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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/10/2025, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7937/2021 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Lippiello Parte_1 C.F._1 IA (C.F. ); C.F._2 OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rossi Marco Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. ); C.F._3 OPPOSTA
OGGETTO: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
02.10.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso l'intestato Tribunale,
[...]
tramite la mandataria chiedeva di ingiungere ad Controparte_1 Controparte_2
il pagamento di € 27.836,94, oltre spese ed interessi. Esponeva che tale credito Parte_1 era scaturito dal contratto di credito al consumo n. 3214986, stipulato da con Parte_1
rimasto inadempiuto. Controparte_3
1 Inoltre, , deduceva di aver acquisito il credito citato, in ragione di un Controparte_1 contratto di cessione pro soluto concluso con con atto del 11.11.2020. Controparte_3
Conseguentemente, in data 28.10.2021, veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 2184/2021, notificato ad in data 05.11.2021. Parte_1
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 15.12.2021, formulava Parte_1 opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, deducendo quanto segue:
• carenza di rappresentanza processuale e sostanziale;
• carenza di legittimazione attiva;
• inammissibilità della domanda per carenza dei presupposti cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c.;
• inefficacia della cessione del credito, per mancata prova della comunicazione della stessa al debitore;
• nullità del contratto di credito al consumo, per omessa consegna di una copia dello stesso al cliente.
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
1.2 – Con comparsa depositata in data 17.08.2022, si costituiva in giudizio Controparte_1
tramite la mandataria argomentando in merito
[...] Controparte_2 all'infondatezza dell'opposizione formulata dalla controparte e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, chiedeva la condanna della controparte, ai sensi degli artt. 2033 o 2041 c.c., alla restituzione delle somme percepite.
1.3 – All' udienza del 30.06.2023 non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e le parti venivano invitate a esperire il procedimento obbligatorio di mediazione. Espletato tale procedimento, il Giudice assegnava, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; a seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies, all'udienza del 02.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 15.12.2021, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
2 05.11.2021; inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata iscritta a ruolo in data 21.12.2021, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1– La procedibilità della domanda è confermata dall'esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, regolarmente espletato dalle parti, a seguito dell'invito formulato dal Giudice con ordinanza del 30.06.2023, e conclusosi negativamente, come da verbale dell'incontro del 14.09.2023, depositato da parte opposta in data 28.03.2024.
3 – In via pregiudiziale, in rito, contrariamente rispetto a quanto rilevato dall'opponente, occorre dare atto della sussistenza dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale in capo a parte opposta: dalla documentazione in atti si evince che ha agito in Controparte_2 giudizio in virtù del mandato conferitole da Controparte_1
Invero, quest'ultima società, con atto notarile del 09.12.2020, ha conferito poteri di rappresentanza sostanziale e processuale a Gemini S.p.A. (cfr. allegato n. 3 della comparsa di costituzione), che, a seguito di un mutamento di denominazione, è divenuta Controparte_2
come da visura camerale in atti (cfr. allegato n. 4 della comparsa di costituzione).
[...]
4 – Nel merito, l'opposizione è infondata, nella parte in cui si contesta la sussistenza della titolarità attiva del credito in capo in capo a Controparte_1
4.1 – In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la parte che sostiene di essere subentrata come successore a titolo particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 TUB, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione;
questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/10/2024, n. 26127). In questa prospettiva, la questione relativa all'inclusione del credito tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal Giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
invero, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/02/2022, n. 5857).
4.2 – Nel caso di specie, ai fini della prova della cessione del credito, l'opposta ha depositato, sin
3 dalla fase monitoria, il contratto stipulato tra l'originaria creditrice e Controparte_3 [...]
(cfr. allegato n. 4 del ricorso) e ha prodotto il certificato camerale storico, da cui si CP_2 evince che ha mutato la propria denominazione in Controparte_2 Controparte_1
(cfr. allegato n. 1 della comparsa di costituzione).
