del compenso.
3. L'appellante ha premesso in fatto:
- che, in data 16 gennaio 2020, ha acquistato sulla piattaforma online CP_1
della convenuta con ordine , due biglietti per Parte_1 P.IVA_2
l'evento “Notre Dame de Paris”, in programma ad Eboli per l'8 marzo 2020;
- che è un intermediario di biglietteria svolgente il servizio di Parte_1
prevendita dei titoli di ingresso per spettacoli, manifestazioni culturali ed eventi sportivi in nome e per conto delle società organizzatrici degli stessi nonché su loro mandato;
- che il sito di è organizzato in modo da obbligare chi intende Parte_1
acquistare a registrarsi ed a creare un proprio account e ad accettare, mediante la tecnica nota come “point and click”, le condizioni generali del sito;
- che, a seguito all'acquisto dei biglietti, avvenuto nei primi mesi del 2020, si è diffusa l'emergenza sanitaria da Covid-19 ed, in ragione di ciò, il Governo ha R.G. n. 132/2022
adottato le prime misure per contrastare la diffusione dell'epidemia, disponendo, con l'art. 2, comma 1, lett. b) e d) del Decreto del Presidente del Consiglio dell'8 marzo 2020, la sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato nonché la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
- che tale norma è stata prorogata con il susseguirsi di vari DPCM, emanati durante la pandemia;
- che l'art. 88 del Decreto Cura Italia, convertito con modificazioni in L. n. 27 del
2020, ha previsto, a seguito delle misure descritte nell'art. 2 comma 1 lett. b) e d) del Decreto del Presidente del Consiglio dell'8 marzo 2020, ai sensi dell'art. 1463
c.c., la “sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura”;
- che, pertanto, tale norma ha riconosciuto in capo agli acquirenti la facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto,
“apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto”;
- che l'organizzatore dell'evento, verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l'inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto dell'istanza di rimborso, deve emettere un voucher di pari importo a titolo di acquisto da utilizzare entro un anno dall'emissione;
- che l'art. 88 del Decreto Cura Italia è stato modificato dall'art. 183 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, estendendo la durata del voucher a 18 mesi;
- che il Decreto Rilancio è stato convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020, la quale ha modificato l'art. 183 e, dunque, l'art. 88 del Decreto Cura
Italia, introducendo un ulteriore periodo, ossia quello che prevede che
“l'organizzatore di concerti di musica leggera provvede comunque al rimborso dei titoli di acquisto con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del R.G. n. 132/2022
concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata”;
- che, da ultimo, il comma 2 dell'art. 88 della Legge 21 maggio 2021 n. 69 ha convertito con modificazioni il D.L. 22 marzo 2021 n. 41, estendendo la validità del voucher da 18 mesi a 36 mesi;
- che, pertanto, laddove vi sia la cancellazione di un evento rientrante nella categoria della musica leggera, l'acquirente dei relativi titoli di ingresso ha diritto ad avere il rimborso monetario;
- che, invece, laddove vi sia la cancellazione di un evento non rientrante nella categoria della “musica leggera” non si applica la Legge n. 77 del 2020 e l'organizzatore ha la facoltà di scegliere se effettuare il rimborso monetario ovvero il rimborso mediante voucher;
- che, nel caso di specie, gli eventi rinviati non possono essere disciplinati dalla
Legge n. 77 del 2020 e dunque l'organizzatore ha facoltà di scegliere;
- che l'organizzatore dell'evento “Notre Dame” ha rinviato lo stesso dapprima al 07 novembre 2021 e successivamente al 27 novembre 2022;
- che l'organizzatore ha dunque deciso di rimborsare il cliente mediante l'emissione di un voucher;
- che, in ragione del rapporto intercorrente tra l'organizzatore e la società biglietteria, l'organizzatore di “Notre Dame” ha demandato a le Parte_1 procedure di rimborso fornendo a quest'ultima a mezzo mail le istruzioni circa le modalità e le tempistiche delle stesse;
- che, pertanto, l'attore ha formulato istanza di rimborso ed è stato rimborsato mediante l'emissione di voucher;
- che, tuttavia, con atto di citazione del giudizio di primo grado, , CP_1
senza specificare di aver ricevuto i voucher, ha richiesto il rimborso del prezzo pagato per i biglietti con ordine 1177816915;
- che, in primo grado, si è costituita eccependo il mancato Parte_1
esperimento della mediazione obbligatoria, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto non organizzatrice degli eventi ed, infine, la mancata considerazione della normativa emergenziale in tema di rimborsi circa gli eventi programmati e non tenuti in ragione del Covid-19.
