Art. 4. 1. Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa nel settore della zootecnia e di conseguire lo snellimento del procedimento relativo all'erogazione dei relativi premi ed indennita' di carattere comunitario e nazionale, secondo criteri di economicita' e pubblicita', il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con decreto, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ((d'intesa con)) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ((di Trento e di Bolzano)) , determinano le modalita' e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale ((prevista dal regolamento)) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 , nonche' per la trasmissione informatica dei dati.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati, altresi', i termini per la conclusione di ciascuna fase dei relativi procedimenti.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati, altresi', i termini per la conclusione di ciascuna fase dei relativi procedimenti.