Ordinanza collegiale 24 ottobre 2025
Sentenza breve 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 09/12/2025, n. 22103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22103 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22103/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10723/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10723 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandra Pillinini e Daria Pietrocarlo, con domicilio eletto presso lo studio Daria Pietrocarlo in Roma, via Adolfo Gandiglio 27;
contro
Istituto Comprensivo NC De AN, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Comune di Genzano, Regione Lazio, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa adozione delle misure cautelari
del Piano Educativo Individualizzato Prot. -OMISSIS-/E dell’Istituto Comprensivo NC De AN d.d. 26.05.2025 e comunicato ai ricorrenti in data 24.06.2025 privo delle firme di tutto il corpo docente e dei genitori e sottoscritto solo dalla insegnante di sostegno -OMISSIS- nella parte in cui non sono previste le ore per l’assistente alla Comunicazione Aumentativa Alternativa in favore della minore -OMISSIS-, e di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e collegato al precedente, anche, allo stato, non conosciuto dai ricorrenti;
nonché per l’accertamento
- del diritto della alunna, -OMISSIS-, quale minore affetta da handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1994, alla assistente alla comunicazione aumentativa alternativa per 27 ore settimanali durante l’anno scolastico 2025/2026, in quanto misura necessaria ed adeguata alla sua patologia;
Nonché per la condanna
dell’amministrazione scolastica alla immediata riformulazione del PEI relativo all’a.s. 2025/2026 con la motivata previsione del numero di ore di CAA nella misura di 27 ore settimanali ritenute necessarie per assicurare il diritto all’inclusione scolastica dell’alunna e alla sua esecuzione in favore della minore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto Comprensivo NC De AN e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Marco RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22 settembre 2025 i ricorrenti hanno impugnato il Piano Educativo Individualizzato indicato in epigrafe nella parte in cui non contiene l’indicazione delle ore per l’assistente alla Comunicazione Aumentativa Alternativa in favore della minore -OMISSIS- ma la sola previsione che “ i genitori chiederanno la copertura massima delle ore ”.
Con unico articolato motivo parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità del PEI impugnato sub specie di eccesso di potere dal momento che, a fronte della situazione di disabilità grave della minore e dei certificati e delle valutazioni espresse dalla ASL Roma 6, pur prevedendo come obiettivo in favore dell’alunna la necessità di “ stimolare comunicazione e linguaggio ”, non menziona il numero di ore di CAA da assegnare alla minore la quale, peraltro, negli anni scolastici precedenti, ha sempre usufruito di un assistente alla comunicazione.
L’Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio e in data 17 ottobre 2025 ha depositato una relazione del dirigente scolastico dell’istituto in epigrafe con la quale è stato rappresentato che, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente nel ricorso, “ i docenti, invece e ovviamente, concordano sulla necessità dell’assistente alla CAA ”, evidenziando altresì “ l’ormai imminente redazione e approvazione del PEI nel primo GLO dell’anno, a ottobre 2025 ”.
Con ordinanza collegiale n. 18565/2025, resa all’esito della camera di consiglio del 22 ottobre 2025, la Sezione ha rinviato la trattazione dell’istanza cautelare all’udienza camerale del 19 novembre 2025, disponendo il deposito, da parte dell’Amministrazione, del nuovo PEI in fase di approvazione.
Alla successiva camera di consiglio il difensore dei ricorrenti ha chiesto un rinvio per poter esaminare il PEI depositato dall’amministrazione nell’imminenza della discussione.
Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 parte ricorrente, esaminato il nuovo PEI adottato dall’Istituto scolastico, ha chiesto la cessata materia del contendere insistendo per la condanna alle spese.
All’esito della discussione, previo avviso della possibile definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con atto depositato il 19 novembre 2025 l’amministrazione ha prodotto in atti il nuovo PEI adottato dalla scuola nel quale, recependo le indicazioni del GLO, è stata stabilita la necessità, in ragione delle condizioni e delle esigenze della minore, di una “ figura professionale assistente CAA per n. 24 ore settimanali ”.
Rilevato il soddisfacimento della pretesa di parte ricorrente va dichiarata la cessata materia del contendere.
La peculiarità della fattispecie concreta giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, fermo restando il rimborso del contributo unificato versato, in favore dei ricorrenti ed a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, fermo restando il rimborso del contributo unificato versato, in favore dei ricorrenti ed a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE CO, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco RI | IE CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.