Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01201/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00795/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 795 del 2025, proposto dai sigg.ri MI De CA, DA De CA e RI CU, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Celle di Bulgheria, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura -Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di LE e Avellino - in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in LE, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Nel ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento delle Amministrazioni intimate, ciascuno per quanto di propria competenza, a fronte dell’istanza di condono a suo tempo presentata dagli interessati e nonostante l'atto di impulso notificato in data 18.12.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione statale intimata;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, sul presupposto di essere proprietari di un edificio posto nel Comune di Celle di Bulgheria, hanno lamentato il mancato riscontro dell’istanza di condono a suo tempo presentata ai sensi della L. 47/1985 dal padre poi deceduto.
2. In particolare i ricorrenti hanno premesso che gli allora proprietari e loro genitori danti causa avevano allora presentato istanza di condono per opere realizzate sul predetto immobile situato nel predetto Comune, precisamente alla in Via Provinciale n. 17/B e identificato in catasto al foglio 16, particella 292 sub 2,3,4,5 ricadente in “zona omogenea B” del P.R.G. e posto altresì in area paesaggisticamente vincolata.
Gli stessi ricorrenti hanno poi specificato che con nota prot. n. 20516 del 09.11.2020, notificata in data 07.01.2021, la Soprintendenza BAP aveva emesso un “ preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990 nel corso del procedimento” , chiedendo in particolare un’integrazione documentale.
Detta integrazione, supportata da chiarimenti forniti dal tecnico di fiducia degli interessati, sarebbe stata a loro dire trasmessa tempestivamente, ma né l’Autorità statale né il Comune avrebbero mai riscontrato né dato seguito alle stesse osservazioni.
2.1 Di conseguenza gli interessati hanno dapprima presentato un sollecito con la nota del 18.12.2024; rimasto senza riscontro anche quest’ultimo tentativo gli stessi hanno quindi adito questo TAR con il gravame in epigrafe al fine di far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di condono, condannando le amministrazioni intimate a provvedere, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, alla definizione del procedimento.
2.2 Il Ministero si è costituito in giudizio deducendo l’infondatezza del ricorso e sottolineando di non aver mai ricevuto le suddette osservazioni al preavviso di diniego che, sulla base di quanto affermato dai ricorrenti, sarebbero invece state trasmesse nel mese di dicembre del 2020. Il Comune non si è costituito in giudizio.
2.3 Alla odierna camera di consiglio, sentite le parti come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione.
3. Il ricorso è ammissibile e fondato nei sensi della motivazione che segue.
4. Occorre premettere che, in via generale, il dovere delle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento discende dall'art. 2 della legge n. 241/1990, disposizione di portata generale che risponde all'esigenza di non consentire alla pubblica amministrazione di lasciare gli interessati in una perdurante incertezza sull'esito del procedimento medesimo.
5. L'Amministrazione è dunque tenuta a dare riscontro all'istanza proveniente dal privato (ovvero, com'è nella specie, alla diffida-sollecito affinché il procedimento sia definito), poiché quest'ultimo è portatore - per ragioni di giustizia ed equità discendenti dalla scadenza del termine perentorio per la presentazione della relativa istanza - di una legittima aspettativa a conoscere la determinazione incidente sulla sua sfera giuridica.
5.1. Con specifico riferimento al procedimento di condono edilizio, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il Collegio ritiene che, a fronte della formulazione da parte del privato che ha presentato domanda di condono, di una specifica richiesta volta ad ottenere un provvedimento espresso che definisca il procedimento, gravi sull'amministrazione un obbligo di provvedere, il cui inadempimento legittima il ricorso allo speciale rimedio giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. (cfr., in materia di silenzio inadempimento nel procedimento di condono, Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 6453; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 4 marzo 2024, n. 1460; T.A.R. Roma, sez. II quater, 7 agosto 2023, n. 13147; T.A.R. Lecce, sez. I, 21 giugno 2022, n. 1023; T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 6 maggio 2020, n. 4728, 23 dicembre 2021, n. 13413).
5.2 È altrettanto pacifico in giurisprudenza che, nell'ambito dei procedimenti di condono, il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 32, comma 1, l. n. 47/1985, è equiparabile, per natura e funzioni, all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 7, l. n. 1497/1939 (oggi art. 146 del d.lgs. n. 42/2004), essendo entrambi gli atti presupposto legittimante per la trasformazione urbanistico-edilizia di una zona protetta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2019, n. 1135; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 3 luglio 2015 n. 3585), e che la richiesta di parere di compatibilità con il vincolo paesaggistico è implicitamente formulata con l'istanza principale di condono: tanto si impone per ragioni complessive di economicità e speditezza procedimentale, nonché per l'ineludibile necessità di comparazione dei valori sottesi al vincolo con la sanatoria edilizia (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 5 maggio 2021 n. 2996).