L'appellante ha, dunque, censurato la sentenza di primo grado: R.G. n. 132/2022
a) in ordine al mancato accoglimento della eccezione preliminare di omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, avendo la Legge n. 70 del 25 giugno 2020, entrata in vigore il 30 giugno 2020, previsto una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria introducendo il comma 6-ter all'art. 3 del D.L.
23 febbraio 2020, con riferimento alle controversie in materia di obbligazioni contrattuali incise dalle misure di contenimento dispose durante la pandemia;
b) con riguardo al rigetto della eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta, atteso che si occupa esclusivamente del servizio di Parte_1 biglietteria e di prevendita di titoli di ingresso per spettacoli, manifestazioni culturali ed eventi sportivi in ragione del mandato con rappresentanza ricevuto dagli organizzatori;
che il ruolo di è evidenziato ai consumatori Parte_1 nei “Termini e condizioni di acquisto” pubblicate sul sito nel footer ove è riportato che la vendita è “effettuata da in nome e per conto Parte_1 dell'organizzatore dell'evento”; che, pertanto, le scelti inerenti al rimborso non ricadono sulla biglietteria ma sull'organizzatore; che tanto è previsto anche dal
Decreto Cura Italia (art. 88 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18) , convertito con la
Legge del 24 aprile 2020 n. 27;
c) in ordine all'accoglimento della domanda principale atteso che, nella parte motiva, il giudice di prime cure ha ritenuto che emettendo il voucher, Parte_1 abbia tenuto un comportamento ingannevole ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, inducendo il cliente a comprare i biglietti.
Invero, in tesi di parte appellante, non avrebbe mai potuto Parte_1 avvisare l'acquirente del voucher al momento dell'acquisto atteso CP_1 che la normativa emergenziale è entrata in vigore successivamente e, comunque, la stessa ha disposto la possibilità in capo all'organizzatore di scegliere se rimborsare in forma specifica mediante emissione del voucher ovvero per equivalente.
In tesi di parte appellante, il giudice di prime cure non avrebbe, quindi, applicato l'art. 88 del Decreto Cura Italia ma solo l'art. 1463 c.c.;
d) con riferimento all'avvenuto riconoscimento del danno esistenziale, non avendo l'attore allegato né tantomeno provato il danno asseritamente CP_1 patito;
e) in ordine alle spese processuali, stante la necessità di riforma della sentenza di primo grado. R.G. n. 132/2022
L'appellante ha, poi, concluso chiedendo “nel merito, [di] rigettare ogni domanda proposta da nei confronti di perché improponibile CP_1 Parte_1 per carenza in capo alla stessa della legittimazione passiva. Gradatamente, in accoglimento delle eccezioni formulate in via preliminare e nel merito da parte convenuta ed odierna appellante rigettare ogni domanda proposta dall'attore in primo grado e odierno appellato perché totalmente infondata;
con vittoria di spese, diritto e onorari di entrambi i gradi e di giudizio”.
4. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04 aprile
2022, instando per la declaratoria di inammissibilità e/o CP_1 improponibilità dell'appello per omessa indicazione nell'atto di gravame delle parti della sentenza di primo grado da appellare e per l'assenza di chiari motivi di impugnativa con conseguente nullità dell'atto e per il rigetto del gravame, con conferma della sentenza n. 1317/2021 resa dal Giudice di Pace di Avellino, atteso che l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di conciliazione non è riportata nelle conclusioni dell'atto di appello ed è, pertanto, inammissibile;
che comunque la proposizione della domanda giudiziale è stata preceduta da una diffida ad adempiere e dall'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, trasmessa al destinatario presso la sede legale il 23 novembre 2020; che l'art. 3 co. 6 bis d.lgs. 6/2020 prevede che sono soggette alla condizione di procedibilità della mediazione solo le controversie di natura contrattuale in cui il rispetto delle misure emergenziali debba esser valutato come esimente ai sensi dell'art. 1218 c.c. e 1223 c.c.; che, pertanto, nel caso di specie, l'attore si è trovato nell'impossibilità di avere certezza dell'assoggettamento della sua domanda alla condizione di procedibilità, in quanto l'obbligazione contrattuale avrebbe potuto restare inadempiuta per ragioni indipendenti dall'adozione di misure di contenimento, atteso che ciò costituisce accertamento di fatto oggetto del giudizio di merito;
che, quanto al “difetto di legittimazione passiva” di la stessa, quale società venditrice, è Parte_1 da ritenersi parte del rapporto contrattuale in quanto è l'unico soggetto con cui si relaziona il consumatore e che gestisce qualsiasi aspetto del rapporto giuridico in essere tra le parti;
che il rimborso del prezzo del biglietto è stato affidato a la quale ha anche applicato un sovraprezzo ai biglietti, che, Parte_1 invece, di € 100 sono costati € 118,99 e, quanto, al merito della questione, R.G. n. 132/2022
l'appellato ha fatto rilevare che ha violato la normativa del Codice Parte_1 del Consumo.