Inoltre, al fine di dimostrare l'inclusione del credito per cui è causa all'interno del citato atto di cessione, l'opposta ha allegato la dichiarazione firmata dalla cedente, che dà atto dell'avvenuto trasferimento del credito vantato nei confronti di , specificandone la data di Parte_1 stipulazione, il codice identificativo e il codice anagrafico (cfr. allegato n. 11 della comparsa di costituzione); ha versato in atti l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti, che reca lo stesso codice identificativo e lo stesso codice anagrafico (cfr. allegato n. 12 della seconda memoria istruttoria); ha depositato l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 137 del 21.11.2020, contenente l'avviso dell'avvenuta cessione, con l'indicazione di specifici criteri di individuazione dei crediti ceduti
(cfr. allegato n. 9 della comparsa di costituzione).
Alla luce di tale documentazione, è necessario affermare che la cessione del credito per cui è causa in favore dell'odierna opposta risulta provata. L'opposizione, quindi, con riferimento al motivo esaminato, deve essere rigettata.
5 – D'altronde, non può essere accolto neppure il motivo di opposizione con cui è stata eccepita l'inefficacia della cessione del credito, per omessa notificazione della stessa nei confronti del debitore.
5.1 – Sul punto, si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Cassazione civile sez. III,
11/04/2024, n. 9810).
5.2 – Alla luce delle precedenti osservazioni, la lamentata omissione della comunicazione della
4 cessione del credito nei confronti del debitore è irrilevante ai fini della sua efficacia.
Conseguentemente, l'opposizione non è fondata, neppure con riferimento a tale profilo.
6 – L'opponente ha lamentato, altresì, la mancanza di prova del credito.
Tale doglianza è infondata.
6.1 – Al riguardo, occorre evidenziare che, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, invero, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cassazione civile sez. un.,
30/10/2001, n. 13533; Cassazione civile sez. III, 20/01/2015, n. 826; Cassazione civile sez. VI,
10/06/2021, n.16324). Del resto, tale criterio di riparto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (cfr. Cassazione civile. sez. III, 17/11/2003, n. 17371).
6.2 – Nel caso di specie, la creditrice opposta ha soddisfatto tale onere, poiché ha provato il titolo da cui scaturisce il suo diritto, depositando il contratto sottoscritto dall'odierno opponente e non disconosciuto dal medesimo (cfr. allegato n. 3 del ricorso monitorio); non è contestata, del resto,
l'effettiva erogazione delle somme indicate all'interno del contratto.
Peraltro, l'opposta ha prodotto, altresì, l'estratto contro di cui all'art. 50 TUB, da cui si desume l'ammontare del credito. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di
5 ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr.
Cassazione civile sez. I, 06/06/2018, n. 14640).
In questa prospettiva, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca
(limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte (cfr. Cassazione civile sez. III,
10/05/2024, n. 12818).
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato a formulare generiche contestazioni avverso l'estratto conto depositato dalla controparte, senza negare in maniera specifica l'esattezza degli importi ivi indicati;
pertanto, la documentazione depositata dall'opponente può essere ritenuta sufficiente a provare l'esatto ammontare del credito in esame. L'opposizione, dunque, non può essere accolta, neanche con riferimento a tale aspetto.
7 – Le doglianze dell'opponente devono essere rigettate, inoltre, anche con riguardo alla lamentata nullità del contratto di finanziamento stipulato con per omessa Controparte_3 consegna al cliente di una copia del medesimo.
7.1 – Sul punto, si osserva che l'art. 117 T.U.B., al comma 1, stabilisce che “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”, mentre al comma 3 precisa che “nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”; le nullità in questione, ai sensi dell'art. 127 comma 2 T.U.B, “operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice”.
6 Sul punto, occorre rilevare che Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 898 del
16/01/2018, resa in tema di intermediazione finanziaria, ha incidentalmente affermato che il vincolo di forma imposto dal legislatore ha natura composita, “in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale”.
Cionondimeno, la successiva giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale affermazione deve essere intesa nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento. Siffatto adempimento, però, resta estraneo alla forma contrattuale: la norma in esame, infatti, si limita a contemplare uno specifico obbligo dell'istituto di credito, che non integra il vincolo di forma, ma è complementare allo stesso ed è finalizzato ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte del cliente.
