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Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/03/2024, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
RG 10271/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Giuseppe Di Leone Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10271 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Monte di Dio n. 4, presso Parte_1
l'avv. Antonella Esposito, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Napoli, alla P.zza Vanvitelli n. 15, presso CP_1
lo studio dell'Avv. Alessandra Salerno, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 23.11.2023, parte ricorrente, allegando il venir meno dell'affectio coniugalis a causa dell'indifferenza del marito, del suo tradimento e delle condotte violente tenute, ha chiesto che sia pronunciata la separazione personale dal coniuge, con addebito di responsabilità a quest'ultimo. Inoltre, la ricorrente ha dedotto a) che i tre figli
Pag. 1 di 4 minori, dopo gli abusi subiti dalla figlia ell'agosto del 2023, sono stati collocati dal Per_1
Tribunale per i minorenni di Napoli in struttura protetta, previa sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
b) che essa ricorrente, soffrendo di una dipendenza patologica, ha in atto un percorso di disintossicazione farmacologica e un percorso di sostegno psicologico, curati dall' . Quanto ai provvedimenti accessori alla separazione, la ricorrente Org_1 CP_2
ha poi concluso chiedendo: la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento in proprio favore per la somma di € 200,00 mensili;
la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento in favore dei figli, compreso il figlio maggiorenne andato a vivere con la stessa in Secondigliano, per la somma di € 600,00 mensili, oltre al 60 % delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio tardivamente il 27.2.2024 il resistente, il quale ha contestato gli assunti di controparte, non si è opposto alla domanda di separazione e ha allegato l'autosufficienza economica dei coniugi e l'attuale convivenza con il figlio maggiorenne
, per concludere chiedendo il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla Per_2 ricorrente;
la previsione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minorenni ritenuto di giustizia;
l'assegnazione della casa coniugale.
All'udienza del 27.2.2024 è comparso soltanto il resistente, mentre parte ricorrente ha rinunciato al tentativo di conciliazione. Quindi il Giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 473 bis.22 ult. comma c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, il Giudice delegato ha ritenuto che non vi fossero provvedimenti temporanei e urgenti da adottare e, pertanto, autorizzate le parti a vivere separatamente, ha ordinato la discussione orale della causa.
All'esito, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al collegio.
Il PM, in data 4.3.2024, ha apposto il suo visto.
2. Sulla separazione giudiziale e sulla domanda di addebito
La domanda avente ad oggetto la richiesta di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità della situazione rappresentata negli atti, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della coabitazione, sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Pag. 2 di 4 La separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma I c.p.c., atteso la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente non è risultata provata. Sul punto, il collegio ritiene pienamente condivisibile l'ordinanza emessa dal Giudice delegato in data 27.2.2024, per le ragioni ivi addotte che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
3. Sui provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli minorenni
Risulta documentato in atti che il Tribunale per i Minorenni di Napoli, in data 13.9.2023, ha disposto la sospensione dalla responsabilità genitoriale delle parti riguardo ai figli minorenni
, nato il [...] in [...], nata l'[...] in [...], e Persona_3 Persona_4
, nata il [...] in [...], con nomina del curatore speciale e del tutore Persona_5 nell'interesse dei minori, collocazione in casa-famiglia e divieto di contatti di qualsiasi tipo tra i genitori e i minori.
Per tali ragioni, ritiene il Tribunale che non vi siano provvedimenti da adottare in ordine al regime di affidamento dei minori, tenuto conto degli accertamenti sulla genitorialità delle parti in corso dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli, circostanza che a mente dell'art. 38 disp. att. c.c. vede il Tribunale di Napoli Nord in posizione passiva rispetto all'eventuale trasmissione degli atti per competenza a seguito dell'introduzione del giudizio di separazione, trasmissione che non è intervenuta prima della rimessione in decisione della causa.
La collocazione in casa-famiglia dei minori, quanto al profilo relativo al loro mantenimento, non consente di adottare alcuna statuizione nel rapporto tra le parti.
4. Sul mantenimento richiesto dalla ricorrente nell'interesse del figlio maggiorenne
La domanda deve essere rigettata, atteso che risulta pacifico tra le parti che il figlio Per_2 conviva con il padre e abbia un'occupazione lavorativa, risultando pertanto economicamente autosufficiente.
5. Sull'assegnazione della casa coniugale richiesta dal resistente
La domanda deve essere rigettata, atteso che l'autosufficienza economica del figlio maggiorenne non consente l'emissione del provvedimento di cui all'art. 337 sexies c.c. Per_2
6. Sul mantenimento richiesto dalla ricorrente in proprio favore
É noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, che si ritiene di condividere
(cfr. tra le altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005; Cass. n. 18538/2013; Cass. n.
605/2017) al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno
Pag. 3 di 4 di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non
è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr.
Cass. n. 17134/2004).
Nel caso di specie, la domanda avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata, atteso che non risulta provata una significativa disparità reddituale tra i coniugi, né sono stati offerti elementi utili a determinare il tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di convivenza. Invero, la ricorrente dichiara nell'atto introduttivo di essere percettrice del reddito di cittadinanza, senza offrire alcuna indicazione sull'ammontare delle proprie entrare né documentandole.