L'appellato ha, pertanto, concluso instando per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza dell'appello ed, in subordine, ha chiesto di fissare udienza ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 28 del 2010 per l'espletamento della mediazione obbligatoria ovvero per la chiamata in giudizio dell'organizzatore “ in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con il favore delle spese ed onorari di giudizio.
5. Ciò posto, acquisito il fascicolo d'Ufficio di primo grado, il presente giudizio è stato rinviato per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Conclusosi con esito negativo il procedimento di mediazione, il giudizio, in ultimo,
è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, ove viene deciso all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., che tengono luogo della discussione orale della causa.
6. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del fascicolo in forza della variazione tabellare n. 9/2025 del 1° aprile 2025, contenuta nel decreto presidenziale n. 145/2025.
7. Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato , in quanto dalla lettura dell'atto introduttivo CP_1 del giudizio di appello è possibile evincere con sufficiente chiarezza sia le contestazioni alla pronuncia di primo grado mosse dall'appellante sia le argomentazioni dallo stesso sostenute per confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.
L'atto di appello risulta, dunque, esser stato formulato in maniera tale da consentire di individuare, non solo le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, ma anche gli errores attribuiti alla sentenza censurata.
8. Passando ad esaminare il merito della res controversa, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto laddove il Giudice di Pace di Avellino ha ritenuto – sia pure implicitamente – infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata in primo grado dalla convenuta Parte_1
Invero, l'odierno appellato , in primo grado, ha evocato in giudizio CP_1
onde sentir dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di Parte_1 R.G. n. 132/2022
compravendita dei due biglietti acquistati dall'attore per lo spettacolo Notre Dame de Paris per inadempimento della convenuta ex artt. 1453 e 1455 c.c. e per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex artt. 1256, 1463 e 1464 c.c., con conseguente condanna di tale società alla restituzione in suo favore della somma pari ad € 118,99 oltre interessi di mora e rivalutazione, versata a titolo di pagamento di due biglietti per l'evento “Notre Dame de Paris”, in programma ad
Eboli per l'8 marzo 2020, poi non tenutosi a causa del sopravvenire della pandemia da Covid-19 ed ha chiesto, altresì, di condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dall'attore nella misura di € 500,00 o in quella minore o maggiore accertata in corso di giudizio, oltre interessi dal dovuto al saldo, il tutto con vittoria di spese.
Ciò posto, è una società di biglietteria che svolge un servizio di Parte_1 prevendita dei titoli di ingresso per spettacoli, manifestazioni culturali ed eventi sportivi in nome e per conto delle società organizzatrici degli stessi.
Laddove la vendita dei biglietti avvenga tramite un canale di vendita diverso dall'organizzatore dell'evento, ossia attraverso un intermediario che agisce in nome e per conto dell'organizzatore, così come accaduto nel caso di specie, si configurano tre distinti rapporti giuridici: in primo luogo, il rapporto tra l'intermediario e l'organizzatore, con il quale quest'ultimo colloca sul mercato il proprio prodotto avvalendosi dei servizi offerti dall'intermediario; in secondo luogo, il rapporto tra l'intermediario e il terzo acquirente, attraverso il quale l'intermediario riceve la prenotazione, incassa il prezzo del biglietto e lo versa all'organizzatore; infine, il rapporto tra l'organizzatore e l'acquirente dei biglietti, derivante dal contratto concluso tra le parti tramite l'intermediario.
Dunque, il rapporto intercorrente tra e attiene alla CP_1 Parte_1 mera compravendita dei biglietti, mentre il rapporto obbligatorio inerente alla prestazione dell'erogazione dello spettacolo sussiste non già con l'intermediario ma con l'organizzatore dell'evento, nel caso di specie, Controparte_2
Ne consegue che è semplicemente una mandataria con rappresentanza Parte_1 della società organizzatrice, non bastando a renderla parte sostanziale del rapporto il sovraprezzo pagato dei biglietti.