Tale interpretazione è sorretta da una lettura sistematica dell'art. 117 comma 3 TUB, che commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta. Invero, a fronte della prescrizione di carattere generale, contenuta nel comma 1 dello stesso articolo, il comma 2 dispone che il CICR può prevedere che “per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere stipulati in altra forma”: in tale espressione, il termine “forma” è evidentemente da intendere nell'accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell'affare; in altre parole, l'altra forma a cui si fa riferimento è la forma diversa da quella scritta.
In questa prospettiva, si evince che la “forma” presa in considerazione dal legislatore all'interno dell'art. 117 TUB è integrata dalla veste esteriore del contratto, mentre vi resta estranea la consegna dello scritto;
conseguentemente, la nullità di cui al comma 3 dello stesso articolo presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto (cfr. Cassazione civile sez. I, 03/07/2024, n.
18230; Corte d'Appello Napoli sez. III, 24/10/2024, n. 4258).
In assenza di una espressa previsione normativa, l'omessa consegna al consumatore di una copia del contratto non può dar luogo alla nullità del medesimo, poiché essa integra la violazione di una mera regola di comportamento. Invero, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei
7 contraenti, la quale può essere soltanto fonte di responsabilità (Cassazione civile sez. un.,
19/12/2007, n. 26724).
7.2 – Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la lamentata omissione della consegna della copia contrattuale non può dar luogo a nullità del medesimo, per cui l'opposizione deve essere rigettata, anche con riferimento a tale motivo.
8 – In definitiva, è stato provato che il credito vantato da parte opposta scaturisce da un contratto validamente stipulato;
l'opposizione, pertanto, deve essere rigettata.
9 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di parte opponente, in favore di parte opposta. Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti della tabella II, fascia IV del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità e del valore della lite, prossimo al minimo previsto dalla fascia di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2184/2021 del
28.10.2021, dichiarandone l'efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del
15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Nola, 13/10/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7937/2021 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Lippiello Parte_1 C.F._1 IA (C.F. ); C.F._2 OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rossi Marco Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. ); C.F._3 OPPOSTA
OGGETTO: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
02.10.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso l'intestato Tribunale,
[...]
tramite la mandataria chiedeva di ingiungere ad Controparte_1 Controparte_2
il pagamento di € 27.836,94, oltre spese ed interessi. Esponeva che tale credito Parte_1 era scaturito dal contratto di credito al consumo n. 3214986, stipulato da con Parte_1
rimasto inadempiuto. Controparte_3
1 Inoltre, , deduceva di aver acquisito il credito citato, in ragione di un Controparte_1 contratto di cessione pro soluto concluso con con atto del 11.11.2020. Controparte_3
Conseguentemente, in data 28.10.2021, veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 2184/2021, notificato ad in data 05.11.2021. Parte_1
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 15.12.2021, formulava Parte_1 opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, deducendo quanto segue:
• carenza di rappresentanza processuale e sostanziale;
• carenza di legittimazione attiva;
• inammissibilità della domanda per carenza dei presupposti cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c.;
• inefficacia della cessione del credito, per mancata prova della comunicazione della stessa al debitore;
• nullità del contratto di credito al consumo, per omessa consegna di una copia dello stesso al cliente.
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
1.2 – Con comparsa depositata in data 17.08.2022, si costituiva in giudizio Controparte_1
tramite la mandataria argomentando in merito
[...] Controparte_2 all'infondatezza dell'opposizione formulata dalla controparte e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, chiedeva la condanna della controparte, ai sensi degli artt. 2033 o 2041 c.c., alla restituzione delle somme percepite.
1.3 – All' udienza del 30.06.2023 non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e le parti venivano invitate a esperire il procedimento obbligatorio di mediazione. Espletato tale procedimento, il Giudice assegnava, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; a seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies, all'udienza del 02.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 15.12.2021, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
2 05.11.2021; inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata iscritta a ruolo in data 21.12.2021, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1– La procedibilità della domanda è confermata dall'esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, regolarmente espletato dalle parti, a seguito dell'invito formulato dal Giudice con ordinanza del 30.06.2023, e conclusosi negativamente, come da verbale dell'incontro del 14.09.2023, depositato da parte opposta in data 28.03.2024.