5.3 Nella fattispecie in esame, sia la Soprintendenza che il Comune sono Amministrazioni destinatarie dell’obbligo di provvedere sull’istanza del ricorrente, data l’esistenza di un rapporto di presupposizione tra titolo edilizio e titolo paesaggistico, giacché il meccanismo di semplificazione previsto dall'art. 32, L. n. 47 del 1985 “ concerne una fase endoprocedimentale tesa all'acquisizione di un parere il quale costituisce condicio iuris per il rilascio della sanatoria edilizia (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 7 febbraio 2022, n. 828) e che concorre con gli altri requisiti previsti per la delibazione favorevole dell'istanza ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV ter , 04 gennaio 2024, n. 212).
6. Tanto premesso evidenzia il Collegio che nella situazione data entrambe le Amministrazioni hanno assunto un comportamento inspiegabilmente inerte, come dimostrato dalla circostanza che i ricorrenti, in attesa da anni della definizione del procedimento di sanatoria, hanno vanamente sollecitato l’emissione degli atti di rispettiva competenza.
In altri termini, seppure è fuor di dubbio che il parere della Soprintendenza sia condicio iuris del provvedimento di condono, in ogni caso il Comune avrebbe da parte sua assumere tempestivamente tutte le iniziative necessarie affinché il procedimento si concluda in tempi celeri, anche in considerazione del pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo il quale non può formarsi il silenzio assenso sulle istanze di sanatoria in area vincolata.
6.1 Allo stato non è decisivo il fatto che la Soprintendenza avesse o meno ricevuto le osservazioni trasmesse in riscontro al preavviso di rigetto del novembre 2020. Difatti non è in discussione che la stessa Soprintendenza abbia ricevuto la nota di sollecito del 18.12.2024 alla quale la stessa difesa erariale ha fatto riferimento: tale nota conteneva l’espresso riferimento alle precedenti osservazioni e sollecitava la definizione del procedimento. Di conseguenza, quantomeno dopo la ricezione di quest’ultimo sollecito la Soprintendenza è rimasta sostanzialmente inerte. Del resto, una volta non contestato che la documentazione integrativa fosse stata trasmessa quantomeno al Comune, non di meno sussisteva fin da allora l’inerzia di quest’ultimo nel non trasmettere la necessaria documentazione all’Amministrazione statale.
6.2 Neppure valgono a sottrarre l’Amministrazione alla dedotta inerzia le considerazioni svolte dalla difesa erariale in ordine all’infondatezza nel merito dell’istanza di sanatoria. All’evidenza, difatti, si tratta di un’inammissibile apposizione di una motivazione postuma resa in sede difensiva, al cospetto, invece, di un’istruttoria procedimentale ancora allo stato carente.
6.3 Ne è derivata, in conclusione, una sostanziale stasi procedimentale imputabile al comportamento inerte del Comune, per non aver dato seguito alle iniziative necessarie per la definizione del procedimento, e della Soprintendenza, per non aver assunto le determinazioni di propria competenza.
7. In virtù delle su esposte considerazioni, il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. è fondato e va accolto, con conseguente accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune di Celle di Bulgheria e dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di LE e Avellino, nonché condanna del medesimo Comune, previa acquisizione del parere definitivo della Soprintendenza necessario ai fini della valutazione del profilo paesaggistico, a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, da adottarsi entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
Resta impregiudicato il potere, in capo all’Amministrazione resistente, di determinare il contenuto dell’emanando provvedimento, atteso che il thema decidendum del presente giudizio è circoscritto all’accertamento della violazione dell’obbligo di provvedere e non comprende la valutazione della fondatezza della pretesa.
8. Quanto alla richiesta di nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione, il Collegio si riserva di procedere a tale nomina, ad istanza della parte interessata, in caso di persistente inerzia.
9. Sussistono infine giusti motivi per la compensazione delle spese processuali in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto:
- ordina alle Amministrazioni intimate e in particolare al Comune di Celle di Bulgheria, di definire il procedimento di condono oggetto di causa entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione o se precedente dalla notifica della presente sentenza;
- dispone che in caso di perdurante inerzia, su istanza della parte ricorrente il Tribunale provvederà alla nomina di un commissario ad acta in sostituzione delle Amministrazioni intimate.
Compensa le spese di giudizio tra le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gaetana Marena, Presidente
Laura Zoppo, Referendario
Roberto Ferrari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Ferrari | Gaetana Marena |
IL SEGRETARIO