7. Sulle spese del giudizio
Avuto riguardo alla natura della controversia, con necessità di ricorso al giudice, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.;
2) Rigetta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
3) Rigetta le ulteriori domande avanzate dalle parti;
4) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
5) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caivano (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 37, parte I, S. -,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 26.3.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Leone Dott.ssa Alessandra Tabarro
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Giuseppe Di Leone Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10271 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Monte di Dio n. 4, presso Parte_1
l'avv. Antonella Esposito, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Napoli, alla P.zza Vanvitelli n. 15, presso CP_1
lo studio dell'Avv. Alessandra Salerno, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 23.11.2023, parte ricorrente, allegando il venir meno dell'affectio coniugalis a causa dell'indifferenza del marito, del suo tradimento e delle condotte violente tenute, ha chiesto che sia pronunciata la separazione personale dal coniuge, con addebito di responsabilità a quest'ultimo. Inoltre, la ricorrente ha dedotto a) che i tre figli
Pag. 1 di 4 minori, dopo gli abusi subiti dalla figlia ell'agosto del 2023, sono stati collocati dal Per_1
Tribunale per i minorenni di Napoli in struttura protetta, previa sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
b) che essa ricorrente, soffrendo di una dipendenza patologica, ha in atto un percorso di disintossicazione farmacologica e un percorso di sostegno psicologico, curati dall' . Quanto ai provvedimenti accessori alla separazione, la ricorrente Org_1 CP_2
ha poi concluso chiedendo: la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento in proprio favore per la somma di € 200,00 mensili;
la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento in favore dei figli, compreso il figlio maggiorenne andato a vivere con la stessa in Secondigliano, per la somma di € 600,00 mensili, oltre al 60 % delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio tardivamente il 27.2.2024 il resistente, il quale ha contestato gli assunti di controparte, non si è opposto alla domanda di separazione e ha allegato l'autosufficienza economica dei coniugi e l'attuale convivenza con il figlio maggiorenne
, per concludere chiedendo il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla Per_2 ricorrente;
la previsione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minorenni ritenuto di giustizia;
l'assegnazione della casa coniugale.
All'udienza del 27.2.2024 è comparso soltanto il resistente, mentre parte ricorrente ha rinunciato al tentativo di conciliazione. Quindi il Giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 473 bis.22 ult. comma c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, il Giudice delegato ha ritenuto che non vi fossero provvedimenti temporanei e urgenti da adottare e, pertanto, autorizzate le parti a vivere separatamente, ha ordinato la discussione orale della causa.
All'esito, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al collegio.
Il PM, in data 4.3.2024, ha apposto il suo visto.
2. Sulla separazione giudiziale e sulla domanda di addebito
La domanda avente ad oggetto la richiesta di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità della situazione rappresentata negli atti, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della coabitazione, sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Pag. 2 di 4 La separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma I c.p.c., atteso la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente non è risultata provata. Sul punto, il collegio ritiene pienamente condivisibile l'ordinanza emessa dal Giudice delegato in data 27.2.2024, per le ragioni ivi addotte che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
3. Sui provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli minorenni
Risulta documentato in atti che il Tribunale per i Minorenni di Napoli, in data 13.9.2023, ha disposto la sospensione dalla responsabilità genitoriale delle parti riguardo ai figli minorenni
, nato il [...] in [...], nata l'[...] in [...], e Persona_3 Persona_4
, nata il [...] in [...], con nomina del curatore speciale e del tutore Persona_5 nell'interesse dei minori, collocazione in casa-famiglia e divieto di contatti di qualsiasi tipo tra i genitori e i minori.
Per tali ragioni, ritiene il Tribunale che non vi siano provvedimenti da adottare in ordine al regime di affidamento dei minori, tenuto conto degli accertamenti sulla genitorialità delle parti in corso dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli, circostanza che a mente dell'art. 38 disp. att. c.c. vede il Tribunale di Napoli Nord in posizione passiva rispetto all'eventuale trasmissione degli atti per competenza a seguito dell'introduzione del giudizio di separazione, trasmissione che non è intervenuta prima della rimessione in decisione della causa.
La collocazione in casa-famiglia dei minori, quanto al profilo relativo al loro mantenimento, non consente di adottare alcuna statuizione nel rapporto tra le parti.
4. Sul mantenimento richiesto dalla ricorrente nell'interesse del figlio maggiorenne
La domanda deve essere rigettata, atteso che risulta pacifico tra le parti che il figlio Per_2 conviva con il padre e abbia un'occupazione lavorativa, risultando pertanto economicamente autosufficiente.
5. Sull'assegnazione della casa coniugale richiesta dal resistente
La domanda deve essere rigettata, atteso che l'autosufficienza economica del figlio maggiorenne non consente l'emissione del provvedimento di cui all'art. 337 sexies c.c. Per_2
6. Sul mantenimento richiesto dalla ricorrente in proprio favore
É noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, che si ritiene di condividere
(cfr. tra le altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005; Cass. n. 18538/2013; Cass. n.
605/2017) al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno
Pag. 3 di 4 di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non
è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr.
Cass. n. 17134/2004).
Nel caso di specie, la domanda avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata, atteso che non risulta provata una significativa disparità reddituale tra i coniugi, né sono stati offerti elementi utili a determinare il tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di convivenza. Invero, la ricorrente dichiara nell'atto introduttivo di essere percettrice del reddito di cittadinanza, senza offrire alcuna indicazione sull'ammontare delle proprie entrare né documentandole.
7. Sulle spese del giudizio
Avuto riguardo alla natura della controversia, con necessità di ricorso al giudice, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.;
2) Rigetta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
3) Rigetta le ulteriori domande avanzate dalle parti;
4) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
5) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caivano (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 37, parte I, S. -,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 26.3.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Leone Dott.ssa Alessandra Tabarro
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