3 – In via pregiudiziale, in rito, contrariamente rispetto a quanto rilevato dall'opponente, occorre dare atto della sussistenza dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale in capo a parte opposta: dalla documentazione in atti si evince che ha agito in Controparte_2 giudizio in virtù del mandato conferitole da Controparte_1
Invero, quest'ultima società, con atto notarile del 09.12.2020, ha conferito poteri di rappresentanza sostanziale e processuale a Gemini S.p.A. (cfr. allegato n. 3 della comparsa di costituzione), che, a seguito di un mutamento di denominazione, è divenuta Controparte_2
come da visura camerale in atti (cfr. allegato n. 4 della comparsa di costituzione).
[...]
4 – Nel merito, l'opposizione è infondata, nella parte in cui si contesta la sussistenza della titolarità attiva del credito in capo in capo a Controparte_1
4.1 – In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la parte che sostiene di essere subentrata come successore a titolo particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 TUB, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione;
questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/10/2024, n. 26127). In questa prospettiva, la questione relativa all'inclusione del credito tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal Giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
invero, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/02/2022, n. 5857).
4.2 – Nel caso di specie, ai fini della prova della cessione del credito, l'opposta ha depositato, sin
3 dalla fase monitoria, il contratto stipulato tra l'originaria creditrice e Controparte_3 [...]
(cfr. allegato n. 4 del ricorso) e ha prodotto il certificato camerale storico, da cui si CP_2 evince che ha mutato la propria denominazione in Controparte_2 Controparte_1
(cfr. allegato n. 1 della comparsa di costituzione).
Inoltre, al fine di dimostrare l'inclusione del credito per cui è causa all'interno del citato atto di cessione, l'opposta ha allegato la dichiarazione firmata dalla cedente, che dà atto dell'avvenuto trasferimento del credito vantato nei confronti di , specificandone la data di Parte_1 stipulazione, il codice identificativo e il codice anagrafico (cfr. allegato n. 11 della comparsa di costituzione); ha versato in atti l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti, che reca lo stesso codice identificativo e lo stesso codice anagrafico (cfr. allegato n. 12 della seconda memoria istruttoria); ha depositato l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 137 del 21.11.2020, contenente l'avviso dell'avvenuta cessione, con l'indicazione di specifici criteri di individuazione dei crediti ceduti
(cfr. allegato n. 9 della comparsa di costituzione).
Alla luce di tale documentazione, è necessario affermare che la cessione del credito per cui è causa in favore dell'odierna opposta risulta provata. L'opposizione, quindi, con riferimento al motivo esaminato, deve essere rigettata.
5 – D'altronde, non può essere accolto neppure il motivo di opposizione con cui è stata eccepita l'inefficacia della cessione del credito, per omessa notificazione della stessa nei confronti del debitore.
5.1 – Sul punto, si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Cassazione civile sez. III,
11/04/2024, n. 9810).
5.2 – Alla luce delle precedenti osservazioni, la lamentata omissione della comunicazione della
4 cessione del credito nei confronti del debitore è irrilevante ai fini della sua efficacia.
Conseguentemente, l'opposizione non è fondata, neppure con riferimento a tale profilo.
6 – L'opponente ha lamentato, altresì, la mancanza di prova del credito.
Tale doglianza è infondata.
6.1 – Al riguardo, occorre evidenziare che, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, invero, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cassazione civile sez. un.,
30/10/2001, n. 13533; Cassazione civile sez. III, 20/01/2015, n. 826; Cassazione civile sez. VI,
10/06/2021, n.16324). Del resto, tale criterio di riparto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (cfr. Cassazione civile. sez. III, 17/11/2003, n. 17371).