Tanto emerge chiaramente dalle condizioni generali di contratto prodotte da al doc. n. 1 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta e, Parte_1 segnatamente, all'art. 1, ove è riportato che “le presenti Condizioni Generali di R.G. n. 132/2022
Contratto (CGC) disciplinano la compravendita a distanza e, per quanto compatibili e non altrimenti derogate, la compravendita non a distanza, dei biglietti per eventi nazionali e internazionali di spettacolo e/o di intrattenimento culturale e sportivo, effettuata da in nome e per conto dell'organizzatore dell'evento Parte_1 nonché il contratto di fornitura dei servizi, necessari e accessori alla compravendita di tali biglietti, prestati da . Parte_1
Tali condizioni generali non risultano essere vessatorie né contrarie al Codice del
Consumo, atteso che non determinano alcuno squilibrio di diritti e obblighi, non avendo previsto alcuna esclusione della propria responsabilità Parte_1 circa l'attività di vendita di biglietti, cui essa è preposta.
A tanto aggiungasi che la disciplina emergenziale adottata per far fronte alla diffusione del virus Covid-19 ha previsto che le richieste di rimborso del corrispettivo dei titoli di acquisto andassero formulate al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati.
Ne consegue che le domande attoree di risoluzione del contratto di compravendita dei due biglietti per lo spettacolo Notre Dame de Paris, di restituzione del corrispettivo versato per l'acquisto di tali biglietti avrebbero dovuto esser proposte, non già nei confronti di che ha operato quale mero Parte_1 intermediario dell'operazione di vendita, ma nei riguardi dell'organizzatore dell'evento, unico titolare dei titoli di ingresso e soggetto che ha ricevuto quanto versato dall'acquirente, trasferendo a quest'ultimo i relativi titoli, a fronte del pagamento.
Alcun rilievo assume ai fini della presente decisione la circostanza che CP_1
abbia richiesto con comparsa di costituzione e risposta depositata in appello
[...]
l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'organizzatore dell'evento.
Invero, quand'anche l'interesse dell'attore alla chiamata in causa del terzo fosse insorto a seguito delle difese della convenuta, l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo avrebbe dovuto esser formulata, a pena di decadenza, dall'attore in primo grado innanzi al Giudice di Pace nella prima udienza.
Ciò non è accaduto, laddove all'udienza di prima comparizione celebrata in data 02 aprile 2021, l'attore ha, tra l'altro, insistito sulla sussistenza della CP_1 legittimazione passiva in capo alla convenuta ed ha all'uopo Parte_1 chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e discussione con termine per note (cfr. verbale di udienza del 02 aprile 2021). R.G. n. 132/2022
Soltanto in sede di comparsa conclusionale depositata in data 03 maggio 2021 e, dunque, ben oltre il termine di legge, l'attore ha chiesto al Giudice di CP_1
Pace di Avellino l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'organizzatore dell'evento.
9. Dalle esposte argomentazioni in fatto e diritto discende che, in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza n. Parte_1
1317/2021 emessa dal Giudice di Pace di Avellino in data 03 giugno 2021 e depositata il04 giugno 2021, le domande proposte in primo grado da CP_1 vanno integralmente rigettate, per carenza di “legittimazione passiva” in capo alla convenuta Parte_1
10. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione dell'accoglimento dell'appello, il Giudice d'appello ha il potere/dovere di procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado di giudizio, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che seguono la soccombenza dell'appellato ex art. 91 c.p.c. CP_1
e si liquidano come in dispositivo, secondo il D.M. n. 55 del 10.3.2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, valori medi, ad eccezione della fase istruttoria, in quanto non espletata e di quella decisoria, cui trovano applicazione i valori minimi, anche in considerazione del modulo decisionale adottato in appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1371/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Avellino il 03.06.2021 e depositata in data 04.06.2021, proposto da Parte_1 nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, difesa ed
[...] CP_1 eccezione, così provvede:
- in accoglimento del gravame proposto da ed in riforma della Parte_1 sentenza n. 1371/2021 resa dal Giudice di Pace di Avellino in data 03 giugno 2021
e depositata il 04 giugno 2021, rigetta le domande proposte in primo grado da nei confronti di CP_1 Parte_1 R.G. n. 132/2022
- condanna l'appellato alla rifusione, in favore di CP_1 Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in € 312,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge e rimborso spese generali al 15% e, quanto al presente grado di giudizio, in € 91,50 per esborsi ed € 462,00 per compensi professionali, oltre IVA e
CPA, se dovute, come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani