Art. 1. 1. L' articolo 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. Sono iscritti di diritto nel ruolo tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le societa' di rappresentanza che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, risultano iscritti nei ruoli, transitorio ed effettivo, previsti dalla legge 12 marzo 1968, n. 316 .
Hanno, altresi', diritto ad essere iscritti nel ruolo, a domanda, gli agenti e rappresentanti di commercio e i legali rappresentanti delle societa', comprese quelle costituite ai sensi dell' articolo 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , in possesso dei requisiti previsti per la iscrizione nell'elenco effettivo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 316 , anche se non hanno presentato la domanda di passaggio dall'elenco transitorio a quello effettivo durante la vigenza della predetta legge.
E' prorogata - fino alla nomina delle commissioni di cui ai precedenti articoli 4 e 8, da istituire entro e non oltre il 30 giugno 1986 - l'attivita' delle commissioni provinciali e centrali istituite ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316 , sia per l'esame delle domande presentate entro il 5 giugno 1985, da esaminare ai sensi della citata legge, sia per l'esame delle domande presentate successivamente alla predetta data del 5 giugno 1985".
2. In ogni caso le domande presentate entro il 5 giugno 1985 vanno esaminate ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316 .
Note all' art. 1:
- La legge n. 204/1985 reca: "Disciplina dell'attivita' di agente e rappresentante di commercio".
- La legge n. 316/1968 reca: "Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio".
- Il testo dell' art. 3, comma 16, del D.L. n. 853/1984 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposta sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria) e' il seguente:
"Se tra l'imprenditore e i collaboratori familiari di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , indicati nell'atto pubblico o nella scrittura privata ivi previsti, venga costituita, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1985, una societa' in nome collettivo o in accomandita semplice con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore, il conferimento stesso e' soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e non e' considerato cessione agli effetti delle imposte sul reddito; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda e' ridotta alla meta'. Il riferimento al quarto comma del suddetto art. 5 si intende fatto al testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
"Art. 10. Sono iscritti di diritto nel ruolo tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le societa' di rappresentanza che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, risultano iscritti nei ruoli, transitorio ed effettivo, previsti dalla legge 12 marzo 1968, n. 316 .
Hanno, altresi', diritto ad essere iscritti nel ruolo, a domanda, gli agenti e rappresentanti di commercio e i legali rappresentanti delle societa', comprese quelle costituite ai sensi dell' articolo 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , in possesso dei requisiti previsti per la iscrizione nell'elenco effettivo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 316 , anche se non hanno presentato la domanda di passaggio dall'elenco transitorio a quello effettivo durante la vigenza della predetta legge.
E' prorogata - fino alla nomina delle commissioni di cui ai precedenti articoli 4 e 8, da istituire entro e non oltre il 30 giugno 1986 - l'attivita' delle commissioni provinciali e centrali istituite ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316 , sia per l'esame delle domande presentate entro il 5 giugno 1985, da esaminare ai sensi della citata legge, sia per l'esame delle domande presentate successivamente alla predetta data del 5 giugno 1985".
2. In ogni caso le domande presentate entro il 5 giugno 1985 vanno esaminate ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316 .
Note all' art. 1:
- La legge n. 204/1985 reca: "Disciplina dell'attivita' di agente e rappresentante di commercio".
- La legge n. 316/1968 reca: "Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio".
- Il testo dell' art. 3, comma 16, del D.L. n. 853/1984 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposta sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria) e' il seguente:
"Se tra l'imprenditore e i collaboratori familiari di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , indicati nell'atto pubblico o nella scrittura privata ivi previsti, venga costituita, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1985, una societa' in nome collettivo o in accomandita semplice con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore, il conferimento stesso e' soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e non e' considerato cessione agli effetti delle imposte sul reddito; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda e' ridotta alla meta'. Il riferimento al quarto comma del suddetto art. 5 si intende fatto al testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".