6.2 – Nel caso di specie, la creditrice opposta ha soddisfatto tale onere, poiché ha provato il titolo da cui scaturisce il suo diritto, depositando il contratto sottoscritto dall'odierno opponente e non disconosciuto dal medesimo (cfr. allegato n. 3 del ricorso monitorio); non è contestata, del resto,
l'effettiva erogazione delle somme indicate all'interno del contratto.
Peraltro, l'opposta ha prodotto, altresì, l'estratto contro di cui all'art. 50 TUB, da cui si desume l'ammontare del credito. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di
5 ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr.
Cassazione civile sez. I, 06/06/2018, n. 14640).
In questa prospettiva, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca
(limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte (cfr. Cassazione civile sez. III,
10/05/2024, n. 12818).
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato a formulare generiche contestazioni avverso l'estratto conto depositato dalla controparte, senza negare in maniera specifica l'esattezza degli importi ivi indicati;
pertanto, la documentazione depositata dall'opponente può essere ritenuta sufficiente a provare l'esatto ammontare del credito in esame. L'opposizione, dunque, non può essere accolta, neanche con riferimento a tale aspetto.
7 – Le doglianze dell'opponente devono essere rigettate, inoltre, anche con riguardo alla lamentata nullità del contratto di finanziamento stipulato con per omessa Controparte_3 consegna al cliente di una copia del medesimo.
7.1 – Sul punto, si osserva che l'art. 117 T.U.B., al comma 1, stabilisce che “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”, mentre al comma 3 precisa che “nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”; le nullità in questione, ai sensi dell'art. 127 comma 2 T.U.B, “operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice”.
6 Sul punto, occorre rilevare che Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 898 del
16/01/2018, resa in tema di intermediazione finanziaria, ha incidentalmente affermato che il vincolo di forma imposto dal legislatore ha natura composita, “in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale”.
Cionondimeno, la successiva giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale affermazione deve essere intesa nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento. Siffatto adempimento, però, resta estraneo alla forma contrattuale: la norma in esame, infatti, si limita a contemplare uno specifico obbligo dell'istituto di credito, che non integra il vincolo di forma, ma è complementare allo stesso ed è finalizzato ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte del cliente.
Tale interpretazione è sorretta da una lettura sistematica dell'art. 117 comma 3 TUB, che commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta. Invero, a fronte della prescrizione di carattere generale, contenuta nel comma 1 dello stesso articolo, il comma 2 dispone che il CICR può prevedere che “per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere stipulati in altra forma”: in tale espressione, il termine “forma” è evidentemente da intendere nell'accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell'affare; in altre parole, l'altra forma a cui si fa riferimento è la forma diversa da quella scritta.
In questa prospettiva, si evince che la “forma” presa in considerazione dal legislatore all'interno dell'art. 117 TUB è integrata dalla veste esteriore del contratto, mentre vi resta estranea la consegna dello scritto;
conseguentemente, la nullità di cui al comma 3 dello stesso articolo presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto (cfr. Cassazione civile sez. I, 03/07/2024, n.
18230; Corte d'Appello Napoli sez. III, 24/10/2024, n. 4258).
In assenza di una espressa previsione normativa, l'omessa consegna al consumatore di una copia del contratto non può dar luogo alla nullità del medesimo, poiché essa integra la violazione di una mera regola di comportamento. Invero, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei
7 contraenti, la quale può essere soltanto fonte di responsabilità (Cassazione civile sez. un.,
19/12/2007, n. 26724).
7.2 – Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la lamentata omissione della consegna della copia contrattuale non può dar luogo a nullità del medesimo, per cui l'opposizione deve essere rigettata, anche con riferimento a tale motivo.
8 – In definitiva, è stato provato che il credito vantato da parte opposta scaturisce da un contratto validamente stipulato;
l'opposizione, pertanto, deve essere rigettata.
9 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di parte opponente, in favore di parte opposta. Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti della tabella II, fascia IV del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità e del valore della lite, prossimo al minimo previsto dalla fascia di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2184/2021 del
28.10.2021, dichiarandone l'efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del
15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Nola, 13/10/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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